Art. 167.
(Trattamento delle merci non confiscabili).
Se la nave e' catturata a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'articolo 156.
(Trattamento delle merci non confiscabili).
Se la nave e' catturata a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'articolo 156.