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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del
27 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr.1303/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AN ZZ ed elettivamente domiciliato in Gesualdo, alla via Salvatore
n.22, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ), in persona , rapp.ta e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'Avv.to Sergio Parrella e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 06.01.2022 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. CP_1 si è costituito.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui il ricorrente è affetta consistono in: Emoperitoneo post-traumatico complicato da fratture costali multiple: IV, V, VI, VII a destra;
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
1 a sinistra e contusione polmonare ed epatica a destra con rottura della milza trattata chirurgicamente con splenectomia ed emostasi epatica.
3) Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari al #24#% (ventiquattro per cento), a decorrere dall'infortunio stesso.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue il parziale accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del CP_1 grado di invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e in misura di poco superiore a quanto già accertato.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1303/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui Parte_1 alla parte motiva, da invalidità permanente nella misura del #24#%
(ventiquattro per cento), a decorrere dall'infortunio stesso;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 maggiorazione degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del
27 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr.1303/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AN ZZ ed elettivamente domiciliato in Gesualdo, alla via Salvatore
n.22, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
( ), in persona , rapp.ta e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'Avv.to Sergio Parrella e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 06.01.2022 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. CP_1 si è costituito.
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui il ricorrente è affetta consistono in: Emoperitoneo post-traumatico complicato da fratture costali multiple: IV, V, VI, VII a destra;
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
1 a sinistra e contusione polmonare ed epatica a destra con rottura della milza trattata chirurgicamente con splenectomia ed emostasi epatica.
3) Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari al #24#% (ventiquattro per cento), a decorrere dall'infortunio stesso.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue il parziale accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del CP_1 grado di invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e in misura di poco superiore a quanto già accertato.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.1303/2024
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui Parte_1 alla parte motiva, da invalidità permanente nella misura del #24#%
(ventiquattro per cento), a decorrere dall'infortunio stesso;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con CP_1 maggiorazione degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 27 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2