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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg16899 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16899 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BARBERIS MELANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Virginia Woolf n. 12,
E Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_3
dall'avv. BARBERIS MELANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Virginia Woolf n. 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_3
Napoli il 12/09/2011 e che dalla loro unione sono nate due figlie: Per_1
il 04/08/2012 e il 15/09/2017 entrambe
[...] Persona_2
1 minorenni;
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 16.09.2020, era intervenuta separazione in forza di n.6620/2020 del 04.12.2020 resa Pt_4
nel procedimento RG 2490/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e senza l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio,
2) La NO continua a risiedere la propria residenza presso Parte_1
l'abitazione dei genitori e sita in Napoli alla via Controparte_1 CP_2
Evangelista Torricelli 182, presso cui abiterà congiuntamente alle figlie minori,
3) Il IG. stante il mutamento delle condizioni economiche e Parte_3
lavorative in quanto non è più titolare di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di carni ma dipendente presso una macelleria, si impegna a corrispondere alla IG.ra l'assegno di mantenimento mensile di euro 700,00 con Parte_1
pagamento da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese al seguente iban:
[...], somma che andrà annualmente rivalutata in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT;
nonché rinuncia alla parte a lui spettante (pari al 50% per un importo di euro 199,40) dell'assegno unico previsto per le minori dell'importo totale di euro 398,80, a favore del 100% alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle minori;
Parte_1
2 4) il IG. si assume l'obbligo di far fronte, congiuntamente alla Parte_3
moglie, e quindi nella misura della metà, all'assolvimento degli ulteriori impegni straordinari in favore delle figlie, relative alle spese mediche, alle spese scolastiche
(materiale per la scuola-materiale didattico-servizio mensa-servizio scuolabus-gite scolastiche-costi di partecipazione a progetti, corsi di lingua straniera, potenziamento con ripetizioni), nonché alle spese extra-scolastiche (attività sportive-musicali- ricreative);
5) le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, Persona_2 Per_1
secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
6) il IG. potrà esercitare il suo diritto di visita alle figlie minori Parte_3
e nei giorni e negli orari così come da calendario che segue: Per_1 Per_2
7) nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie, il primo anno il giorno di Natale, vigilia di Capodanno ed Epifania, l'anno seguente Vigilia di Natale, Santo Stefano e Capodanno, e così via negli anni seguenti con tale turnazione alternata, negli orari che saranno concordati con la madre. Nelle vacanze pasquali il padre terrà le figlie con sé, il primo anno nel giorno del Lunedì d'Albis, l'anno successivo nel giorno di Pasqua, e così via negli anni seguenti con tale turnazione alternata, negli orari che saranno concordati con la madre. Nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre due settimane di vacanza, da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
8) i coniugi si danno reciprocamente atto che tutti gli oggetti personali sono stati già divisi, compresi mobilia, suppellettili e quant'altro ascrivibile ad esclusiva proprietà di ciascuno dei coniugi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, cosicché quello oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà esclusiva;
9) i coniugi prestano consenso per il rilascio del passaporto;
10) si impegnano a rivedere i tempi e le modalità di presenza delle minori con il padre in considerazione delle eIGenze del minore.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 12/09/2011 (atto n.159, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16899 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio,
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. BARBERIS MELANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Virginia Woolf n. 12,
E Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_3
dall'avv. BARBERIS MELANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Virginia Woolf n. 12,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_3
Napoli il 12/09/2011 e che dalla loro unione sono nate due figlie: Per_1
il 04/08/2012 e il 15/09/2017 entrambe
[...] Persona_2
1 minorenni;
riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 16.09.2020, era intervenuta separazione in forza di n.6620/2020 del 04.12.2020 resa Pt_4
nel procedimento RG 2490/2020, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e senza l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio,
2) La NO continua a risiedere la propria residenza presso Parte_1
l'abitazione dei genitori e sita in Napoli alla via Controparte_1 CP_2
Evangelista Torricelli 182, presso cui abiterà congiuntamente alle figlie minori,
3) Il IG. stante il mutamento delle condizioni economiche e Parte_3
lavorative in quanto non è più titolare di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di carni ma dipendente presso una macelleria, si impegna a corrispondere alla IG.ra l'assegno di mantenimento mensile di euro 700,00 con Parte_1
pagamento da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese al seguente iban:
[...], somma che andrà annualmente rivalutata in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT;
nonché rinuncia alla parte a lui spettante (pari al 50% per un importo di euro 199,40) dell'assegno unico previsto per le minori dell'importo totale di euro 398,80, a favore del 100% alla IG.ra , a titolo di mantenimento delle minori;
Parte_1
2 4) il IG. si assume l'obbligo di far fronte, congiuntamente alla Parte_3
moglie, e quindi nella misura della metà, all'assolvimento degli ulteriori impegni straordinari in favore delle figlie, relative alle spese mediche, alle spese scolastiche
(materiale per la scuola-materiale didattico-servizio mensa-servizio scuolabus-gite scolastiche-costi di partecipazione a progetti, corsi di lingua straniera, potenziamento con ripetizioni), nonché alle spese extra-scolastiche (attività sportive-musicali- ricreative);
5) le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, Persona_2 Per_1
secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso la madre;
6) il IG. potrà esercitare il suo diritto di visita alle figlie minori Parte_3
e nei giorni e negli orari così come da calendario che segue: Per_1 Per_2
7) nei week-end a fine settimana alternati, dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:30. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie, il primo anno il giorno di Natale, vigilia di Capodanno ed Epifania, l'anno seguente Vigilia di Natale, Santo Stefano e Capodanno, e così via negli anni seguenti con tale turnazione alternata, negli orari che saranno concordati con la madre. Nelle vacanze pasquali il padre terrà le figlie con sé, il primo anno nel giorno del Lunedì d'Albis, l'anno successivo nel giorno di Pasqua, e così via negli anni seguenti con tale turnazione alternata, negli orari che saranno concordati con la madre. Nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre due settimane di vacanza, da comunicarsi alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
8) i coniugi si danno reciprocamente atto che tutti gli oggetti personali sono stati già divisi, compresi mobilia, suppellettili e quant'altro ascrivibile ad esclusiva proprietà di ciascuno dei coniugi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, cosicché quello oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà esclusiva;
9) i coniugi prestano consenso per il rilascio del passaporto;
10) si impegnano a rivedere i tempi e le modalità di presenza delle minori con il padre in considerazione delle eIGenze del minore.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 12/09/2011 (atto n.159, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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