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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3079/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO MONTECUOLLO come da Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA DI COSOLA come da Controparte_1 procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti e verbali di causa;
il P.M. ha concluso affinchè sia disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 04.04.2019, ha esposto: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con la resistente in data 07.05.2006; - che dal matrimonio sono nate due figlie,
(25.09.2006) e (18.09.2008); - di essersi separato consensualmente dalla moglie con Per_1 Per_2 decreto di omologa di questo Tribunale depositato in data 19.01.2018; - che, in sede di separazione,
è stato previsto un contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della moglie e delle figlie pari a complessivi € 750,00 mensili (ovvero € 200,00 per la moglie ed € 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 100% delle spese straordinarie a carico dello stesso;
- che tra i coniugi non è intervenuta alcuna riconciliazione;
- che la propria condizione economica è peggiorata rispetto alla separazione;
- che la resistente non si è adoperata nella ricerca di un lavoro;
- che, pertanto, nulla va previsto in favore della stessa a titolo di assegno divorzile;
- che, atteso il peggioramento della propria capacità reddituale, va rivista anche la distribuzione tra le parti delle spese straordinarie per le figlie.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi le disposizioni in essere in punto di affido, collocamento e contributo di mantenimento delle figlie della coppia;
- revocarsi l'assegno previsto in favore della resistente;
- prevedersi a carico delle parti la ripartizione al 50% delle spese straordinarie in favore delle figlie.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che non sussistono i presupposti per la conferma delle condizioni della separazione attese le gravi condizioni di salute in cui versano entrambe le figlie della coppia;
- che la prima figlia, ha subito tre Per_1 interventi chirurgici e soffre di frequenti coliche addominali;
- che la seconda figlia, , è affetta Per_2 da sindrome nevrotica con difficoltà adattive, necessita di terapia psicomotoria e di psicoterapia, assume tranquillanti ed è affetta da asma polmonare;
- che i problemi di salute delle figlie hanno richiesto un'assistenza continua da parte della madre, impedendo a quest'ultima di ricercare e mantenere un lavoro;
- che il ricorrente non si è mai preoccupato delle minori e non ha mai fornito loro alcun tipo di assistenza morale e materiale;
- che lo stesso non ha mai provveduto al pagamento delle spese straordinarie, poste interamente a suo carico in sede di separazione;
- di vivere assieme alle figlie in un garage adattato ad abitazione ma di essere stata invitata dai genitori che la ospitano a cercare altra sistemazione;
- che, pertanto, la necessità di locare un immobile impone l'aumento del contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie;
- che, contrariamente a quanto dallo stesso riferito, il ricorrente ha goduto di un notevole incremento delle proprie entrate;
- che lo stesso è un noto imprenditore del litorale Domizio e detiene il 50% delle partecipazioni della
MR s.r.l. “Lido Sporting” con cui ha in concessione la gestione di un lido in Baia Domitia, con annessa attività di ristorazione;
- che il è titolare anche di un'altra attività di ristorazione Pt_1 denominata “Pizze e sfizi da Antonio”, sita in Cellole;
- che il resistente è proprietario di un terreno, di un suv, di un motociclo e di un furgone e dispone di tre diversi conti corrente;
- che, alla luce di quanto esposto, va confermata la previsione del 100% delle spese straordinarie a carico del resistente;
- che, peraltro, tale previsione ha natura negoziale e risponde ad una precisa volontà di regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti;
- di essere disoccupata, priva di reddito e impossibilitata a procurarsi un lavoro, tenuto conto della condizione delle figlie e dell'assenza di qualsivoglia collaborazione da parte del marito;
- di avere diritto, pertanto, alla corresponsione di un assegno divorzile.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni della separazione in punto di affido e collocamento delle figlie della coppia;
- confermarsi quanto stabilito in sede di separazione in punto di spese straordinarie;
- fissarsi in € 1.000,00 mensili (ovvero € 500,00 ciascuna) il contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie;
- prevedersi un assegno divorzile in proprio favore.
All'esito dell'udienza del 24.09.2019, il Presidente delegato ha confermato in via provvisoria la disciplina della separazione.
Con la memoria integrativa dell'11.02.2020, parte resistente ha avanzato domanda riconvenzionale chiedendo annullarsi le pattuizioni di cui alla separazione consensuale in punto di trasferimenti mobiliari e immobiliari a carico della in favore del marito, in caso di CP_1 accoglimento della domanda – da questi avanzata – di ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
Con provvedimento del 25.08.2020 è stata pronunciata sentenza sullo status.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 13.12.2022, parte resistente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle figlie della coppia a sé.
Esperita la CTU, la resistente e le figlie della coppia sono state avviate ai percorsi suggeriti dalla consulente (cfr. ordinanza del 18.03.2024).
Esperita la prova testimoniale ed acquisita la relazione dei Servizi Sociali – in cui si dà atto dell'esito positivo dei percorsi seguiti dalla e dalla seconda figlia della coppia, CP_1 Per_2
(cfr. relazione dei SS del 16.12.2024 in atti) – la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia, è divenuta Per_1 maggiorenne.
Nulla, pertanto, va disposto in punto di affido, collocamento e diritto di visita della stessa.
Con riguardo alla seconda figlia della coppia, , occorre osservare quanto segue. Per_2
Dagli atti e verbali di causa è emerso il totale disinteresse del ricorrente nei confronti di entrambe le figlie della coppia e, per quanto qui di interesse, nei confronti della minore.
Invero, nel corso delle operazioni peritali, è risultato essere sempre assente tranne che ad un unico accesso (cfr. pag. 35 dell'elaborato peritale in atti).
Nell'unico accesso effettuato, peraltro, il ricorrente è stato reso edotto del fatto che, nel corso della consulenza, sarebbe stato possibile tentare un riavvicinamento padre-figlie; tuttavia, lo stesso è risultato assente agli accessi successivi, indice […] del profondo disinteresse del ricorrente di un eventuale recupero del rapporto con le figlie (cfr. pag. 36 dell'elaborato peritale).
Il disinteresse manifestato dal , dunque, non può che indurre il Tribunale a formulare, Pt_1 almeno allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le competenze genitoriali dello stesso, così come emerso in sede di CTU, le cui conclusioni il Tribunale condivide ed intende far proprie.
È, quindi, con riferimento al preminente interesse morale e materiale della minore che si ritengono sussistenti, allo stato degli atti, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Per tali motivi, va disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_2 collocazione presso la stessa.
Occorre, tuttavia, precisare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Per le medesime ragioni, tenuto – altresì – conto dell'età di (17 anni), il Collegio Per_2 ritiene opportuno prevedere che il diritto di visita del padre sia esercitato liberamente, previo accordo con la minore e compatibilmente alle esigenze di quest'ultima.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, va confermato, in quanto ritenuto congruo, il contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie della coppia, con un leggero aumento tenuto conto del tempo trascorso dall'omologa della separazione.
Il ricorrente, pertanto, verserà alla resistente quale contributo di mantenimento per le figlie la somma mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 a figlia), oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Nella determinazione del quantum si è tenuto conto della capacità reddituale del ricorrente, verosimilmente più ampia rispetto a quanto dallo stesso riferito.
Invero, il sostiene di aver subito una diminuzione della propria capacità economica e, Pt_1
a sostegno delle proprie allegazioni, produce le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2020 (cfr. in particolare, dichiarazione dei redditi 2019, da cui si evince un reddito complessivo di € 15.000,00 circa e dichiarazione dei redditi 2020, da cui si evince un reddito complessivo di €
14.500,00 circa) e i bilanci della MR s.r.l. relativi agli anni 2017 e 2018, società di cui l'istante è titolare del 50% delle partecipazioni.
La ricostruzione operata dal ricorrente non appare attendibile, soprattutto se si considera che l'istante contribuisce al nuovo nucleo familiare, da cui è nato un figlio (cfr. verbale di udienza del
24.03.2023), e ottempera regolarmente all'obbligo di mantenimento della ex moglie e delle figlie, versando mensilmente la somma di € 700,00.
Tali elementi lasciano presumere una capacità reddituale del ricorrente superiore a quella dichiarata.
Per tali motivi, va, altresì, rigettata la domanda formulata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione in merito all'accollo da parte dello stesso della totalità delle spese straordinarie assunte nell'interesse delle figlie (cfr. condizione n. 9 dei patti della separazione).
Va, quindi, confermata la disciplina della separazione in punto di ripartizione delle spese straordinarie in favore delle figlie.
Parte resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018).
Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass.
SS.UU. n. 18287 del 2018; Cass. n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Ciò posto, parte resistente, allo scadere delle preclusioni assertive, ha allegato di essere priva di reddito, disoccupata e di non poter reperire redditi adeguati a causa delle problematiche di salute delle figlie cui deve provvedere.
Ciò posto, devono dichiararsi inammissibili i capi di prova (c e d) articolati da parte resistente nella memoria ex art. 183, sesto comma, secondo termine, c.p.c. perchè aventi ad oggetto specifiche allegazioni, mai formulate in precedenza, relative al contributo dato dalla moglie all'attività imprenditoriale del marito (cfr., ex multis, Tribunale di Reggio Emilia n.1134 del 2012).
Ciò in quanto il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati fino allo scadere delle preclusioni assertive ovvero del termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c.
Deve, pertanto, revocarsi l'ordinanza con cui il g.i. ha ammesso la prova orale articolata da parte resistente limitatamente ai capi c) e d) della memoria ex art. 183, sesto comma, II termine,
c.p.c., con la conseguenza che le relative dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio non possono essere valutate ai fini della decisione.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che, in sede di accordi di separazione, la resistente ha dichiarato “di non aver partecipato alle aziende del marito” (cfr. accordi di separazione in atti).
Ciò posto, parte resistente non ha fornito prova certa e tranquillizzante delle “ragioni oggettive” poste alla base dell'impossibilità per la stessa di reperire redditi adeguati, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 l.div., soprattutto se si considera l'età della (la resistente ad oggi ha CP_1
40 anni e all'epoca della separazione ne aveva circa 32).
Pur allegando taluni certificati medici delle figlie, la resistente ha fornito allegazioni assolutamente generiche in merito all'impossibilità di trovare un'attività lavorativa compatibile con le condizioni di salute delle figlie della coppia né ha offerto ulteriori elementi probatori a sostegno della domanda formulata.
Tale assunto risulta ancor più evidente se si considera che le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente in merito ad una presunta proposta di lavoro redatta in favore della sono CP_1 assolutamente contrastanti e come tali inattendibili (cfr. dichiarazioni rese dai testi di parte resistente all'udienza del 23.02.2024).
In definitiva, la domanda va rigettata.
Infine, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente con la memoria integrativa dell'11.02.2020 in quanto non strettamente connessa al presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Le spese di CTU, tenuto conto degli esiti dell'elaborato peritale, sono liquidate come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N. 3079/2019, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
2. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
3. dispone che il ricorrente versi alla resistente a titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie della coppia la somma mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 a figlia), oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4. dispone che il ricorrente versi alla resistente il 100% delle spese straordinarie in favore delle figlie;
5. rigetta la domanda di assegno divorzile;
6. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
7. compensa le spese di lite;
8. dispone che le spese di CTU siano liquidate come da separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio