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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR ROBERTO, Presidente
SA TA, RE
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1155/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Comune di Cesano Maderno - Piazza Arese,12 20811 Cesano Maderno MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Monza-BR - Via Grigna, 13 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 392 DEL 14/03/2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 3772/2024, ha accolto il ricorso presentato dalla provincia di Monza e BR avverso avviso di accertamento del comune di Cesano
Maderno dell'IMU pretesa per l'anno 2018 - per l'importo di euro 21.337,00 – relativamente agli immobili sede di istituti di istruzione superiore.
La Corte di primo grado ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. 9, comma 8 D. Lgs n. 23 del
14/3/2011 essendo gli immobili utilizzati ai fini dell'istruzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente.
Il comune di Cesano Maderno propone appello eccependo, preliminarmente, che la sentenza sarebbe sindacabile per motivazione apparente, frutto di argomentazioni generiche e fittizie. Nel merito, il Comune eccepisce che l'istruzione non rientrerebbe nelle finalità istituzionali della provincia e che la Provincia non avrebbe diritto all'esenzione in quanto non utilizza l'immobile direttamente. Il Comune domanda, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La Provincia di Monza e BR
contro
- deduce che l'attività scolastica sarebbe ricompresa nelle proprie finalità istituzionali in ragione delle sue competenze in materia di edilizia scolastica ed altre attinenti all'istruzione e domanda il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione della sentenza impugnata, premesso che il giudice del gravame è competente in relazione al completo riesame del merito, si osserva che, pur concisamente, la sentenza impugnata ha estrinsecato il fondamento di quanto statuito nel motivo per cui gli immobili sarebbero utilizzati ai fini dell'istruzione, finalità conducibile ai compiti istituzionali della Provincia.
Tanto premesso, il disposto del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 prevede l'esenzione per gli immobili posseduti dall'ente e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si osserva che la dizione “compiti” assume valore dirimente ai fini della decisione, posto che prevede l'assolvimento di funzioni specificamente individuate e non la generica riconducibilità delle attività alle finalità istituzionali.
Il compito dell'istruzione non è affidato alla provincia e l'utilizzazione dei plessi scolastici per la effettuazione delle attività scolastiche non è, pertanto, riconducibile alle sue finalità istituzionali. Le attività di manutenzione degli edifici scolastici sono strumentali all'effettuazione delle attività cui sono destinati e non possono integrare il presupposto oggettivo dell'esenzione, costituito dalla loro destinazione allo svolgimento delle attività scolastiche.
In mancanza del suo presupposto oggettivo, l'esenzione non può essere riconosciuta e la sentenza deve essere riformata.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello. Condanna la provincia di Monza e
BR alla rifusione delle spese di entrambi gradi che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge per il primo grado e in euro 2.500,00 oltre oneri di legge per il secondo grado. Milano, 17 dicembre 2025
RE Gaetano Fasano Presidente Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR ROBERTO, Presidente
SA TA, RE
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1155/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Comune di Cesano Maderno - Piazza Arese,12 20811 Cesano Maderno MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Monza-BR - Via Grigna, 13 20900 Monza MB
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 30/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 392 DEL 14/03/2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 3772/2024, ha accolto il ricorso presentato dalla provincia di Monza e BR avverso avviso di accertamento del comune di Cesano
Maderno dell'IMU pretesa per l'anno 2018 - per l'importo di euro 21.337,00 – relativamente agli immobili sede di istituti di istruzione superiore.
La Corte di primo grado ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. 9, comma 8 D. Lgs n. 23 del
14/3/2011 essendo gli immobili utilizzati ai fini dell'istruzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente.
Il comune di Cesano Maderno propone appello eccependo, preliminarmente, che la sentenza sarebbe sindacabile per motivazione apparente, frutto di argomentazioni generiche e fittizie. Nel merito, il Comune eccepisce che l'istruzione non rientrerebbe nelle finalità istituzionali della provincia e che la Provincia non avrebbe diritto all'esenzione in quanto non utilizza l'immobile direttamente. Il Comune domanda, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
La Provincia di Monza e BR
contro
- deduce che l'attività scolastica sarebbe ricompresa nelle proprie finalità istituzionali in ragione delle sue competenze in materia di edilizia scolastica ed altre attinenti all'istruzione e domanda il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla doglianza di difetto di motivazione della sentenza impugnata, premesso che il giudice del gravame è competente in relazione al completo riesame del merito, si osserva che, pur concisamente, la sentenza impugnata ha estrinsecato il fondamento di quanto statuito nel motivo per cui gli immobili sarebbero utilizzati ai fini dell'istruzione, finalità conducibile ai compiti istituzionali della Provincia.
Tanto premesso, il disposto del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 prevede l'esenzione per gli immobili posseduti dall'ente e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si osserva che la dizione “compiti” assume valore dirimente ai fini della decisione, posto che prevede l'assolvimento di funzioni specificamente individuate e non la generica riconducibilità delle attività alle finalità istituzionali.
Il compito dell'istruzione non è affidato alla provincia e l'utilizzazione dei plessi scolastici per la effettuazione delle attività scolastiche non è, pertanto, riconducibile alle sue finalità istituzionali. Le attività di manutenzione degli edifici scolastici sono strumentali all'effettuazione delle attività cui sono destinati e non possono integrare il presupposto oggettivo dell'esenzione, costituito dalla loro destinazione allo svolgimento delle attività scolastiche.
In mancanza del suo presupposto oggettivo, l'esenzione non può essere riconosciuta e la sentenza deve essere riformata.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello. Condanna la provincia di Monza e
BR alla rifusione delle spese di entrambi gradi che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge per il primo grado e in euro 2.500,00 oltre oneri di legge per il secondo grado. Milano, 17 dicembre 2025
RE Gaetano Fasano Presidente Roberto Craveia