Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2021, proposto da
SE Di TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 0011685 del 25 agosto 2021, avente ad oggetto "ingiunzione sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis dpr 380/2001”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa GA BR DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con ricorso notificato il 6 novembre 2021 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, notificato il 7 settembre 2021, con cui è gli è stato ingiunto, ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del dpr n. 380/2001, il pagamento della somma di € 20.000,00 per non aver ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 14/2016.
Espone il ricorrente che tale ordinanza di demolizione riguarda una recinzione in muratura di altezza variabile, sormontata da una ringhiera in ferro, ricadente su area demaniale per la quale rappresenta di avere avviato un procedimento di sdemanializzazione finalizzato al regolare e valido acquisto.
Nonostante i pareri favorevoli, il ricorrente non ha ottenuto la sdemanializzazione ed ha presentato, pertanto, istanza di concessione demaniale in sanatoria.
Con ordinanza dell’8 marzo 2016 il Comune ha ordinato, tuttavia, la demolizione del manufatto e con successivo provvedimento notificato il 7 settembre 2021 ha adottato l’ordinanza di ingiunzione qui impugnata.
2. Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
Eccesso di potere. Violazione del principio di non contraddizione dell'azione amministrativa. Violazione dell’ar.t 87 della costituzione. Violazione dell'art. 21 octies e e nonies legge 241/90. Difetto di interesse pubblico alla demolizione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il Comune ha ordinato la demolizione dell’opera pur avendo ricevuto i pareri favorevoli alla sdemanializzazione dell’area occupata e senza nemmeno tener conto della domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata dal ricorrente.
La sanzione irrogata, richiamando l’ordinanza di demolizione, risulta pertanto motivata per relationem su presupposti insussistenti.
3. Con ordinanza n. 311 del 2 dicembre 2021, la Sezione ha rigettato la domanda cautelare rilevando che con le censure dedotte il ricorrente non ha contestato vizi propri del provvedimento impugnato bensì una pretesa illegittimità della presupposta ordinanza di demolizione n. 14 del 17 febbraio 2016, non ritualmente impugnata.
4. Il Comune di Condofuri si è costituito in giudizio il 2 gennaio 2022.
5. All’udienza di smaltimento del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001 secondo il quale “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima”.
La sanzione pecuniaria irrogata è correlata, nel caso di specie, alla inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 14/2016, dovendo conseguentemente ritenersi sufficiente la motivazione ivi contenuta che fa espresso riferimento alla stessa nonché alla sua mancata ottemperanza.
Né colgono nel segno gli ulteriori rilievi con cui si contesta una pretesa illegittimità del provvedimento impugnato per carenza dei presupposti per l’adozione, a monte, dell’ordine demolitorio, trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere proposte avverso l’ordinanza di demolizione n. 14/2016 che, tuttavia, non risulta oggetto di tempestiva impugnazione.
7. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
8. Dall’esito del presente giudizio deriva, ai sensi degli artt. 74, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la revoca, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, della delibera della competente commissione istituita presso questo Tribunale, n. 11/22, con cui il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Revoca la delibera n. 11/2022 della competente commissione istituita presso questo Tribunale, di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
GA BR DU, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| GA BR DU | CA RI |
IL SEGRETARIO