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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4134/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200000110 TARI 2016
- INVITO A PAGAM. n. 55732300005123 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza 176\25 , ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, relativo all'avviso di accertamento pure ivi indicato, per l'importo di euro 1.478,71 (TARI 2016); i giudici di prime cure hanno infatti rimarcato che Società_1 s. r.l. aveva documentato la notifica dell'atto presupposto, e che – inoltre –da un lato non era maturata la prescrizione quinquennale, dall'altro che l'atto impugnato era idoneamente motivato, contenendo tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Il contribuente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, mentre Publiservizi ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 14 gennaio 2026, provvedendo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato;
i motivi di appello, peraltro opacamente formulati, peraltro si risolvono nella riproposizione delle censure svolte in primo grado (con il ricorso introduttivo e la memoria integrativa), senza un effettivo confronto con la sintetica ma esaustiva motivazione di prime cure.
Nessuna specifica censura riguarda l'atto di sollecito, in quanto l'appellante lamenta i vizi di notifica dell'atto presupposto, l'accertamento TA 2016.
Con il primo, composito motivo l'appellante lamenta che la notifica sia stata effettuata a mezzo posta, a mezzo di operatore privato (soluzione Società_2) senza licenza;
di contro (e come già accertato in primo grado) l'operatore in parola era iscritto nell'elenco degli operatori postali titolari di licenza pubblicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
parte appellata ha anzi correttamente osservato che proprio l'odierno appellante ha documentato tale iscrizione nel 2019 la notifica dell'accertamento è del 15\11\22) ,
e non ha né dedotto, né tantomeno documentato, la decadenza o la cessazione di tale iscrizione.
In via subordinata, con ulteriore motivo, l'appellante assume che la notifica sia invalida perché avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza;
lo stesso appellante, però riconosce che a siffatta modalità semplificata
(comunque con raccomandata) non si applicano le disposizioni di cui alla l. 890\82 (come da costante giurisprudenza) , svolgendo per il resto astratte considerazioni sull'esigenza che la notifica, anche semplificata, non si risolva in un sacrificio per i diritti del contribuente. Nella specie, appunto, la notifica è avvenuta secondo le disposizioni attinenti il servizio postale ordinario, e si è perfezionata per compiuta giacenza.
L'appellante deduce altresì la decadenza della pretesa tributaria;
fermo che l'avviso sopra richiamato, non impugnato tempestivamente, è ormai definitivo, va rimarcato che – nella specie – si verte in tema di omessa denuncia TA 2016 (la cui dichiarazione andava resa entro il 30 giugno 2017); trova quindi applicazione l'art. 1, comma 161 l. 296/2006 che appunto prevede, in caso di dichiarazioni omesse o infedeli o di omessi, parziali o ritardati versamenti che “ gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati
, a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; nella specie pertanto (tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale) la notifica (15\11\22) fu tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello: condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre accessori
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
UR GEREMIA, RE
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4134/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200000110 TARI 2016
- INVITO A PAGAM. n. 55732300005123 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza 176\25 , ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento di cui in epigrafe, relativo all'avviso di accertamento pure ivi indicato, per l'importo di euro 1.478,71 (TARI 2016); i giudici di prime cure hanno infatti rimarcato che Società_1 s. r.l. aveva documentato la notifica dell'atto presupposto, e che – inoltre –da un lato non era maturata la prescrizione quinquennale, dall'altro che l'atto impugnato era idoneamente motivato, contenendo tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Il contribuente ha proposto appello, per i motivi che si diranno, mentre Publiservizi ha chiesto il rigetto del gravame.
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 14 gennaio 2026, provvedendo come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va rigettato;
i motivi di appello, peraltro opacamente formulati, peraltro si risolvono nella riproposizione delle censure svolte in primo grado (con il ricorso introduttivo e la memoria integrativa), senza un effettivo confronto con la sintetica ma esaustiva motivazione di prime cure.
Nessuna specifica censura riguarda l'atto di sollecito, in quanto l'appellante lamenta i vizi di notifica dell'atto presupposto, l'accertamento TA 2016.
Con il primo, composito motivo l'appellante lamenta che la notifica sia stata effettuata a mezzo posta, a mezzo di operatore privato (soluzione Società_2) senza licenza;
di contro (e come già accertato in primo grado) l'operatore in parola era iscritto nell'elenco degli operatori postali titolari di licenza pubblicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy;
parte appellata ha anzi correttamente osservato che proprio l'odierno appellante ha documentato tale iscrizione nel 2019 la notifica dell'accertamento è del 15\11\22) ,
e non ha né dedotto, né tantomeno documentato, la decadenza o la cessazione di tale iscrizione.
In via subordinata, con ulteriore motivo, l'appellante assume che la notifica sia invalida perché avvenuta a mezzo posta per compiuta giacenza;
lo stesso appellante, però riconosce che a siffatta modalità semplificata
(comunque con raccomandata) non si applicano le disposizioni di cui alla l. 890\82 (come da costante giurisprudenza) , svolgendo per il resto astratte considerazioni sull'esigenza che la notifica, anche semplificata, non si risolva in un sacrificio per i diritti del contribuente. Nella specie, appunto, la notifica è avvenuta secondo le disposizioni attinenti il servizio postale ordinario, e si è perfezionata per compiuta giacenza.
L'appellante deduce altresì la decadenza della pretesa tributaria;
fermo che l'avviso sopra richiamato, non impugnato tempestivamente, è ormai definitivo, va rimarcato che – nella specie – si verte in tema di omessa denuncia TA 2016 (la cui dichiarazione andava resa entro il 30 giugno 2017); trova quindi applicazione l'art. 1, comma 161 l. 296/2006 che appunto prevede, in caso di dichiarazioni omesse o infedeli o di omessi, parziali o ritardati versamenti che “ gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati
, a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”; nella specie pertanto (tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale) la notifica (15\11\22) fu tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello: condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 410,00 oltre accessori