CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Margherita Ligure - Piazza Mazzini 46 16038 Santa Margherita Ligure GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 82 2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 995/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 382 emesso dal Comune di Santa Margherita Ligure in data 10.02.2025 per Euro 2.158,00 per l'anno d'imposta 2019.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:-intervenuta prescrizione del credito indicato nell'atto d'intimazione di pagamento;
-nullità e illegittimità dell'Avviso di Accertamento per assoluta mancanza di motivazione e conseguente impossibilità di conoscere le ragioni della richiesta;
-erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell'esenzione dal pagamento dell'IMU dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, comma 740, L. 160/2019;-il Comune afferma apoditticamente che i consumi di energia elettrica e di gas effettuati dal ricorrente sarebbero insufficienti a dimostrare la dimora abituale senza però indicare quanto siano i consumi sufficienti;
- la circostanza che il ricorrente abbia come proprio medico di base il Dott. Nominativo_1, con studio in
Santa Margherita, ininterrottamente dal 26.1.2017, è un elemento essenziale per provare che il ricorrente dimora abitualmente presso la residenza anagrafica;
-il ricorrente è proprietario di un motorino elettrico con il permesso di circolazione per i residenti ed è iscritto dal 2017 all'Associazione_1;-chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Il Comune di Santa Margherita Ligure, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In data 01.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepita prescrizione dell'atto impositivo si evidenzia che l'art. 6bis c.3 della Legge
212/2000 stabilisce che “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio” ;
-ne consegue che, poiché lo schema d'atto è stato notificato in data 18.10.2024 e l'atto accertativo è stato notificato in data 11.02.2025 è evidente che non è intervenuta alcuna prescrizione;
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-i consumi di energia elettrica e di gas, risultano insufficienti per poter usufruire dell'esenzione IMU alla luce della tabella dei consumi ISTAT allegata all'avviso di accertamento impugnato;
-anche la presenza del medico di base con studio nel Comune di Santa Margherita Ligure, il possesso di un permesso residenti per la circolazione del motorino nonchè dell'iscrizione all'Associazione_1 Associazione_1 non sono sufficienti a provare la dimora abituale del ricorrente.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Margherita Ligure - Piazza Mazzini 46 16038 Santa Margherita Ligure GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. 82 2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 995/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 382 emesso dal Comune di Santa Margherita Ligure in data 10.02.2025 per Euro 2.158,00 per l'anno d'imposta 2019.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:-intervenuta prescrizione del credito indicato nell'atto d'intimazione di pagamento;
-nullità e illegittimità dell'Avviso di Accertamento per assoluta mancanza di motivazione e conseguente impossibilità di conoscere le ragioni della richiesta;
-erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell'esenzione dal pagamento dell'IMU dell'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, comma 740, L. 160/2019;-il Comune afferma apoditticamente che i consumi di energia elettrica e di gas effettuati dal ricorrente sarebbero insufficienti a dimostrare la dimora abituale senza però indicare quanto siano i consumi sufficienti;
- la circostanza che il ricorrente abbia come proprio medico di base il Dott. Nominativo_1, con studio in
Santa Margherita, ininterrottamente dal 26.1.2017, è un elemento essenziale per provare che il ricorrente dimora abitualmente presso la residenza anagrafica;
-il ricorrente è proprietario di un motorino elettrico con il permesso di circolazione per i residenti ed è iscritto dal 2017 all'Associazione_1;-chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Il Comune di Santa Margherita Ligure, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In data 01.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepita prescrizione dell'atto impositivo si evidenzia che l'art. 6bis c.3 della Legge
212/2000 stabilisce che “Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio” ;
-ne consegue che, poiché lo schema d'atto è stato notificato in data 18.10.2024 e l'atto accertativo è stato notificato in data 11.02.2025 è evidente che non è intervenuta alcuna prescrizione;
-contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-i consumi di energia elettrica e di gas, risultano insufficienti per poter usufruire dell'esenzione IMU alla luce della tabella dei consumi ISTAT allegata all'avviso di accertamento impugnato;
-anche la presenza del medico di base con studio nel Comune di Santa Margherita Ligure, il possesso di un permesso residenti per la circolazione del motorino nonchè dell'iscrizione all'Associazione_1 Associazione_1 non sono sufficienti a provare la dimora abituale del ricorrente.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio.