Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1084
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle giocatrici e della documentazione fotografica

    Le censure sono prive della analitica illustrazione degli elementi di prova acquisiti successivamente al momento in cui sarebbero emersi inequivoci indizi di reità e dei vizi che li affliggerebbero. La parte non ha indicato specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e non ne ha allegato la documentazione. La violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità

    Le censure sono prive della analitica illustrazione degli elementi di prova acquisiti successivamente al momento in cui sarebbero emersi inequivoci indizi di reità e dei vizi che li affliggerebbero. La Corte d'appello ha precisato che l'accertamento tributario ha costituito soltanto il primo spunto per la successiva attività di indagine, sulla base di elementi oggettivi parametrati sulle dichiarazioni fiscali del ricorrente, e che la prova della responsabilità è stata ricavata dalle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni.

  • Inammissibile
    Vizio della motivazione in ordine al mancato pagamento delle fatture

    Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto volto a censurare un accertamento di fatto attraverso una rivisitazione delle fonti di prova. La Corte d'appello ha ricavato la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni economiche da una pluralità di elementi ritenuti univoci e dimostrativi di detta fittizietà.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione del reato

    L'inammissibilità originaria dei restanti motivi di ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1084
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo