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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/11/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5352/2020 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 12/11/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 13/11/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. GANCITANO PIETRO ENZO ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 13.11.2024 per già, nessuno è comparso Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:24 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5352/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5352/2020 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del suo l.r.p.t., sig. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. GANCITANO PIETRO ENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mazara del Vallo (TP), Via Castelvetrano n. 113, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 8.11.2022; attrice convenuta in via riconvenzionale contro
p.i. ) (già , in Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARROCCO ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi (LT), Via Roma n. 26, in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: inadempimento contratto di trasporto (art. 1678 c.c.); responsabilità per avaria (art.
1693 c.c.);
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – la l fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e la responsabilità della stessa per l'avaria delle merci trasportate, condannarla al risarcimento del danno in favore della Controparte_3 unipersonale da quantificarsi nella misura di € 11.862,50, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a questi allegato da determinarsi in via equitativa. 2) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”, deducendo: - di aver stipulato, in data 12/07/2019, con un contratto di CP_4 trasporto di merce, tramite cui si era impegnata al trasporto di 1.600 kg di prodotti ittici, per un valore pari ad euro 11.862,50 (all. doc. 1), dalla sede di predetta società sita in Tunisia sino alla sede della
Comavicola s.p.a. sita in Pioltello (MI); - di aver successivamente stipulato, in data 19/07/2019, contratto di subtrasporto con l'odierna convenuta (all. doc. 2), in virtù del quale quest'ultima si era presa l'incarico di effettuare il trasporto della predetta merce dalla sua sede di Fondi (LT) sino alla consegna, avvenuta in data 23/7/2019, in Pioltello (MI); - di aver appreso che l'odierna convenuta, omettendo alcuna comunicazione, aveva affidato, a sua volta, il trasporto della predetta merce alla
Eurofrigo Vernate S.r.l.; - che, alle ore 14:10 del 26.07.2019, la Comavicola s.p.a., destinataria della merce, ne contestava l'avaria, a causa di temperatura non conforme, respingendo la stessa (all. 3, attoreo); - di avere, una volta appresa la notizia del respingimento, con successiva e-mail del
26.07.2019, inoltrato formale denuncia nei confronti della convenuta (all. 4, attoreo); - di aver ricevuto, il 25/09/2019, dalla committente una nota di debito al fine di ottenere la CP_4 restituzione dell'intero prezzo della merce (all. 5, attoreo); - di aver, a sua volta, richiesto, in data
26/09/2019, l'intero importo della merce, a titolo di risarcimento, alla convenuta (all. doc. 6, attoreo);
- che, in data 14/10/2019, la Eurofrigo Vernate S.r.l., società che aveva effettuato la consegna, aveva comunicato alle altre società l'apertura della pratica assicurativa per il sinistro occorso (all. doc. 7); - di avere, stante le vane diffide inoltrate alla convenuta, frattanto provveduto a corrispondere, tramite bonifico bancario, la somma di euro 11.862,50 pari al prezzo della merce ittica presa in consegna (all. doc. 11, attoreo).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 2/02/2021, evidenziando come la responsabilità dell'accaduto fosse da ascriversi esclusivamente al trasportatore finale Eurofrigo Vernate s.r.l., - il quale, peraltro, su richiesta del destinatario finale della merce, non era stato in grado di fornire la prova del tracciato relativo alla conformità della temperatura di conservazione della merce trasportata sul proprio autocarro -, e rappresentando di aver girato all'attrice, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, ma per mero spirito conciliativo, la somma di € 1.600,00, pari all'indennizzo ottenuto dalla consegnataria della merce dalla propria compagnia assicurativa, ha chiesto, in via preliminare, lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata del terzo sub-vettore, Eurofrigo
Vernate s.r.l., a titolo di manleva e, nel merito, la reiezione della domanda attorea, instando, da ultimo, in via riconvenzionale, per la condanna dell'attrice al pagamento della somma residua di euro 274,50
(come da fattura n. 1 del 26.01.21 e relativo d.d.t.) ancora dovuta per il trasporto effettuato.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo da precedente G.I., poi rinunciata dalla convenuta, in corso di causa e, comunque, prima della costituzione della stessa, dichiarata estinta la domanda formulata nei confronti di quest'ultima, espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le motivazioni qui di seguito indicate.
La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale non può essere, invero, ricondotta come argomentato dal patrocinio della convenuta nella figura del contratto di trasporto cumulativo, di cui all'art. 1700 c.c., la quale ricorre, allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l'esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, tra l'attrice e la convenuta ricorre piuttosto un'autonoma figura di sub-trasporto-, fattispecie non espressamente disciplinata dal codice civile, ma riconosciuta dalla prassi commerciale e dalla giurisprudenza di legittimità-, pattuizione, dunque, del tutto svincolata da quella sottoscritta dall'attrice con la committente estera, a nulla rilevando in questa sede il rapporto di sub-trasporto tra la convenuta e la Eurofrigo Vernate s.r.l., società terza alla cui chiamata si è poi rinunciato in corso di causa.
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che «In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poichè, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti". (Cass. 12 dicembre 2003 n. 19050, nello stesso, più recentemente, Cass. gennaio 2008, n.
245).» (Cassazione civile sez. III, 30/01/2009, n.2483; si veda anche Cass. 19050/2003: “Nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore che si avvalga dell'opera di altro vettore, col quale stipuli un contratto di subtrasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, potendo peraltro, in qualità di submittente del contratto di subtrasporto, far valere la responsabilità del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito azione di danni nei suoi confronti.”).
In predetto rapporto, la società attorea assume la veste di mittente e la società convenuta quella di vettore, con obbligo in capo a quest'ultimo di consegnare la merce integra al destinatario.
Ed invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato che l'attrice avesse stipulato, in data 12/07/2019, con la mittente un contratto, tramite cui CP_4 si era impegnata al trasporto di 1.600 kg di prodotti ittici, per un valore pari ad euro 11.862,50 (all. doc. 1), dalla sede di predetta società, sita in Tunisia, sino alla sede del destinatario Comavicola s.p.a. sita in Pioltello (MI) e di aver successivamente stipulato, in data 19/07/2019, un contratto di sub- trasporto con l'odierna convenuta (all. doc. 2), in virtù del quale quest'ultima si era presa l'incarico di effettuare il trasporto della predetta merce dalla sua sede di Fondi (LT) sino alla consegna, avvenuta in data 23/7/2019, in Pioltello (MI).
Risulta parimenti incontestato che l'odierna convenuta, omettendo alcuna comunicazione, avesse sua sponte deciso di affidare, a sua volta, il trasporto della predetta merce alla Eurofrigo Vernate S.r.l., la quale effettuava la consegna della stessa il 26/07/2019 presso il destinatario finale che, purtuttavia, la respingeva a causa dell'avaria riscontrata (all. 3, attoreo).
Vi è altresì documentazione attestante la richiesta da parte della all'attrice del CP_4 rimborso del prezzo della merce data in consegna pari ad euro 11.862,50 (vd. nota di debito n. 1/2019 del 25.09.2019, all. 5, attoreo) e l'effettiva corresponsione della stessa da parte dell'odierna istante
(all. 11, attoreo).
Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 1693, co. 1, c.c., “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il predetto disposto codicistico pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 17/06/2013, n. 15107). Il caso fortuito si configura tutte le volte in cui la perdita/avaria della merce sia derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile, o se prevedibile, inevitabile (ex multis, Cass.
21/04/2010, n. 9439).
Ciò posto, nel caso di specie, la convenuta, la quale, peraltro, aveva accettato la merce ittica dall'attrice senza alcuna riserva, non ha asserito, né dedotto l'esistenza di alcuna prova liberatoria, ovvero di aver adottato misure idonee a garantire la corretta conservazione della merce, né ha dimostrato di aver vigilato sull'operato del sub-vettore Eurofrigo Vernate S.r.l., alla quale peraltro aveva affidato la consegna della merce senza informare l'attrice.
Acclarato quanto sopra e inquadrata giuridicamente la fattispecie, si consta, dunque, come dal contratto sottoscritto tra le odierne parti in causa sia derivata l'assunzione in capo alla convenuta della responsabilità, in qualità di sub-vettore, per la custodia e integrità della merce fino alla consegna al destinatario ovvero per la corretta esecuzione del trasporto, responsabilità che va estesa anche ai soggetti terzi di cui la stessa si è avvalsa per l'esecuzione del trasporto.
In assenza di prova contraria, sussiste, dunque, la responsabilità della convenuta per aver consegnato, tramite proprio sub-vettore, la merce avariata al destinatario e, consequenzialmente, l'attrice avrà diritto ad ottenere un ristoro pari alla somma di euro 11.862,50 versata alla committente (pari al prezzo della merce ittica presa in consegna), decurtata della somma di euro 1.600,00 corrisposta dalla convenuta in data 13/01/2021 in corso di causa (vd. contabile bancaria prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), nonché della somma di euro 274,50 (vd. fattura n. 1 del
26.01.2021, all. comparsa), quale residuo per il trasporto della merce, richiesta in via riconvenzionale dalla convenuta e non fatta oggetto di contestazione da parte attrice e, dunque, € 9.988,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento dell'attività istruttoria e dall'esito complessivo del giudizio, con distrazione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Gancitano Pietro Enzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea e della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, accerta e dichiara quest'ultima responsabile ex art. 1693 c.c. e, per l'effetto, la condanna a corrispondere all'attrice la somma pari ad euro 9.988,00 (= € 11.862,50 - € 1.600,00 - € 274,50), oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Pietro Enzo Gancitano.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini