Versione
27 ottobre 1982
27 ottobre 1982
Art. 24. Sanzioni relative al periodo pregresso
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , e' abrogato.
Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, e' riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia e' considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.
Le pensioni gia' liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , e' abrogato.
Per coloro che non hanno ottemperato a quanto disposto dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , per il periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle denunce dei redditi professionali, con la sola applicazione della sanzione per presentazione tardiva, e' riaperto fino al 180° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge; trascorso infruttuosamente detto termine, la denuncia e' considerata omessa, con applicazione dell'articolo 17, quarto comma e successivi.
Le pensioni gia' liquidate con l'applicazione delle sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 583 , a domanda degli interessati sono riliquidate in base alla previgente normativa, con comminazione delle nuove sanzioni e ripristino della naturale data di acquisizione del diritto.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 16/06/1988, n. 667Provvedimento: N. 667 ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento …Leggi di più...
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