CASS
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 27900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27900 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 15 novembre 2024 dalla Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. EN VI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa dal Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena finale inflitta in mesi tre e giorni diciassette di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto del fatto che il ricorrente si è costituito in carcere in quanto cacciato dal domicilio coatto e non può essergli ascritto il mancato trattenimento nella casa circondariale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27900 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/05/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente argomentato dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata ha negato la causa di non punibilità senza considerare se le peculiarità del caso concreto fossero o meno espressive di una minima offensività del fatto, sulla base del solo dato relativo alla inosservanza delle prescrizioni, ovvero, in buona sostanza, del medesimo presupposto su cui si fonda il giudizio di responsabilità. Così facendo, ha di fatto escluso in radice l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ad ogni fattispecie di evasione e ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (cfr., da utimo, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731). 2. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicabilità nella fattispecie concreta della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di napoli. Così deciso il 12 maggio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. EN VI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa dal Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena finale inflitta in mesi tre e giorni diciassette di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto del fatto che il ricorrente si è costituito in carcere in quanto cacciato dal domicilio coatto e non può essergli ascritto il mancato trattenimento nella casa circondariale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27900 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 12/05/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente argomentato dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata ha negato la causa di non punibilità senza considerare se le peculiarità del caso concreto fossero o meno espressive di una minima offensività del fatto, sulla base del solo dato relativo alla inosservanza delle prescrizioni, ovvero, in buona sostanza, del medesimo presupposto su cui si fonda il giudizio di responsabilità. Così facendo, ha di fatto escluso in radice l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ad ogni fattispecie di evasione e ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (cfr., da utimo, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731). 2. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicabilità nella fattispecie concreta della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di napoli. Così deciso il 12 maggio 2025