TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARRONCELLI ROSA, la quale
[...] lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. D'AMBROGIO FERNANDA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 21/07/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata il [...]) alle Per_1 seguenti condizioni:
1. La figlia minore resta affidata in via condivisa, ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La piccola verrà collocata in via preferenziale e anagrafica presso la madre Per_1 stabilendo che il padre possa vederla e tenere con sé, secondo il seguente calendario di visita:
- nel fine settimana di pertinenza paterna, il lunedì oppure il mercoledì con prelievo a scuola
1 alle 12.00 (prima di pranzo) oppure alle 14.30 (dopo il pranzo) e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 17.30;
- nel fine settimana di pertinenza materna, due pomeriggi infrasettimanali, che si individuano nel martedì e giovedì, con prelievo a scuola alle 12.00 (prima di pranzo) oppure alle 14.30
(dopo il pranzo) e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 19,00;
- sino al mese di dicembre 2025, il sabato dalle ore 12.30 alle ore 19,00 o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19,00, a settimane alternate;
da gennaio 2026, nei fine settimana alternati, dal sabato alle ore 13.00 alla domenica alle ore 18.30, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
- per le vacanze estive, il dr. per il 2025 trascorrerà con la figlia minore 7 giorni Pt_1 consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto senza pernottamento,
e dal 2026 con pernottamento, concordando i periodi con la dr.ssa entro il 30 Parte_2 maggio di ogni anno.
- Per le festività natalizie, la minore resterà, ad anni alterni, il giorno della vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 dicembre con il genitore con cui avrà trascorso il 25 dicembre, ed il 6 gennaio con il genitore con cui avrà trascorso il giorno del 24 dicembre, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato. Per l'anno in corso, non essendo previsto il pernottamento con il padre, la piccola trascorrerà con la madre il giorno Per_1 della Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale, dalle ore 12,00 alle ore 18,30.
- Il 1° gennaio, giorno del compleanno di , sarà diviso tra i genitori (pranzo con uno Per_1
e cena con l'altro);
- Durante le festività pasquali, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro, dalle ore 12.00 alle ore 18.30.
Naturalmente il presente calendario potrà subire variazioni per accordo tra le parti, da comunicare almeno 24 ore prima di ogni richiesta in tal senso. rimarrà con il papà il Per_1 giorno della Festa del Papà e del compleanno e onomastico di quest'ultimo, e con la mamma il giorno della Festa della Mamma e del compleanno e onomastico della stessa. La bambina avrà rapporti continuativa con i nonni materni e paterni e le famiglie di origine di entrambi i genitori.
3. La casa familiare sita in Sessa Aurunca alla via Aldo Moro, 26- Palazzo Miramare resta assegnata, con tutti gli arredi e le pertinenze, alla sig.ra , nella sua qualità Parte_2 di genitrice collocataria prevalente della figlia minore.
4. Il sig. verserà alla sig.ra , in via anticipata entro il giorno Parte_1 Parte_2
5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , a mezzo bonifico Per_1
2 bancario periodico, l'importo mensile di Euro 1.000,00 (euro mille/00): somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Per i mesi da febbraio a giugno 2025, il dott. , ad integrazione degli importi già versati a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 minore, corrisponderà alla dott.ssa la somma complessiva di euro 1000,00 (euro Parte_2 mille/00) all'atto della sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico.
5. Il dott. contribuirà nella misura del 70% alle spese straordinarie relative alla figlia Pt_1 dettagliatamente appresso indicate e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
1) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta scuola materna pubblica o privata, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
8) gite scolastiche con pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
3 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); j) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Per quanto non previsto, si fa riferimento al protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di S. Maria C.V del marzo 2024 con espresso accordo che il costo della baby- sitter rientra nel novero delle spese ordinarie in quanto esistente manente convivenza;
6. Il dott. e la Dott.ssa , entro e non oltre il 31 luglio 2028, a Parte_1 Parte_2 definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, si impegnano a trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà dell'immobile sito in Sessa Aurunca, alla via Aldo Moro, 26- Palazzo
Miramare, così identificato: in catasto al fg.111- particella 5003- sub 17 e sub 8 (meglio descritto nell'atto per Notar del 19.04.2021 rep. 1934/1452) alla figlia Persona_2
, con riserva di usufrutto in pari quota, alla dott.ssa ed al Dott. Per_1 Parte_2
. Le parti continueranno a pagare le rate mutuo stipulato per l'acquisto Pt_1 dell'immobile nella misura del 50% ciascuno in favore della minore fino alla naturale scadenza, ed all'uopo concordano che il c/c cointestato su cui vengono addebitate le rate di mutuo, acceso c/o filiale di Sparanise, resterà aperto solo al fine della Controparte_1 provvista per il pagamento delle suddette rate. Le parti dichiarano che il trasferimento in favore della figlia è da considerarsi quale elemento funzionale ed indispensabile ai Per_1 fini della risoluzione della crisi familiare e pertanto dovranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo. di registro ed ogni tassa ai sensi dell'art.9 L.74/1987.
7. Il dott. si impegna, altresì, ad onorare, l'utenza relativa all'acqua e la Pt_1 CP_2 maturata al 1.1.2025, dovuta pro quota in euro 713,00.
8. Spese integralmente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà.
All'udienza cartolare del 02/12/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 02/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARRONCELLI ROSA, la quale
[...] lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente domiciliata Parte_2 presso lo studio dell'avv. D'AMBROGIO FERNANDA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 21/07/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo alla figlia minore (nata il [...]) alle Per_1 seguenti condizioni:
1. La figlia minore resta affidata in via condivisa, ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2. La piccola verrà collocata in via preferenziale e anagrafica presso la madre Per_1 stabilendo che il padre possa vederla e tenere con sé, secondo il seguente calendario di visita:
- nel fine settimana di pertinenza paterna, il lunedì oppure il mercoledì con prelievo a scuola
1 alle 12.00 (prima di pranzo) oppure alle 14.30 (dopo il pranzo) e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 17.30;
- nel fine settimana di pertinenza materna, due pomeriggi infrasettimanali, che si individuano nel martedì e giovedì, con prelievo a scuola alle 12.00 (prima di pranzo) oppure alle 14.30
(dopo il pranzo) e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 19,00;
- sino al mese di dicembre 2025, il sabato dalle ore 12.30 alle ore 19,00 o la domenica dalle ore 11.00 alle ore 19,00, a settimane alternate;
da gennaio 2026, nei fine settimana alternati, dal sabato alle ore 13.00 alla domenica alle ore 18.30, con pernottamento presso l'abitazione paterna.
- per le vacanze estive, il dr. per il 2025 trascorrerà con la figlia minore 7 giorni Pt_1 consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto senza pernottamento,
e dal 2026 con pernottamento, concordando i periodi con la dr.ssa entro il 30 Parte_2 maggio di ogni anno.
- Per le festività natalizie, la minore resterà, ad anni alterni, il giorno della vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 dicembre con il genitore con cui avrà trascorso il 25 dicembre, ed il 6 gennaio con il genitore con cui avrà trascorso il giorno del 24 dicembre, salvo diverso migliore accordo preventivamente concordato. Per l'anno in corso, non essendo previsto il pernottamento con il padre, la piccola trascorrerà con la madre il giorno Per_1 della Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale, dalle ore 12,00 alle ore 18,30.
- Il 1° gennaio, giorno del compleanno di , sarà diviso tra i genitori (pranzo con uno Per_1
e cena con l'altro);
- Durante le festività pasquali, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro, dalle ore 12.00 alle ore 18.30.
Naturalmente il presente calendario potrà subire variazioni per accordo tra le parti, da comunicare almeno 24 ore prima di ogni richiesta in tal senso. rimarrà con il papà il Per_1 giorno della Festa del Papà e del compleanno e onomastico di quest'ultimo, e con la mamma il giorno della Festa della Mamma e del compleanno e onomastico della stessa. La bambina avrà rapporti continuativa con i nonni materni e paterni e le famiglie di origine di entrambi i genitori.
3. La casa familiare sita in Sessa Aurunca alla via Aldo Moro, 26- Palazzo Miramare resta assegnata, con tutti gli arredi e le pertinenze, alla sig.ra , nella sua qualità Parte_2 di genitrice collocataria prevalente della figlia minore.
4. Il sig. verserà alla sig.ra , in via anticipata entro il giorno Parte_1 Parte_2
5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , a mezzo bonifico Per_1
2 bancario periodico, l'importo mensile di Euro 1.000,00 (euro mille/00): somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Per i mesi da febbraio a giugno 2025, il dott. , ad integrazione degli importi già versati a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 minore, corrisponderà alla dott.ssa la somma complessiva di euro 1000,00 (euro Parte_2 mille/00) all'atto della sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico.
5. Il dott. contribuirà nella misura del 70% alle spese straordinarie relative alla figlia Pt_1 dettagliatamente appresso indicate e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
1) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta scuola materna pubblica o privata, tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
8) gite scolastiche con pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
3 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); j) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Per quanto non previsto, si fa riferimento al protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di S. Maria C.V del marzo 2024 con espresso accordo che il costo della baby- sitter rientra nel novero delle spese ordinarie in quanto esistente manente convivenza;
6. Il dott. e la Dott.ssa , entro e non oltre il 31 luglio 2028, a Parte_1 Parte_2 definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti, si impegnano a trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà dell'immobile sito in Sessa Aurunca, alla via Aldo Moro, 26- Palazzo
Miramare, così identificato: in catasto al fg.111- particella 5003- sub 17 e sub 8 (meglio descritto nell'atto per Notar del 19.04.2021 rep. 1934/1452) alla figlia Persona_2
, con riserva di usufrutto in pari quota, alla dott.ssa ed al Dott. Per_1 Parte_2
. Le parti continueranno a pagare le rate mutuo stipulato per l'acquisto Pt_1 dell'immobile nella misura del 50% ciascuno in favore della minore fino alla naturale scadenza, ed all'uopo concordano che il c/c cointestato su cui vengono addebitate le rate di mutuo, acceso c/o filiale di Sparanise, resterà aperto solo al fine della Controparte_1 provvista per il pagamento delle suddette rate. Le parti dichiarano che il trasferimento in favore della figlia è da considerarsi quale elemento funzionale ed indispensabile ai Per_1 fini della risoluzione della crisi familiare e pertanto dovranno beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo. di registro ed ogni tassa ai sensi dell'art.9 L.74/1987.
7. Il dott. si impegna, altresì, ad onorare, l'utenza relativa all'acqua e la Pt_1 CP_2 maturata al 1.1.2025, dovuta pro quota in euro 713,00.
8. Spese integralmente compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà.
All'udienza cartolare del 02/12/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 02/12/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
5