Art. 27.
L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni specifiche, aver frequentato con esito favorevole i corsi, aver superato gli esami stabiliti dalla tabella n. I annessa alla presente legge.
Nei casi in cui la tabella prevede che I periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 1979, n. 652 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni contenute nell' articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , in contrasto con il primo comma della L. 24 dicembre 1979, n. 652 sono abrogate.
L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni specifiche, aver frequentato con esito favorevole i corsi, aver superato gli esami stabiliti dalla tabella n. I annessa alla presente legge.
Nei casi in cui la tabella prevede che I periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 1979, n. 652 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni contenute nell' articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 , in contrasto con il primo comma della L. 24 dicembre 1979, n. 652 sono abrogate.