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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. RL RE HA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 316 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(COD. FISC. / PART. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in TRAPANI (TP), in qualità di mandataria di (Cod. Parte_2
Fisc. ), nata a [...] il [...], con C.F._1
l'avv. SALVATORE D'ANGELO;
- appellante -
CONTRO
(COD. FISC. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in DUBLINO (IRLANDA), in persona del suo procuratore speciale, CP_2
, con gli Avv.ti CLAIRE KELLY e ENRICO BRANCATO;
[...]
- appellata -
OGGETTO: Appello – Contratto di trasporto aereo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno
12.9.2025.
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 316/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2025, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 340/2024, emessa alle date dei 5/7-
6/8/2024, con la quale il Giudice di Pace di Trapani ha dichiarato impro-
cedibile la domanda di compensazione pecuniaria per il ritardo prolunga-
to del volo Trapani-Malta (FR7006) del 2.6.2023, avanzata dall'appellante nei confronti di . CP_1
Si è costituita in giudizio contestando i motivi di grava- CP_1
me e reiterando le ulteriori eccezioni di improcedibilità della domanda av-
versaria, dichiarati assorbiti dal Giudice di primo grado.
Così compendiate le opposte pretese delle parti, la causa viene ora in decisione.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per “irritualità ed in-
validità del tentativo obbligatorio di conciliazione, susseguente alla man-
cata presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso alla compa-
gnia aerea, prevista dal comma 1 dell'art. 6 dell'allegato “A” della delibera n. 236/2022, emessa dall'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) in da-
ta 1.12.2022 (pagg.3- 4 sentenza impugnata).
A tal fine, l'appellante ha evidenziato che: la delibera n. 236/2022 po-
sta a fondamento della decisione impugnata, doveva ritenersi superata dalla delibera ART n. 21/2023 del 8.2.2023, recante “Approvazione della
“Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giu-
risdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai
- 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”, applicabile alla fattispecie, ratione temporis;
che l'irricevibilità dell'istanza di conciliazio-
ne, sancita dal secondo comma dell'artt. 6 di tale ultima delibera, è previ-
sta unicamente in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione da instaurarsi innanzi al “Servizio conciliazioni ART”, di cui al comma 1, lett.
a), dell'art. 4 della medesima delibera, mentre, nessuna sanzione di irri-
cevibilità è prevista per le istanze presentate agli organismi ADR di cui al-
la successiva lett. b) della suddetta norma regolamentare.
Il motivo di gravame relativo alla procedibilità della domanda è fonda-
to.
Va, in primo luogo, osservato che, per effetto dell'art. 10 della legge 5
agosto 2022 n. 118, è stata attribuita all'Autorità di regolazione dei tra-
sporti la competenza a dirimere le controversie relative al “contenuto mi-
nimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti posso-
no esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di tra-
sporto” (art. 37, comma 2, lett. e, D.L.
6.12.2011 n. 201), e a disciplinare
“con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale
delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrut-
ture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure
semplici e non onerose anche in forma telematica”, con la precisazione che:
“Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di
cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale
fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione,
da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.”
(art. 37, comma 3, lett. h, D.L.
6.12.2011 n. 201).
- 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
Quindi, al fine di ottemperare alle nuove funzioni attribuite dalla no-
Cont vella in commento, la con propria delibera n. 236 del 1.12.2022,
procedeva alla pubblicazione dello “Schema di disciplina, in prima attua-
zione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie
tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di tra-
sporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5
agosto 2022, n. 118”, “al fine di “acquisire osservazioni ed eventuali propo-
ste da parte dei soggetti interessati”, prima della sua approvazione defini-
tiva (cfr. all.to “delibera n.21_2023” fascicolo di primo grado . CP_1
Esaurita la fase della pubblica consultazione ed acquisite le osserva-
zioni degli interessati, con delibera n. 21 adottata in data 8.2.2023, l'ART
approvava, con efficacia dal 27.03.2023, la “Disciplina in prima attuazio-
ne…”, confermando le parti I, II e IV dello schema di regolamento posto in consultazione con la sopra citata delibera n. 236/2022, in esse compreso il comma 1 dell'art. 6, il cui contenuto è stato testualmente richiamato nel capo di sentenza impugnato (cfr. all.to “Delibera-n.-21_2023” fascicolo
di primo grado . CP_1
Ciò posto, va condivisa la doglianza dell'appellante, secondo la quale le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART 21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6, commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett. a) dell'istanza di mediazione obbli-
gatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una ri-
chiesta di rimborso, trova applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è, per l'appunto, disciplinata dalla parte II del regolamento
- 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
(artt. da 5 a 11); mentre, nessun onere a carico dell'utente è previsto per l'instaurazione del tentativo di conciliazione innanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in esame e, precisamente: Camere di conciliazio-
ne istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere
(art. 4, comma 1, lett. b); organismi ADR, inclusi gli organismi di negozia-
zione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1,
del Codice del consumo (art. 4, comma 1, lett. c).
Va, inoltre, evidenziato che, a norma del comma 2 dell'art. 4 del rego-
lamento, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito di-
Cont nanzi al Servizio conciliazioni esclusivamente qualora, per la medesi-
ma controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione pa-
ritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
del consumo”. Trattasi, dunque, di un “meccanismo” residuale di concilia-
zione, regolato da specifiche disposizioni regolamentari ed il cui accesso è
subordinato al ricorrere di precise circostanze.
Va, da ultimo, osservato come l'art. 37, comma 3, lett. h, D.L.
6.12.2011 n. 201 commini l'improcedibilità della domanda giudiziale nell'esclusiva ipotesi di mancato esperimento del tentativo di conciliazio-
ne, mentre il mancato preventivo reclamo o richiesta di rimborso al vetto-
re possono, al più, precludere l'accesso al procedimento di conciliazione innanzi al “Servizio conciliazioni ART”, a norma degli articoli 6 e 7 del re-
golamento, giammai possono costituire causa di improcedibilità.
Orbene, tenuto conto che l'appellante ha instaurato il tentativo obbli-
- 5 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
gatorio di conciliazione presso l'organismo di mediazione “ADR Concilia-
zione” (cfr. all.to 3 in “cartella 2023-12-04-3” fascicolo di primo grado
[...]
, deve ritenersi assolta l'unica condizione di procedibilità della Pt_1
domanda anche in ragione dell'infondatezza dell'ulteriore questione di improcedibilità, sollevata da in relazione all'asserita incompeten- CP_1
za funzionale dell'Organismo di mediazione adito dall'appellante.
Secondo l'appellata, infatti, avrebbe dovuto ne- Parte_1
cessariamente “avviare la procedura di conciliazione tramite il gratuito por-
tale ConciliaWeb - Autorità di Regolazione dei Trasporti (autorita-
trasporti.it)”, “previa presentazione del reclamo al VE (mai presentato
neanche sotto forma di diffida e messa in mora)” (cfr. pag. 5 comparsa ri-
sposta . CP_1
L'eccezione in esame, prima ancora che infondata, si rivela inammissi-
bile, in ragione del fatto che la stessa avrebbe dovuto essere tempestiva-
mente sollevata nel procedimento di conciliazione, al quale, tuttavia, CP_4
non ha inteso partecipare (cfr. all.to 3 in “cartella 2023-12-04-3” fa-
[...]
scicolo di primo grado ). Parte_1
A ciò si aggiunga quanto già ampiamente rilevato in merito al carattere facoltativo e residuale del ricorso al procedimento di conciliazione innanzi al Servizio conciliazioni ART” per il tramite della piattaforma informatica di cui agli artt. da 5 a 11 del regolamento ART, ben potendo l'utente affi-
darsi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura (art. 4, comma 1, lett. b Reg. ART),
ovvero agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione pariteti-
ca, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
- 6 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
del consumo (art. 4, comma 1, lett. c, Reg. ART).
In definitiva, l'azione va considerata procedibile.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna di al pagamento CP_1
dell'importo di € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7
Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo di oltre 3 ore del volo Trapani-Malta
(FR7006) del 2.6.2023, subito da . Parte_2
Ed infatti, il ritardo superiore alle tre ore subito dal passeggero, oltre che debitamente comprovato sulla base del compendio documentale in atti del giudizio di primo grado (cfr. all.ti 2, 4, 5 e 6 in “cartella 2023-12-
04-3” fascicolo di primo grado ), non è stato oggetto di con- Parte_1
testazione da parte dell'appellata.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata, a nulla rilevando in merito l'asserita impos-
sibilità dell'appellata di “pagare il dovuto senza l'aggravio delle spese lega-
li”, stante la violazione degli artt. 15.2 e 15.2.2 delle condizioni generali del contratto di trasporto di che impongono al passeggero, che CP_1
ritenga di aver diritto alla compensazione pecuniaria, di “inviare eventuali
reclami personalmente e direttamente a la quale avrà 14 giorni o il CP_1
diverso termine previsto dalla legge applicabile (quale dei due sia di durata
inferiore) per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presen-
tazione dei reclami per loro conto.” (cfr. all.to 2 fascicolo di primo grado
. CP_1
Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare come l'appellata sia stata messa a conoscenza delle pretese del passeggero sin dal ricevimento della convocazione in sede di conciliativa, avvenuta con pec del 16.6.2023 (cfr.
- 7 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
all.to 3 in “cartella 2023-12-04-3” fascicolo di primo grado ). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 340/2024,
emessa alle date dei 5/7-6/8/2024, condanna al pagamen- CP_1
to in favore di della somma di € 250,00, oltre interessi le- Parte_2
gali dalla domanda al soddisfo.
− Condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi di giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi €
400,00, di cui, € 150,00 per il primo grado, e, per il presente grado di giudizio, € 250,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trapani in data 9.10.25.
Il Giudice
RL RE HA
- 8 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
dott. RL RE HA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 316 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(COD. FISC. / PART. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in TRAPANI (TP), in qualità di mandataria di (Cod. Parte_2
Fisc. ), nata a [...] il [...], con C.F._1
l'avv. SALVATORE D'ANGELO;
- appellante -
CONTRO
(COD. FISC. ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in DUBLINO (IRLANDA), in persona del suo procuratore speciale, CP_2
, con gli Avv.ti CLAIRE KELLY e ENRICO BRANCATO;
[...]
- appellata -
OGGETTO: Appello – Contratto di trasporto aereo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione del giorno
12.9.2025.
Tribunale di Trapani Sezione Civile R.G. n. 316/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2025, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 340/2024, emessa alle date dei 5/7-
6/8/2024, con la quale il Giudice di Pace di Trapani ha dichiarato impro-
cedibile la domanda di compensazione pecuniaria per il ritardo prolunga-
to del volo Trapani-Malta (FR7006) del 2.6.2023, avanzata dall'appellante nei confronti di . CP_1
Si è costituita in giudizio contestando i motivi di grava- CP_1
me e reiterando le ulteriori eccezioni di improcedibilità della domanda av-
versaria, dichiarati assorbiti dal Giudice di primo grado.
Così compendiate le opposte pretese delle parti, la causa viene ora in decisione.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda per “irritualità ed in-
validità del tentativo obbligatorio di conciliazione, susseguente alla man-
cata presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso alla compa-
gnia aerea, prevista dal comma 1 dell'art. 6 dell'allegato “A” della delibera n. 236/2022, emessa dall'ART (Autorità di regolazione dei trasporti) in da-
ta 1.12.2022 (pagg.3- 4 sentenza impugnata).
A tal fine, l'appellante ha evidenziato che: la delibera n. 236/2022 po-
sta a fondamento della decisione impugnata, doveva ritenersi superata dalla delibera ART n. 21/2023 del 8.2.2023, recante “Approvazione della
“Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giu-
risdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai
- 2 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”, applicabile alla fattispecie, ratione temporis;
che l'irricevibilità dell'istanza di conciliazio-
ne, sancita dal secondo comma dell'artt. 6 di tale ultima delibera, è previ-
sta unicamente in relazione al tentativo obbligatorio di conciliazione da instaurarsi innanzi al “Servizio conciliazioni ART”, di cui al comma 1, lett.
a), dell'art. 4 della medesima delibera, mentre, nessuna sanzione di irri-
cevibilità è prevista per le istanze presentate agli organismi ADR di cui al-
la successiva lett. b) della suddetta norma regolamentare.
Il motivo di gravame relativo alla procedibilità della domanda è fonda-
to.
Va, in primo luogo, osservato che, per effetto dell'art. 10 della legge 5
agosto 2022 n. 118, è stata attribuita all'Autorità di regolazione dei tra-
sporti la competenza a dirimere le controversie relative al “contenuto mi-
nimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti posso-
no esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di tra-
sporto” (art. 37, comma 2, lett. e, D.L.
6.12.2011 n. 201), e a disciplinare
“con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale
delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrut-
ture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure
semplici e non onerose anche in forma telematica”, con la precisazione che:
“Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di
cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale
fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione,
da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.”
(art. 37, comma 3, lett. h, D.L.
6.12.2011 n. 201).
- 3 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
Quindi, al fine di ottemperare alle nuove funzioni attribuite dalla no-
Cont vella in commento, la con propria delibera n. 236 del 1.12.2022,
procedeva alla pubblicazione dello “Schema di disciplina, in prima attua-
zione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie
tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di tra-
sporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5
agosto 2022, n. 118”, “al fine di “acquisire osservazioni ed eventuali propo-
ste da parte dei soggetti interessati”, prima della sua approvazione defini-
tiva (cfr. all.to “delibera n.21_2023” fascicolo di primo grado . CP_1
Esaurita la fase della pubblica consultazione ed acquisite le osserva-
zioni degli interessati, con delibera n. 21 adottata in data 8.2.2023, l'ART
approvava, con efficacia dal 27.03.2023, la “Disciplina in prima attuazio-
ne…”, confermando le parti I, II e IV dello schema di regolamento posto in consultazione con la sopra citata delibera n. 236/2022, in esse compreso il comma 1 dell'art. 6, il cui contenuto è stato testualmente richiamato nel capo di sentenza impugnato (cfr. all.to “Delibera-n.-21_2023” fascicolo
di primo grado . CP_1
Ciò posto, va condivisa la doglianza dell'appellante, secondo la quale le disposizioni regolamentari (artt. 6 e 7 regolamento ART 21/2023), che impongono all'utente, a pena di irricevibilità (art. 6, commi 1 e 2) e/o di inammissibilità (art. 7, comma 1, lett. a) dell'istanza di mediazione obbli-
gatoria, il preventivo invio al vettore aereo di un reclamo ovvero di una ri-
chiesta di rimborso, trova applicazione nella sola ipotesi di instaurazione del tentativo di conciliazione dinanzi al “servizio conciliazioni ART”, la cui procedura è, per l'appunto, disciplinata dalla parte II del regolamento
- 4 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
(artt. da 5 a 11); mentre, nessun onere a carico dell'utente è previsto per l'instaurazione del tentativo di conciliazione innanzi agli altri organismi previsti dal regolamento in esame e, precisamente: Camere di conciliazio-
ne istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Unioncamere
(art. 4, comma 1, lett. b); organismi ADR, inclusi gli organismi di negozia-
zione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1,
del Codice del consumo (art. 4, comma 1, lett. c).
Va, inoltre, evidenziato che, a norma del comma 2 dell'art. 4 del rego-
lamento, “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito di-
Cont nanzi al Servizio conciliazioni esclusivamente qualora, per la medesi-
ma controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per
l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione pa-
ritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
del consumo”. Trattasi, dunque, di un “meccanismo” residuale di concilia-
zione, regolato da specifiche disposizioni regolamentari ed il cui accesso è
subordinato al ricorrere di precise circostanze.
Va, da ultimo, osservato come l'art. 37, comma 3, lett. h, D.L.
6.12.2011 n. 201 commini l'improcedibilità della domanda giudiziale nell'esclusiva ipotesi di mancato esperimento del tentativo di conciliazio-
ne, mentre il mancato preventivo reclamo o richiesta di rimborso al vetto-
re possono, al più, precludere l'accesso al procedimento di conciliazione innanzi al “Servizio conciliazioni ART”, a norma degli articoli 6 e 7 del re-
golamento, giammai possono costituire causa di improcedibilità.
Orbene, tenuto conto che l'appellante ha instaurato il tentativo obbli-
- 5 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
gatorio di conciliazione presso l'organismo di mediazione “ADR Concilia-
zione” (cfr. all.to 3 in “cartella 2023-12-04-3” fascicolo di primo grado
[...]
, deve ritenersi assolta l'unica condizione di procedibilità della Pt_1
domanda anche in ragione dell'infondatezza dell'ulteriore questione di improcedibilità, sollevata da in relazione all'asserita incompeten- CP_1
za funzionale dell'Organismo di mediazione adito dall'appellante.
Secondo l'appellata, infatti, avrebbe dovuto ne- Parte_1
cessariamente “avviare la procedura di conciliazione tramite il gratuito por-
tale ConciliaWeb - Autorità di Regolazione dei Trasporti (autorita-
trasporti.it)”, “previa presentazione del reclamo al VE (mai presentato
neanche sotto forma di diffida e messa in mora)” (cfr. pag. 5 comparsa ri-
sposta . CP_1
L'eccezione in esame, prima ancora che infondata, si rivela inammissi-
bile, in ragione del fatto che la stessa avrebbe dovuto essere tempestiva-
mente sollevata nel procedimento di conciliazione, al quale, tuttavia, CP_4
non ha inteso partecipare (cfr. all.to 3 in “cartella 2023-12-04-3” fa-
[...]
scicolo di primo grado ). Parte_1
A ciò si aggiunga quanto già ampiamente rilevato in merito al carattere facoltativo e residuale del ricorso al procedimento di conciliazione innanzi al Servizio conciliazioni ART” per il tramite della piattaforma informatica di cui agli artt. da 5 a 11 del regolamento ART, ben potendo l'utente affi-
darsi alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura (art. 4, comma 1, lett. b Reg. ART),
ovvero agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione pariteti-
ca, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice
- 6 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
del consumo (art. 4, comma 1, lett. c, Reg. ART).
In definitiva, l'azione va considerata procedibile.
Va, inoltre, accolta la domanda di condanna di al pagamento CP_1
dell'importo di € 250,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7
Reg. CE n. 261/2004, per il ritardo di oltre 3 ore del volo Trapani-Malta
(FR7006) del 2.6.2023, subito da . Parte_2
Ed infatti, il ritardo superiore alle tre ore subito dal passeggero, oltre che debitamente comprovato sulla base del compendio documentale in atti del giudizio di primo grado (cfr. all.ti 2, 4, 5 e 6 in “cartella 2023-12-
04-3” fascicolo di primo grado ), non è stato oggetto di con- Parte_1
testazione da parte dell'appellata.
Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata, a nulla rilevando in merito l'asserita impos-
sibilità dell'appellata di “pagare il dovuto senza l'aggravio delle spese lega-
li”, stante la violazione degli artt. 15.2 e 15.2.2 delle condizioni generali del contratto di trasporto di che impongono al passeggero, che CP_1
ritenga di aver diritto alla compensazione pecuniaria, di “inviare eventuali
reclami personalmente e direttamente a la quale avrà 14 giorni o il CP_1
diverso termine previsto dalla legge applicabile (quale dei due sia di durata
inferiore) per fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presen-
tazione dei reclami per loro conto.” (cfr. all.to 2 fascicolo di primo grado
. CP_1
Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare come l'appellata sia stata messa a conoscenza delle pretese del passeggero sin dal ricevimento della convocazione in sede di conciliativa, avvenuta con pec del 16.6.2023 (cfr.
- 7 - Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 316/2025
all.to 3 in “cartella 2023-12-04-3” fascicolo di primo grado ). Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trapani n. 340/2024,
emessa alle date dei 5/7-6/8/2024, condanna al pagamen- CP_1
to in favore di della somma di € 250,00, oltre interessi le- Parte_2
gali dalla domanda al soddisfo.
− Condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i CP_1
gradi di giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi €
400,00, di cui, € 150,00 per il primo grado, e, per il presente grado di giudizio, € 250,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trapani in data 9.10.25.
Il Giudice
RL RE HA
- 8 - Tribunale di Trapani Sezione Civile