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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 07/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11741/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240148523532000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22271/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 20.05.2025; il ricorrente Ricorrente_1 LV si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 19.06.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2024 0148523532 000 di complessivi €5250,84 -notificata in data 21.03.2025- relativa a Irpef anno d'imposta
2018 eccependo l'infondatezza della pretesa nonché l'intervenuta prescrizione.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli, da ultimo, rappresenta di aver provveduto in autotutela all'annullamento, in data 25.11.2024, della cartella impugnata.
La Corte adita dichiara pertanto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11741/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240148523532000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22271/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli ha concluso come segue: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92, notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 20.05.2025; il ricorrente Ricorrente_1 LV si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 19.06.2025; la resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 ha proposto impugnativa avverso la cartella di pagamento n.071 2024 0148523532 000 di complessivi €5250,84 -notificata in data 21.03.2025- relativa a Irpef anno d'imposta
2018 eccependo l'infondatezza della pretesa nonché l'intervenuta prescrizione.
La resistente Agenzia delle Entrate D.P. II di Napoli, da ultimo, rappresenta di aver provveduto in autotutela all'annullamento, in data 25.11.2024, della cartella impugnata.
La Corte adita dichiara pertanto estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione 21, in composizione monocratica, così dispone:
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.