TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesca Policheni, con la quale è elettivamente domiciliato in
Portigliola (RC), Via Olivarello n. 65
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela Maria Laganà, Dario
AT e MA UC, con i quali è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via G. Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola di , con sede in Bianco (RC), Controparte_2
nell'anno 2020 (dal 19/08/2020 al 31/12/2020), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di mansioni varie, lavorando dal lunedì al venerdì (dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00) e di sabato (dalle ore 08.00 alle ore 13.00);
- che, con provvedimento del 07/12/2021, l' ha comunicato il CP_1
riconoscimento di 13 giornate lavorative in luogo di 102 per l'anno 2020;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso come segue: “Piaccia all'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Parte_1
e la per l'anno 2020 per un
[...] Parte_2
numero di 102 giornate e conseguentemente, a mantenere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per l'anno 2020 per tali giornate - conseguentemente, accertare la validità del rapporto di lavoro sopra emarginato ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso, l'avvenuta cancellazione del rapporto di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso 3
l'azienda datrice di lavoro, la decadenza di cui all'art. 22, D.L. n. 7/1970 e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. N. 3848/2022), depositato in data 25/11/2022, il medesimo ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha proposto opposizione avverso i seguenti atti: provvedimento di reiezione richiesta indennità di malattia n. A853919 (periodo dal 11/04/2021 al 31/05/2021) e provvedimento di reiezione richiesta indennità di malattia n. A838360 (periodo dal 11/01/2021 al 10/04/2021), formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la Parte_1 Parte_2
per l'anno 2020 per un numero di 102 giornate e
[...]
conseguentemente, accertare la validità del rapporto di lavoro sopra emarginato ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale, ovvero il diritto ad ottenere l'indennità di malattia;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 2481 / 2022, eccependo la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 08/02/2024, i due procedimenti sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 4
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 5
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio,
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(contratti buste paga contratto di lavoro) non è idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni oggetto di giudizio è scaturita da un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda di CP_3
, all'esito del quale, con riferimento all'anno 2020, al ricorrente sono
[...]
state riconosciute soltanto 13 giornate lavorative, a fronte delle 102 giornate denunciate.
Nel corso dell'accertamento, il titolare dell'azienda, sentito in data
16/10/2020, dopo che gli ispettori avevano tentato invano il primo accesso sui terreni dell'azienda non rinvenendo nessuno, ha dichiarato di essere stato titolare di un'azienda agricola dal 2016 al 2018, nell'ambito della quale ha coltivato ortaggi per uso personale, non ha venduto alcun prodotto e non è neanche riuscito a pagare gli operai assunti e di aver chiuso nel 2018 per poi avviare, nel
2020, sugli stessi terreni, la coltivazione dei lamponi all'interno delle serre;
con riferimento a tale ultima attività, ha dichiarato di aver iniziato a gennaio piantando delle piante cedute da un'altra azienda e di aver proceduto da solo, senza aiuti, alla prima raccolta, tra maggio e giugno, poiché era scarsa;
per la 6
seconda raccolta, invece, il titolare ha dichiarato di aver assunto degli operai ad agosto, che hanno iniziato a togliere le piante che non producevano frutti per poi iniziare la raccolta, nel corso della quale hanno lavorato anche di sabato e di domenica.
Tra i nomi dei lavoratori indicati come in servizio al momento dell'audizione, il titolare dell'azienda ha indicato anche l'odierno ricorrente, riferendo, tuttavia, di non ricordare se gli operai fossero andati a lavorare tutti i giorni.
Orbene, secondo quanto emerge dal verbale ispettivo, tenendo anche conto delle fatture esibite dalle quali si evince il raccolto effettuato nei 4 mesi di attività azienda e considerando che lo stesso titolare ha dichiarato di aver provveduto da sé alla prima raccolta, il fabbisogno di manodopera riscontrato è risultato nettamente inferiore rispetto a quello dichiarato.
Pertanto gli ispettori, pur riconoscendo l'esistenza di una realtà aziendale, hanno concluso che il fabbisogno di manodopera può essere fissato in massimo venti giornate mensili con conseguente riduzione delle giornate denunciate in proporzione per tutti i lavoratori.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Le risultanze ispettive sono state confermate e ulteriormente esplicitate anche dal teste ispettore dell' escusso nel corso Testimone_1 CP_1 7
dell'istruttoria processuale, che ha dichiarato che “l'azienda si chiamata
; mi sono occupata personalmente dell'ispezione recandomi Controparte_2
personalmente presso i terreni dell'azienda che si trovano in contrada Palazzi credo nel comune di Casignana;
l'azienda si occupava di cultura in serra di lamponi;
quando mi sono recata sui terreni, i terreni erano coltivati e la produzione c'era ma non corrispondeva a quanto dichiarato nella denuncia aziendale in termini di estensione e produzione;
i tunnel destinati alla coltivazione erano inferiori rispetto all'estensione del terreno e alla porzione di terreno dichiarata in quanto una parte era incolta. Mi pare che l'accesso sia stato fatto a fine 2020 e il verbale si sia concluso nel 2021. La finalità del sopralluogo è quella di vedere se quanto dichiarato dall'azienda corrisponde alla realtà; noi abbiamo accertato che l'azienda vi era ma che l'estensione era di duemila mq e non tremila mq come dichiarato;
una volta constatato ciò sia sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro che sulla base delle fatture prodotte sia di vendita che di acquisto è stato fatto un calcolo di stima sulla base della tabella ettaro culturale della regione per verificare la manodopera necessaria;
il calcolo è annuale ma l'azienda ha assunto manodopera da maggio, per cui abbiamo rapportato i dati della tabella ai periodi in cui gli operai sono stati assunti;
abbiamo concluso che la manodopera dichiarata era più del doppio rispetto al fabbisogno;
pertanto abbiamo annullato le giornate ma non i rapporti di lavoro perché l'attività c'era ma le giornate di lavoro necessarie erano inferiori;
il fabbisogno si calcola in base alla tabella ettaro culturale, prendendo i dati della estensione e del tipo di coltura, tenendo conto anche di altri elementi che nella tabella non vi sono come il tipo di territorio se pianeggiante o vicino al mare;
inoltre sono rilevanti anche le fatture;
nella specie le fatture in entrata e in uscita esibite erano conformi a quanto abbiamo riscontrato all'esito dell'ispezione. Non ricordo se l'azienda sia stata chiusura antecedentemente all''ispezione; mi sembra di ricordare che l'azienda abbia subito altre ispezioni;
quando abbiamo sentito il datore di lavoro ci ha 8
dichiarato l'attività che ha svolto. Abbiamo convocato i lavoratori denunciati e se ne sono presentati soltanto sei, tra cui il sig. , che ho sentito Parte_1
personalmente ha dichiarato che aveva iniziato a lavorare ad agosto 2020 e di aver lavorato nelle serre, forse non per la piantagione ma per la raccolta dei lamponi;
per il resto mi riporto al verbale. Ci siamo recati tre volte sui terreni, se ben ricordo e in tutte le occasioni non abbiamo trovato nessun lavoratore intento a lavorare”.
Orbene, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente.
Preliminarmente, osserva il giudicante che oggetto di contestazione non è tutta l'attività lavorativa denunciata con riferimento al ricorrente nell'anno 2020, ma la quantificazione delle giornate denunciate, essendo stato riconosciuto soltanto un numero di 13 giornate, mentre parte ricorrente reclama di aver lavorato per 102 giornate, circostanza che però, a fronte di persuasive risultanze ispettive, non è stata provata dal ricorrente, titolare dell'onere della prova e non
è emersa dall'istruttoria processuale.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente, senza descrivere l'attività svolta dall'azienda né le mansioni svolte nel dettaglio (riferendo genericamente di aver lavorato come bracciante agricolo) assume di aver lavorato, nel 2020, alle dipendenze dell'azienda , dal 19 agosto al 31 dicembre per 102 CP_2
giornate.
Orbene, il teste premettendo che: “Siamo stati colleghi Testimone_2
di lavoro nel 2020, da agosto a dicembre;
io ho svolto 102 giornate lavorative” ha tuttavia dichiarato, in maniera dubitativa: “penso anche il sig. abbia Pt_1
svolto lo stesso numero di giornate;
abbiamo lavorato nello stesso periodo e lo vedevo tutti i giorni”. Inoltre, nel riferire in ordine alla propria attività lavorativa e all'attività su cui si fondava l'azienda, non ha fornito particolari elementi in relazione all'odierno ricorrente e alla sua presenza quotidiana, per il numero di 9
giornate denunciate e comunque per un numero di giornate superiore a 12; infatti, il teste ha dichiarato che: “Lavoravamo dal lunedì al sabato e, quando vi era bisogno, anche di domenica;
avevamo un orario di lavoro da rispettare che era dalle 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 15: 30 /16:00; Ci diceva cosa fare il titolare che veniva la mattina ed era già lì quando noi Controparte_2
arrivavamo. Percepivamo una retribuzione di € 40/42 euro a giornata se ben ricordo;
avevamo busta paga;
penso che anche il sig. fosse retribuito Pt_1
allo stesso modo ma non so di preciso;
eravamo pagati con bonifico. L'azienda si occupava della coltivazione di lamponi e noi lsci occupavamo della pulizia delle piante fino alla produzione del frutto;
quando il frutto veniva a produzione si raccoglieva;
nel 2020 sui terreni vi erano solo lamponi;
la raccolta dei lamponi inizia a ottobre ma per lo più avviene a novembre - dicembre;
noi giravamo per le serre ognuno aveva la sua fila e le sue cassettine e raccoglievamo il frutto maturo con le mani e lo riponevamo nel contenitore che
a sua volta conteneva le vaschette dove mettevamo i frutti;
il sig. faceva Pt_1
lo stesso lavoro;
poteva capitare che lavorassimo nella stessa serra;
nel 2020 eravamo 6 o 7 dipendenti che lavoravamo insieme ma non ricordo il numero preciso. Non conoscevo il sig. prima di incontrarlo presso l'azienda Pt_1
agricola ; preciso che il nome dell'azienda agricola è Controparte_2 CP_2
”.
[...]
Nondimeno il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate che ho denunciato per l'azienda nel 2020 dall' la mia CP_2 CP_1
causa non è ancora stata avviata e sto vedendo se è possibile fare causa e se rientra nei termini”.
Il teste ha riferito che: “abbiamo lavorato insieme Testimone_3
nel 2020, da agosto a dicembre;
io ho lavorato per 102 giornate lavorative” ammettendo, tuttavia, che: “ non so quante giornate lavorative abbia svolto il sig. ma quando io ho lavorato lì lo vedevo ogni giorno”. Pt_1 10
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “Io e il sig. facevamo lo stesso Pt_1
lavoro: da agosto, finché non iniziava il periodo della raccolta dei lamponi ci dedicavamo alla pulizia delle piante;
la raccolta dei lamponi iniziava a fine ottobre ma per lo più siconcentrava tra novembre e dicembre;
quando iniziava la raccolta dei lamponi ci occupavamo della raccolta;
in particolare, appena il frutto iniziava a colorarsi dovevamo prenderlo con due dita e strapparlo dalla pianta, lo mettevamo nelle vaschette e poi nelle cassette;
in una giornata normalmente riempivamo tra le quindici e le venti cassette di lamponi;
eravamo circa sei o sette dipendenti che lavoravamo insieme ma all'interno della serra eravamo divisi in file in quanto la pianta dei lamponi è in fila;
non c'erano delle squadre predeterminate ma quando arrivavamo il sig. ogni giorno ci CP_2
diceva dove andare;
l'organizzazione era giornaliera;
era il sig. che ci CP_2
diceva cosa fare. Lavoravamo dal lunedì al sabato ma se vi era bisogno qualche volta lavoravamo anche di domenica;
lavoravamo dalle 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 15:30/16:00; l'orario di lavoro era sempre lo stesso, anche se poteva variare di dieci quindici minuti. Io percepivo una retribuzione di 800/
900 euro al mese;
non ricordo quanto fosse la paga giornaliera ma era intorno ai 40,00 o 42,00 euro;
ero pagata con bonifico e avevo regolare busta paga;
non so quanto percepisse il sig. di retribuzione ma penso che la Pt_1
retribuzione fosse la stessa in quanto facevamo lo stesso lavoro e anche lo stesso orario di lavoro” senza riferire nulla di specifico in ordine alla persona del ricorrente e soprattutto alla sua costante presenza, per un numero di giornate pari a quelle reclamate o comunque superiore a tredici.
Infine, il teste ha dichiarato che: “L' mi ha cancellato le giornate CP_1
denunciate nel 2020 per l'azienda ; non ho fatto causa all' avverso CP_2 CP_1
la cancellazione;
non ho cause pendenti nei confronti dell' . CP_1
Neanche la testimonianza resa dal teste , datore di lavoro Controparte_2
del ricorrente escusso all'udienza del 22/11/2024, è stata dirimente a sostegno della presenza del ricorrente, nell'anno 2020, per un numero maggiore rispetto 11
alle giornate riconosciute, avendo lo stesso genericamente riferito che: “Appena ho aperto la mia azienda a gennaio 2020 mi occupavo della coltivazione personalmente e mi aiutavano i miei genitori;
ho iniziato ad assumere manodopera da agosto del 2020; da agosto 2020 a dicembre 20202 ho avuto operai ogni giorno perché era necessario un lavoro costante e quotidiano. Il sig.
è stato mio dipendente nel 2020 da agosto a dicembre per 102 Parte_1
giornate; ad agosto è stato necessario assumere manodopera in quanto bisogna spillare le piante, è necessaria la pulizia delle piante e dei vasi;
prima facevo io queste operazioni poi non ce l'ho più fatta;
infatti questo lavoro va fatto spesso in quanto le piantine ricrescono molto in fretta;
la raccolta varia a seconda del momento in cui è piantata la pianta;
io di solito raccolgo a settembre ottobre novembre e dicembre e faccio una seconda raccolta a fine marzo aprile maggio giugno;
da agosto a dicembre 2020 avevo circa 7 o 8 dipendenti che lavoravano tutti ogni giorno;
la produzione dei lamponi era destinata alla vendita;
io lavoro con una cooperativa con la quale già lavoravo nel 2020 la cooperativa si chiama Sant Orsolo”
Orbene, sebbene i testi abbiano riferito di aver lavorato con il ricorrente, non è emersa dall'istruttoria la presenza costante del ricorrente sui terreni per il numero di giornate reclamate, in quanto nessuno di essi ha riferito dati certi in ordine al numero di giornate dallo stesso svolte, né in ordine alla presenza costante, per i periodi dedotti in ricorso per un numero di giornate superiore rispetto allo scarno numero riconosciuto in sede ispettiva.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non evidenziarsi che tutti i testi escussi hanno dichiarato di aver subito la cancellazione delle giornate denunciate per l'azienda in virtù del CP_2
medesimo verbale e in relazione ai medesimi periodi del ricorrente.
Tale circostanza, pur non rendendo i testi incompatibili, incide sull'attendibilità degli stessi, che in ogni caso hanno un interesse convergente all'esito positivo della causa e alla dimostrazione della presenza di una realtà 12
aziendale articolata, fondata su rapporti di lavoro subordinati, necessari per un numero di giornate superiori rispetto alle giornate riconosciute, soprattutto in considerazione delle contraddizioni e imprecisioni emerse dalle dichiarazioni rese, tutte pressoché divergenti tra loro e rispetto ai fatti dedotti in ricorso.
In merito osserva il giudicante che nessun rilievo, ai fini della posizione dell'odierno ricorrente, rivestono le sentenze depositate dal difensore di parte ricorrente, peraltro non munite dell'attestazione del passaggio in giudicato, che riguardano soggetti diversi rispetto all'odierno ricorrente, la cui posizione, valorizzando anche le risultanze ispettive (dalle quali non è emersa l'insistenza dell'azienda ma soltanto la necessità di un fabbisogno di manodopera inferiore rispetto alle giornate dichiarate), non incide sulla posizione del ricorrente al quale non sono state cancellate tutte le giornate denunciate, ma soltanto una parte di esse (sicché la circostanza che lo stesso abbia lavorato, sebbene per un numero di giornate nettamente inferiore rispetto a quelle dichiarare, sui terreni dell'azienda non è in contestazione). CP_3
Non avendo, dunque, parte ricorrente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, le domande proposte vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed 13
eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2481 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge
Locri, 18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesca Policheni, con la quale è elettivamente domiciliato in
Portigliola (RC), Via Olivarello n. 65
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela Maria Laganà, Dario
AT e MA UC, con i quali è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via G. Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola di , con sede in Bianco (RC), Controparte_2
nell'anno 2020 (dal 19/08/2020 al 31/12/2020), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupato di mansioni varie, lavorando dal lunedì al venerdì (dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00) e di sabato (dalle ore 08.00 alle ore 13.00);
- che, con provvedimento del 07/12/2021, l' ha comunicato il CP_1
riconoscimento di 13 giornate lavorative in luogo di 102 per l'anno 2020;
- che ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso come segue: “Piaccia all'On.
Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Parte_1
e la per l'anno 2020 per un
[...] Parte_2
numero di 102 giornate e conseguentemente, a mantenere l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per l'anno 2020 per tali giornate - conseguentemente, accertare la validità del rapporto di lavoro sopra emarginato ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso, l'avvenuta cancellazione del rapporto di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso 3
l'azienda datrice di lavoro, la decadenza di cui all'art. 22, D.L. n. 7/1970 e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. N. 3848/2022), depositato in data 25/11/2022, il medesimo ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha proposto opposizione avverso i seguenti atti: provvedimento di reiezione richiesta indennità di malattia n. A853919 (periodo dal 11/04/2021 al 31/05/2021) e provvedimento di reiezione richiesta indennità di malattia n. A838360 (periodo dal 11/01/2021 al 10/04/2021), formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la Parte_1 Parte_2
per l'anno 2020 per un numero di 102 giornate e
[...]
conseguentemente, accertare la validità del rapporto di lavoro sopra emarginato ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale ed assistenziale, ovvero il diritto ad ottenere l'indennità di malattia;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con il procedimento recante N.R.G. 2481 / 2022, eccependo la legittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 08/02/2024, i due procedimenti sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
*** 4
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 5
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio,
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(contratti buste paga contratto di lavoro) non è idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni oggetto di giudizio è scaturita da un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda di CP_3
, all'esito del quale, con riferimento all'anno 2020, al ricorrente sono
[...]
state riconosciute soltanto 13 giornate lavorative, a fronte delle 102 giornate denunciate.
Nel corso dell'accertamento, il titolare dell'azienda, sentito in data
16/10/2020, dopo che gli ispettori avevano tentato invano il primo accesso sui terreni dell'azienda non rinvenendo nessuno, ha dichiarato di essere stato titolare di un'azienda agricola dal 2016 al 2018, nell'ambito della quale ha coltivato ortaggi per uso personale, non ha venduto alcun prodotto e non è neanche riuscito a pagare gli operai assunti e di aver chiuso nel 2018 per poi avviare, nel
2020, sugli stessi terreni, la coltivazione dei lamponi all'interno delle serre;
con riferimento a tale ultima attività, ha dichiarato di aver iniziato a gennaio piantando delle piante cedute da un'altra azienda e di aver proceduto da solo, senza aiuti, alla prima raccolta, tra maggio e giugno, poiché era scarsa;
per la 6
seconda raccolta, invece, il titolare ha dichiarato di aver assunto degli operai ad agosto, che hanno iniziato a togliere le piante che non producevano frutti per poi iniziare la raccolta, nel corso della quale hanno lavorato anche di sabato e di domenica.
Tra i nomi dei lavoratori indicati come in servizio al momento dell'audizione, il titolare dell'azienda ha indicato anche l'odierno ricorrente, riferendo, tuttavia, di non ricordare se gli operai fossero andati a lavorare tutti i giorni.
Orbene, secondo quanto emerge dal verbale ispettivo, tenendo anche conto delle fatture esibite dalle quali si evince il raccolto effettuato nei 4 mesi di attività azienda e considerando che lo stesso titolare ha dichiarato di aver provveduto da sé alla prima raccolta, il fabbisogno di manodopera riscontrato è risultato nettamente inferiore rispetto a quello dichiarato.
Pertanto gli ispettori, pur riconoscendo l'esistenza di una realtà aziendale, hanno concluso che il fabbisogno di manodopera può essere fissato in massimo venti giornate mensili con conseguente riduzione delle giornate denunciate in proporzione per tutti i lavoratori.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Le risultanze ispettive sono state confermate e ulteriormente esplicitate anche dal teste ispettore dell' escusso nel corso Testimone_1 CP_1 7
dell'istruttoria processuale, che ha dichiarato che “l'azienda si chiamata
; mi sono occupata personalmente dell'ispezione recandomi Controparte_2
personalmente presso i terreni dell'azienda che si trovano in contrada Palazzi credo nel comune di Casignana;
l'azienda si occupava di cultura in serra di lamponi;
quando mi sono recata sui terreni, i terreni erano coltivati e la produzione c'era ma non corrispondeva a quanto dichiarato nella denuncia aziendale in termini di estensione e produzione;
i tunnel destinati alla coltivazione erano inferiori rispetto all'estensione del terreno e alla porzione di terreno dichiarata in quanto una parte era incolta. Mi pare che l'accesso sia stato fatto a fine 2020 e il verbale si sia concluso nel 2021. La finalità del sopralluogo è quella di vedere se quanto dichiarato dall'azienda corrisponde alla realtà; noi abbiamo accertato che l'azienda vi era ma che l'estensione era di duemila mq e non tremila mq come dichiarato;
una volta constatato ciò sia sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro che sulla base delle fatture prodotte sia di vendita che di acquisto è stato fatto un calcolo di stima sulla base della tabella ettaro culturale della regione per verificare la manodopera necessaria;
il calcolo è annuale ma l'azienda ha assunto manodopera da maggio, per cui abbiamo rapportato i dati della tabella ai periodi in cui gli operai sono stati assunti;
abbiamo concluso che la manodopera dichiarata era più del doppio rispetto al fabbisogno;
pertanto abbiamo annullato le giornate ma non i rapporti di lavoro perché l'attività c'era ma le giornate di lavoro necessarie erano inferiori;
il fabbisogno si calcola in base alla tabella ettaro culturale, prendendo i dati della estensione e del tipo di coltura, tenendo conto anche di altri elementi che nella tabella non vi sono come il tipo di territorio se pianeggiante o vicino al mare;
inoltre sono rilevanti anche le fatture;
nella specie le fatture in entrata e in uscita esibite erano conformi a quanto abbiamo riscontrato all'esito dell'ispezione. Non ricordo se l'azienda sia stata chiusura antecedentemente all''ispezione; mi sembra di ricordare che l'azienda abbia subito altre ispezioni;
quando abbiamo sentito il datore di lavoro ci ha 8
dichiarato l'attività che ha svolto. Abbiamo convocato i lavoratori denunciati e se ne sono presentati soltanto sei, tra cui il sig. , che ho sentito Parte_1
personalmente ha dichiarato che aveva iniziato a lavorare ad agosto 2020 e di aver lavorato nelle serre, forse non per la piantagione ma per la raccolta dei lamponi;
per il resto mi riporto al verbale. Ci siamo recati tre volte sui terreni, se ben ricordo e in tutte le occasioni non abbiamo trovato nessun lavoratore intento a lavorare”.
Orbene, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente.
Preliminarmente, osserva il giudicante che oggetto di contestazione non è tutta l'attività lavorativa denunciata con riferimento al ricorrente nell'anno 2020, ma la quantificazione delle giornate denunciate, essendo stato riconosciuto soltanto un numero di 13 giornate, mentre parte ricorrente reclama di aver lavorato per 102 giornate, circostanza che però, a fronte di persuasive risultanze ispettive, non è stata provata dal ricorrente, titolare dell'onere della prova e non
è emersa dall'istruttoria processuale.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente, senza descrivere l'attività svolta dall'azienda né le mansioni svolte nel dettaglio (riferendo genericamente di aver lavorato come bracciante agricolo) assume di aver lavorato, nel 2020, alle dipendenze dell'azienda , dal 19 agosto al 31 dicembre per 102 CP_2
giornate.
Orbene, il teste premettendo che: “Siamo stati colleghi Testimone_2
di lavoro nel 2020, da agosto a dicembre;
io ho svolto 102 giornate lavorative” ha tuttavia dichiarato, in maniera dubitativa: “penso anche il sig. abbia Pt_1
svolto lo stesso numero di giornate;
abbiamo lavorato nello stesso periodo e lo vedevo tutti i giorni”. Inoltre, nel riferire in ordine alla propria attività lavorativa e all'attività su cui si fondava l'azienda, non ha fornito particolari elementi in relazione all'odierno ricorrente e alla sua presenza quotidiana, per il numero di 9
giornate denunciate e comunque per un numero di giornate superiore a 12; infatti, il teste ha dichiarato che: “Lavoravamo dal lunedì al sabato e, quando vi era bisogno, anche di domenica;
avevamo un orario di lavoro da rispettare che era dalle 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 15: 30 /16:00; Ci diceva cosa fare il titolare che veniva la mattina ed era già lì quando noi Controparte_2
arrivavamo. Percepivamo una retribuzione di € 40/42 euro a giornata se ben ricordo;
avevamo busta paga;
penso che anche il sig. fosse retribuito Pt_1
allo stesso modo ma non so di preciso;
eravamo pagati con bonifico. L'azienda si occupava della coltivazione di lamponi e noi lsci occupavamo della pulizia delle piante fino alla produzione del frutto;
quando il frutto veniva a produzione si raccoglieva;
nel 2020 sui terreni vi erano solo lamponi;
la raccolta dei lamponi inizia a ottobre ma per lo più avviene a novembre - dicembre;
noi giravamo per le serre ognuno aveva la sua fila e le sue cassettine e raccoglievamo il frutto maturo con le mani e lo riponevamo nel contenitore che
a sua volta conteneva le vaschette dove mettevamo i frutti;
il sig. faceva Pt_1
lo stesso lavoro;
poteva capitare che lavorassimo nella stessa serra;
nel 2020 eravamo 6 o 7 dipendenti che lavoravamo insieme ma non ricordo il numero preciso. Non conoscevo il sig. prima di incontrarlo presso l'azienda Pt_1
agricola ; preciso che il nome dell'azienda agricola è Controparte_2 CP_2
”.
[...]
Nondimeno il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate le giornate che ho denunciato per l'azienda nel 2020 dall' la mia CP_2 CP_1
causa non è ancora stata avviata e sto vedendo se è possibile fare causa e se rientra nei termini”.
Il teste ha riferito che: “abbiamo lavorato insieme Testimone_3
nel 2020, da agosto a dicembre;
io ho lavorato per 102 giornate lavorative” ammettendo, tuttavia, che: “ non so quante giornate lavorative abbia svolto il sig. ma quando io ho lavorato lì lo vedevo ogni giorno”. Pt_1 10
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “Io e il sig. facevamo lo stesso Pt_1
lavoro: da agosto, finché non iniziava il periodo della raccolta dei lamponi ci dedicavamo alla pulizia delle piante;
la raccolta dei lamponi iniziava a fine ottobre ma per lo più siconcentrava tra novembre e dicembre;
quando iniziava la raccolta dei lamponi ci occupavamo della raccolta;
in particolare, appena il frutto iniziava a colorarsi dovevamo prenderlo con due dita e strapparlo dalla pianta, lo mettevamo nelle vaschette e poi nelle cassette;
in una giornata normalmente riempivamo tra le quindici e le venti cassette di lamponi;
eravamo circa sei o sette dipendenti che lavoravamo insieme ma all'interno della serra eravamo divisi in file in quanto la pianta dei lamponi è in fila;
non c'erano delle squadre predeterminate ma quando arrivavamo il sig. ogni giorno ci CP_2
diceva dove andare;
l'organizzazione era giornaliera;
era il sig. che ci CP_2
diceva cosa fare. Lavoravamo dal lunedì al sabato ma se vi era bisogno qualche volta lavoravamo anche di domenica;
lavoravamo dalle 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 15:30/16:00; l'orario di lavoro era sempre lo stesso, anche se poteva variare di dieci quindici minuti. Io percepivo una retribuzione di 800/
900 euro al mese;
non ricordo quanto fosse la paga giornaliera ma era intorno ai 40,00 o 42,00 euro;
ero pagata con bonifico e avevo regolare busta paga;
non so quanto percepisse il sig. di retribuzione ma penso che la Pt_1
retribuzione fosse la stessa in quanto facevamo lo stesso lavoro e anche lo stesso orario di lavoro” senza riferire nulla di specifico in ordine alla persona del ricorrente e soprattutto alla sua costante presenza, per un numero di giornate pari a quelle reclamate o comunque superiore a tredici.
Infine, il teste ha dichiarato che: “L' mi ha cancellato le giornate CP_1
denunciate nel 2020 per l'azienda ; non ho fatto causa all' avverso CP_2 CP_1
la cancellazione;
non ho cause pendenti nei confronti dell' . CP_1
Neanche la testimonianza resa dal teste , datore di lavoro Controparte_2
del ricorrente escusso all'udienza del 22/11/2024, è stata dirimente a sostegno della presenza del ricorrente, nell'anno 2020, per un numero maggiore rispetto 11
alle giornate riconosciute, avendo lo stesso genericamente riferito che: “Appena ho aperto la mia azienda a gennaio 2020 mi occupavo della coltivazione personalmente e mi aiutavano i miei genitori;
ho iniziato ad assumere manodopera da agosto del 2020; da agosto 2020 a dicembre 20202 ho avuto operai ogni giorno perché era necessario un lavoro costante e quotidiano. Il sig.
è stato mio dipendente nel 2020 da agosto a dicembre per 102 Parte_1
giornate; ad agosto è stato necessario assumere manodopera in quanto bisogna spillare le piante, è necessaria la pulizia delle piante e dei vasi;
prima facevo io queste operazioni poi non ce l'ho più fatta;
infatti questo lavoro va fatto spesso in quanto le piantine ricrescono molto in fretta;
la raccolta varia a seconda del momento in cui è piantata la pianta;
io di solito raccolgo a settembre ottobre novembre e dicembre e faccio una seconda raccolta a fine marzo aprile maggio giugno;
da agosto a dicembre 2020 avevo circa 7 o 8 dipendenti che lavoravano tutti ogni giorno;
la produzione dei lamponi era destinata alla vendita;
io lavoro con una cooperativa con la quale già lavoravo nel 2020 la cooperativa si chiama Sant Orsolo”
Orbene, sebbene i testi abbiano riferito di aver lavorato con il ricorrente, non è emersa dall'istruttoria la presenza costante del ricorrente sui terreni per il numero di giornate reclamate, in quanto nessuno di essi ha riferito dati certi in ordine al numero di giornate dallo stesso svolte, né in ordine alla presenza costante, per i periodi dedotti in ricorso per un numero di giornate superiore rispetto allo scarno numero riconosciuto in sede ispettiva.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, non può non evidenziarsi che tutti i testi escussi hanno dichiarato di aver subito la cancellazione delle giornate denunciate per l'azienda in virtù del CP_2
medesimo verbale e in relazione ai medesimi periodi del ricorrente.
Tale circostanza, pur non rendendo i testi incompatibili, incide sull'attendibilità degli stessi, che in ogni caso hanno un interesse convergente all'esito positivo della causa e alla dimostrazione della presenza di una realtà 12
aziendale articolata, fondata su rapporti di lavoro subordinati, necessari per un numero di giornate superiori rispetto alle giornate riconosciute, soprattutto in considerazione delle contraddizioni e imprecisioni emerse dalle dichiarazioni rese, tutte pressoché divergenti tra loro e rispetto ai fatti dedotti in ricorso.
In merito osserva il giudicante che nessun rilievo, ai fini della posizione dell'odierno ricorrente, rivestono le sentenze depositate dal difensore di parte ricorrente, peraltro non munite dell'attestazione del passaggio in giudicato, che riguardano soggetti diversi rispetto all'odierno ricorrente, la cui posizione, valorizzando anche le risultanze ispettive (dalle quali non è emersa l'insistenza dell'azienda ma soltanto la necessità di un fabbisogno di manodopera inferiore rispetto alle giornate dichiarate), non incide sulla posizione del ricorrente al quale non sono state cancellate tutte le giornate denunciate, ma soltanto una parte di esse (sicché la circostanza che lo stesso abbia lavorato, sebbene per un numero di giornate nettamente inferiore rispetto a quelle dichiarare, sui terreni dell'azienda non è in contestazione). CP_3
Non avendo, dunque, parte ricorrente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, le domande proposte vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed 13
eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2481 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e ogni domanda conseguente;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge
Locri, 18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci