Articolo 4 della Legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 agosto 1993
Art. 4. 1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione
delle leggi costituzionale ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.
Entrata in vigore il 11 agosto 1993