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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2515 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
VERBALE DI UDIENZA DI TRATTAZIONE SCRITTA E RELATIVA
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, trattiene la causa in decisione e, conte- stualmente, pronuncia Sentenza come segue..
Si comunichi.
Arezzo, 23.06.25
Il G.I. dr. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2515/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. ACQUISTI MARCO ( ), C.F._1 come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, via XXV aprile n. 34 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione : “accertato il diritto di credito dell'ingiunta e relativo al controvalore dei materiali preziosi ricavati dalla fusione compensare in tutto o in parte con il credito azio- nato dalla per l'effetto revocare in tutto in parte il DI opposto” P_
[...]
( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. SCARABICCHI DAVID , C.F._2 CP_3
( , come da procura in calce a
[...] C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MONTEFALCO 38 AREZZO - parte convenuta opposta -
2 CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “B) nel merito: a) in tesi: respingere l' opposizione avanzata dalla società nei confronti della società avverso il Parte_1 P_ d.i. n. 747/24 in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova alcuna, e per l'effetto, confermare, quindi, integralmente detto d.i. in ogni sua parte, nessuna esclusa;
b) in ipotesi: condannare la società
[...] a dare e pagare alla società la somma di € 38902,22 oltre agli interessi moratori Parte_1 P_ maturati e maturandi dal dì del dovuto al giorno del saldo effettivo;
c) condannare, altresì, la società
[...]
ex art. 96, c. III cpc, al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa” Parte_1
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notifica- Parte_1
zione del Decreto n. 747/2024, depositato il 10/10/2024, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di € 38.902,22 oltre interessi e spese a favore di , a P_
titolo di pagamento forniture di sali galvanici, come da fatture. Nel proporre opposizione, deduceva quale unico motivo la bilateralità del rapporto inter partes e la eccezione ricon- venzionale di compensazione con un proprio credito nei confronti dell'ingiungente, deri- vante dalla consegna di materiale (rifiuti e scarti di produzione) al fine della loro raffina- zione, con fusione ed estrazione di materiale prezioso, quantificato in € 37.120,16. Ciò pre- messo, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva la mancata contestazione del proprio credito e contestava (la mancata prova de)il controcredito vantato dall'attrice opponente, oltre all'esistenza di un rapporto bilaterale (ossia, di forniture reciproche). Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo
3 promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - Decreto Ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Ciò posto, nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius opponente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius oppo- sto). Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni or- dinarie. Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
4 Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n.
5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non con- testazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'al- legazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giu- sto processo”.
La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per conte- stare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia la fornitura di Sali galvanici per la quale è causa, la quale genera l'obbligazione di pagamento del corrispettivo indicato dalle fatture, alla scadenza del termine ivi indicato (60 giorni).
La consegna dei sali è confermata dalla produzione delle bolle di accompagnamento, pur esse non contestate da parte opponente. Si aggiunga infine, ad colorandum che è agli atti la comunicazione del 18.09.2024 con la quale l'opponente ha richiesto “…un estratto conto aggiornato ad oggi, con la scadenza prevista per i sessanta giorni-fine mese, così da poter verificare le scadenze in corso ed effettuare i pagamenti…” (doc. 20 fasc. monitorio).
***
Passando all'esame del motivo di opposizione, si deve rilevare che parte opponente non ha depositato nel proprio fascicolo telematico la documentazione che pure ha menzio- nata nell'atto di citazione in opposizione, e che dovrebbe costituire la prova documentale del
5 proprio credito nei confronti dell'opposta, da opporre in compensazione. Trattasi, in parti- colare, di:
- cedolino consegnato a tale ” (asserito l.r.p.t. dell'opponente) ove sarebbe Per_1 indicato il ricevimento di 1217,20 “PL” (pezzi unitari “AU/RH” ovvero materiale estraibile), da cui sarebbe risultato il peso di 708,40 grammi “AU/RH” (doc. 1)
- scambi di conversazioni intercorse fra i l.r.p.t. delle due società, le quali conterreb- bero l'accordo per la fusione del materiale de quo, da cui ricavare il materiale di risulta (doc. 2);
Non è possibile ovviare a tale mancata produzione mediante la prova testimoniale articolata da parte opponente, in quanto:
- il cap. I fa riferimento espresso al doc. 1, non prodotto agli atti, per cui l'unica prova della consegna del detto cedolino avrebbe dovuto essere di natura documentale;
- il cap. II, nella misura in cui richiede la conferma del fatto che “la Parte_1
[... ha consegnato alla tutta una serie di articoli e scarti di lavorazioni per pro- P_ cedere alla affinazione dei medesimi ed estrazione dei metalli preziosi”, appare formulato in modo eccessivamente generico quanto ai suoi elementi essenziali in rapporto agli atti di causa e all'oggetto della prova (Cass., n. 2201/07; n. 11844/06; n. 12642/03; n.
2446/00), sì da non consentire a parte convenuta opposta di formulare capitoli di prova contraria, né al G.I. di valutare la concludenza, pertinenza e influenza della prova ai fini della decisione;
d'altra parte, appare effettivamente verosimile la prassi per la quale “allorquando riceve degli scarti di lavorazione da recuperare per P_
conto dei clienti rilascia loro formale ricevuta ed effettua un saggio esplorativo su un cam- pione degli stessi per verificare la percentuale di presenza di metalli preziosi contenuta in tali oggetti” (comp. risp., p. 4);
- il cap. III (“DCV che la deve ritirare dalla 708,40 grammi Parte_1 P_ di oro”) non specifica il titolo di tale ritiro per cui, in assenza di altri elementi di prova, contiene la narrazione di un fatto non rilevante ai fini del decidere.
Infine, il mancato accertamento dell'esistenza di un credito dell'opponente nei con- fronti dell'opposta (ossia, dell'an debeatur) rende inammissibile la stima del suo valore (os- sia, del quantum debeatur), quale oggetto della richiesta CTU.
6 Alla mancata produzione della prova documentale consegue il rigetto dell'opposi- zione.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice opponente. Per effetto del rigetto della domanda ex art. 96 del cpc (rimasta pur essa del tutto sfornita di prova in giudizio) le stesse sono compensate in misura di ¼. I residui
3/4, in applicazione dei valori minimi (data mole e pregio dell'opera prestata) delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidati in complessivi € 2.179,5 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l' opposizione avanzata da in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 747/24, de- positato in data 10/10/2024, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di P_
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore alle spese di giudizio per € 2.179,50 oltre accessori, come da motiva- zione;
Arezzo, 23/06/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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