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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3036/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10707/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062894569000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2642/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente 1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 071 20250062894569000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di euro 97,19, chiedendone l'annullamento; sostiene la ricorrente che la cartella è illegittima per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia per la SS e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria.
Confrontando l'annualità dell'imposta dovuta e la natura della stessa con la data di notifica della cartella,
7.5.25, risulta che sono decorsi tre anni dal momento in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta.
Non risultano, infatti, notificati atti interruttivi, stante anche la mancata costituzione della Regione Campania, regolarmente citata.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10707/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250062894569000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2642/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente 1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 071 20250062894569000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di euro 97,19, chiedendone l'annullamento; sostiene la ricorrente che la cartella è illegittima per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia per la SS e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione Campania regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del procedimento è esclusivamente la prescrizione della pretesa tributaria.
Confrontando l'annualità dell'imposta dovuta e la natura della stessa con la data di notifica della cartella,
7.5.25, risulta che sono decorsi tre anni dal momento in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta.
Non risultano, infatti, notificati atti interruttivi, stante anche la mancata costituzione della Regione Campania, regolarmente citata.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese