Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09071/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9071 del 2025, proposto da
RI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA,
nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. SS MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente chiede dichiararsi la illegittimità del silenzio della Amministrazione sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso A046.
Con atto notificato e depositato in data 13 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Il Collegio, pertanto, dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, co. 2, c.p.a., mentre le spese processuali, in ragione della definizione in rito della controversia, delle posizioni espresse dalle parti e delle circostanze di causa, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS MA, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SS MA |
IL SEGRETARIO