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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1084 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2024 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da VI AT nei confronti della sentenza del 20 maggio 2024 del Tribunale di Parma, con la quale lo stesso AT era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e otto mesi di reclusione, con l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al reato di cui all'art. 8 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della A.S.D. Scuola Basket Fidenza, emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Tommaso Rotella, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 125, 178, lett. c), 533 e 544 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, in particolare delle dichiarazioni rese dalle giocatrici di basket in sede di verifica amministrativa, che avevano poi costituito supporto decisivo nelle decisioni di primo e secondo grado. Tale inutilizzabilità era stata eccepita sin dalla richiesta del Pubblico ministero di acquisizione di detto processo verbale, con riferimento agli atti formati successivamente al 30 marzo 2017, allorquando era emersa, nel corso della verifica fiscale, la mancata dichiarazione di ricavi per 400.000,00 euro, indicativa della realizzazione di un reato tributario, con la conseguente necessità di compiere i successivi accertamenti osservando le disposizioni del codice di procedura penale;
queste, però, non erano state rispettate, consentendo l'acquisizione agli atti del giudizio di elementi di prova non ritualmente assunti, in particolare le dichiarazioni rese dalle giocatrici della Scuola Basket Fidenza di cui il ricorrente era legale rappresentante e la documentazione fotografica acquisita presso i clienti sponsor, su cui, in particolare, si era fondata l'affermazione di responsabilità, con la conseguente rilevanza ai fini della decisione degli elementi di prova inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in ordine alla suddetta eccezione di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti successivamente al 30 marzo 2017, in quanto, a fronte della specifica eccezione sollevata su tale punto con l'atto d'appello, la Corte territoriale aveva ritenuto tali atti utilizzabili con motivazione apparente, priva di adeguata considerazione e di vaglio critico del motivo d'appello. 2 2.3. Con il terzo motivo si lamenta un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione del mancato pagamento delle fatture emesse dalla associazione sportiva amministrata dal ricorrente, non essendo stati considerati dalla Corte d'appello i documenti dimostrativi del relativo pagamento in esercizi d'imposta successivi. 2.4. Infine, con il quarto motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, per essere decorso in data 1 aprile 2025 il relativo termine massimo decennale, decorrente dal 31 dicembre 2014, pur computando 91 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza del 22 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo, per avere la Corte d'appello chiarito che l'accertamento tributario aveva costituito solamente lo spunto per la successiva attività di indagine, in base alla quale era stato poi ipotizzato il delitto di cui in contestazione, sulla base di elementi oggettivi parametrati sulle dichiarazioni fiscali del AT;
la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, alla luce della mancata dimostrazione dei pagamenti allegati e della scarsa rilevanza della attività concretamente svolta;
l'inammissibilità del quarto motivo, alla luce della inammissibilità degli altri motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla utilizzabilità degli atti di indagine successivi al 30 marzo 2017, allorquando sarebbero emersi indizi di responsabilità a carico del ricorrente, con la conseguente inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dopo tale momento senza l'osservanza delle forme e delle garanzie previste dal codice di procedura penale, sono inammissibili, sia a causa della loro genericità, sia perché manifestamente infondati. Dette censure sono, anzitutto, prive della analitica illustrazione degli elementi di prova acquisiti successivamente al momento in cui sarebbero emersi inequivoci indizi di reità a carico del ricorrente e dei vizi che li affliggerebbero, posto che in entrambi i motivi di ricorso si fa generico riferimento alle dichiarazioni rese dalle giocatrici affiliate alla associazione sportiva rappresentata dal ricorrente e a fotografie relative a sponsorizzazioni, senza alcuna illustrazione del contenuto di tali dichiarazioni e di tali fotografie, dei vizi dai quali sarebbe colpita la loro 3 acquisizione, e, soprattutto, della decisiva incidenza di tali elementi di prova ai fini della ricostruzione dei fatti e della affermazione di responsabilità, ossia della cosiddetta prova di resistenza, posto che nel ricorso si fa solo generico riferimento alla rilevanza di tali dichiarazioni e di tali fotografie, senza illustrarne i vizi e la decisività, benché nello stesso ricorso si sottolinei, nel terzo motivo, la rilevanza determinante di altri elementi di prova, costituiti dal mancato pagamento delle fatture emesse dalla associazione rappresentata dal ricorrente. Grava, infatti, sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e, altresì, di allegarli, qualora, come nel caso in esame, essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01; v. anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 - 01, secondo cui nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale). Inoltre, la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299 - 01), giacché altrimenti si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato. Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione delle disposizioni di legge processuale che avrebbe determinato l'inutizzabilità con riguardo ai singoli atti riportati nel processo verbale di constatazione. Qualora, poi, con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico (peraltro, come osservato, neppure chiaramente indicato), il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, nonché Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 4 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01). In ogni caso le censure in esame sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, nel disattendere l'analoga eccezione formulata sul punto con l'atto di gravame, ha precisato che l'accertamento a carico dell'imputato ha costituito soltanto il primo spunto per la successiva attività di indagine, a seguito della quale è poi stato accertato il reato contestato, sulla base delle successive indagini e di quanto emerso dalle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente, sottolineando che gli elementi indiziari sono emersi successivamente all'accertamento, a seguito delle indagini svolte e sulla base di quanto acquisito in sede di verifica amministrativa, e che la prova della responsabilità è stata ricavata dalle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni, tra cui il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che ha svolto le indagini sugli elementi raccolti nel corso della verifica amministrativa. Si tratta di considerazioni idonee a escludere che la responsabilità sia stata affermata sulla base di elementi di prova acquisiti nel corso della indagine amministrativa successivamente alla emersione di chiari elementi di reità a carico del ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure da questi sollevate sul punto con il primo e il secondo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo, mediante il quale è stato denunciato un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla sottolineatura da parte dei giudici di merito del mancato pagamento delle fatture emesse dal ricorrente per conto della associazione che rappresentava, che sarebbe erroneamente stato posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità in assenza di considerazione dei pagamenti successivi di dette fatture, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella generica asserzione dell'esistenza di detti pagamenti (non essendo stato specifico sul punto neppure il teste Borghi, della cui deposizione è stato riportato un estratto nel ricorso); sia perché è volto a censurare un accertamento di fatto, circa l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse dal ricorrente, attraverso una rivisitazione delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità; sia a cagione della sua manifesta infondatezza. La Corte d'appello ha ricavato la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni economiche sottostanti le fatture emesse dal ricorrente da una pluralità di elementi ritenuti, in modo logico, univoci e dimostrativi di detta fittizietà, costituiti, tra gli altri, dal solo parziale pagamento di tali fatture;
dalla loro emissione prima dell'incasso del relativo corrispettivo;
dalla assenza di versamenti d'imposta da parte della associazione rappresentata dal ricorrente;
dai cospicui e sistematici prelievi in contanti, con cadenza giornaliera, effettuati per conto della 5 associazione, giudicati, in modo non illogico, incompatibili con le presumibili spese di una piccola associazione sportiva dilettantistica e ritenuti, invece, diretti a restituire le somme ricevute dai destinatari delle fatture emesse dalla associazione rappresentata dal ricorrente;
dalle dichiarazioni di alcune giocatrici e di un allenatore (che hanno negato di aver mai lavorato per la Scuola Basket Fidenza e hanno disconosciuto le fotografie prodotte dalla associazione per dimostrare l'effettivo svolgimento della attività di sponsorizzazione sportiva); dalle dichiarazioni di alcuni dirigenti comunali (circa la locazione di spazi commerciali, mai avvenuta, e la veridicità delle fotografie, ritenute frutto di un evidente fotomontaggio): si tratta di un complesso di elementi che sono stati logicamente considerati come idonei a sorreggere l'affermazione della inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti le fatture, per la loro pluralità e concordanza e per l'apprezzamento pienamente razionale che ne è stato compiuto, censurato nel ricorso in modo generico e sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove, ossia in modo non consentito nel giudizio di legittimità. 4. Il quarto motivo, mediante il quale è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità originaria dei restanti motivi di ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza dei motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1084 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 04/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2024 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da VI AT nei confronti della sentenza del 20 maggio 2024 del Tribunale di Parma, con la quale lo stesso AT era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e otto mesi di reclusione, con l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al reato di cui all'art. 8 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della A.S.D. Scuola Basket Fidenza, emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'Avvocato Tommaso Rotella, che lo ha affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 125, 178, lett. c), 533 e 544 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta utilizzabilità del processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate, in particolare delle dichiarazioni rese dalle giocatrici di basket in sede di verifica amministrativa, che avevano poi costituito supporto decisivo nelle decisioni di primo e secondo grado. Tale inutilizzabilità era stata eccepita sin dalla richiesta del Pubblico ministero di acquisizione di detto processo verbale, con riferimento agli atti formati successivamente al 30 marzo 2017, allorquando era emersa, nel corso della verifica fiscale, la mancata dichiarazione di ricavi per 400.000,00 euro, indicativa della realizzazione di un reato tributario, con la conseguente necessità di compiere i successivi accertamenti osservando le disposizioni del codice di procedura penale;
queste, però, non erano state rispettate, consentendo l'acquisizione agli atti del giudizio di elementi di prova non ritualmente assunti, in particolare le dichiarazioni rese dalle giocatrici della Scuola Basket Fidenza di cui il ricorrente era legale rappresentante e la documentazione fotografica acquisita presso i clienti sponsor, su cui, in particolare, si era fondata l'affermazione di responsabilità, con la conseguente rilevanza ai fini della decisione degli elementi di prova inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in ordine alla suddetta eccezione di inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti successivamente al 30 marzo 2017, in quanto, a fronte della specifica eccezione sollevata su tale punto con l'atto d'appello, la Corte territoriale aveva ritenuto tali atti utilizzabili con motivazione apparente, priva di adeguata considerazione e di vaglio critico del motivo d'appello. 2 2.3. Con il terzo motivo si lamenta un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione del mancato pagamento delle fatture emesse dalla associazione sportiva amministrata dal ricorrente, non essendo stati considerati dalla Corte d'appello i documenti dimostrativi del relativo pagamento in esercizi d'imposta successivi. 2.4. Infine, con il quarto motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, per essere decorso in data 1 aprile 2025 il relativo termine massimo decennale, decorrente dal 31 dicembre 2014, pur computando 91 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza del 22 ottobre 2019 al 21 gennaio 2020. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo, per avere la Corte d'appello chiarito che l'accertamento tributario aveva costituito solamente lo spunto per la successiva attività di indagine, in base alla quale era stato poi ipotizzato il delitto di cui in contestazione, sulla base di elementi oggettivi parametrati sulle dichiarazioni fiscali del AT;
la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, alla luce della mancata dimostrazione dei pagamenti allegati e della scarsa rilevanza della attività concretamente svolta;
l'inammissibilità del quarto motivo, alla luce della inammissibilità degli altri motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla utilizzabilità degli atti di indagine successivi al 30 marzo 2017, allorquando sarebbero emersi indizi di responsabilità a carico del ricorrente, con la conseguente inutilizzabilità degli accertamenti compiuti dopo tale momento senza l'osservanza delle forme e delle garanzie previste dal codice di procedura penale, sono inammissibili, sia a causa della loro genericità, sia perché manifestamente infondati. Dette censure sono, anzitutto, prive della analitica illustrazione degli elementi di prova acquisiti successivamente al momento in cui sarebbero emersi inequivoci indizi di reità a carico del ricorrente e dei vizi che li affliggerebbero, posto che in entrambi i motivi di ricorso si fa generico riferimento alle dichiarazioni rese dalle giocatrici affiliate alla associazione sportiva rappresentata dal ricorrente e a fotografie relative a sponsorizzazioni, senza alcuna illustrazione del contenuto di tali dichiarazioni e di tali fotografie, dei vizi dai quali sarebbe colpita la loro 3 acquisizione, e, soprattutto, della decisiva incidenza di tali elementi di prova ai fini della ricostruzione dei fatti e della affermazione di responsabilità, ossia della cosiddetta prova di resistenza, posto che nel ricorso si fa solo generico riferimento alla rilevanza di tali dichiarazioni e di tali fotografie, senza illustrarne i vizi e la decisività, benché nello stesso ricorso si sottolinei, nel terzo motivo, la rilevanza determinante di altri elementi di prova, costituiti dal mancato pagamento delle fatture emesse dalla associazione rappresentata dal ricorrente. Grava, infatti, sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e, altresì, di allegarli, qualora, come nel caso in esame, essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01; v. anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 - 01, secondo cui nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale). Inoltre, la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, Pelini, Rv. 269299 - 01), giacché altrimenti si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e degli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato. Non, dunque, la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione delle disposizioni di legge processuale che avrebbe determinato l'inutizzabilità con riguardo ai singoli atti riportati nel processo verbale di constatazione. Qualora, poi, con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico (peraltro, come osservato, neppure chiaramente indicato), il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, nonché Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 4 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01). In ogni caso le censure in esame sono manifestamente infondate, in quanto la Corte d'appello, nel disattendere l'analoga eccezione formulata sul punto con l'atto di gravame, ha precisato che l'accertamento a carico dell'imputato ha costituito soltanto il primo spunto per la successiva attività di indagine, a seguito della quale è poi stato accertato il reato contestato, sulla base delle successive indagini e di quanto emerso dalle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente, sottolineando che gli elementi indiziari sono emersi successivamente all'accertamento, a seguito delle indagini svolte e sulla base di quanto acquisito in sede di verifica amministrativa, e che la prova della responsabilità è stata ricavata dalle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni, tra cui il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che ha svolto le indagini sugli elementi raccolti nel corso della verifica amministrativa. Si tratta di considerazioni idonee a escludere che la responsabilità sia stata affermata sulla base di elementi di prova acquisiti nel corso della indagine amministrativa successivamente alla emersione di chiari elementi di reità a carico del ricorrente, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure da questi sollevate sul punto con il primo e il secondo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo, mediante il quale è stato denunciato un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla sottolineatura da parte dei giudici di merito del mancato pagamento delle fatture emesse dal ricorrente per conto della associazione che rappresentava, che sarebbe erroneamente stato posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità in assenza di considerazione dei pagamenti successivi di dette fatture, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, consistendo nella generica asserzione dell'esistenza di detti pagamenti (non essendo stato specifico sul punto neppure il teste Borghi, della cui deposizione è stato riportato un estratto nel ricorso); sia perché è volto a censurare un accertamento di fatto, circa l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture emesse dal ricorrente, attraverso una rivisitazione delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità; sia a cagione della sua manifesta infondatezza. La Corte d'appello ha ricavato la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni economiche sottostanti le fatture emesse dal ricorrente da una pluralità di elementi ritenuti, in modo logico, univoci e dimostrativi di detta fittizietà, costituiti, tra gli altri, dal solo parziale pagamento di tali fatture;
dalla loro emissione prima dell'incasso del relativo corrispettivo;
dalla assenza di versamenti d'imposta da parte della associazione rappresentata dal ricorrente;
dai cospicui e sistematici prelievi in contanti, con cadenza giornaliera, effettuati per conto della 5 associazione, giudicati, in modo non illogico, incompatibili con le presumibili spese di una piccola associazione sportiva dilettantistica e ritenuti, invece, diretti a restituire le somme ricevute dai destinatari delle fatture emesse dalla associazione rappresentata dal ricorrente;
dalle dichiarazioni di alcune giocatrici e di un allenatore (che hanno negato di aver mai lavorato per la Scuola Basket Fidenza e hanno disconosciuto le fotografie prodotte dalla associazione per dimostrare l'effettivo svolgimento della attività di sponsorizzazione sportiva); dalle dichiarazioni di alcuni dirigenti comunali (circa la locazione di spazi commerciali, mai avvenuta, e la veridicità delle fotografie, ritenute frutto di un evidente fotomontaggio): si tratta di un complesso di elementi che sono stati logicamente considerati come idonei a sorreggere l'affermazione della inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti le fatture, per la loro pluralità e concordanza e per l'apprezzamento pienamente razionale che ne è stato compiuto, censurato nel ricorso in modo generico e sul piano dell'apprezzamento e della valutazione delle prove, ossia in modo non consentito nel giudizio di legittimità. 4. Il quarto motivo, mediante il quale è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità originaria dei restanti motivi di ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza dei motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4/11/2025