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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 962/2022 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e ( , assistiti e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv.to Mazzini Giuseppe ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Borsari Stefano, sito in via Tibaldi n. 6/a, Bologna;
appellanti principali contro
nella sua veste di impresa designata dal fondo di garanzia Controparte_1 vittime della strada (C.F. / P.I. ), con il patrocinio dell'Avv.to Mambelli Massimo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piazza A. Saffi, n. 32, Forlì;
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Matranga Francesco e dell'Avv. Zavalloni CP_2 P.IVA_2
Marco, con domicilio eletto in Bologna presso l'Avvocatura Regionale INAIL, Via Amendola 3
appellati/appellanti incidentali
Controparte_3
[...]
appellati contumaci
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 1164/2021, pubblicata in data 25 novembre 2021
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17 dicembre 2024 Motivi della decisione
e chiedono la riforma, esclusivamente in punto Parte_1 Parte_3 Parte_2 quantum debeatur, della sentenza n. 1164/2021 pronunciata dal Tribunale di Forlì all'esito del giudizio relativo al sinistro stradale – in particolare uno scontro tra due motoveicoli – nel quale i suoi congiunti agivano al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali subiti in qualità di vittima primaria e dei danni riflessi subiti dai congiunti quali danneggiati secondari. Il Tribunale, dopo aver accertato l'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_3 del sinistro, la condannava in solido con - in qualità di proprietario del mezzo Controparte_3 utilizzato dalla e privo di copertura assicurativa - e - nella sua CP_3 Controparte_1 veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada - a rifondere:
- a la somma di euro 60.878,24 (per I.P, I.T, spese mediche ed indennità lavorativa), Parte_1 già defalcata degli importi corrisposti dall;
CP_2
- all' la somma di euro 884.058,04, erogata trattandosi di infortunio in itinere; CP_2
- a (moglie) e (figlia), rispettivamente le somme di euro Parte_3 Parte_2
265.536,00 ed euro 132.768,00, quale danno da lesione parentale;
e poneva a carico dei soccombenti le spese di CTU e quelle di lite. Accoglieva infine la domanda riconvenzionale di nei confronti degli altri due convenuti CP_1
e diretta ad ottenere il rimborso di tutti gli importi corrisposti, ai sensi dell'art. CP_3 CP_3
292 Codice Assicurazioni Private. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la famiglia solo in punto di quantum, Pt_2 lamentando in particolare:
- Erronea e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1223, 1226, 2043, 2059, 2054, 2056 c.c., in punto di errata liquidazione del c.d. danno differenziale riconosciuto a
Parte_1
- Insufficiente liquidazione del risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali rispetto alla posizione di Parte_1
- Omessa ovvero inadeguata/insufficiente liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di e Parte_3 Parte_2
- Errata e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 91 c.p.c. e al DM 55/2014 per errata liquidazione delle spese legali e omessa condanna degli appellati al pagamento delle spese di CTP sostenute da parte attrice. Si è costituita l'appellata contestando il gravame e, in via di appello Controparte_1 incidentale, chiedendo la rideterminazione in riduzione del risarcimento riconosciuto alla vittima primaria poiché il primo Giudice sarebbe incorso in errore in punto di personalizzazione del danno morale;
lamenta altresì, e ne chiede la riduzione mediante proposizione di secondo motivo d'appello incidentale, l'eccessivo risarcimento riconosciuto a e dal Parte_3 Parte_2
Tribunale di primo grado, che avrebbe dovuto liquidare il danno da lesione del rapporto parentale utilizzando le Tabelle di Roma in luogo di quelle milanesi. Si è altresì costituita chiedendo la conferma delle statuizioni relative all'accertamento circa la CP_2 responsabilità del sinistro e la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto dall'Ente anticipato nei confronti del danneggiato principale, nonché il riconoscimento delle maggiori somme riconosciute a in epoca successiva alla definizione del giudizio di primo grado e per Parte_1 tale motivo non regolate dall'impugnata sentenza. *** Preliminarmente si rileva che non è oggetto di appello principale né incidentale l'accertamento in punto di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa e la conseguente condanna in via solidale dei convenuti di primo grado , e al Controparte_3 Controparte_3 CP_1 risarcimento dei danni subiti dalla vittima primaria e dalle vittime secondarie Parte_1 Per_1
e
[...] Parte_2
Parimenti non è contestata la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese erogate dall' nei CP_2 confronti della vittima primaria, trattandosi di infortunio “in itinere”.
Venendo all'appello principale, il primo motivo è da accogliere in quanto il primo Giudice, nonostante abbia individuato e riportato in parte motiva dell'impugnata sentenza la pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sezione lavoro, sent. n. 9112 del 2019) che descrive in dettaglio la procedura da seguire ai fini della quantificazione del c.d. danno differenziale – inteso come differenza tra le erogazione e il risarcimento del danno dovuto avuto riguardo ai criteri civilistici - CP_2 secondo il criterio delle poste omogene, è caduto in errore nella parte in cui ha decurtato dalla somma totale del risarcimento da egli individuato – pari ad euro 944.936,28 comprensivi anche del danno patrimoniale costituito da spese mediche e da indennità lavorativa - l'intero ammontare delle somme destinate da a fino alla data della sentenza di primo grado, pari ad euro CP_2 Parte_1
884.058,04, quindi in evidente violazione del criterio della compensatio per poste omogenee ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, i principi sanciti in tema di compensatio dalla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2018, Cass. civ., sentenza n. 12564 del 22/05/2018, Rv. 648647 – 01). Peraltro, in punto di concreta determinazione del danno non patrimoniale sofferto dal Parte_1 il primo Giudice, tenuto conto delle risultanze della CTU medico-legale e avuto riguardo alle tabelle di liquidazione del danno adottate dal Tribunale di Milano, ha liquidato l'importo corrispondente ad un'invalidità pari all'80% previo riconoscimento della personalizzazione nella misura massima tabellarmente prevista pari al 25 %. Sul punto, hanno proposto censure più parti processuali, poiché l'appellante principale si duole dell'insufficiente personalizzazione del danno Parte_1 biologico riconosciutogli, mentre propone motivo di appello incidentale diretto a CP_1 censurare l'aumento per personalizzazione operato dal primo Giudice su entrambe le componenti del danno non patrimoniale descritte dalle Tabelle milanesi, cioè il danno biologico e il danno morale, in luogo dell'aumento della sola prima voce di danno che avrebbe avuto come conseguenza una liquidazione in misura sensibilmente minore. Orbene, secondo il Collegio, entrambe le censure devono essere respinte, in quanto non può essere accolta quella dell'appellante principale volta ad ottenere un maggior aumento in via di personalizzazione del danno non patrimoniale in quanto il Tribunale ha già optato per la massima tabellarmente prevista pari al 25%. Parimenti, non coglie nel segno neppure la critica proposta dall'appellante incidentale CP_1 volta a censurare l'aumento in personalizzazione effettuato dal primo Giudice anche della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno morale. Premesso che tale voce di danno rappresenta categoria autonoma rispetto a quello biologico, sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo e di una sofferenza interiore del tutto autonoma e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che costituiscono l'essenza del danno biologico, giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte a mente della quale, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022, Rv. 664553 - 01). Sicchè, appurata l'opportunità di liquidare il danno morale in via autonoma rispetto al danno biologico secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità di cui sopra, peraltro recepiti e confluiti nelle tabelle milanesi che espressamente distinguono le due voci di danno biologico e morale quali componenti del danno non patrimoniale, corretta appare la decisione del primo Giudice di personalizzare in aumento anche la componente del danno morale, atteso che il in Parte_1 seguito al sinistro per cui è causa, residuava danni fisici permanenti pari all'80% e che, come ben argomentato dal CTU, tali postumi determinavano e determineranno limitazione delle abilità di base incluse nelle ADL, di cui il “conserva appieno solo la capacità di alimentarsi;
non Pt_2 deambula su piani inclinati o irregolari ma solo su superfici piane avvalendosi di appoggio ed ha estrema difficoltà a salire o scendere le scale. Tra le IAD sono escluse tutte quelle che richiedono l'uso coordinato degli arti (ad esempio non può usare i telefoni cellulari, i mezzi di trasporto pubblico, non è in grado di prepararsi i farmaci da assumere)” individuando di conseguenza “il grado di sofferenza psico-fisica in una scala da 1 a 5 …pari a 4” (cfr. p. 7 CTU). Considerato altresì che, come rilevato dal Consulente a pag. 8 della Relazione, “i postumi permanenti derivati dall'evento lesivo hanno influenza negativa sulla gran parte delle attività della vita quotidiana del Periziando che non è in grado di provvedere alla propria igiene personale, di vestirsi, di provvedere alle esigenze fisiologiche in modo autonomo”, a cui si aggiungeva “ipoestesia della regione genitale con riferita impotenza incompleta all'atto sessuale” che ne precludeva o comunque limitava il diritto a godere della propria sessualità (cfr. p. 3 CTU) e che “alta è anche l'incidenza negativa sulla vita di relazione” tanto da costringerlo a limitare drasticamente “anche i contatti sociali a causa dell'angoscia e frustrazione indotte dalle sue attuali condizioni fisiche e psichiche che gli fanno preferire l'isolamento sociale”, assolutamente giustificata e adeguata appare la personalizzazione anche della componente del danno morale così come corretta appare la scelta dell'aumento nella misura massima pari al 25 %, tenuto conto di quanto sin qui rappresentato circa
“l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito”, secondo la definizione storicamente offerta dalla Giurisprudenza di legittimità. In definitiva, equa e proporzionata appare la liquidazione del danno non patrimoniale per come effettuata dal Tribunale di Forlì, sia nella componente del danno biologico sia sotto il profilo del riconoscimento del danno morale e relativa personalizzazione tanto che, per le stesse ragioni, deve essere rigettata la domanda di parte appellante volta al riconoscimento di un maggior risarcimento in punto di danno morale. In punto di concreta liquidazione del danno nei confronti di si osserva che, fermo Parte_1
l'errore già rilevato circa la violazione del criterio della compensatio lucri cum damno, il calcolo corretto non è neppure quello indicato dagli odierni appellanti, i quali individuano giustamente in euro 269.709,12 (“indennizzo delle menomazioni dell'integrità psico-fisica” come risulta da documentazione prodotta da in primo grado, cfr. attestato di costo depositato il 20 ottobre CP_2
2020) la somma da decurtare dal riconosciuto danno biologico, ma errano nell'indicare l'ammontare da cui detrarre tale importo, ossia l'intero risarcimento per danno biologico, morale e patrimoniale pari ad euro 944.936,28. A ben vedere infatti, l'ammontare corrispondente all'indennizzo per menomazioni dell'integrità psico-fisica doveva essere defalcato dalla somma di euro 467.906 pari al danno biologico, al netto della personalizzazione. Sul punto, non regge l'argomentazione difensiva di parte appellata secondo cui controparte non avrebbe specificamente indicato la somma da detrarre e comunque, le modalità di calcolo sarebbero
“soluzione errata giuridicamente” ai sensi della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 12566 del 2018. In realtà, tale arresto giurisprudenziale non appare assolutamente difforme dalla sentenza citata e riprodotta dal primo Giudice in parte motiva, in quanto ribadisce i principi già consolidati in giurisprudenza quali il criterio della compensazione per poste omogenee, il divieto di locupletazione a carico del danneggiato e la riconducibilità causale al sinistro sia delle somme erogate da , sia CP_2 delle somme liquidate in via risarcitoria dalla sentenza di primo grado. Quindi, l'operazione corretta sarebbe stata quella di defalcare dal quantum individuato dal Tribunale in funzione di risarcimento del danno biologico – privo di aumenti per personalizzazione – pari ad euro 467.906 quanto già corrisposto al da alla data del 19 ottobre 2020 a titolo Parte_1 CP_2 di “indennizzo delle menomazioni dell'integrità psico-fisica” pari ad euro 269.709, da attualizzare ai fini della definizione del presente giudizio alla somma di euro 305.327,46 come risultante da documentazione prodotta in secondo grado ed attestante tutte le somme versate dall'Istituto CP_2 alla data del 4 gennaio 2023 (cfr. doc. 5 secondo grado). CP_2
Quanto al danno di natura patrimoniale per perdita capacità lavorativa, la somma corrisposta dall' (euro 587.327,04) è decisamente superiore a quanto riconosciuto dal Giudice a tale titolo CP_2
(euro 6.504,59). Deve essere altresì oggetto di compensazione la somma di euro 692,28 per prestazioni integrative riabilitative (essendo stata riconosciuta la necessità di sedute di FKT), mentre le altre somme indicate dall' non trovano un corrispondente nel danno civilisticamente riconosciuto (l'indennità per CP_2 inabilità temporanea assoluta ha natura patrimoniale e le altre spese riguardano prestazioni diverse). Sicchè, il danno c.d. differenziale da riconoscere al deve essere in questa sede Parte_1 liquidato detraendo da euro 467.906 la somma di euro 305.327,46, giungendo così alla cifra di euro 162.578,54. Ad essa andranno aggiunti il danno morale e la personalizzazione (409.417,75), l'I.T. (52.062,50) e le spese mediche (8.353,16 = 9.045,44-692,28) per un totale complessivo di euro 632.411,95 in luogo della somma di euro 60.878,24 individuata dall'impugnata sentenza che va riformata in tal senso, ferma la corresponsione degli interessi nella misura dell'1,5% dal giorno del sinistro alla data del presente provvedimento, oltre interessi legali maturandi dalla data del provvedimento sino al dì del soddisfo.
Ferma la condanna solidale di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_3
alla rifusione nei confronti di delle somme anticipate alla vittima primaria
[...] CP_2 [...] anche l'importo di euro 884.058,04 deve essere aggiornato alla maggior somma di euro Pt_1
1.002.969,49 come risultante dal documento prodotto nel presente grado (doc. 5 già CP_2 CP_2 menzionato) e non contestato dalle altre parti, cui vanno aggiunti gli interessi legali delle singole poste a pagamento e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo (come stabilito in primo grado e la cui statuizione non è oggetto di censura). Pertanto, in questa sede, gli odierni appellati , e CP_1 Controparte_3 CP_3 vanno altresì condannati in solido al pagamento nei confronti di della maggior
[...] CP_2 somma pari ad euro 1.002.969,49, oltre interessi. Quanto alla omessa liquidazione in sentenza di primo grado del danno patrimoniale subito dal in ordine alle spese sostenute per cure mediche e di quelle da sostenersi per spese Parte_1 assistenziali future, si osserva quanto segue. Quanto alle spese mediche future, non vi è dubbio che esse debbano essere corrisposte al Pt_1 vuoi perché riconosciute nell'ambito della Consulenza Medico-legale espletata nel corso del
[...] procedimento di primo grado e, verosimilmente per mera dimenticanza, non riportate in sentenza da parte del primo Giudice, vuoi perché sul punto controparte non solo non si oppone ma si rimette espressamente a giustizia. Orbene, oltre quelle già correttamente individuate in primo grado pari ad euro 9.045,44, vanno liquidate ulteriori somme a titolo di prestazioni mediche tenuto conto di quanto sostenuto dal CTU Dott. secondo cui “è quindi prevedibile che saranno necessari almeno Per_2
2 cicli ognuno di 12 sedute di FKT al costo nominale attuale di euro 50 per complessivi 1200,00 ogni anno. Per le terapie mediche attendibili, a costo odierno, saranno necessari […] per complessivi euro 104,70 al mese per tutti gli anni di sopravvivenza del Sig. A questo fine le tabelle Pt_2
ISTAT italiane del 2016 indicano per il sesso maschile una media di vita di 80 anni.” (cfr. p 10 CTU primo grado). Quindi, il danno per spese mediche future va liquidato avuto riguardo degli esborsi annui individuati in Consulenza pari ad euro 2.456,40 (1200 euro per sedute di FKT a cui si sommano euro 104,70 al mese moltiplicato per 12 mesi), che andranno riconosciuti dal dì di pubblicazione della presente sentenza sino al 2035, anno in cui il raggiungerà l'età di 80 anni (vita prevedibile), e che Pt_2 possono essere liquidati, avuto riguardo delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, moltiplicando il reddito annuo per il c.d. coefficiente moltiplicativo che, nel caso, risulta pari a 8,42 tenuto conto dei criteri relativi all'età del danneggiato e al numero di anni futuri. Sicchè la somma finale è pari ad euro 20.683 (2.456,40 x 8,42) Di contro, non possono essere riconosciute le spese mediche sostenute dal nel periodo Pt_2 successivo a quello oggetto di accertamento della Consulenza medico-legale disposta in primo grado sino all'odierna decisione, in quanto trattasi di danno emergente che quindi va provato, e parte appellante non ha ottemperato a tale onere stante la mancata produzione in giudizio di qualsivoglia documentazione, fattura, ricevuta o referto idonea ad attestare tali esborsi, come richiesto da pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità.
Invece, vi è contestazione in punto di liquidazione delle spese assistenziali future, che secondo gli odierni appellanti devono essere riconosciute poiché il necessiterà per tutta la vita di Parte_1 assistenza domiciliare e, proprio a tal fine, la moglie era stata formata presso Parte_3
l'istituto di Montecatone all'uopo specializzato. Quindi, gli appellanti chiedono che venga liquidata una somma profuturo, tenuto conto del costo orario di una infermiera specializzata in assistenza e cura domiciliare. Controparte, tuttavia, si oppone perché non vi è prova degli esborsi e comunque del pregiudizio che avrebbe subito la moglie la quale, secondo la prospettazione di parte Parte_3 appellante, avrebbe lasciato il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del marito tetraplegico. Preliminarmente, in punto di spese assistenziali, il Collegio richiama pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui “il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dover retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata delle vita residua del danneggiato” (così Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 29307 del 2024, p. 6, richiamando quanto già statuito da precedenti pronunce tra cui Cass. sez. III, sent. n. 7774 del 20/04/2016, Rv. 639495 – 01; Sez. III, Ordinanza n. 16844 del 13/06/2023, Rv. 667870 – 02). Orbene, appare indimostrato e quindi non provato il danno da spese assistenziali “passate”, ossia sostenute in epoca anteriore rispetto alla decisione, che richiedono la prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto. Né vi è prova che la donna prestasse attività lavorativa prima del sinistro e, a causa dello stesso, abbia dovuto rinunciare al lavoro per dedicarsi alla cura del marito. Sicchè, stante l'assenza di prova fornita dai richiedenti circa le spese assistenziali sostenute dalla famiglia non può essere riconosciuto risarcimento in punto di spese assistenziali “passate”. Pt_2
Per converso, quanto alle spese assistenziali “future”, esse vanno riconosciute, poiché è ragionevole ritenere che le condizioni fisiche del renderanno necessaria -anche avuto riguardo Parte_1 all'avanzare dell'età di entrambe le parti- un'assistenza domiciliare quotidiana, limitata alle ore diurne - stante la mancata rilevazione in CTU di problematiche relative a potenziali difficoltà respiratorie e dato atto dell'assenza di particolari prescrizioni in ordine alla sorveglianza e assistenza notturna della vittima primaria - durante le quali egli necessiterà dell'intervento di terzi per districarsi nelle esigenze e bisogni di tutti i giorni, tenuto conto che il danneggiato primario ha - in seguito all'incidente per cui è causa – conservato esclusivamente la capacità di alimentarsi da solo e deve essere assistito e accompagnato anche solo per espletare le comuni attività di vestirsi, lavarsi, cucinare. Sicchè, è ragionevole presumere che l'attività di assistenza sarà limitata e dovrà essere parametrata ad un'attività svolta per 8 ore giornaliere per sette giorni alla settimana. Quindi, le spese assistenziali future possono essere liquidate avuto riguardo al CCNL lavoro domestico e alla tabella dei minimi retributivi con decorrenza dal 1 gennaio 2024: applicando la tabella C riferita a lavoratori non conviventi (art.14, comma 2, lett. b)) ed assegnando alla figura richiesta il livello D Super, Profilo a) che, secondo il CCNL, può essere assegnato ad un “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizie della casa ove vivono gli assistiti”, i valori orari risultano pari ad euro 9,50. Sicchè, la liquidazione in concreto delle spese di assistenza domiciliare deve essere calcolata come segue: euro 9,50 moltiplicati per 8 ore pari ad euro 76,00 corrispondente alla retribuzione giornaliera, moltiplicati per 30 giorni giungendo alla cifra di euro 2280,00 mensili, ulteriormente moltiplicato per 12 mesi fino a giungere alla cifra di euro 27.360,00 all'anno. Tale importo va da ultimo moltiplicato per 8,42 (coefficiente moltiplicativo delle Tabelle di Milano 2024) pervenendosi all'importo già capitalizzato di euro 230.371.
Gli appellati contestano altresì la domanda di confluita in specifico motivo d'appello Parte_1 principale - diretta ad ottenere ulteriori somme a titolo di risarcimento per i pregiudizi esistenziali e dinamico relazionali subiti. In realtà, non vi è prova che il abbia sofferto pregiudizi Parte_1 aggiuntivi rispetto a quelli “standard” già considerati dalle tabelle milanesi, che includono e prevedono la liquidazione dei pregiudizi esistenziali scaturiti da un illecito ai fini determinazione del danno non patrimoniale che all'uopo è individuato dalle tabelle citate come frutto della combinazione delle voci di danno biologico e morale, in assoluta conformità a quanto enunciato dalla giurisprudenza di Cassazione in punto di danno c.d. esistenziale: “In tema di risarcimento del danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo” (Sez. 3, Sentenza n. 336 del 13/01/2016, Rv. 638611 - 01). Sicchè il motivo d'appello va respinto atteso che sia i pregiudizi esistenziali che quelli dinamico- relazionali sono apprezzati dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano e, infatti, appaiono già considerati e inclusi nell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale per come liquidato dal provvedimento impugnato e, come tali, risultano allo stato già risarciti, tanto che l'eventuale riconoscimento di una ulteriore somma a tale titolo costituirebbe indebita locupletazione per il richiedente.
Quanto invece alla domanda del relativa al riconoscimento, nei suoi confronti, di un Parte_1 danno da lesione del rapporto parentale, essa risulta immeritevole di accoglimento atteso che il nostro ordinamento non ammette la possibilità di domandare, iure proprio, un danno da lesione o perdita del rapporto parentale da parte del medesimo soggetto danneggiato o venuto a mancare.
L'appello principale – e quello incidentale - verte altresì sulle posizioni delle congiunte del Pt_1 rispettivamente moglie e figlia del danneggiato primario, nei confronti delle quali il Tribunale
[...] di primo grado riconosceva il danno morale, che liquidava mediante applicazione delle tabelle milanesi in punto di danno da lesione parentale decurtato all'80 % per allinearsi al danno sofferto dal nella misura massima tabellarmente prevista quanto a e nella misura Parte_1 Parte_3 minima quanto alla posizione della figlia Parte_2
Orbene, si evidenzia che rispetto a dette posizioni processuali si intersecano le domande tanto di parte appellante quanto di parte appellata, poiché e lamentano la Parte_3 Parte_2 mancata liquidazione del danno da perdita parentale da entrambe subito e, con particolare riferimento alla posizione di , censurano la scelta del primo Giudice di fare riferimento al valore Parte_2 minimo tabellarmente previsto ai fini della quantificazione del corrispondente risarcimento. Di contro, si oppone alla richiesta di controparte e, in aggiunta, spiega motivo di appello CP_1 incidentale volto a contestare il mancato ricorso alle tabelle allo scopo predisposte dal Tribunale di Roma ai fini della liquidazione del danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni. Sul punto, il Collegio ritiene doveroso richiamare l'arresto giurisprudenziale che ha sancito il superamento della dicotomia tra tabelle milanesi e romane circa la liquidazione del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, a mente del quale: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. ” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv. 662499 - 01). Peraltro, tale dirimente pronuncia è stata in seguito rafforzata da altre decisioni conformi (tra cui si segnala Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023 secondo cui : “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”). Sicchè appare ormai consolidata l'utilità – e quindi la necessità - di ricorrere al c.d. valore punto introdotto dalle tabelle romane ai fini della determinazione e liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito di riflesso, per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto, che comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto, ossia le due diverse componenti del danno che sono comprese e valutate ai fini dell'individuazione del c.d. valore punto. Tanto premesso, appare evidente che l'invito della giurisprudenza di legittimità – cui il presente Collegio ritiene di dar seguito - di valorizzare il ricorso alle tabelle romane in luogo di quelle milanesi, implica l'accoglimento del motivo d'appello incidentale spiegato da e specificamente CP_1 volto a censurare la scelta del Tribunale in punto di quantificazione del risarcimento da riconoscere alle congiunte del in punto di danno da lesione del rapporto parentale (cui il Giudice Parte_1 di primo grado si vuole riferire discorrendo di “danno morale”) mediante le tabelle meneghine in luogo di quelle romane;
per altro verso, il ricorso alle tabelle romane comporta il rigetto della domande spiegata da in punto di mancata liquidazione del danno da perdita o lesione Parte_3 del rapporto parentale perché già considerato dalla Tabella di Roma e, inoltre, implica il rigetto della domanda di diretta a censurare la scelta del primo Giudice di riferirsi ai valori Parte_2 minimi previsti dalle tabelle milanesi circa il danno da perdita del rapporto parentale. Di conseguenza, il calcolo va effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nella più recente relazione del Tribunale di Roma per l'anno 2023, avuto riguardo all'aggiornamento del 2025, e facendo riferimento alla Tabella F per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso e al valore punto ivi previsto, nonché ai parametri rappresentati dalla relazione di parentela del danneggiato (A), dal numero dei soggetti e coefficienti connessi tra cui l'età del danneggiato e l'età del parente da risarcire (B) e dalla percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato (C). Sicchè, quanto alla posizione di il calcolo è il seguente: possono essere assegnati Parte_3 punti 20 quanto alla relazione di parentela (A), punti 5 in relazione all'età del danneggiato, punti 3 in riferimento all'età del parente da risarcire (B), per un totale di punti 28, moltiplicati per il valore punto nella misura massima pari ad euro 7.066,12 ulteriormente moltiplicato per la percentuale di invalidità permanente pari all'80% (punto C), giungendo così alla cifra di euro 158.281 in luogo di quella liquidata nell'impugnata sentenza pari ad euro 265.536,00. Quanto invece alla posizione della figlia il calcolo è il seguente: possono essere Parte_2 assegnati punti 15 quanto alla relazione di parentela (A), coefficiente 0,7 in relazione al numero dei soggetti della famiglia e punti 5 in riferimento all'età del danneggiato, punti 4 in riferimento all'età del parente da risarcire (B), per un totale di punti pari a 16.8 (24 x 0.7). Tale indicatore va poi moltiplicato per il valore punto che, difformemente rispetto alla posizione di si ritiene vada Pt_3 diminuito poiché al tempo del sinistro, era in procinto di sposarsi, trasferirsi dalla Parte_2 casa familiare e creare una propria famiglia. Il valore punto può essere quindi determinato in quello di euro 6.024,71 (di cui euro 3533,06 per il danno relativo all'aspetto interiore ed euro 2.491,65 euro quanto al danno dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto). Tale valore, come prima, deve essere moltiplicato per i punti totali poc'anzi ottenuti pari a 16,8, e il risultato ulteriormente moltiplicato per il grado di invalidità della vittima primaria pari all'80% (punto C dei criteri previsti dalle Tabelle di Roma), giungendo così alla somma finale di euro 80.972 oltre interessi, in luogo della somma di euro 132.768,00 individuata in sentenza di primo grado.
Residuano da vagliare la domanda proposta da in ordine al mancato riconoscimento Parte_3 del danno patrimoniale da essa subito in seguito al sinistro, poiché la donna avrebbe lasciato la propria occupazione lavorativa e avrebbe seguito un corso di formazione a Montecatone al fine di assistere quotidianamente – e per tutta la vita - il marito tetraplegico, e quella diretta al riconoscimento delle spese sostenute per la riparazione del motoveicolo incidentato e per il pagamento di bollo e assicurazione. La prima domanda deve essere rigettata poiché l'appellante non ha mai fornito prova circa la Pt_3 precedente occupazione lavorativa che si assume interrotta a causa del sinistro, né produce documentazione contabile o fiscale relativa alle mansioni svolte e alla retribuzione da ella percepita sino al giugno 2010. Peraltro, atteso il riconoscimento nei confronti del del danno corrispondente alle Parte_1 spese assistenziali future che la famiglia dovrà sostenere, liquidare le spese di assistenza domiciliare anche nei confronti della moglie costituirebbe una indebita locupletazione.
Quanto invece alla domanda relativa al riconoscimento delle spese sostenute per la riparazione del motoveicolo incidentato, essa va accolta, sia perché non vi è dubbio che tale esborso sia eziologicamente collegato al sinistro per cui è causa, sia perché in questo caso l'appellante produce preventivo (cfr. doc. 2 attoreo di primo grado). La contestazione di controparte che si tratterebbe di un mero preventivo di spesa privo di alcun valore probatorio, non trova supporto nella giurisprudenza di legittimità che, al contrario, sostiene che un preventivo di spesa per riparazioni costituisce prova sufficiente per la liquidazione del danno in un giudizio civile e la sua efficacia non dipende esclusivamente dalla mancata contestazione della controparte poiché il Giudicante può valutare tale documento come attendibile e fondare su di esso la propria decisione in base a una valutazione autonoma della sua credibilità e coerenza. Per la parte che intende contestarlo, peraltro, non è sufficiente una mera negazione generica come quella addotta da controparte nel caso de quo, bensì è necessario sollevare dubbi specifici sulla sua attendibilità, magari producendo prove contrarie come un
contro
-preventivo o una perizia di parte, attività mai espletata dall'appellata (cfr. ex CP_1 multis la recente Ordinanza n. 17912 del 2025, Cass. civ. Sez. III, conforme alla precedente pronuncia di Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27624 del 2020 peraltro citata da parte appellante). Sicchè, nei confronti di devono essere riconosciute anche le spese di riparazione del Parte_3 motoveicolo utilizzato dal marito e danneggiato in seguito al sinistro pari ad euro 1522,34, oltre nella misura del 1,5% dal giorno dell'evento traumatico alla data del presente provvedimento, oltre interessi legali maturandi dalla data del provvedimento sino al giorno del soddisfo (come già liquidati dal Giudice di prime cure per le spese sopportate dal . Pt_2
Nulla per le spese di bollo e assicurazioni in quanto non provate e, invero, neppure compiutamente indicate.
Pertanto gli appellati vanno condannati al pagamento delle diverse somme sopra indicate, ferma la condanna di e a rimborsare a - nella sua Controparte_3 Controparte_3 CP_1 qualità di impresa designata dal FGVS - gli importi da essa anticipati in relazione al sinistro per cui è causa previa esibizione del titolo di effettivo pagamento. Infine, quanto alle spese di lite di primo grado (oggetto del secondo motivo dell'appello ), si osserva che le stesse vengono determinate in base ai maggiori importi riconosciuti in questa sede. Va peraltro chiarito che quanto al valore della controversia, non può farsi riferimento al valore del risarcimento complessivo (come indicato da parte appellante e dal Giudice di prime cure), ma va richiamato il principio per cui “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato” (Cass. civ. n. 10367/2024). Ne consegue che lo scaglione di riferimento, avuto riguardo all'importo più alto liquidato in favore di (euro 639.608,82), è quello compreso tra euro 520.000 e 1.000.000. Parte_1
Sicchè, avuto riguardo ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e a valori prossimi ai minimi, essendo stata la attività espletata limitata al quantum, stante la mancanza di contestazione in punto responsabilità, e non potendosi riportare alla richiesta in nota spese per via dell'erronea indicazione dello scaglione di riferimento, operato l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, si perviene alla cifra finale di euro 21.000 (euro 16.200 x 30%). Quanto all'aumento per il numero delle parti, tenuto conto non del mero dato formale della pluralità di soggetti assistiti, ma della maggior attività difensiva professionale che la diversità delle posizioni giuridiche richiede, si è ritenuto opportuno applicare un solo aumento, attesa la sostanziale identità delle allegazioni poste a sostegno delle domande e delle difese svolte dalle congiunte della vittima primaria e . Parte_3 Parte_2
Va infine accolta la domanda diretta al riconoscimento delle spese di CTP sostenute da parte attrice di primo grado rispetto all'attività svolta dal consulente del lavoro dott. pari ad euro Persona_3
951,60 come risultante da documento 21 depositato in data 17.1.2019 e non liquidate dal Tribunale.
Di contro, quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse possono essere integralmente compensate, stante la parziale reciproca soccombenza tra le parti processuali rappresentate dalla famiglia e e tenuto altresì conto che , seppur Pt_2 Controparte_4 CP_2 vittoriosa rispetto alla propria domanda, è intervenuta al solo fine di vedersi rimborsare le somme riconosciute a titolo di prestazioni assicurative dopo la sentenza di primo grado
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì n. 1164/2021,
[...] CP_5 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. In parziale accoglimento dell'appello principale:
- condanna gli appellati , e solido tra loro- CP_1 Controparte_3 Controparte_6 al pagamento, nei confronti di della somma di euro 632.411,95 in luogo di quella di Parte_1 euro 60.878,24 liquidata nella sentenza di primo grado, oltre interessi nella misura del 1,5% dal giorno dell'evento traumatico alla data del presente provvedimento, oltre interessi legali maturandi dalla data del provvedimento sino al giorno del soddisfo;
- condanna gli appellati , e in solido tra loro CP_1 Controparte_3 Controparte_3 alla rifusione, nei confronti di delle spese mediche future che liquida in euro Parte_1
20.683,00 e delle spese assistenziali future che liquida in euro 230.371, oltre interessi legali maturandi dalla data del provvedimento sino al giorno del soddisfo;
- condanna gli appellati , e in solido tra loro CP_1 Controparte_3 Controparte_3 alla rifusione, nei confronti di della somma di euro 1.522,34, (per le spese di Parte_3 riparazione del motoveicolo), oltre interessi nella misura del 1,5% dal giorno dell'evento alla data del presente provvedimento, oltre interessi legali maturandi dalla data del provvedimento sino al giorno del soddisfo;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , ridetermina il danno CP_1 da lesione del rapporto parentale patito da in euro 158.281 e quello patito da Parte_3 Pt_2
in euro 80.972, oltre interessi al saggio legale della domanda al saldo effettivo;
[...]
3. condanna gli appellanti alla restituzione delle eventuali maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
4. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna in solido gli odierni CP_2 appellati , e al pagamento nei confronti di CP_1 Controparte_3 Controparte_3
delle maggiori somme liquidate dall'Ente pari ad euro 1.002.969,49, in luogo di quelle CP_2 liquidate in primo grado in euro 884.058,04, oltre interessi come da sentenza di primo grado;
5. Condanna gli appellati , e in solido tra loro CP_1 Controparte_3 Controparte_3 alla rifusione delle spese sostenute dagli appellanti nel primo grado di giudizio, che liquida in euro
€1.700 per spese ed euro 21.000 per compensi, oltre IVA e CPA e 15% per spese generali, da distrarsi nei confronti del difensore antistatario, oltre spese di CTP che liquida in euro 951,60;
6. Conferma nel resto l'impugnata sentenza di primo grado;
7. Compensa integralmente le spese sostenute da tutte le parti processuali nel presente grado di giudizio.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori