Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per facilitare la importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per facilitare la importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952.