Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1398
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Impossibilità di riconciliazione

    La domanda trova accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, senza che vi sia stata alcuna riappacificazione, come dedotto dalla ricorrente e confermato dal resistente mediante adesione alla domanda principale.

  • Rigettato
    Richiesta di addebito

    Non occorre ulteriore pronuncia, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito originariamente proposta.

  • Rigettato
    Assegnazione della casa familiare

    Melior re perpensa, dalla scelta di Persona_1 di andare a vivere con la madre in abitazione diversa dalla casa familiare deve desumersi l'insussistenza dell'esigenza di assicurargli il mantenimento dell'habitat domestico e, quindi, si devono ritenere insussistenti i presupposti di cui all'art.337 sezies c.c.. L'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per permetterle di tornarvi a vivere con il figlio Persona_1, disposta provvisoriamente ai sensi dell'art.473 bis.22 comma 1 c.p.c., va, quindi, revocata e la relativa domanda della ricorrente va respinta.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento per la moglie

    Poiché vanno qui ribadite le valutazioni effettuate in sede di emissione dell'ordinanza ex art.473 bis.22 comma 1 c.p.c. relativamente alla situazione economica delle parti, nel caso di specie va certamente riconosciuto alla ricorrente un assegno di separazione. Qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via Monte Cairo 32 (di comproprietà in pari quote tra i coniugi) il resistente debba versarle € 400,00 mensili (150 per la moglie e 250 per il figlio), mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, dovrà versarle la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio).

  • Accolto
    Assegno di mantenimento per il figlio

    Non è, poi, in discussione l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio, ma solo la relativa misura. Qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via Monte Cairo 32 (di comproprietà in pari quote tra i coniugi) il resistente debba versarle € 400,00 mensili (150 per la moglie e 250 per il figlio), mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, dovrà versarle la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio).

  • Rigettato
    Rata mutuo casa coniugale

    Mentre non può essere accolta la pretesa della ricorrente di addebito al solo marito separato delle restanti rate di rimborso della somma di danaro ricevuta per l'acquisto della casa familiare in comproprietà tra i coniugi, atteso che è pacifico che il mutuo è cointestato ai coniugi e non si può assumere una decisione che non avrebbe alcuna efficacia nei confronti della banca che ha concesso il mutuo, non essendo, né potendo essere, parte di questo giudizio.

  • Accolto
    Spese straordinarie per la prole

    Qualora la ricorrente continui ad abitare la casa sita in Popoli alla via Monte Cairo 32 (di comproprietà in pari quote tra i coniugi) il resistente debba versarle € 400,00 mensili (150 per la moglie e 250 per il figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, mentre se il resistente dovesse tornare a vivere in detta casa, dovrà versarle la somma di € 700,00 (400 per la moglie e 300 per il figlio), sempre oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio.

  • Accolto
    Attribuzione assegno unico universale

    Conferma l'attribuzione per intero alla ricorrente dell'assegno unico universale per il figlio Persona_1.

  • Rigettato
    Divieto di riscattare polizza vita o indicare beneficiario diverso

    La ricorrente ha espressamente rinunciato a tale domanda all'udienza del 07.11.2024.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del giudizio

    Dato l'esito della controversia, le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 22/12/2025, n. 1398
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 1398
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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