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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8378 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12938 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MEGHERBI HAMIDA Parte_1 E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI GUIDA MARIA
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela
CA ed IN SS
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31.5.2024 l'istante in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90203294 90/000 e la sottesa cartella di pagamento n. 071 2011 0031987489 000, relative a contributi previdenziali per l'anno 2006. CP_2 Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la prescrizione quinquennale dei crediti pur se decorrente dalla data di notifica della cartella, che comunque assumeva di non avere mai ricevuto. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la prescrizione del credito e annullarsi l'intimazione di pagamento.
si è difesa eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione ed affermando l'avvenuta notificazione della cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo degli importi in contestazione, invocando atti interruttivi del termine di prescrizione. L si è difeso eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
In ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Non vi è prova della notifica della cartella esattoriale opposta né degli asseriti atti interruttivi della prescrizione successivi alla suddetta notifica come invocato dalla difesa di . CP_3 L'agente per la riscossione deposita esclusivamente cartoline attestanti l'avvenuta ricezione di atti di cui, tuttavia, non vi è traccia nella produzione documentale. Deve dunque ritenersi intervenuta la prescrizione trattandosi di contributi asseritamente dovuti per l'anno 2006. Ciò anche con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla (non provata) notifica della cartella esattoriale, da computarsi a far data dalla presunta notifica della cartella esattoriale che deve ritenersi quinquennale e che, comunque, alla data di notifica della intimazione di pagamento, era compiuto.
L'opposizione va, pertanto, accolta. Le spese seguono la soccombenza e gravano su entrambe le parti convenute posto che sulla eccezione di prescrizione del credito contributivo risulta legittimato passivamente anche l'ente impositore, dunque l' . CP_2
P. Q. M.
Accoglie l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90203294 90/000 e la sottesa cartella di pagamento n. 071 2011 0031987489 000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi richieste a titolo di contributi omessi. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione. Napoli, il 16/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa S. Borrelli