Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Raudino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Siracusa protocollo Cat.-OMISSIS-, che ha respinto l'istanza di rilascio del rinnovo della licenza porto fucile per uso caccia n° -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- il 17.08.17, presentata da -OMISSIS- il 05.06.2023;
- del decreto del Prefetto di Siracusa n -OMISSIS- del 29.11.23, notificato l'11.12.2023, con il quale è stato disposto nei confronti di -OMISSIS- il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ed avverso il quale il 04.01.2024 il ricorrente ha promosso il ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno chiedendone l'annullamento, essendo pertanto decorso il termine di legge senza l'adozione di alcun provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa TA LL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso notificato il 7 maggio 2024 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe con i quali è stato disposto a suo carico il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti nonché il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia.
Con decreto prot. n.-OMISSIS-del 29 novembre 2023 il Prefetto ha così motivato il divieto di detenzione armi: “ vista la nota … con la quale la Questura ha proposto l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 del TULPS, nei confronti del sig. -OMISSIS-, in quanto deferito all’Autorità Giudiziaria, dai Carabinieri di -OMISSIS-, unitamente alla moglie, per molestie e disturbo alle persone, a seguito di querela sporta nei suoi confronti, a causa di una situazione conflittuale sorta tra confinanti per la delimitazione delle loro proprietà;
Vista la prefettizia n. -OMISSIS- del 20.0.2023, regolarmente notificata, con la quale è stato comunicato all’interessato l’avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzato all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi, ex art. 39 TULPA;
Vista la memoria difensiva prodotta dall’interessato;
Vista la nota n.-OMISSIS- del 10.11.2023 con la quale la Questura di Siracusa ha confermato il proprio orientamento, evidenziando che: “al di là dell’esito processuale che non ha consentito l’acquisizione di elementi idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna, va evidenziato che tuttavia nel contempo, la stessa A.G. procedente registra in maniera inoppugnabile l’esistenza di una situazione conflittuale tra le parti, che giudica evidente e perdurante nel tempo, rilevando una situazione di insofferenza reciproca tra le persone che sono costrette a condividere ambienti per questioni di vicinato […] Pertanto, considerato che è necessario fondare la decisione sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto che si identificano nelle situazioni e condizioni che riguardano la persona richiedente autorizzazioni in materia, e che, nella fattispecie, il dato fattuale che rappresenta una situazione di conflittualità nei rapporti di vicinato, che potrebbe in qualsiasi momento degenerare e esasperarsi, rende inopportuno l’interesse dell’istante a detenere armi, necessità, invece, di garantire la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e dell’incolumità di terzi”.
Preso atto che … il porto d’armi non costituisce oggetto di diritto assoluto … potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività …
Ritenuto che, alla luce dei motivi suesposti, sussistano le condizioni per accogliere la proposta pervenuta dalla Questura di Siracusa nei confronti del sig. -OMISSIS-, essendo venuti meno in capo al medesimo i presupposti dell’affidabilità in materia di armi”.
Espone il ricorrente di aver proposto ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno avverso il suddetto decreto prefettizio.
Nelle more della formazione del silenzio rigetto, con decreto del 6 marzo 2024, richiamato il decreto prefettizio con cui è stato disposto il divieto di detenzione armi, la Questura di Siracusa ha rigettato l’istanza di rinnovo del porto d’armi.
Il ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati non avendo l’amministrazione adeguatamente valutato la circostanza che il procedimento penale è stato archiviato dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, per insussistenza del fatto e in quanto gli elementi acquisiti e acquisibili non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
La Prefettura non avrebbe, altresì, tenuto conto della personalità del ricorrente, mai rivelatasi violenta o con un’inclinazione a risolvere situazioni di conflittualità con ricorso alle armi.
I provvedimenti impugnati sarebbero, pertanto, illegittimi per carenza di istruttoria e di motivazione, abnormità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. La materia del rilascio del porto d’armi e della detenzione delle armi è disciplinata dagli artt. 11, 39 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse».
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato (cfr. sentenza del 20 marzo 2019, n. 109) che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11383 del 27 dicembre 2022).
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. Tar Catania, sez. IV, sentenza n. 757 del 29 febbraio 2024), ha chiarito che “È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ai fini della revoca della licenza l’Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018)”.
6. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dalla Prefettura di Siracusa, alle quali fa riferimento anche il decreto di diniego del porto d’armi adottato dal Questore di Siracusa, resistano alle censure sollevate dal ricorrente.
La Prefettura ha, in modo non irragionevole, valorizzato l’esistente conflittualità dei rapporti di vicinato e tale conflittualità non è nemmeno contestata dal ricorrente che si è limitato a rappresentare, senza documentarlo, che la querelante risiede a -OMISSIS- (a 150 km da -OMISSIS-).
Tale assunto non trova, peraltro, conferma negli atti di causa risultando, invece, dalla proposta della Questura per l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni del 15 settembre 2023 che la stessa risiede ad -OMISSIS- in -OMISSIS-.
Nel contesto descritto, non assume rilevanza il fatto che il procedimento penale scaturito dalla querela presentata dalla vicina sia stato archiviato.
Deve, invero, condividersi, l’orientamento secondo cui “il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di abuso delle armi. Come recentemente confermato da questa Sezione (28 dicembre 2021, n. 8701) l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di ‘non affidabilità’ è per certi versi più stringente rispetto a quello di ‘pericolosità sociale’, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a ‘buona condotta’. Ed ancora questa Sezione (27 aprile 2022, n. 3331) ha precisato come la ‘capacità di abuso’ delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito” (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile che «la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce num. 1446 del 2025).» (Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 7952 del 9 dicembre 2025).
Nel caso di specie, l’esistente conflittualità trova, peraltro, piena conferma anche nella richiesta di archiviazione del procedimento formulata dal Pubblico Ministero, che ha evidenziato come la situazione conflittuale sia evidentemente esistente e perdurante nel tempo e come le immagini della videosorveglianza, pur non riprendendo alcuna condotta penalmente rilevante, riportino una situazione di insofferenza reciproca tra persone che sono costrette a condividere ambienti per questioni di vicinato.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RA TI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere
TA LL LL, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| TA LL LL | NA RA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.