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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IG RI Presidente
NE Di VI CE Relatore
UI AN EL CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1751/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
TENAGLIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 C.F._2
AR e RI QU, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.6.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“ voglia il Tribunale di Pescara, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi:
• dichiarare la separazione dei coniugi ex art. 151, c. 1, c.c., con addebito di responsabilità del fallimento del matrimonio al convenuto , alle seguenti Controparte_1
• autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
• onerare di assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente nella Controparte_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, in quanto quest'ultima non può disporre di adeguati redditi propri;
• onerare di assegno di mantenimento in favore del figlio nella Controparte_1 Persona_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, al fine di provvedere alle spese scolastiche e per esigenze personali;
• disporre che la casa familiare, sita in Popoli alla Via Monte Cairo, n. 32, e l'arredo ivi presente, vengano assegnati alla coniuge ricorrente che vi vivrà unitamente ai figli e Parte_1 Per_2
; Persona_1
• disporre che le rate per l'estinzione il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale siano a carico di , avendo la disponibilità economica per farvi fronte;
Controparte_1
• porre le spese straordinarie per le esigenze della prole a carico di ciascun coniuge nella misura del
50% ciascuno;
• disporre affinché non possa riscattare la polizza vita summenzionata o indicare Controparte_1 un beneficiario diverso dai componenti il nucleo familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e “. Per_2 Persona_1
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Dichiarare la separazione dei coniugi, alla cui domanda non ci si oppone;
- Rigettare la domanda di assegno di mantenimento della coniuge, atteso che la stessa dispone di redditi;
- Dichiarare il Sig. tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio Controparte_1
, che seppur maggiorenne non è autosufficiente economicamente, con contribuzione Persona_1
pagina 2 di 11 corrispondente ai redditi di cui il Sig. dispone, oltre al pagamento della metà delle spese CP_1 straordinarie;
- Rigettare la domanda di assegnazione della casa originariamente adibita ad abitazione familiare, atteso che la stessa non rappresenta più l'habitat dei figli maggiorenni, per le ragioni sopra evidenziate;
- Rigettare la richiesta di addebito;
- Rigettare la domanda di porre ad esclusivo carico del Sig. il pagamento delle rate del CP_1 mutuo cointestato che è stato acceso per l'acquisto della casa di cui risultano proprietari entrambi i coniugi ed il cui rimborso è a carico degli stessi per tutta la durata del contratto, con ciò totalmente esonerando dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento la Sig.ra
[...]
, per le ragioni sopra evidenziate. Pt_1
- Rigettare la ulteriore domanda, come formulata, di divieto di riscattare la polizza vita intestata personalmente al Sig. o di indicare un beneficiario diverso dai componenti del nucleo CP_1 familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e , in quanto risulta Per_2 Persona_1 preliminarmente inammissibile nel presente giudizio, per la sua autonomia e la carenza del vincolo di connessione ex art. 40 cpc, e comunque, in linea successiva, totalmente infondata in fatto ed in diritto, atteso che si tratti di bene personale, per i motivi evidenziati. “.
Nel corso della prima udienza la ricorrente ha espressamente rinunciato “ alla domanda di addebito della separazione e a quella con cui si è chiesto di disporre affinché non possa Controparte_1 riscattare la polizza vita indicata in ricorso o indicare un beneficiario diverso dai componenti il nucleo familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e “. Per_2 Persona_1
Con ordinanza del 9.12.2024 sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art.473bis.22 comma 1 c.p.c. (si riporta anche la parte motiva in quanto utile per la valutazione delle domande delle parti):
“ 1) la casa familiare può essere assegnata ai sensi dell'art.337 sexies c.c. ai uno dei coniugi solo nell'interesse di uno o più figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente e perché la abiti unitamente a tali figli;
nel caso di specie dei figli delle parti ve ne è uno maggiorenne e non autonomo economicamente - , a Sulmona il 27.01.2006 -, che vive con la madre in una Persona_3 casa diversa da quella familiare solo dal febbraio 2024 ( pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio da parte della madre, ), a seguito della scelta della ricorrente di Parte_1 lasciare la casa familiare per il timore di reiterazione di condotte verbalmente aggressive del marito, allegate in ricorso e non specificamente contestate dal resistente;
dunque non si può ritenere che detta casa non costituisca più l'habitat domestico di;
ricorrono, perciò, i Persona_3
pagina 3 di 11 presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente perché la abiti con il figlio
; il resistente conseguentemente dovrà lasciare detta abitazione e reperirne altra, nel Persona_1 termine, che pare congruo, di 60 giorni;
2) il resistente, godendo, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari versati in atti dalle parti, di un reddito lavorativo ben superiore a quello della moglie (€ 2.194 mensili netti contro non più di € 400/500 mensili) e di disponibilità finanziarie, tra le quali una polizza vita (riscattabile anche solo parzialmente) con capitale di oltre € 56.000, deve contribuire al mantenimento sia della stessa moglie che del figlio nella misura complessiva di € 700,00
(300 per il figlio e 400 per la moglie, visto che il resistente sta utilizzando la casa familiare di proprietà della moglie per la quota del 50%), almeno fino a quando non avrà lasciato la casa familiare, mentre successivamente, dovendo l' reperire un'abitazione per sé e sostenere le CP_1 relative spese di locazione e godendo abitando la moglie la casa familiare (di proprietà del marito per la quota del 50%), tale importo diminuirà a € 400,00 (250 per il figlio e 150 per la moglie); al contributo per il mantenimento per il predetto figlio andrà comunque aggiunto il 50% delle spese straordinarie;
l'eventuale assegno unico universale per il figlio va attribuito per intero alla ricorrente;
p.q.m.
a) assegna la casa familiare, sita in Popoli alla Via Monte Cairo n. 32, alla ricorrente Parte_1 perché la abiti con il figlio;
[...] Persona_1
b) dispone che il resistente, , lasci detta casa entro 60 giorni dalla comunicazione Controparte_1 della presente ordinanza;
c) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie e del figlio Persona_1 versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal giugno 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara;
d) dispone la riduzione di tale contribuzione, dal momento in cui il resistente lascerà la casa familiare,
a € 400,00 mensili (250 per il figlio e 150 per la moglie), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
e) dispone che l'eventuale unico universale per il figlio sia attribuito per intero alla ricorrente,
[...]
“. Parte_1
Le parti hanno successivamente precisato le conclusioni nel seguente modo: parte ricorrente pagina 4 di 11 “ voglia il Tribunale di Pescara, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,
• confermare la separazione dei coniugi ex art. 151, c. 1, c.c., come già disposta con provvedimento reso il 09.12.2024
• onerare di assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente nella Controparte_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, in quanto quest'ultima non può disporre di adeguati redditi propri, o, in subordine, confermare la contribuzione nella misura di €
150,00, come da disposizione del 09.12.2024;
• onerare di assegno di mantenimento in favore del figlio nella Controparte_1 Persona_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, o, in subordine, confermare la contribuzione nella misura di € 250,00, come da disposizione del 09.12.2024, al fine di provvedere alle spese scolastiche e per esigenze personali;
• confermare l'attribuzione a dell'intero assegno unico universale spettante per il figlio Parte_1
; Persona_1
• confermare l'assegnazione a , che vi vivrà unitamente al figlio , della casa Parte_1 Persona_1 familiare, sita in Popoli alla Via Monte Cairo, n. 32;
• disporre che i rimanenti ratei per l'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale siano a carico di , avendo la disponibilità economica per farvi fronte;
Controparte_1
• porre le spese straordinarie per le esigenze della prole a carico di ciascun coniuge nella misura del
50% ciascuno;
• condannare il convenuto alle spese del presente giudizio, come da nota spese che si produce o, in subordine, compensare le spese medesime, con riserva di questa difesa di proporre istanza di liquidazione dei compensi professionali in quanto la ricorrente è stata ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello stato giusta Delibera del COA di Pescara prot. 2024/5815 del 09.05.2024”; parte resistente
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti,
- Dichiarare la separazione dei coniugi, alla cui domanda non ci si oppone;
- Rigettare la domanda di assegno di mantenimento della coniuge, atteso che la stessa dispone di redditi;
- Dichiarare il Sig. tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio Controparte_1
, che seppur maggiorenne non è autosufficiente economicamente, con contribuzione Persona_1
pagina 5 di 11 corrispondente ai redditi di cui il Sig. dispone, oltre al pagamento della metà delle spese CP_1 straordinarie;
- Rigettare la domanda di assegnazione della casa originariamente adibita ad abitazione familiare, atteso che la stessa non rappresenta più l'habitat dei figli maggiorenni, per le ragioni sopra evidenziate;
- Rigettare la domanda di porre ad esclusivo carico del Sig. il pagamento delle rate del CP_1 mutuo cointestato che è stato acceso per l'acquisto della casa di cui risultano proprietari entrambi i coniugi ed il cui rimborso è a carico degli stessi per tutta la durata del contratto, con ciò totalmente esonerando dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento la Sig.ra
[...]
, per le ragioni sopra evidenziate. Pt_1
- Nulla si osserva in ordine alla richiesta di addebito della separazione nonché alla ulteriore domanda di divieto di riscattare la polizza vita intestata personalmente al Sig. o di indicare un CP_1 beneficiario diverso dai componenti del nucleo familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e , in quanto la ricorrente ha espressamente rinunciato ad entrambe le domande Per_2 Persona_1 all'udienza del 07.11.2024.
- Con vittoria delle spese. “.
………
La domanda di separazione
La domanda deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione, come dedotto dalla ricorrente e confermato dal resistente mediante adesione alla domanda principale.
Non occorre ulteriore pronuncia, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito originariamente proposta.
La domanda di assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art.337 sexies c.p.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr., tra le altre, Cass. Civile
25604/2018, 18440/2013, 21334/2013 23591/2010).
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, dopo aver dedotto che dall'unione coniugale erano nati tre figli, , a Popoli il 17.11.1997, Persona_4 Persona_5 nato a [...] il [...], e , a Sulmona il 27.01.2006, e che purtroppo, a Persona_3 seguito di sinistro stradale del 15.12.2004, aveva perso la vita il piccolo ha aggiunto, per Persona_5
pagina 6 di 11 ciò che interessa ai fini della valutazione della domanda di assegnazione della casa familiare, quanto segue:
“ La figlia ha prestato lavoro subordinato presso Mediobanca, con contratto di stagista (6 Per_2 mesi + 6 mesi), ed ha percepito uno stipendio mensile pari a circa 750,00; attualmente è in attesa di sottoscrivere nuovo contratto di lavoro che dovrebbe decorrere da luglio 2024. Il figlio , Persona_1 invece, frequenta la classe 4^ presso l'Istituto Industriale a Pratola Peligna (AQ).
Da diversi anni tra i coniugi è venuta a mancare l'affectio maritalis, probabilmente anche a seguito dell'evento che ha determinato il decesso del figlio . il diverso modo di vivere il dolore Persona_6 ha determinato un progressivo allontanamento dei coniugi con la conseguenza di una inevitabile separazione. A ciò si aggiunga la mancanza di rispetto da parte del coniuge che si è CP_1 manifestato anche con il semplice sottolineare che l'unico a lavorare fosse lui stesso, senza considerare che si è sempre impegnata, anche con lavori occasionali, a sostenere anche Parte_1 economicamente il nucleo famigliare. Oltre alla coniuge ricorrente, anche la prole ha dovuto subire comportamenti vessatori da parte del congiunto che, di fronte al rifiuto dei familiari di seguire le sue scelte (alimentari, di religione, ecc.), adottava comportamenti offensivi nei loro confronti. I comportamenti di , spesso, erano compulsivi e la ricorrente, unitamente alla figlia Controparte_1
, si è rivolta ad uno specialista invitandolo più volte a ad accompagnarla per farsi aiutare, ma Per_2 ha sempre rifiutato. L'allontanamento tra i coniugi si è concretizzato non solo con il venir meno della vicinanza e dell'affetto ma anche con comportamenti di che hanno determinato la Controparte_1 ricorrente a lasciare la casa coniugale, prima, e a richiedere la separazione dei coniugi, poi ed in questa sede, in quanto la convivenza coniugale era divenuta non più sopportabile e con rischi per la ricorrente medesima. Da tempo passava le ore notturne sul divano del soggiorno, mentre Pt_1
continuava ad occupare la stanza da letto matrimoniale. Questa diversa sistemazione era CP_1 stata dettata anche dalla necessità di tutelare la incolumità della ricorrente in quanto il coniuge, in diverse occasioni, parlando da solo e a voce alta, pronunciava minacce all'indirizzo della ricorrente e le attribuiva appellativi disonorevoli;
frasi che spesso venivano udite anche dai figli. Queste
“lamentele” continue del coniuge divenivano sempre più insistenti e in diverse occasioni la ricorrente ha passato la notte nella camera della figlia o del figlio per evitare di rimanere da sola nel soggiorno in quanto temeva che il coniuge potesse giungere a gesti inconsulti nei propri confronti. Anche la prole ha avuto modo di assistere a momenti in cui il padre ha manifestato un sostanziale astio nei confronti della coniuge, sia proferendo frasi offensive che con gesti inequivocabili. In data 28.01.2024, alle ore
18.00 circa, i coniugi si sono incontrati nei pressi di un terreno di loro proprietà; , non CP_1 perdendo l'occasione per manifestare ancora una volta l'astio nei confronti di , dopo aver Parte_1
pagina 7 di 11 sputato per terra in chiaro segno di disprezzo, faceva il gesto di colpirla al volto con un pugno;
in tale occasione, peraltro, prendeva il telefono cellulare della coniuge, che era caduto a terra, e CP_1 lo tratteneva rifiutando di consegnaglielo. Nell'immediatezza dei fatti, sul posto giungeva la figlia della coppia , con il proprio ragazzo, che, seppur non assisteva al gesto, poteva verificare Per_2
l'accaduto e, dopo varie insistenze, riusciva a riprendere il telefono cellulare della madre e a riconsegnaglielo. Tale gesto ha fortemente impressionato la ricorrente – anche perché in quell'occasione oltre ai coniugi (ed alla figlia sopraggiunta subito dopo) non erano presenti altre persone – la quale, il giorno dopo, si recava presso la locale Stazione dei Carabinieri, senza sporgere denuncia ma solo per sincerarsi della possibilità di richiedere l'intervento dei Carabinieri qualora si fosse presentata in futuro una situazione analoga. Di ciò veniva informato anche l'altro figlio della coppia. A seguito di tali accadimenti, , a tutela della propria incolumità e ritenendo Parte_1 ormai non più tollerabile la convivenza coniugale, in data 01.02.2024 lasciava la casa coniugale, dandone comunicazione inoltra a mezzo raccomandata ad . Tale scelta veniva Controparte_1 condivisa dai figli della coppia che, unitamente alla di loro madre, si trasferivano presso altra abitazione in Popoli, alla Via B. Buozzi, n., 21.”.
A ben vedere, diversamente da quanto osservato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.473bis.22 comma 1 c.p.c., le allegazioni di parte ricorrente sulle condotte verbalmente aggressive del marito, che l'avrebbero indotta a lasciare la casa familiare, sono tutte generiche, con esclusione di quella relativa all'episodio del 28.1.2024 e, quindi, i relativi fatti non possono ritenersi pacifici in quanto non specificamente contestati, sorgendo l'obbligo di specifica contestazione solo qualora i fatti siano dedotti specificamente;
solamente la condotta del 28.1.2024 potrebbe ritenersi non specificamente contestata dal resistente. E tuttavia, secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, detta condotta non
è avvenuta in presenza del figlio maggiorenne , il quale, quindi, trasferendosi con la Persona_1 madre in abitazione diversa dalla casa familiare, non è stato costretto ad abbandonare la dimora familiare da una situazione di pericolo per sé in quel luogo, ma ha liberamente privilegiato la prosecuzione della convivenza con la sola madre in abitazione diversa, evidentemente avendo una migliore relazione con la piuttosto che con il padre. Parte_1
D'altronde deve ritenersi ragionevolmente che anche l'abbandono del domicilio coniugale da parte della ricorrente sia avvenuta non tanto e non solo a causa del comportamento del coniuge in data
28.1.2024, ma molto più probabilmente perché il rapporto tra i coniugi era irrimediabilmente compromesso a seguito del gravissimo lutto dai medesimi subito ed a causa delle diverse modalità delle parti di reazione all'evento, oltre che della loro differente posizione in relazione al sinistro mortale (del quale deve essere stata responsabile la ricorrente, non essendole stato infatti accordato alcun pagina 8 di 11 risarcimento dalla compagnia assicurativa, riconosciuto solo in favore del resistente e della figlia
– v. relativa quietanza prodotta dal resistente - ). Per_2
Perciò, melius re perpensa, dalla scelta di di andare a vivere con la madre in abitazione Persona_1 diversa dalla casa familiare deve desumersi l'insussistenza dell'esigenza di assicurargli il mantenimento dell'habitat domestico e, quindi, si devono ritenere insussistenti i presupposti di cui all'art.337 sezies c.c..
L'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per permetterle di tornarvi a vivere con il figlio
, disposta provvisoriamente ai sensi dell'art.473 bis.22 comma 1 c.p.c., va, quindi, Persona_1 revocata e la relativa domanda della ricorrente va respinta.
La domanda di assegno di separazione e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
. La domanda concernente i rimanenti ratei per l'estinzione del mutuo acceso per Persona_1
l'acquisto della casa familiare.
Con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017, 16809/2019, 4327/2022).
Poiché vanno qui ribadite le valutazioni effettuate in sede di emissione dell'ordinanza ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c. relativamente alla situazione economica delle parti, nel caso di specie va certamente riconosciuto alla ricorrente un assegno di separazione.
Non è, poi, in discussione l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, ma solo la relativa misura.
Mentre non può essere accolta la pretesa della ricorrente di addebito al solo marito separato delle restanti rate di rimborso della somma di danaro ricevuta per l'acquisto della casa familiare in comproprietà tra i coniugi, atteso che è pacifico che il mutuo è cointestato ai coniugi e non si può
pagina 9 di 11 assumere una decisione che non avrebbe alcuna efficacia nei confronti della banca che ha concesso il mutuo, non essendo, né potendo essere, parte di questo giudizio.
Nella suddetta ordinanza ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c. si è evidenziato che il resistente, gode, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari versati in atti dalle parti, di un reddito lavorativo ben superiore a quello della moglie (€ 2.194 mensili netti contro non più di € 400/500 mensili) e di disponibilità finanziarie, tra le quali una polizza vita (riscattabile anche solo parzialmente) con capitale di oltre € 56.000.
Poiché dopo l'emissione di tale ordinanza non sono emerse modifiche della situazione economica delle parti, va confermato quanto in essa stabilito relativamente agli assegni di mantenimento, tuttavia adattando la statuizione alla revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e stabilendo, quindi, che qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via Monte Cairo 32 (di comproprietà in pari quote tra i coniugi) l' debba versarle € 400,00 mensili (250 per il figlio CP_1
e 150 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara, mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, debba versarle la somma di € 700,00 (400 per la moglie – in parte per l'uso della casa, di comproprietà della
- e 300 per il figlio), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come Parte_1 disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
Le spese di lite
Dato l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Popoli il 26.10.1996 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Popoli al n. 3, parte I, anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Popoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'assegnazione a disposta in via provvisoria, della casa familiare sita in Parte_1
Popoli alla via Monte Cairo 32;
4) dispone che il resistente, qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via
Monte Cairo 32, continui a contribuire al mantenimento della moglie e del figlio Persona_1
pagina 10 di 11 versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal dicembre 2026, la somma di € 400,00 (150 per la moglie e 250 per il figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, dovrà contribuire al mantenimento della moglie e del figlio versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, con Persona_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal dicembre 2026, la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
5) conferma l'attribuzione per intero alla ricorrente dell'assegno unico universale per il figlio
; Persona_1
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 18 dicembre 2025
Il CE estensore Il Presidente
NE Di VI IG RI
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IG RI Presidente
NE Di VI CE Relatore
UI AN EL CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1751/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
TENAGLIA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 C.F._2
AR e RI QU, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.6.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“ voglia il Tribunale di Pescara, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi:
• dichiarare la separazione dei coniugi ex art. 151, c. 1, c.c., con addebito di responsabilità del fallimento del matrimonio al convenuto , alle seguenti Controparte_1
• autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
• onerare di assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente nella Controparte_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, in quanto quest'ultima non può disporre di adeguati redditi propri;
• onerare di assegno di mantenimento in favore del figlio nella Controparte_1 Persona_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, al fine di provvedere alle spese scolastiche e per esigenze personali;
• disporre che la casa familiare, sita in Popoli alla Via Monte Cairo, n. 32, e l'arredo ivi presente, vengano assegnati alla coniuge ricorrente che vi vivrà unitamente ai figli e Parte_1 Per_2
; Persona_1
• disporre che le rate per l'estinzione il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale siano a carico di , avendo la disponibilità economica per farvi fronte;
Controparte_1
• porre le spese straordinarie per le esigenze della prole a carico di ciascun coniuge nella misura del
50% ciascuno;
• disporre affinché non possa riscattare la polizza vita summenzionata o indicare Controparte_1 un beneficiario diverso dai componenti il nucleo familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e “. Per_2 Persona_1
Il resistente si è costituito in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- Dichiarare la separazione dei coniugi, alla cui domanda non ci si oppone;
- Rigettare la domanda di assegno di mantenimento della coniuge, atteso che la stessa dispone di redditi;
- Dichiarare il Sig. tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio Controparte_1
, che seppur maggiorenne non è autosufficiente economicamente, con contribuzione Persona_1
pagina 2 di 11 corrispondente ai redditi di cui il Sig. dispone, oltre al pagamento della metà delle spese CP_1 straordinarie;
- Rigettare la domanda di assegnazione della casa originariamente adibita ad abitazione familiare, atteso che la stessa non rappresenta più l'habitat dei figli maggiorenni, per le ragioni sopra evidenziate;
- Rigettare la richiesta di addebito;
- Rigettare la domanda di porre ad esclusivo carico del Sig. il pagamento delle rate del CP_1 mutuo cointestato che è stato acceso per l'acquisto della casa di cui risultano proprietari entrambi i coniugi ed il cui rimborso è a carico degli stessi per tutta la durata del contratto, con ciò totalmente esonerando dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento la Sig.ra
[...]
, per le ragioni sopra evidenziate. Pt_1
- Rigettare la ulteriore domanda, come formulata, di divieto di riscattare la polizza vita intestata personalmente al Sig. o di indicare un beneficiario diverso dai componenti del nucleo CP_1 familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e , in quanto risulta Per_2 Persona_1 preliminarmente inammissibile nel presente giudizio, per la sua autonomia e la carenza del vincolo di connessione ex art. 40 cpc, e comunque, in linea successiva, totalmente infondata in fatto ed in diritto, atteso che si tratti di bene personale, per i motivi evidenziati. “.
Nel corso della prima udienza la ricorrente ha espressamente rinunciato “ alla domanda di addebito della separazione e a quella con cui si è chiesto di disporre affinché non possa Controparte_1 riscattare la polizza vita indicata in ricorso o indicare un beneficiario diverso dai componenti il nucleo familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e “. Per_2 Persona_1
Con ordinanza del 9.12.2024 sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art.473bis.22 comma 1 c.p.c. (si riporta anche la parte motiva in quanto utile per la valutazione delle domande delle parti):
“ 1) la casa familiare può essere assegnata ai sensi dell'art.337 sexies c.c. ai uno dei coniugi solo nell'interesse di uno o più figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente e perché la abiti unitamente a tali figli;
nel caso di specie dei figli delle parti ve ne è uno maggiorenne e non autonomo economicamente - , a Sulmona il 27.01.2006 -, che vive con la madre in una Persona_3 casa diversa da quella familiare solo dal febbraio 2024 ( pochi mesi prima dell'introduzione del presente giudizio da parte della madre, ), a seguito della scelta della ricorrente di Parte_1 lasciare la casa familiare per il timore di reiterazione di condotte verbalmente aggressive del marito, allegate in ricorso e non specificamente contestate dal resistente;
dunque non si può ritenere che detta casa non costituisca più l'habitat domestico di;
ricorrono, perciò, i Persona_3
pagina 3 di 11 presupposti per disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente perché la abiti con il figlio
; il resistente conseguentemente dovrà lasciare detta abitazione e reperirne altra, nel Persona_1 termine, che pare congruo, di 60 giorni;
2) il resistente, godendo, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari versati in atti dalle parti, di un reddito lavorativo ben superiore a quello della moglie (€ 2.194 mensili netti contro non più di € 400/500 mensili) e di disponibilità finanziarie, tra le quali una polizza vita (riscattabile anche solo parzialmente) con capitale di oltre € 56.000, deve contribuire al mantenimento sia della stessa moglie che del figlio nella misura complessiva di € 700,00
(300 per il figlio e 400 per la moglie, visto che il resistente sta utilizzando la casa familiare di proprietà della moglie per la quota del 50%), almeno fino a quando non avrà lasciato la casa familiare, mentre successivamente, dovendo l' reperire un'abitazione per sé e sostenere le CP_1 relative spese di locazione e godendo abitando la moglie la casa familiare (di proprietà del marito per la quota del 50%), tale importo diminuirà a € 400,00 (250 per il figlio e 150 per la moglie); al contributo per il mantenimento per il predetto figlio andrà comunque aggiunto il 50% delle spese straordinarie;
l'eventuale assegno unico universale per il figlio va attribuito per intero alla ricorrente;
p.q.m.
a) assegna la casa familiare, sita in Popoli alla Via Monte Cairo n. 32, alla ricorrente Parte_1 perché la abiti con il figlio;
[...] Persona_1
b) dispone che il resistente, , lasci detta casa entro 60 giorni dalla comunicazione Controparte_1 della presente ordinanza;
c) dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie e del figlio Persona_1 versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal giugno 2024 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara;
d) dispone la riduzione di tale contribuzione, dal momento in cui il resistente lascerà la casa familiare,
a € 400,00 mensili (250 per il figlio e 150 per la moglie), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
e) dispone che l'eventuale unico universale per il figlio sia attribuito per intero alla ricorrente,
[...]
“. Parte_1
Le parti hanno successivamente precisato le conclusioni nel seguente modo: parte ricorrente pagina 4 di 11 “ voglia il Tribunale di Pescara, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi,
• confermare la separazione dei coniugi ex art. 151, c. 1, c.c., come già disposta con provvedimento reso il 09.12.2024
• onerare di assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente nella Controparte_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, in quanto quest'ultima non può disporre di adeguati redditi propri, o, in subordine, confermare la contribuzione nella misura di €
150,00, come da disposizione del 09.12.2024;
• onerare di assegno di mantenimento in favore del figlio nella Controparte_1 Persona_1 misura di € 300,00 (trecento/00), o di quella ritenuta di giustizia, o, in subordine, confermare la contribuzione nella misura di € 250,00, come da disposizione del 09.12.2024, al fine di provvedere alle spese scolastiche e per esigenze personali;
• confermare l'attribuzione a dell'intero assegno unico universale spettante per il figlio Parte_1
; Persona_1
• confermare l'assegnazione a , che vi vivrà unitamente al figlio , della casa Parte_1 Persona_1 familiare, sita in Popoli alla Via Monte Cairo, n. 32;
• disporre che i rimanenti ratei per l'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale siano a carico di , avendo la disponibilità economica per farvi fronte;
Controparte_1
• porre le spese straordinarie per le esigenze della prole a carico di ciascun coniuge nella misura del
50% ciascuno;
• condannare il convenuto alle spese del presente giudizio, come da nota spese che si produce o, in subordine, compensare le spese medesime, con riserva di questa difesa di proporre istanza di liquidazione dei compensi professionali in quanto la ricorrente è stata ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello stato giusta Delibera del COA di Pescara prot. 2024/5815 del 09.05.2024”; parte resistente
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti,
- Dichiarare la separazione dei coniugi, alla cui domanda non ci si oppone;
- Rigettare la domanda di assegno di mantenimento della coniuge, atteso che la stessa dispone di redditi;
- Dichiarare il Sig. tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento del figlio Controparte_1
, che seppur maggiorenne non è autosufficiente economicamente, con contribuzione Persona_1
pagina 5 di 11 corrispondente ai redditi di cui il Sig. dispone, oltre al pagamento della metà delle spese CP_1 straordinarie;
- Rigettare la domanda di assegnazione della casa originariamente adibita ad abitazione familiare, atteso che la stessa non rappresenta più l'habitat dei figli maggiorenni, per le ragioni sopra evidenziate;
- Rigettare la domanda di porre ad esclusivo carico del Sig. il pagamento delle rate del CP_1 mutuo cointestato che è stato acceso per l'acquisto della casa di cui risultano proprietari entrambi i coniugi ed il cui rimborso è a carico degli stessi per tutta la durata del contratto, con ciò totalmente esonerando dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento la Sig.ra
[...]
, per le ragioni sopra evidenziate. Pt_1
- Nulla si osserva in ordine alla richiesta di addebito della separazione nonché alla ulteriore domanda di divieto di riscattare la polizza vita intestata personalmente al Sig. o di indicare un CP_1 beneficiario diverso dai componenti del nucleo familiare senza il consenso della coniuge e dei figli e , in quanto la ricorrente ha espressamente rinunciato ad entrambe le domande Per_2 Persona_1 all'udienza del 07.11.2024.
- Con vittoria delle spese. “.
………
La domanda di separazione
La domanda deve trovare accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione, come dedotto dalla ricorrente e confermato dal resistente mediante adesione alla domanda principale.
Non occorre ulteriore pronuncia, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito originariamente proposta.
La domanda di assegnazione della casa familiare.
Ai sensi dell'art.337 sexies c.p.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (cfr., tra le altre, Cass. Civile
25604/2018, 18440/2013, 21334/2013 23591/2010).
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, dopo aver dedotto che dall'unione coniugale erano nati tre figli, , a Popoli il 17.11.1997, Persona_4 Persona_5 nato a [...] il [...], e , a Sulmona il 27.01.2006, e che purtroppo, a Persona_3 seguito di sinistro stradale del 15.12.2004, aveva perso la vita il piccolo ha aggiunto, per Persona_5
pagina 6 di 11 ciò che interessa ai fini della valutazione della domanda di assegnazione della casa familiare, quanto segue:
“ La figlia ha prestato lavoro subordinato presso Mediobanca, con contratto di stagista (6 Per_2 mesi + 6 mesi), ed ha percepito uno stipendio mensile pari a circa 750,00; attualmente è in attesa di sottoscrivere nuovo contratto di lavoro che dovrebbe decorrere da luglio 2024. Il figlio , Persona_1 invece, frequenta la classe 4^ presso l'Istituto Industriale a Pratola Peligna (AQ).
Da diversi anni tra i coniugi è venuta a mancare l'affectio maritalis, probabilmente anche a seguito dell'evento che ha determinato il decesso del figlio . il diverso modo di vivere il dolore Persona_6 ha determinato un progressivo allontanamento dei coniugi con la conseguenza di una inevitabile separazione. A ciò si aggiunga la mancanza di rispetto da parte del coniuge che si è CP_1 manifestato anche con il semplice sottolineare che l'unico a lavorare fosse lui stesso, senza considerare che si è sempre impegnata, anche con lavori occasionali, a sostenere anche Parte_1 economicamente il nucleo famigliare. Oltre alla coniuge ricorrente, anche la prole ha dovuto subire comportamenti vessatori da parte del congiunto che, di fronte al rifiuto dei familiari di seguire le sue scelte (alimentari, di religione, ecc.), adottava comportamenti offensivi nei loro confronti. I comportamenti di , spesso, erano compulsivi e la ricorrente, unitamente alla figlia Controparte_1
, si è rivolta ad uno specialista invitandolo più volte a ad accompagnarla per farsi aiutare, ma Per_2 ha sempre rifiutato. L'allontanamento tra i coniugi si è concretizzato non solo con il venir meno della vicinanza e dell'affetto ma anche con comportamenti di che hanno determinato la Controparte_1 ricorrente a lasciare la casa coniugale, prima, e a richiedere la separazione dei coniugi, poi ed in questa sede, in quanto la convivenza coniugale era divenuta non più sopportabile e con rischi per la ricorrente medesima. Da tempo passava le ore notturne sul divano del soggiorno, mentre Pt_1
continuava ad occupare la stanza da letto matrimoniale. Questa diversa sistemazione era CP_1 stata dettata anche dalla necessità di tutelare la incolumità della ricorrente in quanto il coniuge, in diverse occasioni, parlando da solo e a voce alta, pronunciava minacce all'indirizzo della ricorrente e le attribuiva appellativi disonorevoli;
frasi che spesso venivano udite anche dai figli. Queste
“lamentele” continue del coniuge divenivano sempre più insistenti e in diverse occasioni la ricorrente ha passato la notte nella camera della figlia o del figlio per evitare di rimanere da sola nel soggiorno in quanto temeva che il coniuge potesse giungere a gesti inconsulti nei propri confronti. Anche la prole ha avuto modo di assistere a momenti in cui il padre ha manifestato un sostanziale astio nei confronti della coniuge, sia proferendo frasi offensive che con gesti inequivocabili. In data 28.01.2024, alle ore
18.00 circa, i coniugi si sono incontrati nei pressi di un terreno di loro proprietà; , non CP_1 perdendo l'occasione per manifestare ancora una volta l'astio nei confronti di , dopo aver Parte_1
pagina 7 di 11 sputato per terra in chiaro segno di disprezzo, faceva il gesto di colpirla al volto con un pugno;
in tale occasione, peraltro, prendeva il telefono cellulare della coniuge, che era caduto a terra, e CP_1 lo tratteneva rifiutando di consegnaglielo. Nell'immediatezza dei fatti, sul posto giungeva la figlia della coppia , con il proprio ragazzo, che, seppur non assisteva al gesto, poteva verificare Per_2
l'accaduto e, dopo varie insistenze, riusciva a riprendere il telefono cellulare della madre e a riconsegnaglielo. Tale gesto ha fortemente impressionato la ricorrente – anche perché in quell'occasione oltre ai coniugi (ed alla figlia sopraggiunta subito dopo) non erano presenti altre persone – la quale, il giorno dopo, si recava presso la locale Stazione dei Carabinieri, senza sporgere denuncia ma solo per sincerarsi della possibilità di richiedere l'intervento dei Carabinieri qualora si fosse presentata in futuro una situazione analoga. Di ciò veniva informato anche l'altro figlio della coppia. A seguito di tali accadimenti, , a tutela della propria incolumità e ritenendo Parte_1 ormai non più tollerabile la convivenza coniugale, in data 01.02.2024 lasciava la casa coniugale, dandone comunicazione inoltra a mezzo raccomandata ad . Tale scelta veniva Controparte_1 condivisa dai figli della coppia che, unitamente alla di loro madre, si trasferivano presso altra abitazione in Popoli, alla Via B. Buozzi, n., 21.”.
A ben vedere, diversamente da quanto osservato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.473bis.22 comma 1 c.p.c., le allegazioni di parte ricorrente sulle condotte verbalmente aggressive del marito, che l'avrebbero indotta a lasciare la casa familiare, sono tutte generiche, con esclusione di quella relativa all'episodio del 28.1.2024 e, quindi, i relativi fatti non possono ritenersi pacifici in quanto non specificamente contestati, sorgendo l'obbligo di specifica contestazione solo qualora i fatti siano dedotti specificamente;
solamente la condotta del 28.1.2024 potrebbe ritenersi non specificamente contestata dal resistente. E tuttavia, secondo le stesse allegazioni di parte ricorrente, detta condotta non
è avvenuta in presenza del figlio maggiorenne , il quale, quindi, trasferendosi con la Persona_1 madre in abitazione diversa dalla casa familiare, non è stato costretto ad abbandonare la dimora familiare da una situazione di pericolo per sé in quel luogo, ma ha liberamente privilegiato la prosecuzione della convivenza con la sola madre in abitazione diversa, evidentemente avendo una migliore relazione con la piuttosto che con il padre. Parte_1
D'altronde deve ritenersi ragionevolmente che anche l'abbandono del domicilio coniugale da parte della ricorrente sia avvenuta non tanto e non solo a causa del comportamento del coniuge in data
28.1.2024, ma molto più probabilmente perché il rapporto tra i coniugi era irrimediabilmente compromesso a seguito del gravissimo lutto dai medesimi subito ed a causa delle diverse modalità delle parti di reazione all'evento, oltre che della loro differente posizione in relazione al sinistro mortale (del quale deve essere stata responsabile la ricorrente, non essendole stato infatti accordato alcun pagina 8 di 11 risarcimento dalla compagnia assicurativa, riconosciuto solo in favore del resistente e della figlia
– v. relativa quietanza prodotta dal resistente - ). Per_2
Perciò, melius re perpensa, dalla scelta di di andare a vivere con la madre in abitazione Persona_1 diversa dalla casa familiare deve desumersi l'insussistenza dell'esigenza di assicurargli il mantenimento dell'habitat domestico e, quindi, si devono ritenere insussistenti i presupposti di cui all'art.337 sezies c.c..
L'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per permetterle di tornarvi a vivere con il figlio
, disposta provvisoriamente ai sensi dell'art.473 bis.22 comma 1 c.p.c., va, quindi, Persona_1 revocata e la relativa domanda della ricorrente va respinta.
La domanda di assegno di separazione e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
. La domanda concernente i rimanenti ratei per l'estinzione del mutuo acceso per Persona_1
l'acquisto della casa familiare.
Con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017, 16809/2019, 4327/2022).
Poiché vanno qui ribadite le valutazioni effettuate in sede di emissione dell'ordinanza ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c. relativamente alla situazione economica delle parti, nel caso di specie va certamente riconosciuto alla ricorrente un assegno di separazione.
Non è, poi, in discussione l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, ma solo la relativa misura.
Mentre non può essere accolta la pretesa della ricorrente di addebito al solo marito separato delle restanti rate di rimborso della somma di danaro ricevuta per l'acquisto della casa familiare in comproprietà tra i coniugi, atteso che è pacifico che il mutuo è cointestato ai coniugi e non si può
pagina 9 di 11 assumere una decisione che non avrebbe alcuna efficacia nei confronti della banca che ha concesso il mutuo, non essendo, né potendo essere, parte di questo giudizio.
Nella suddetta ordinanza ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c. si è evidenziato che il resistente, gode, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari versati in atti dalle parti, di un reddito lavorativo ben superiore a quello della moglie (€ 2.194 mensili netti contro non più di € 400/500 mensili) e di disponibilità finanziarie, tra le quali una polizza vita (riscattabile anche solo parzialmente) con capitale di oltre € 56.000.
Poiché dopo l'emissione di tale ordinanza non sono emerse modifiche della situazione economica delle parti, va confermato quanto in essa stabilito relativamente agli assegni di mantenimento, tuttavia adattando la statuizione alla revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e stabilendo, quindi, che qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via Monte Cairo 32 (di comproprietà in pari quote tra i coniugi) l' debba versarle € 400,00 mensili (250 per il figlio CP_1
e 150 per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo
Famiglia del Tribunale di Pescara, mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, debba versarle la somma di € 700,00 (400 per la moglie – in parte per l'uso della casa, di comproprietà della
- e 300 per il figlio), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come Parte_1 disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara.
Le spese di lite
Dato l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Popoli il 26.10.1996 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Popoli al n. 3, parte I, anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Popoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) revoca l'assegnazione a disposta in via provvisoria, della casa familiare sita in Parte_1
Popoli alla via Monte Cairo 32;
4) dispone che il resistente, qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via
Monte Cairo 32, continui a contribuire al mantenimento della moglie e del figlio Persona_1
pagina 10 di 11 versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal dicembre 2026, la somma di € 400,00 (150 per la moglie e 250 per il figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, dovrà contribuire al mantenimento della moglie e del figlio versando alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, con Persona_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal dicembre 2026, la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
5) conferma l'attribuzione per intero alla ricorrente dell'assegno unico universale per il figlio
; Persona_1
6) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 18 dicembre 2025
Il CE estensore Il Presidente
NE Di VI IG RI
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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