Articolo 13 della Legge 25 maggio 1989, n. 190
Articolo 12Articolo 14
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28 maggio 1989
Art. 13. 1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione "marescialli maggiori" prevista dall'ultimo comma dell' articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , si intende riferita, relativamente al concorso bandito nell'anno 1985, anche ai marescialli maggiori richiamati in temporaneo servizio.
Nota all' art. 13:
La legge n. 212/1983 reca "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza".
L'ultimo comma del relativo art. 55 prevede che: "Ai concorsi possono partecipare, per non piu' di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialita' indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a 'superiore alla media'".
Entrata in vigore il 28 maggio 1989