TAR
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00051 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01007/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Zanoni, Marco Scramoncin
e Marzio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS- e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Rettore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, N. 01007/2024 REG.RIC.
previa emanazione di misure cautelari,
- dell'esito dell'esame di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-9 – Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche – D.M.
n. 270/2004) sostenuto in data 3 ottobre 2024 nella parte in cui è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- il voto di Laurea di 109/110;
- ogni altro atto presupposto e conseguente anche non conosciuto, ivi incluso, ove esistente, il verbale redatto dal Presidente della Commissione di laurea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in
Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- contenente la valutazione della prova finale sostenuta dalla dott.ssa -OMISSIS- in data 3 ottobre
2024, non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato il 22.1.2025: per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
- dell'esito dell'esame di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-9 – Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche – D.M.
n. 270/2004) sostenuto in data 3 ottobre 2024 nella parte in cui è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- il voto di Laurea di 109/110;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi incluso: il verbale n. -OMISSIS--2 redatto in data 3 ottobre 2024 dal Presidente della
Commissione di Laurea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di
Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- in relazione alla prova finale sostenuta dalla dott.ssa -OMISSIS-, conosciuto in data
23 dicembre 2024; per la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione alla dott.ssa -OMISSIS- del voto di laurea di 110/110 e per l'adozione delle misure più idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato o della sentenza non sospesa, con assegnazione di un N. 01007/2024 REG.RIC.
termine per l'ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inutile decorso;
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato il 30.5.2025: per l'annullamento
- del verbale di riesame della prova finale del 17 marzo 2025, prot. n. -OMISSIS- del
27 marzo 2025, depositato nel presente giudizio in data 4 aprile 2025, nella parte in cui è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- il voto di Laurea di 109/110 (doc. n. 12);
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi -OMISSIS- e del
Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 7.10.2022, dopo aver conseguito la Laurea triennale in Biotecnologie
Mediche con il punteggio di 110/110 e lode, -OMISSIS- si è immatricolata al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in biotecnologie mediche (LM-9 – Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) presso l'Università degli Studi di -OMISSIS-.
2.- Durante il percorso biennale la predetta ha riportato una media aritmetica pari a
28,27/30 ed una media ponderata pari a 28,26/30, avendo superato i seguenti esami: -
Fondamenti di bionanotecnologia (9 CFU), con voto di 28/30; - Meccanismi molecolari (9 CFU), con voto di 27/30; - Medicina rigenerativa (9 CFU), con voto di N. 01007/2024 REG.RIC.
29/30; - Terapie farmacologiche innovative (6 CFU), con voto di 30/30 e lode; -
Diagnostica molecolare avanzata nella medicina di laboratorio (9 CFU), con voto di
29/30; - Genomica e genetica medica (6 CFU), con voto di 29/30; - Statistica computazionale e bioinformatica (6 CFU), con voto di 24/30; - Applicazioni biotecnologiche in medicina (6 CFU), con voto di 30/30; - Diagnostica molecolare e per immagini in oncologia (6 CFU), con voto di 29/30; - Microbiologia traslazionale e clinica (6 CFU), con voto di 28/30; - Oncologia sperimentale (9 CFU), con voto di
28/30.
3.- In data 3.10.2024, -OMISSIS- haquindi discusso la propria tesi dal titolo
“Esplorare l'interazione cellulare neurone-glia nella propagazione patologica di α- sinucleina” (con relatrice la professoressa -OMISSIS- e correlatrice la dottoressa -
OMISSIS-) innanzi alla Commissione di Laurea composta dalla professoressa -
OMISSIS-, quale presidente, e dai professori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -
OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di componenti effettivi, cui ha fatto seguito la proclamazione quale dottoressa magistrale in Biotecnologie Mediche con il punteggio complessivo di 109/110.
4.- Nei giorni seguenti, al fine di comprendere i criteri seguiti dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio alla propria prova finale, -OMISSIS- ha richiesto alla segreteria didattica del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale copia del verbale dell'esame redatto dalla Commissione stessa: la segreteria le avrebbe riferito l'inesistenza del verbale e la possibilità di scaricare tramite il portale personale degli studenti fruibile sul sito dell'Ateneo la relativa attestazione dal proprio libretto elettronico, nella forma dell'autodichiarazione.
Di conseguenza il successivo 22.11.2024 l'interessata ha avanzato formale richiesta di accesso alla documentazione relativa al proprio esame di Laurea, non riscontrata dall'Ateneo. N. 01007/2024 REG.RIC.
5.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Università e della Ricerca ed all'Università degli Studi di -OMISSIS-, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato l'esito dell'esame di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, nonché degli atti presupposti e conseguenti, chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari propulsive.
5.2.- Il primo motivo di doglianza deduce “illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di RE. Illegittimità per eccesso di potere per assenza di motivazione e di istruttoria. Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Inesistenza della valutazione della Commissione di Laurea”.
La ricorrente lamenta l'assenza di verbalizzazione delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione di Laurea, come riferito dalla segreteria didattica: tale modus operandi contrasterebbe non solo con l'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE (il cui ultimo periodo prevede “Al termine della deliberazione, il Presidente proclama pubblicamente l'esito della prova finale e la relativa votazione e provvede alla verbalizzazione”), ma anche con l'art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché con i principi di buon andamento e trasparenza di cui agli artt. 1 della Legge n. 241/1990 e
97 della Costituzione.
L'assenza della verbalizzazione, in definitiva, comporterebbe, l'inesistenza della valutazione attribuita dalla Commissione di laurea.
5.3.- Il secondo motivo di censura lamenta “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE. Illegittimità per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, N. 01007/2024 REG.RIC.
per travisamento dei presupposti, per illogicità e per irragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa”: il procedimento di valutazione finale del corso di laurea sarebbe illegittimo sotto il profilo della carenza di motivazione a fronte dell'omessa predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione.
L'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie
Mediche dell'Ateneo, infatti, stabilisce “A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, concorrono i seguenti elementi: a) punteggio medio derivato dal curriculum: 1. media aritmetica, convertita in centodecimi; 2. punteggio aggiuntivo per le lodi: 0,2 punti per lode fino ad un massimo di 2 punti; 3. punteggio per la durata del corso: Laureati in corso 1 punti. Per gli studenti trasferiti da altri corsi di laurea non saranno tenuti in considerazioni periodi di frequenza universitaria precedenti; 4. coinvolgimento in programmi di scambi internazionali: 0,2 punti al mese fino ad un massimo di 1 punto. Il voto complessivo di cui al punto a) è arrotondato per eccesso
o per difetto al numero intero più vicino. La Commissione di laurea attribuisce inoltre un massimo di 8 punti sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell'elaborato di tesi…”: in definitiva non sarebbe indicato alcun preciso criterio per l'attribuzione del punteggio di Laurea, ma soltanto due “macro-ambiti” di valutazione, quali “qualità della presentazione” e “padronanza dell'argomento”, di carattere marcatamente “soggettivo” e privi di parametri di riferimenti concreti per l'attribuzione di qualsivoglia punteggio.
Neppure la voce “giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore” potrebbe integrare un criterio valutativo, trattandosi espressamente di un “giudizio”, connotato da ampia discrezionalità e la cui esplicazione in concreto andrebbe a sua volta parametrata in base a criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, nel caso di specie inesistenti. N. 01007/2024 REG.RIC.
Inoltre il Regolamento Didattico non prevederebbe neppure una suddivisione del punteggio massimo previsto per la prova finale (8 punti) tra i tre predetti “ambiti” di valutazione, rendendo vieppiù impossibile comprendere la graduazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di laurea nel suo complesso, né del giudizio espresso da Relatrice e Correlatrice.
6.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di RE, depositando altresì documenti.
7.- Con memoria del 10.1.2025 la ricorrente ha dato atto della trasmissione, da parte dell'Ateneo, del cd. statino di laurea con il riepilogo dei dati di carriera della ricorrente e di copia del verbale relativo all'esame di laurea, insistendo per l'accoglimento della domanda cautelare e riservando la proposizione di ricorso per motivi aggiunti.
8.- All'esito dell'udienza camerale del 15.1.2025, con ordinanza n. -OMISSIS- del
16.1.2025, rilevato che la procura alle liti in atti era priva dell'asseverazione, è stato concesso termine per la regolarizzazione e la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla successiva udienza del 12.2.2025.
9.1.- Regolarizzata la procura alle liti, in data 22.1.2025 la ricorrente ha depositato un primo ricorso per motivi aggiunti, previamente notificato alle altre parti, con cui ha impugnato altresì il verbale relativo all'esame di laurea redatto dal Presidente della
Commissione, chiedendone l'annullamento previa emissione di idonee misure cautelari.
9.2.- Il primo motivo di tale ricorso lamenta “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE. Illegittimità per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti, per illogicità e per irragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa”. N. 01007/2024 REG.RIC.
La ricorrente ripete argomentazioni già veicolate nel II motivo del ricorso introduttivo in ordine ai criteri stabiliti all'art. 18 del Regolamento di Ateneo, a suo dire eccessivamente suscettibili di considerazioni soggettivistiche e non ancorati a parametri oggettivamente valutabili.
In conseguenza di tale genericità di criteri, lamenta, in definitiva, la sostanziale assenza, nel verbale di laurea, di una motivazione in grado di far comprendere l'iter logico seguito per l'attribuzione del punteggio, che neppure conterrebbe l'indicazione del punteggio concretamente attribuito dalla Commissione alla prova finale stessa sostenuta dalla ricorrente. Secondo la ricorrente, quindi, l'assenza nel verbale di una nota esplicativa del giudizio e del punteggio assegnato, in una alla genericità dei criteri a monte, non consentirebbe al mero dato numerico di assolvere alla funzione motivazionale finalizzata alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
9.3.- Con la seconda censura la ricorrente deduce “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di RE. Illegittimità per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti e per illogicità.
Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Omessa indicazione del punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea alla prova finale. Erroneità del calcolo operato dalla Commissione di Laurea”.
A suo dire il punteggio indicato nel verbale della Commissione quale base di partenza per il calcolo del voto finale (ossia 103,667) sarebbe stato erroneamente calcolato: detto numero equivarrebbe alla sola media aritmetica – trasformata in centodecimi - dei voti acquisiti durante il corso di studi, ma non considera i punteggi aggiuntivi spettanti ai sensi del Regolamento Didattico adottato dall'Università degli Studi di
RE. N. 01007/2024 REG.RIC.
In particolare la ricorrente deduce che secondo l'art. 18 del Regolamento Didattico al punteggio dato dalla media aritmetica dei voti degli esami sostenuti durante il percorso biennale (28,27/30) trasformata in centodecimi (103,66/110) dovrebbe essere aggiunto uno 0,2 per la lode ottenuta nell'esame di “Terapie farmacologiche innovative” ed un ulteriore punto per il conseguimento della laurea in corso, per un totale di punti 104,86, arrotondati a 105.
Di conseguenza, qualora la Commissione avesse correttamente calcolato il punteggio di partenza in 105, lo stesso, sommato a quello attribuito in sede di elaborato finale, avrebbe comportato un voto di laurea di 110/110.
Ritenendo che non residuino margini di esercizio di attività discrezionale in capo all'Ateneo, essendo i punteggi aggiuntivi di 0,2 punti per la lode e di 1 punto per l'ottenimento della Laurea in corso previsti all'art. 18 del Regolamento Didattico, la ricorrente domanda che sia ordinato all'Ateneo di assegnarle il voto finale di 110/110.
10.- All'esito dell'udienza camerale del 12.12.2025 la domanda cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. -OMISSIS-: apparendo il ricorso “sorretto da sufficiente fumus boni iuris, con riferimento al motivo sub II del ricorso per motivi aggiunti, in quanto: l'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio
Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- prevede “A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, concorrono i seguenti elementi: a) punteggio medio derivato dal curriculum: 1. media aritmetica, convertita in centodecimi; 2. punteggio aggiuntivo per le lodi: 0,2 punti per lode fino ad un massimo di 2 punti; 3. punteggio per la durata del corso: Laureati in corso 1 punti. Per gli studenti trasferiti da altri corsi di laurea non saranno tenuti in considerazioni periodi di frequenza universitaria precedenti; 4. coinvolgimento in programmi di scambi internazionali: 0,2 punti al mese fino ad un massimo di 1 punto.
Il voto complessivo di cui al punto a) è arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. La Commissione di laurea attribuisce inoltre un massimo di 8 punti N. 01007/2024 REG.RIC.
sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell'elaborato di tesi…”; dal curriculum della ricorrente emerge una media aritmetica pari a 28,27/30, il conseguimento della lode nell'esame di “Terapie farmacologiche innovative” e la qualità di “laureata in corso”; il verbale di esame di laurea del 3.10.2024, tuttavia,
“per il calcolo del voto finale” si limita a dare “conto di: punti 103.667”, pari alla sola media aritmetica, convertita in centodecimi, nonché a quantificare il voto finale in 109/110, senza, però, dare conto né della considerazione dei punteggi aggiuntivi di cui alla lettera a) punti 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento di cui sopra, né degli specifici punti attribuiti all'elaborato di tesi ed alle ragioni di detta valutazione”, è stato “ordinato all'Università degli Studi di RE di procedere alla riconvocazione della Commissione, in persona dei membri persone fisiche che hanno assistito alla discussione dell'elaborato finale da parte della ricorrente in data 3.10.2024 …che detta Commissione dovrà procedere al riesame della posizione della ricorrente, in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Ateneo, determinando così il punteggio finale, previa dettagliata indicazione delle singole voci che hanno concorso alla loro attribuzione, nonché motivando le ragioni sottese alla valutazione della discussione della tesi dal titolo “Esplorare l'interazione cellulare neurone-glia nella propagazione patologica di α-sinucleina”, redigendone dettagliato verbale”, con assegnazione di termine sino al 15.4.2025 per il deposito di un nuovo provvedimento e rinvio all'udienza del 30.4.2025 per il prosieguo della fase.
11.- In adempimento al dictum giudiziale, l'Ateneo ha infine proceduto al riesame della posizione della ricorrente, così emettendo un nuovo provvedimento (prot. n. -
OMISSIS- del 27.3.2025), depositato in giudizio il 4.4.2025, avente attribuito alla medesima il voto finale di laurea di 109/110. N. 01007/2024 REG.RIC.
12.- Nel corso dell'udienza camerale del 30.4.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, rappresentando di voler presentare motivi aggiunti avverso la nuova determinazione dell'Ateneo: di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. -
OMISSIS-.
13.1.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato il verbale di riesame della prova finale del
17.3.2025, prot. n. -OMISSIS- del 27.3.2025, nella parte in cui le ha nuovamente attribuito un voto di laurea pari a 109/110, chiedendone l'annullamento, nonché
l'adozione delle misure più idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, con assegnazione di un termine per l'ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inutile decorso dello stesso.
13.2.- La prima censura deduce “nullità ai sensi dell'art. 21septies Legge n. 241/1990 del verbale della Commissione di laurea prot. n. 99833 del 27 marzo 2025”: la ricorrente sostiene che il provvedimento adottato a seguito dell'ordinanza di remand sia nulla, ai sensi dell'art. 21 septies Legge 241/1990, per violazione del dictum giudiziale, in considerazione dell'equiparazione tra giudicato cautelare non più impugnabile e giudicato di merito.
La nuova determinazione dell'Ateneo, infatti, non si sarebbe conformata all'ordine di rivalutazione della prova finale, essendosi invece limitata ad addurre una nuova motivazione a giustificazione del precedente operato.
13.3.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE. Illegittimità per eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti, per illogicità e per irragionevolezza.
Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. N. 01007/2024 REG.RIC.
Illegittimità per violazione del principio del legittimo affidamento”: a dire della ricorrente, la Commissione di laurea, anziché rivalutare in modo imparziale la propria prova finale, si sarebbe limitata a fornire una motivazione postuma al solo fine di giustificare il punteggio precedentemente assegnato.
Tuttavia, nel fare ciò la Commissione avrebbe reso un giudizio eccessivamente negativo, che striderebbe con la realtà dei fatti, ossia con le qualità possedute dalla -
OMISSIS-: infatti gli aggettivi “limitati” e “scarsi” utilizzati per descrivere l'impegno,
l'attenzione, la comprensione e la capacità della ricorrente contrasterebbero con il suo percorso universitario (caratterizzato da una media aritmetica di 28,27/30) e con il voto numerico assegnato alla prova finale (4 punti su 8), denotando un'evidente carenza di serenità ed imparzialità nell'ottemperare all'ordinanza cautelare.
Il provvedimento, pertanto, sarebbe viziato da travisamento dei fatti, da difetto motivazionale, oltre che da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà con i voti conseguiti dalla ricorrente durante la carriera universitaria.
Inoltre, i giudizi espressi dalla Relatrice e dalla Correlatrice con riguardo alle modalità di predisposizione della tesi sperimentale ed allo scarso impegno profuso nell'ambito delle attività sperimentali contrasterebbero con le ore di tirocinio svolto, ossia 1008 ore nel periodo compreso tra marzo e luglio 2024, a fronte delle 100 ritenute obbligatorie.
Quanto sopra, del resto, sarebbe confermato dalla contrarietà espressa dalla professoressa -OMISSIS- rispetto alla volontà della Commissione di confermare il punteggio attribuito alla ricorrente all'esito della discussione del 3.10.2024 – contrarietà che non era stata manifestata da alcun membro in occasione della prima valutazione: ciò sarebbe ulteriore indice del fatto che il nuovo giudizio, reso dalla
Commissione nella medesima composizione originaria, avrebbe avuto quale obiettivo quello di confermare il precedente operato. N. 01007/2024 REG.RIC.
Il verbale impugnato, quindi, oltre che illegittimo per violazione dell'art. 3 Legge
241/1990, dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in
Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- e per eccesso di potere, sarebbe, altresì, lesivo del legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente circa la possibilità di laurearsi con il punteggio di 110/110, in considerazione della propria media, della tempistica di conclusione del corso di studi e dei punteggi aggiuntivi di cui al Regolamento didattico.
Da ultimo, la ricorrente lamenta che proprio nel corso della seduta di laurea del
3.10.2024 ben cinque candidati su otto abbiano ottenuto un punteggio finale pari o superiore al proprio, malgrado quello di partenza fosse più basso.
14.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. le parti hanno depositato memorie e repliche.
15.- All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sottoposizione alle parti della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, essendo medio tempore sopraggiunta una nuova determinazione amministrativa, gravata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
DIRITTO
1.- Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo i provvedimenti con gli stessi gravati superati dal nuovo provvedimento emesso dall'Ateneo in seguito all'ordinanza di remand.
2.1.- Non resta, pertanto, che esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l'esito del riesame della propria prova di laurea, all'esito della seduta del 17.3.2025.
2.2.- Il I motivo di doglianza è infondato.
L'Ateneo ha provveduto a dare corretta esecuzione all'ordinanza cautelare n. -
OMISSIS- di questo Tar, che, rilevato che il verbale della seduta di laurea del N. 01007/2024 REG.RIC.
3.10.2024 si era limitata a dare conto della sola media aritmetica convertita in centodecimi di 103,667 ed a quantificare il voto finale in 109/110 “senza, però, dare conto né della considerazione dei punteggi aggiuntivi di cui alla lettera a) punti 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento di Ateneo, né degli specifici punti attribuiti all'elaborato di tesi ed alle ragioni di detta valutazione”, si era limitata ad ordinare la
“riconvocazione della Commissione, in persona dei membri persone fisiche che hanno assistito alla discussione dell'elaborato finale da parte della ricorrente in data
3.10.2024” ed il riesame della sua posizione “in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in
Biotecnologie Mediche dell'Ateneo, determinando così il punteggio finale, previa dettagliata indicazione delle singole voci che hanno concorso alla loro attribuzione, nonché motivando le ragioni sottese alla valutazione della discussione della tesi dal titolo “Esplorare l'interazione cellulare neurone-glia nella propagazione patologica di α-sinucleina”, redigendone dettagliato verbale”.
Non si rinvengono nell'ordinanza di remand di cui sopra né vincoli ulteriori rispetto a quello di riconvocazione della Commissione e di riesame dell'elaborato con osservanza del Regolamento di Ateneo, né divieti che l'Amministrazione abbia violato con il provvedimento oggetto del presente ricorso.
2.3.- Parimenti infondata è la seconda doglianza.
Si rammenta, in linea teorica, che per consolidata giurisprudenza le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici in merito alle prove di abilitazione o di concorso – così come a quelle di valutazione dell'elaborato di tesi ed alla sua discussione - costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto il pregio dell'elaborato stesso e della presentazione effettuata dal candidato, con la conseguenza che il giudizio espresso non è sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento N. 01007/2024 REG.RIC.
logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Infatti, al di fuori di tali ipotesi il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, pena l'indebito esercizio di un sindacato sostitutivo di merito al di fuori dei casi tassativi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. -OMISSIS- del 28.2.2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
L'art. 18 del Regolamento di Ateneo prevede che l'elaborato di tesi possa essere valutato con un “massimo di 8 punti sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e
Correlatore dell'elaborato di tesi”.
Nei limiti del sindacato poc'anzi precisato, nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza di vizi in grado di inficiare il giudizio espresso dalla Commissione a seguito del remand giudiziale.
Infatti, dalla documentazione in atti non emergono elementi concreti a sostegno dell'affermato difetto di imparzialità della Commissione, che si sarebbe “limitata a
“confezionare” una motivazione postuma al mero fine di giustificare il proprio precedente operato, confermando il punteggio assegnato in precedenza”, essendo il verbale della seduta del 17.3.2025 ampiamente argomentato quanto ai profili che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio 4/8 alla discussione dell'elaborato finale presentato dalla ricorrente.
La Commissione, infatti, tenendo conto dei parametri di cui al Regolamento di Ateneo
(non contestato nel gravame in esame), ha ponderato il giudizio tenendo conto di
“qualità della presentazione; padronanza dell'argomento; giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell'elaborato di tesi”, specificando che “La studentessa ha presentato i risultati del proprio elaborato di tesi con discreta padronanza del linguaggio tecnico-scientifico. Ha risposto con alcune imprecisioni N. 01007/2024 REG.RIC.
ed inesattezze alle domande sottoposte dalla commissione evidenziando una limitata padronanza degli argomenti oggetto della tesi sperimentale”, valorizzando il giudizio del relatore e del correlatore.
Questi ultimi, infatti, partendo dal dato fattuale della natura dell'elaborato di tesi, che ha “ricompreso una parte sperimentale in laboratorio e la successiva redazione degli esiti”, hanno “sottolineato il limitato impegno profuso dalla studentessa nelle attività pratiche sperimentali, la poca autonomia e scarsa attenzione nello svolgimento delle fasi di sviluppo e redazione della tesi assegnata, un livello meramente sufficiente di comprensione e capacità di interpretazione dei risultati ottenuti, la non completa padronanza dell'argomento”.
Tale giudizio, frutto di discrezionalità tecnica, non pare affetto da manifesta irragionevolezza, né da travisamento di fatto: infatti, la circostanza che il curriculum studentesco della -OMISSIS- restituisca un media aritmetica di 28,27/30, ossia ampiamente positiva, non esclude le riscontrate carenze nell'esposizione dell'elaborato e nella risposta alle domande formulate, né il limitato impegno profuso dell'espletamento delle attività pratiche sperimentali.
Con riferimento a queste ultime, poi, non assume rilievo dirimente il numero complessivo di ore di tirocinio svolte dalla ricorrente, atteso che la relatrice – e per essa la correlatrice – non hanno fatto riferimento al dato quantitativo della partecipazione, bensì qualitativo: pertanto il mero numero delle ore di tirocinio non stride con l'affermato “limitato impegno profuso dalla studentessa nelle attività pratiche sperimentali”.
La denunciata illegittimità neppure può ricavarsi dal voto contrario circa la conferma dell'attribuzione alla ricorrente del punteggio finale di 109/110 espresso dalla professoressa -OMISSIS- in sede di riesame: la manifestazione di contrarietà della commissaria – non esplicitata nel corso della prima valutazione, invero, può essere dipesa da eterogenei e non individuati fattori, che non univocamente militano nel N. 01007/2024 REG.RIC.
senso propugnato dal ricorso. Invero, portando alle estreme conseguenze tale elemento fattuale, non potrebbe invero essere escluso che la professoressa -OMISSIS- volesse attribuire alla -OMISSIS- un voto inferiore a quello infine deliberato dalla commissione.
Neppure coglie nel segno la censura che lamenta la sostanziale disparità di trattamento quanto al fatto che nel corso della seduta di laurea del 3.10.2024 ben cinque candidati su otto avrebbero ottenuto un punteggio finale pari o superiore a quello della ricorrente, malgrado quello di partenza fosse più basso: la giurisprudenza, infatti, afferma che tale vizio “è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione”
(C.d.S., Sez. V, n. 256 dell'8.1.2024) – prova rigorosa, che nel caso di specie difetta.
Da ultimo, si afferma l'insussistenza di un legittimo affidamento della -OMISSIS- circa la possibilità di laurearsi con il punteggio di 110/110 in considerazione della propria media, della tempistica di conclusione del corso di studi e dei punteggi aggiuntivi di cui al Regolamento didattico: tale affermazione, infatti, finirebbe per porre nel nulla la prova finale consistente nella redazione di un elaborato di tesi e della sua discussione, che, come è logico e normale che sia, influiscono sul voto finale di laurea, che ha solo quale punto di partenza (invero determinante) il curriculum universitario dei laureandi.
3.- Le spese di lite possono essere compensate, atteso il complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M. N. 01007/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo gravame per motivi aggiunti;
- rigetta il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC NG RI N. 01007/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00051 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01007/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Zanoni, Marco Scramoncin
e Marzio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS- e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Rettore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, N. 01007/2024 REG.RIC.
previa emanazione di misure cautelari,
- dell'esito dell'esame di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-9 – Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche – D.M.
n. 270/2004) sostenuto in data 3 ottobre 2024 nella parte in cui è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- il voto di Laurea di 109/110;
- ogni altro atto presupposto e conseguente anche non conosciuto, ivi incluso, ove esistente, il verbale redatto dal Presidente della Commissione di laurea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in
Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- contenente la valutazione della prova finale sostenuta dalla dott.ssa -OMISSIS- in data 3 ottobre
2024, non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato il 22.1.2025: per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
- dell'esito dell'esame di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM-9 – Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche – D.M.
n. 270/2004) sostenuto in data 3 ottobre 2024 nella parte in cui è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- il voto di Laurea di 109/110;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi incluso: il verbale n. -OMISSIS--2 redatto in data 3 ottobre 2024 dal Presidente della
Commissione di Laurea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di
Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- in relazione alla prova finale sostenuta dalla dott.ssa -OMISSIS-, conosciuto in data
23 dicembre 2024; per la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione alla dott.ssa -OMISSIS- del voto di laurea di 110/110 e per l'adozione delle misure più idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato o della sentenza non sospesa, con assegnazione di un N. 01007/2024 REG.RIC.
termine per l'ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inutile decorso;
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato il 30.5.2025: per l'annullamento
- del verbale di riesame della prova finale del 17 marzo 2025, prot. n. -OMISSIS- del
27 marzo 2025, depositato nel presente giudizio in data 4 aprile 2025, nella parte in cui è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- il voto di Laurea di 109/110 (doc. n. 12);
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi -OMISSIS- e del
Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 7.10.2022, dopo aver conseguito la Laurea triennale in Biotecnologie
Mediche con il punteggio di 110/110 e lode, -OMISSIS- si è immatricolata al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in biotecnologie mediche (LM-9 – Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) presso l'Università degli Studi di -OMISSIS-.
2.- Durante il percorso biennale la predetta ha riportato una media aritmetica pari a
28,27/30 ed una media ponderata pari a 28,26/30, avendo superato i seguenti esami: -
Fondamenti di bionanotecnologia (9 CFU), con voto di 28/30; - Meccanismi molecolari (9 CFU), con voto di 27/30; - Medicina rigenerativa (9 CFU), con voto di N. 01007/2024 REG.RIC.
29/30; - Terapie farmacologiche innovative (6 CFU), con voto di 30/30 e lode; -
Diagnostica molecolare avanzata nella medicina di laboratorio (9 CFU), con voto di
29/30; - Genomica e genetica medica (6 CFU), con voto di 29/30; - Statistica computazionale e bioinformatica (6 CFU), con voto di 24/30; - Applicazioni biotecnologiche in medicina (6 CFU), con voto di 30/30; - Diagnostica molecolare e per immagini in oncologia (6 CFU), con voto di 29/30; - Microbiologia traslazionale e clinica (6 CFU), con voto di 28/30; - Oncologia sperimentale (9 CFU), con voto di
28/30.
3.- In data 3.10.2024, -OMISSIS- haquindi discusso la propria tesi dal titolo
“Esplorare l'interazione cellulare neurone-glia nella propagazione patologica di α- sinucleina” (con relatrice la professoressa -OMISSIS- e correlatrice la dottoressa -
OMISSIS-) innanzi alla Commissione di Laurea composta dalla professoressa -
OMISSIS-, quale presidente, e dai professori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -
OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di componenti effettivi, cui ha fatto seguito la proclamazione quale dottoressa magistrale in Biotecnologie Mediche con il punteggio complessivo di 109/110.
4.- Nei giorni seguenti, al fine di comprendere i criteri seguiti dalla Commissione nell'attribuzione del punteggio alla propria prova finale, -OMISSIS- ha richiesto alla segreteria didattica del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale copia del verbale dell'esame redatto dalla Commissione stessa: la segreteria le avrebbe riferito l'inesistenza del verbale e la possibilità di scaricare tramite il portale personale degli studenti fruibile sul sito dell'Ateneo la relativa attestazione dal proprio libretto elettronico, nella forma dell'autodichiarazione.
Di conseguenza il successivo 22.11.2024 l'interessata ha avanzato formale richiesta di accesso alla documentazione relativa al proprio esame di Laurea, non riscontrata dall'Ateneo. N. 01007/2024 REG.RIC.
5.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Università e della Ricerca ed all'Università degli Studi di -OMISSIS-, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato l'esito dell'esame di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, nonché degli atti presupposti e conseguenti, chiedendone l'annullamento, previa concessione di misure cautelari propulsive.
5.2.- Il primo motivo di doglianza deduce “illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di RE. Illegittimità per eccesso di potere per assenza di motivazione e di istruttoria. Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Inesistenza della valutazione della Commissione di Laurea”.
La ricorrente lamenta l'assenza di verbalizzazione delle operazioni di valutazione svolte dalla Commissione di Laurea, come riferito dalla segreteria didattica: tale modus operandi contrasterebbe non solo con l'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE (il cui ultimo periodo prevede “Al termine della deliberazione, il Presidente proclama pubblicamente l'esito della prova finale e la relativa votazione e provvede alla verbalizzazione”), ma anche con l'art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché con i principi di buon andamento e trasparenza di cui agli artt. 1 della Legge n. 241/1990 e
97 della Costituzione.
L'assenza della verbalizzazione, in definitiva, comporterebbe, l'inesistenza della valutazione attribuita dalla Commissione di laurea.
5.3.- Il secondo motivo di censura lamenta “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE. Illegittimità per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, N. 01007/2024 REG.RIC.
per travisamento dei presupposti, per illogicità e per irragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa”: il procedimento di valutazione finale del corso di laurea sarebbe illegittimo sotto il profilo della carenza di motivazione a fronte dell'omessa predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione.
L'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie
Mediche dell'Ateneo, infatti, stabilisce “A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, concorrono i seguenti elementi: a) punteggio medio derivato dal curriculum: 1. media aritmetica, convertita in centodecimi; 2. punteggio aggiuntivo per le lodi: 0,2 punti per lode fino ad un massimo di 2 punti; 3. punteggio per la durata del corso: Laureati in corso 1 punti. Per gli studenti trasferiti da altri corsi di laurea non saranno tenuti in considerazioni periodi di frequenza universitaria precedenti; 4. coinvolgimento in programmi di scambi internazionali: 0,2 punti al mese fino ad un massimo di 1 punto. Il voto complessivo di cui al punto a) è arrotondato per eccesso
o per difetto al numero intero più vicino. La Commissione di laurea attribuisce inoltre un massimo di 8 punti sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell'elaborato di tesi…”: in definitiva non sarebbe indicato alcun preciso criterio per l'attribuzione del punteggio di Laurea, ma soltanto due “macro-ambiti” di valutazione, quali “qualità della presentazione” e “padronanza dell'argomento”, di carattere marcatamente “soggettivo” e privi di parametri di riferimenti concreti per l'attribuzione di qualsivoglia punteggio.
Neppure la voce “giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore” potrebbe integrare un criterio valutativo, trattandosi espressamente di un “giudizio”, connotato da ampia discrezionalità e la cui esplicazione in concreto andrebbe a sua volta parametrata in base a criteri di valutazione oggettivi e trasparenti, nel caso di specie inesistenti. N. 01007/2024 REG.RIC.
Inoltre il Regolamento Didattico non prevederebbe neppure una suddivisione del punteggio massimo previsto per la prova finale (8 punti) tra i tre predetti “ambiti” di valutazione, rendendo vieppiù impossibile comprendere la graduazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di laurea nel suo complesso, né del giudizio espresso da Relatrice e Correlatrice.
6.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di RE, depositando altresì documenti.
7.- Con memoria del 10.1.2025 la ricorrente ha dato atto della trasmissione, da parte dell'Ateneo, del cd. statino di laurea con il riepilogo dei dati di carriera della ricorrente e di copia del verbale relativo all'esame di laurea, insistendo per l'accoglimento della domanda cautelare e riservando la proposizione di ricorso per motivi aggiunti.
8.- All'esito dell'udienza camerale del 15.1.2025, con ordinanza n. -OMISSIS- del
16.1.2025, rilevato che la procura alle liti in atti era priva dell'asseverazione, è stato concesso termine per la regolarizzazione e la trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla successiva udienza del 12.2.2025.
9.1.- Regolarizzata la procura alle liti, in data 22.1.2025 la ricorrente ha depositato un primo ricorso per motivi aggiunti, previamente notificato alle altre parti, con cui ha impugnato altresì il verbale relativo all'esame di laurea redatto dal Presidente della
Commissione, chiedendone l'annullamento previa emissione di idonee misure cautelari.
9.2.- Il primo motivo di tale ricorso lamenta “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE. Illegittimità per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti, per illogicità e per irragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa”. N. 01007/2024 REG.RIC.
La ricorrente ripete argomentazioni già veicolate nel II motivo del ricorso introduttivo in ordine ai criteri stabiliti all'art. 18 del Regolamento di Ateneo, a suo dire eccessivamente suscettibili di considerazioni soggettivistiche e non ancorati a parametri oggettivamente valutabili.
In conseguenza di tale genericità di criteri, lamenta, in definitiva, la sostanziale assenza, nel verbale di laurea, di una motivazione in grado di far comprendere l'iter logico seguito per l'attribuzione del punteggio, che neppure conterrebbe l'indicazione del punteggio concretamente attribuito dalla Commissione alla prova finale stessa sostenuta dalla ricorrente. Secondo la ricorrente, quindi, l'assenza nel verbale di una nota esplicativa del giudizio e del punteggio assegnato, in una alla genericità dei criteri a monte, non consentirebbe al mero dato numerico di assolvere alla funzione motivazionale finalizzata alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.
9.3.- Con la seconda censura la ricorrente deduce “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di RE. Illegittimità per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti e per illogicità.
Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Omessa indicazione del punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea alla prova finale. Erroneità del calcolo operato dalla Commissione di Laurea”.
A suo dire il punteggio indicato nel verbale della Commissione quale base di partenza per il calcolo del voto finale (ossia 103,667) sarebbe stato erroneamente calcolato: detto numero equivarrebbe alla sola media aritmetica – trasformata in centodecimi - dei voti acquisiti durante il corso di studi, ma non considera i punteggi aggiuntivi spettanti ai sensi del Regolamento Didattico adottato dall'Università degli Studi di
RE. N. 01007/2024 REG.RIC.
In particolare la ricorrente deduce che secondo l'art. 18 del Regolamento Didattico al punteggio dato dalla media aritmetica dei voti degli esami sostenuti durante il percorso biennale (28,27/30) trasformata in centodecimi (103,66/110) dovrebbe essere aggiunto uno 0,2 per la lode ottenuta nell'esame di “Terapie farmacologiche innovative” ed un ulteriore punto per il conseguimento della laurea in corso, per un totale di punti 104,86, arrotondati a 105.
Di conseguenza, qualora la Commissione avesse correttamente calcolato il punteggio di partenza in 105, lo stesso, sommato a quello attribuito in sede di elaborato finale, avrebbe comportato un voto di laurea di 110/110.
Ritenendo che non residuino margini di esercizio di attività discrezionale in capo all'Ateneo, essendo i punteggi aggiuntivi di 0,2 punti per la lode e di 1 punto per l'ottenimento della Laurea in corso previsti all'art. 18 del Regolamento Didattico, la ricorrente domanda che sia ordinato all'Ateneo di assegnarle il voto finale di 110/110.
10.- All'esito dell'udienza camerale del 12.12.2025 la domanda cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. -OMISSIS-: apparendo il ricorso “sorretto da sufficiente fumus boni iuris, con riferimento al motivo sub II del ricorso per motivi aggiunti, in quanto: l'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio
Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- prevede “A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, concorrono i seguenti elementi: a) punteggio medio derivato dal curriculum: 1. media aritmetica, convertita in centodecimi; 2. punteggio aggiuntivo per le lodi: 0,2 punti per lode fino ad un massimo di 2 punti; 3. punteggio per la durata del corso: Laureati in corso 1 punti. Per gli studenti trasferiti da altri corsi di laurea non saranno tenuti in considerazioni periodi di frequenza universitaria precedenti; 4. coinvolgimento in programmi di scambi internazionali: 0,2 punti al mese fino ad un massimo di 1 punto.
Il voto complessivo di cui al punto a) è arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. La Commissione di laurea attribuisce inoltre un massimo di 8 punti N. 01007/2024 REG.RIC.
sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell'elaborato di tesi…”; dal curriculum della ricorrente emerge una media aritmetica pari a 28,27/30, il conseguimento della lode nell'esame di “Terapie farmacologiche innovative” e la qualità di “laureata in corso”; il verbale di esame di laurea del 3.10.2024, tuttavia,
“per il calcolo del voto finale” si limita a dare “conto di: punti 103.667”, pari alla sola media aritmetica, convertita in centodecimi, nonché a quantificare il voto finale in 109/110, senza, però, dare conto né della considerazione dei punteggi aggiuntivi di cui alla lettera a) punti 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento di cui sopra, né degli specifici punti attribuiti all'elaborato di tesi ed alle ragioni di detta valutazione”, è stato “ordinato all'Università degli Studi di RE di procedere alla riconvocazione della Commissione, in persona dei membri persone fisiche che hanno assistito alla discussione dell'elaborato finale da parte della ricorrente in data 3.10.2024 …che detta Commissione dovrà procedere al riesame della posizione della ricorrente, in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Ateneo, determinando così il punteggio finale, previa dettagliata indicazione delle singole voci che hanno concorso alla loro attribuzione, nonché motivando le ragioni sottese alla valutazione della discussione della tesi dal titolo “Esplorare l'interazione cellulare neurone-glia nella propagazione patologica di α-sinucleina”, redigendone dettagliato verbale”, con assegnazione di termine sino al 15.4.2025 per il deposito di un nuovo provvedimento e rinvio all'udienza del 30.4.2025 per il prosieguo della fase.
11.- In adempimento al dictum giudiziale, l'Ateneo ha infine proceduto al riesame della posizione della ricorrente, così emettendo un nuovo provvedimento (prot. n. -
OMISSIS- del 27.3.2025), depositato in giudizio il 4.4.2025, avente attribuito alla medesima il voto finale di laurea di 109/110. N. 01007/2024 REG.RIC.
12.- Nel corso dell'udienza camerale del 30.4.2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, rappresentando di voler presentare motivi aggiunti avverso la nuova determinazione dell'Ateneo: di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. -
OMISSIS-.
13.1.- Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato il verbale di riesame della prova finale del
17.3.2025, prot. n. -OMISSIS- del 27.3.2025, nella parte in cui le ha nuovamente attribuito un voto di laurea pari a 109/110, chiedendone l'annullamento, nonché
l'adozione delle misure più idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, con assegnazione di un termine per l'ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta in caso di inutile decorso dello stesso.
13.2.- La prima censura deduce “nullità ai sensi dell'art. 21septies Legge n. 241/1990 del verbale della Commissione di laurea prot. n. 99833 del 27 marzo 2025”: la ricorrente sostiene che il provvedimento adottato a seguito dell'ordinanza di remand sia nulla, ai sensi dell'art. 21 septies Legge 241/1990, per violazione del dictum giudiziale, in considerazione dell'equiparazione tra giudicato cautelare non più impugnabile e giudicato di merito.
La nuova determinazione dell'Ateneo, infatti, non si sarebbe conformata all'ordine di rivalutazione della prova finale, essendosi invece limitata ad addurre una nuova motivazione a giustificazione del precedente operato.
13.3.- Il secondo motivo di ricorso lamenta “illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/1990 e dell'art. 18 del Regolamento Didattico del
Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di
RE. Illegittimità per eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria, per travisamento dei presupposti, per illogicità e per irragionevolezza.
Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione e per contrarietà ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. N. 01007/2024 REG.RIC.
Illegittimità per violazione del principio del legittimo affidamento”: a dire della ricorrente, la Commissione di laurea, anziché rivalutare in modo imparziale la propria prova finale, si sarebbe limitata a fornire una motivazione postuma al solo fine di giustificare il punteggio precedentemente assegnato.
Tuttavia, nel fare ciò la Commissione avrebbe reso un giudizio eccessivamente negativo, che striderebbe con la realtà dei fatti, ossia con le qualità possedute dalla -
OMISSIS-: infatti gli aggettivi “limitati” e “scarsi” utilizzati per descrivere l'impegno,
l'attenzione, la comprensione e la capacità della ricorrente contrasterebbero con il suo percorso universitario (caratterizzato da una media aritmetica di 28,27/30) e con il voto numerico assegnato alla prova finale (4 punti su 8), denotando un'evidente carenza di serenità ed imparzialità nell'ottemperare all'ordinanza cautelare.
Il provvedimento, pertanto, sarebbe viziato da travisamento dei fatti, da difetto motivazionale, oltre che da eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà con i voti conseguiti dalla ricorrente durante la carriera universitaria.
Inoltre, i giudizi espressi dalla Relatrice e dalla Correlatrice con riguardo alle modalità di predisposizione della tesi sperimentale ed allo scarso impegno profuso nell'ambito delle attività sperimentali contrasterebbero con le ore di tirocinio svolto, ossia 1008 ore nel periodo compreso tra marzo e luglio 2024, a fronte delle 100 ritenute obbligatorie.
Quanto sopra, del resto, sarebbe confermato dalla contrarietà espressa dalla professoressa -OMISSIS- rispetto alla volontà della Commissione di confermare il punteggio attribuito alla ricorrente all'esito della discussione del 3.10.2024 – contrarietà che non era stata manifestata da alcun membro in occasione della prima valutazione: ciò sarebbe ulteriore indice del fatto che il nuovo giudizio, reso dalla
Commissione nella medesima composizione originaria, avrebbe avuto quale obiettivo quello di confermare il precedente operato. N. 01007/2024 REG.RIC.
Il verbale impugnato, quindi, oltre che illegittimo per violazione dell'art. 3 Legge
241/1990, dell'art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in
Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di -OMISSIS- e per eccesso di potere, sarebbe, altresì, lesivo del legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente circa la possibilità di laurearsi con il punteggio di 110/110, in considerazione della propria media, della tempistica di conclusione del corso di studi e dei punteggi aggiuntivi di cui al Regolamento didattico.
Da ultimo, la ricorrente lamenta che proprio nel corso della seduta di laurea del
3.10.2024 ben cinque candidati su otto abbiano ottenuto un punteggio finale pari o superiore al proprio, malgrado quello di partenza fosse più basso.
14.- Nei termini di cui all'art. 73 c.p.a. le parti hanno depositato memorie e repliche.
15.- All'udienza del 3.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sottoposizione alle parti della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, essendo medio tempore sopraggiunta una nuova determinazione amministrativa, gravata con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
DIRITTO
1.- Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo i provvedimenti con gli stessi gravati superati dal nuovo provvedimento emesso dall'Ateneo in seguito all'ordinanza di remand.
2.1.- Non resta, pertanto, che esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso l'esito del riesame della propria prova di laurea, all'esito della seduta del 17.3.2025.
2.2.- Il I motivo di doglianza è infondato.
L'Ateneo ha provveduto a dare corretta esecuzione all'ordinanza cautelare n. -
OMISSIS- di questo Tar, che, rilevato che il verbale della seduta di laurea del N. 01007/2024 REG.RIC.
3.10.2024 si era limitata a dare conto della sola media aritmetica convertita in centodecimi di 103,667 ed a quantificare il voto finale in 109/110 “senza, però, dare conto né della considerazione dei punteggi aggiuntivi di cui alla lettera a) punti 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento di Ateneo, né degli specifici punti attribuiti all'elaborato di tesi ed alle ragioni di detta valutazione”, si era limitata ad ordinare la
“riconvocazione della Commissione, in persona dei membri persone fisiche che hanno assistito alla discussione dell'elaborato finale da parte della ricorrente in data
3.10.2024” ed il riesame della sua posizione “in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in
Biotecnologie Mediche dell'Ateneo, determinando così il punteggio finale, previa dettagliata indicazione delle singole voci che hanno concorso alla loro attribuzione, nonché motivando le ragioni sottese alla valutazione della discussione della tesi dal titolo “Esplorare l'interazione cellulare neurone-glia nella propagazione patologica di α-sinucleina”, redigendone dettagliato verbale”.
Non si rinvengono nell'ordinanza di remand di cui sopra né vincoli ulteriori rispetto a quello di riconvocazione della Commissione e di riesame dell'elaborato con osservanza del Regolamento di Ateneo, né divieti che l'Amministrazione abbia violato con il provvedimento oggetto del presente ricorso.
2.3.- Parimenti infondata è la seconda doglianza.
Si rammenta, in linea teorica, che per consolidata giurisprudenza le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici in merito alle prove di abilitazione o di concorso – così come a quelle di valutazione dell'elaborato di tesi ed alla sua discussione - costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, finalizzata a stabilire in concreto il pregio dell'elaborato stesso e della presentazione effettuata dal candidato, con la conseguenza che il giudizio espresso non è sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento N. 01007/2024 REG.RIC.
logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Infatti, al di fuori di tali ipotesi il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, pena l'indebito esercizio di un sindacato sostitutivo di merito al di fuori dei casi tassativi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. -OMISSIS- del 28.2.2025 e giurisprudenza ivi richiamata).
L'art. 18 del Regolamento di Ateneo prevede che l'elaborato di tesi possa essere valutato con un “massimo di 8 punti sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e
Correlatore dell'elaborato di tesi”.
Nei limiti del sindacato poc'anzi precisato, nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza di vizi in grado di inficiare il giudizio espresso dalla Commissione a seguito del remand giudiziale.
Infatti, dalla documentazione in atti non emergono elementi concreti a sostegno dell'affermato difetto di imparzialità della Commissione, che si sarebbe “limitata a
“confezionare” una motivazione postuma al mero fine di giustificare il proprio precedente operato, confermando il punteggio assegnato in precedenza”, essendo il verbale della seduta del 17.3.2025 ampiamente argomentato quanto ai profili che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio 4/8 alla discussione dell'elaborato finale presentato dalla ricorrente.
La Commissione, infatti, tenendo conto dei parametri di cui al Regolamento di Ateneo
(non contestato nel gravame in esame), ha ponderato il giudizio tenendo conto di
“qualità della presentazione; padronanza dell'argomento; giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell'elaborato di tesi”, specificando che “La studentessa ha presentato i risultati del proprio elaborato di tesi con discreta padronanza del linguaggio tecnico-scientifico. Ha risposto con alcune imprecisioni N. 01007/2024 REG.RIC.
ed inesattezze alle domande sottoposte dalla commissione evidenziando una limitata padronanza degli argomenti oggetto della tesi sperimentale”, valorizzando il giudizio del relatore e del correlatore.
Questi ultimi, infatti, partendo dal dato fattuale della natura dell'elaborato di tesi, che ha “ricompreso una parte sperimentale in laboratorio e la successiva redazione degli esiti”, hanno “sottolineato il limitato impegno profuso dalla studentessa nelle attività pratiche sperimentali, la poca autonomia e scarsa attenzione nello svolgimento delle fasi di sviluppo e redazione della tesi assegnata, un livello meramente sufficiente di comprensione e capacità di interpretazione dei risultati ottenuti, la non completa padronanza dell'argomento”.
Tale giudizio, frutto di discrezionalità tecnica, non pare affetto da manifesta irragionevolezza, né da travisamento di fatto: infatti, la circostanza che il curriculum studentesco della -OMISSIS- restituisca un media aritmetica di 28,27/30, ossia ampiamente positiva, non esclude le riscontrate carenze nell'esposizione dell'elaborato e nella risposta alle domande formulate, né il limitato impegno profuso dell'espletamento delle attività pratiche sperimentali.
Con riferimento a queste ultime, poi, non assume rilievo dirimente il numero complessivo di ore di tirocinio svolte dalla ricorrente, atteso che la relatrice – e per essa la correlatrice – non hanno fatto riferimento al dato quantitativo della partecipazione, bensì qualitativo: pertanto il mero numero delle ore di tirocinio non stride con l'affermato “limitato impegno profuso dalla studentessa nelle attività pratiche sperimentali”.
La denunciata illegittimità neppure può ricavarsi dal voto contrario circa la conferma dell'attribuzione alla ricorrente del punteggio finale di 109/110 espresso dalla professoressa -OMISSIS- in sede di riesame: la manifestazione di contrarietà della commissaria – non esplicitata nel corso della prima valutazione, invero, può essere dipesa da eterogenei e non individuati fattori, che non univocamente militano nel N. 01007/2024 REG.RIC.
senso propugnato dal ricorso. Invero, portando alle estreme conseguenze tale elemento fattuale, non potrebbe invero essere escluso che la professoressa -OMISSIS- volesse attribuire alla -OMISSIS- un voto inferiore a quello infine deliberato dalla commissione.
Neppure coglie nel segno la censura che lamenta la sostanziale disparità di trattamento quanto al fatto che nel corso della seduta di laurea del 3.10.2024 ben cinque candidati su otto avrebbero ottenuto un punteggio finale pari o superiore a quello della ricorrente, malgrado quello di partenza fosse più basso: la giurisprudenza, infatti, afferma che tale vizio “è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione”
(C.d.S., Sez. V, n. 256 dell'8.1.2024) – prova rigorosa, che nel caso di specie difetta.
Da ultimo, si afferma l'insussistenza di un legittimo affidamento della -OMISSIS- circa la possibilità di laurearsi con il punteggio di 110/110 in considerazione della propria media, della tempistica di conclusione del corso di studi e dei punteggi aggiuntivi di cui al Regolamento didattico: tale affermazione, infatti, finirebbe per porre nel nulla la prova finale consistente nella redazione di un elaborato di tesi e della sua discussione, che, come è logico e normale che sia, influiscono sul voto finale di laurea, che ha solo quale punto di partenza (invero determinante) il curriculum universitario dei laureandi.
3.- Le spese di lite possono essere compensate, atteso il complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M. N. 01007/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo gravame per motivi aggiunti;
- rigetta il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca IC NG RI N. 01007/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.