Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OR EO Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti,, Commissario Ad Acta per il Piano di Rientro Dal Disavanzo Sanitario della Regione Lazio, Ao S. Andrea, Policlinico Umberto I, non costituiti in giudizio;
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gloria Di Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.D.S. S.r.l., Cns OR Nazionale Servizi Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;
OR Cns - OR Nazionale Servizi Società Cooperativa, Società di Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Nilo, Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, Marco Nilo, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari,
- della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione);
- del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame);
- ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione)
- ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022);
- ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022);
- ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022);
- ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati);
- ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022);
- dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti);
- di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato);
- del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CN (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il
relativo subentro nell’esecuzione della commessa
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LE SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 11\2\2025 :
per l’annullamento relativamente al lotto 4 in contestazione,
quanto al ricorso introduttivo:
- della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione);
- del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame);
- ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione)
- ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022);
- ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022);
- ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022);
- ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati);
- ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022);
- dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti);
- di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato);
- del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CN (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa
- quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche:
- della deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024 avente ad oggetto il “recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per il servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G16074 del 21.12.2021. Importo complessivo 48 mesi di € 22.775.021,36 i.e. ... nella parte in cui ha determinato di aderire alle Determinazioni della Regione Lazio nn. G11932 del 12.09.2022 e G15744 del 25/11/2024 relative all’aggiudicazione della gara di cui alla determinazione di indizione n. G16074 del 21.12.2021 Lotto 4, disponendo, per l’effetto, l’affidamento del servizio in oggetto all’ RTI CN Soc. Coop. – SDS S.r.l., relativamente al Lotto 4, per un periodo di 48 mesi, al prezzo unitario orario pari a € 20,93 i.e. (22%), per un importo complessivo pari a € 27.785.526,05 (22.775.021,36 + 5.010.504,69) i.c. (22%); di autorizzare la sottoscrizione del contratto di fornitura tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, per la parte di propria competenza (doc. 23 – Deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024)
- ove occorrer possa della nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1 (doc. 24 - nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché
- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LE SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 15\4\2025 :
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione);
- del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame);
- ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione)
- ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022);
- ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022);
- ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022);
- ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati);
- ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022);
- dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti);
- di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato);
- del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CN (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonchè
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa
quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche:
- del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 25 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CN che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 26 - comunicazione efficacia aggiudicazione);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché
per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LE SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 9\12\2025 :
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione);
- del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame);
- ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione)
- ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022);
- ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022);
- ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022);
- ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati);
- ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022);
- dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti);
- di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato);
- del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CN (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa
quanto al primo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche:
- della deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024 avente ad oggetto il “recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Recepimento dell’aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per il servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G16074 del 21.12.2021. Importo complessivo 48 mesi di € 22.775.021,36 i.e. ... nella parte in cui ha determinato di aderire alle Determinazioni della Regione Lazio nn. G11932 del 12.09.2022 e G15744 del 25/11/2024 relative all’aggiudicazione della gara di cui alla determinazione di indizione n. G16074 del 21.12.2021 Lotto 4, disponendo, per l’effetto, l’affidamento del servizio in oggetto all’ RTI CN Soc. Coop. – SDS S.r.l., relativamente al Lotto 4, per un periodo di 48 mesi, al prezzo unitario orario pari a € 20,93 i.e. (22%), per un importo complessivo pari a € 27.785.526,05 (22.775.021,36 + 5.010.504,69) i.c. (22%); di autorizzare la sottoscrizione del contratto di fornitura tramite piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, per la parte di propria competenza (doc. 23 – Deliberazione del commissario straordinario dell’ASL Roma 1 n. 1688 del 27/12/2024)
- ove occorrer possa della nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1 (doc. 24 - nota 4114 del 10/1/2025 dell’ASL Roma 1);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché
- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
- per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara
quanto al secondo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche:
- del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 25 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CN che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 26 - comunicazione efficacia aggiudicazione);
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti;
- del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
nonché
per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara
quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche:
- della pec del 29/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 29/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (doc. 27 - nota 29.10.25);
- della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (doc. 28 - nota 30.10.25);
- di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Roma 1 e di OR Cns - OR Nazionale Servizi Società Cooperativa e di Società di Servizi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RI RI IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione Lazio ha indetto con determinazione n. G16074 del 21 dicembre 2021, una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddivisa in cinque lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la durata complessiva di quattro anni.
Il presente giudizio riguarda il lotto n. 4 (CIG 9025356761), destinato alle Aziende sanitarie l’AO S. Andrea, il Policlinico Umberto 1 e l’Asl Roma 1, il cui importo per quattro anni è stato stimato in € 34.916.076,00.
Il criterio per l’aggiudicazione della commessa è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti per il pregio tecnico delle offerte e 30 punti per la parte economica.
2. Per l’affidamento del lotto in questione hanno presentato offerta tre concorrenti tra cui OR EO Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” (qui di seguito, breviter , OR EO) e CN – OR Nazionale Servizi Società Cooperativa in raggruppamento temporaneo con la mandante S.D.S. S.r.l..
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il CN è risultato primo in classifica per il lotto n..
Ne è dunque conseguita l’aggiudicazione a favore dell’RTI CN Soc. Coop. (mandataria) - S.D.S. S.r.l. (mandante).
3. Gli esiti di gara sono stati gravati sia dal concorrente terzo graduato Contact Care Solutions s.r.l., in raggruppamento temporaneo con a capo Società Cooperativa Sociale Integrata, sia dal OR EO innanzi al TAR per il Lazio con separati ricorsi.
Il primo giudizio si è concluso con la sentenza di questa Sezione di annullamento dell’intera procedura di gara. La pronuncia di prime cure è stata poi riformata in appello con sentenza del Consiglio di Stato.
Il secondo giudizio, proposto dalla odierna ricorrente si è, invece, concluso con una reiezione.
Anche tale pronuncia è stata appellata e il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accolto parzialmente il ricorso introduttivo di primo grado e annullato gli atti impugnati.
In particolare si legge in quest’ultima sentenza del giudice di secondo grado “ l’appello principale può trovare accoglimento limitatamente al terzo profilo di censura relativo all’erronea attribuzione del punteggio premiale per la caratterizzazione della figura del responsabile di commessa. Sicché, in riforma della gravata sentenza, va accolto parzialmente il ricorso introduttivo con annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del CN.
10.1. – Nell’ottica degli effetti conformativi della presente pronuncia, è fatta salva la riedizione del potere della Stazione appaltante di rideterminarsi sul punteggio spettante a favore dell’RTI CN Soc. Coop. - S.D.S. S.r.l. in relazione al predetto criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare conformemente a quanto precisato sub 7.7.”
4. Analoghe vicende giudiziarie hanno interessato tutti gli altri lotti della gara in questione, rimettendo alla stazione appaltante la rideterminazione del punteggio premiale da attribuire all’offerta dell’originario aggiudicatario per il criterio di valutazione tecnica 1b “Responsabile del servizio/commessa” del paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.
5. Pertanto la Regione Lazio, in esecuzione delle predette sentenze del Consiglio di Stato, ha riconvocato la Commissione giudicatrice di gara affinché procedesse per tutti i lotti a nuova valutazione dell’offerta tecnica dell’operatore economico RTI CN OR Nazionale Servizi Società Cooperativa - SDS Srl, in relazione al ridetto criterio di valutazione.
La Commissione, in seduta riservata del 19 novembre 2024, ha riesaminato l’offerta tecnica dell’originario aggiudicatario e attribuito un nuovo punteggio a per il criterio tecnica 1b “Responsabile del servizio/commessa”.
Anche all’esito di tale rivalutazione l’RTI CN è risultato primo nella graduatoria di tutti i lotti.
Sulla scorta di tali esiti, con determinazione del 25 novembre 2024 n. G15744 la Regione ha disposto l’aggiudicazione del lotto 5, ivi d’interesse, in favore dell’operatore economico RTI CN, risultato nuovamente primo in graduatoria.
6. L’odierno ricorrente, OR EO ha dapprima instaurato innanzi al Consiglio di Stato un giudizio per l’ottemperanza della sentenza sostenendo la nullità o inefficacia per violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4 cod. proc. amm della determinazione di aggiudicazione.
Tale giudizio si è da ultimo concluso con sentenza di reiezione.
7. Nelle more il OR EO ha, altresì, proposto l’odierno ricorso chiedendo l’annullamento della nuova determinazione di aggiudicazione del 25 novembre 2024, del presupposto verbale della commissione del 19 novembre 2024, nonché degli atti di gara risalenti al 2022.
A supporto il OR ricorrente ha addotto i seguenti motivi di illegittimità degli atti gravati:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 30 novembre 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e dell’art.80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. ”
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 30 novembre 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e dell’art.80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta. ”
III. “ Violazione del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato. Violazione degli artt. 30 e 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione delle Linee Guida Anac n. 6. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. ”
IV. “ Violazione del Bando di gara, del Disciplinare (artt. 16 e 18) e del Capitolato (art. 7). Valutazione dell’offerta del controinteressato perplessa e contraddittoria. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione”
8. Si è costituito il controinteressato CN - OR Nazionale Servizi Società Cooperativa chiedendo il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato.
9. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 aprile 2025 il OR ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale del RUP del 26 febbraio 2025 con il quale è stato dato esito positivo alle verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis , effettuate nei confronti dell’aggiudicatario RTI CN.
A supporto il ricorrente ha addotto motivi che ripropongono i motivi I e III del ricorso introduttivo, sia pure adattandoli in termini di illegittimità del sopravvenuto provvedimento del RUP.
10. Con ordinanza collegiale del 29 settembre 2025 n. 16820 questa Sezione, pronunciandosi sull’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente “ anche a valere come istanza ex art. 116 c.p.a. ”, l’ha accolta e ordinato all’Amministrazione l’esibizione della documentazione di cui al verbale del RUP del 26 febbraio 2025 relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.
11. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 dicembre 2025, parte ricorrente a seguito dall’ostensione documentale ha ulteriormente approfondito le censure già formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
12. Nel corso del giudizio si è costituita la Regione Lazio e l’ASL Roma 1 per resistere al ricorso e a i successivi motivi aggiunti, chiedendone il rigetto in quanto inammissibili, improcedibili ed infondati.
13. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ASL Roma 1.
Il principio di diritto affermato da Cons. St. Ad. pl. 18 maggio 2018 n. 8 secondo cui, in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, concerne la necessità della notifica del ricorso introduttivo a tutte le amministrazioni che hanno proceduto alla gara in forma aggregata.
Tanto tuttavia non esclude la facoltà di notificazione del ricorso alle amministrazioni che, come nel caso di specie, sono destinate “a valle” ad avvalersi dei risultati della gara, assumendo in tal caso la notificazione valore di mera litis denuntiatio nei confronti di soggetti che non possono ritenersi assolutamente estranei al rapporto giuridico in contestazione.
2- Nel merito la vicenda sulla quale nuovamente questa Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda l’impugnazione degli atti della procedura di affidamento del servizio di Centro Unico Prenotazioni occorrente alle Azienda Sanitarie della Regione Lazio da parte della società risultata seconda graduata all’esito degli atti di gara.
Come esposto in fatto si tratta di una procedura indetta nel 2021 e che ha visto l’annullamento parziale degli atti inizialmente gravati dalla odierna ricorrente.
In specie con sentenza del Consiglio di Stato del 4 novembre 2024 n. 8781, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso presentato da OR EO, è stato -nei seguenti termini- ritenuto fondato il terzo profilo di gravame “ con cui l’appellante denuncia la mancata esclusione del CN per aver proposto un’offerta indeterminata, aleatoria e condizionata in relazione alla figura del Responsabile del servizio: secondo la prospettazione censoria, CN non avrebbe proposto una figura preventivamente individuata, bensì si sarebbe impegnato pro futuro a selezionarne una con date caratteristiche.
…Ad un’attenta esegesi letterale e logico-sistematica, il criterio tabellato al punto 18 del disciplinare (“Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”) milita nel senso che l’offerta tecnica dovesse previamente individuare nel proprio organico (o anche al di fuori di esso, purché esistente) una figura professionale dotata delle caratteristiche di esperienza e competenza richieste all’art. 7 del capitolato.
Rimettere ad un reclutamento successivo l’individuazione di tale figura – secondo la lettura offerta da CN - mina il fondamento ontologico del criterio premiale, trasformandolo surrettiziamente in un requisito di esecuzione come incomprensibilmente affermato dal primo giudice, ma così non può essere per l’assorbente rilievo che i quattro punti sono fondamentali ai fini dell’assegnazione della commessa in esame.
7.5. – Non possono trarsi argomenti in favore della tesi avversa neanche dal Chiarimento PI009708-22 che esclude la necessità di allegare il CV della figura di responsabile: da tale precisazione, attinente alle indicazioni redazionali per la stesura della relazione tecnica, non può evincersi, se non a costo di una insuperabile fallacia logico-induttiva, che l’offerta tecnica non dovesse individuare la figura del responsabile di commessa in modo concreto e specifico ma tutt’al più che non fosse necessario comprovarlo con la produzione e allegazione di uno specifico curriculum, bastando a tale scopo la descrizione recata nel corpo della relazione tecnica.
7.6. – All’argomento letterale si sommano considerazioni di indole logica e teleologica: dal punto di vista logico avrebbe ben poco senso apprestare un criterio premiale per valorizzare le offerte tecniche che recano profili professionali di particolare esperienza e competenza se essi si risolvono in meri profili à la carte, corrispondenti in verità alla cd. job description per la ricerca futura di personale; inoltre, sul versante della ratio della legge di gara, l’aver inserito la profilazione del responsabile di commessa tra i criteri premiali e non già tra i requisiti di esecuzione comportava che le offerte tecniche fossero, sotto questo aspetto, complete e immediatamente fruibili senza necessità di rimettere ad un secondo momento, futuro ed eventuale, la selezione del miglior profilo di responsabile di commessa. Ad abundantiam, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo comunque di precisare che “la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell'offerta o per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario” (Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2022, n. 1617).
Con ciò non si vuole giungere ad affermare che le offerte dovessero giocoforza recare la designazione nominativa del responsabile di commessa (come ha in verità operato OR EO) ma che dovessero contemplare quantomeno una descrizione sufficientemente accurata dei profili professionali in organico all’impresa che potevano essere destinati a tale ruolo o, portando tale ragionamento al limite, anche figure non ancora in organico, ma previamente individuate e disponibili alla contrattualizzazione in caso di aggiudicazione della commessa.
In definitiva, solo la connotazione in termini di specificità e concretezza della figura salvaguarda la selettività del criterio premiale, che altrimenti sarebbe posto nel nulla mercé l’assegnazione di punteggi assegnati a profili inesistenti, ma ben costruiti à la carte.
7.7. – Il motivo merita, dunque, accoglimento con conseguente caducazione degli esiti valutativi di tale criterio premiale. La natura discrezionale del criterio in parola comporta che l’accoglimento del motivo non determini l’automatica decurtazione del punteggio bensì l’onere di rivalutazione delle offerte, in special modo a mente del fatto che l’offerta del CN aveva, seppur limitatamente, dato conto di taluni profili professionali nel proprio organico con requisiti esperienziali che potevano essere destinati al ruolo di responsabile di commessa, senza tuttavia nulla specificare in concreto circa i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica. Tenuto conto che l’art. 18 al punto I.b precisava che sarebbero state “valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa” competerà alla Commissione rideterminarsi sull’an e sul quantum del punteggio premiale da attribuire al CN in relazione ai profili concretamente individuati in organico (v. pag. 7 relazione tecnica CN).”
Respinte tutte le ulteriori censure il Consiglio di Stato nella richiamata sentenza ha dunque concluso per l’accoglimento dell’appello “ limitatamente al terzo profilo di censura relativo all’erronea attribuzione del punteggio premiale per la caratterizzazione della figura del responsabile di commessa. Sicché, in riforma della gravata sentenza, va accolto parzialmente il ricorso introduttivo con annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore del CN.
10.1. – Nell’ottica degli effetti conformativi della presente pronuncia, è fatta salva la riedizione del potere della Stazione appaltante di rideterminarsi sul punteggio spettante a favore dell’RTI CN Soc. Coop. - S.D.S. S.r.l. in relazione al predetto criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare conformemente a quanto precisato sub 7.7.”
3. La commissione si è pertanto, in esecuzione della richiamata pronuncia, rideterminata sugli esiti valutativi del criterio premiale di cui al punto 18.I.b del disciplinare riferito alla figura del “responsabile di commessa”.
4. Parte ricorrente con il ricorso principale chiede l’annullamento di tale nuova rideterminazione e della conseguente riaggiudicazione, nonché dei presupposti atti di gara adducendo motivi che si rivelano inammissibili, improcedibili e comunque infondati nei termini di cui di seguito.
5. Con un primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente sostiene che la CN sarebbe stata ab origine (dal tempo della presentazione della offerta, ossia il 24 febbraio 2022) priva dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 lett. a) e dall’art. 30, comma 3, del d.lgs. 50 del 2016, poiché la Socioculturale cooperativa sociale, indicata come esecutrice da CN, negli anni 2018-2029 si sarebbe resa responsabile di omissioni contributive e dunque difetterebbe del requisito di regolarità contributiva.
In particolare la Socioculturale cooperativa sociale sarebbe stata destinataria, a seguito di verbale della Direzione territoriale del lavoro del 17 marzo 2021, di un atto di accertamento del 16 aprile 2023 con cui l’INPS avrebbe ritenuto conclamate in capo alla Socioculturale svariate omissioni contributive afferenti ai periodi 10/2018 - 3/2019 per importi complessivamente pari a € 13.048,22.
Rileva, poi, la ricorrente che l’esclusione di CN sarebbe doverosa anche perché la stessa, nel continuare a negare -nel corso dei giudizi pregressi- che la propria consorziata Socioculturale fosse incorsa in tale causa di esclusione, avrebbe negato la realtà dei fatti e sarebbe incorsa in una falsa dichiarazione ex art. 80 comma 5 lett. f) del d.lgs. n. 50 del 2016.
Una tale condotta, perseverante nel negare la realtà dei fatti, inoltre integrerebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, una violazione anche dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo ravvisabile quantomeno un intento volontario di fuorviare le decisioni dell’Amministrazione
Inoltre il mancato rispetto degli obblighi contributivi integrerebbe un’ipotesi di “gravi infrazioni debitamente accertate” ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. a) e dell’art. 30, co. 3, d.lgs. 50/2016.
5.1 Il motivo è poi ripreso nei primi e nei secondi motivi aggiunti con i quali parte ricorrente ha sollevato l’illegittimità della verifica effettuata dal RUP sul possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs.n. 50 del 2016 in capo all’aggiudicataria CN.
In particolare dal verbale del 26 febbraio 2025 emergerebbe che il RUP avrebbe illegittimamente omesso di svolgere una valutazione sull’atto di accertamento dell’INPS adottato ad aprile 2023 con riferimento al verbale della Direzione territoriale del lavoro del 17 marzo 2021, essendosi limitato a richiamare il DURC emesso in data 26 settembre 2024 e in data 24 gennaio 2025 da cui risulterebbe la posizione regolare dell’operatore economico nei confronti degli enti previdenziali.
Ne conseguirebbero un evidente difetto di istruttoria ed una irragionevolezza della valutazione del RUP nel limitare le verifiche di regolarità contributiva della Socioculturale alla regolarità contributiva e previdenziale sulla base dei soli DURC, senza considerare che dalla data di presentazione della domanda di partecipazione (24 febbraio 2022) e sino ad aprile 2023 sarebbe invece venuta meno la continuità nel possesso della regolarità contributiva.
La Stazione Appaltante avrebbe dunque erroneamente ed illegittimamente omesso di verificare il possesso ininterrotto della regolarità contributiva da parte dell’intero raggruppamento controinteressato, poiché la verifica effettuata sarebbe stata limitata ai mesi immediatamente precedenti alla verifica da parte del RUP.
5.2 La Regione ha contraddetto rilevando l’infondatezza delle doglianze poiché la stessa ha acquisito in fase di prima aggiudicazione e successivamente in esito alla definizione dei giudizi innanzi al Consiglio di Stato e al TAR e infine a seguito dell’aggiudicazione disposta con determinazione del 25 novembre 2024, complessivi cinque DURC riferiti alla società Socioculturale Cooperativa Sociale dai quali è sempre risultata la posizione regolare della stessa nei confronti di INPS e INAIL.
Le contestate omissioni contributive in capo alla consorziata esecutrice Socioculturale sarebbero ad ogni modo irrilevanti poiché afferenti all’ultimo trimestre dell’anno 2018 e marzo 2019 e dunque riferite ad un periodo anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Né tantomeno si configurerebbero le “gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale”, le quali sono solo quelle “ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” come ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 24 aprile 2024, n. 7).
5.4 La controinteressata CN ha eccepito che la questione involgente il possesso dei requisiti in capo a Socioculturale è stata oggetto dei precedenti giudizi attivati dall’odierna ricorrente, pertanto l’assenza di qualsivoglia irregolarità contributiva in capo alla Sociocultuale S.C.S. dal momento della presentazione dell’offerta (febbraio 2022) a quello della aggiudicazione della gara (settembre 2022) sarebbe stata acclarata con efficacia di giudicato.
Quanto poi al provvedimento adottato dall’INPS in data 16 aprile 2023 questo non potrebbe avere alcun effetto sulla procedura in questione per due ordini di ragioni.
Sia perché, in aderenza alla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2022, n. 9752), trattandosi di provvedimento sopravvenuto, al più potrebbe determinare la sostituzione della consorziata esecutrice, ma non l’esclusione del R.T.I. OR CN dalla gara; di qui l’inammissibilità della censura poiché non ne conseguirebbe comunque l’esclusione dell’aggiudicataria.
Sia perché ricevuto l’avviso di accertamento la Socioculturale, pur contestandone la fondatezza, ha provveduto ad adempiere nei termini assegnati dall’istituto previdenziale, tanto che non ha mai perso il requisito della regolarità contributiva (come attestato dai DURC che si producono in giudizio dall’8.2.2022 sino a tutto il 24.1.2025).
5.5 Rileva il collegio che, come eccepito dalla controinteressata, la doglianza in questione, come proposta in sede di ricorso introduttivo, si rivela inammissibile poiché coperta da giudicato.
Difatti la censura sul mancato possesso di una delle consorziate indicate quale esecutrice dal CN ( id est la Socioculturale Cooperativa Sociale) dei requisiti generali prescritti dall’art. 80, comma 4, e dell’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 era stata già sollevata dalla odierna ricorrente nel giudizio instaurato innanzi a questo TAR avverso l’originaria aggiudicazione e conclusosi con una sentenza di reiezione, poi riformata in appello nei limiti suddetti.
In particolare in quella sede era stato già rilevato che:
“Il motivo è infondato.
Invero, diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente, nel verbale del 18 marzo 2022 si legge che: “Il RTI è stato ammesso con riserva in ragione di quanto dichiarato dalla consorziata esecutrice Socioculturale SCS in merito alla pendenza dei termini per l'impugnazione/estinzione delle sanzioni di cui al Verbale di accertamento e notificazione del 17 marzo 2021. Con comunicazione trasmessa attraverso il Sistema n. 1)1026258-22 10 marzo 2022 è stato richiesto all'operatore economico di fornire, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, documentazione e/o chiarimenti utili a comprovare la pendenza dei termini in parola. Con comunicazione, n. 1)1028862-22, del 17 marzo 2022, l'operatore ha riscontrato quanto sopra producendo documentazione da cui si evince che lo stesso ha provveduto all'estinzione - mediante adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento delle relative sanzioni amministrative irrogate - di alcuni addebiti ed all'impugnazione, ex art. 18 L 689/81, delle restanti infrazioni contestate”. Conseguentemente la Consorziata ha estinto alcuni addebiti ed ha impugnato gli altri, sicché ad oggi non ci sono gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, co.3 d.lgs. 50/2016 (art. 80, co.5, lett. a, d.lgs. 50/2016), né gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c) e/o c-ter), d.lgs. 50/2016).
Gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Commissione risultano confermati dal rilascio con dicitura regolare tanto del DURC dell’8 giugno 2022 quanto del DURC del 6 ottobre 2022.
Parimenti, dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuato dalla Agenzia delle Entrate a carico di Socioculturale SCS, non sono risultate violazioni definitivamente accertate, né violazioni non definitivamente accertate rilevanti ai fini dell’art. 80 Dlgs 50/2016.
Orbene, secondo orientamento giurisprudenziale granitico, “Nelle gare d'appalto, un'irregolarità contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando, alla data di scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla gara, siano scaduti i termini per la contestazione dell'infrazione ovvero siano stati respinti i mezzi di gravame proposti avverso la medesima. Ne consegue che, una volta rilasciato dall'INPS un DURC negativo, la contestazione dello stesso in sede giurisdizionale, ove tale contestazione non risulti ictu oculi pretestuosa, deve ritenersi tale da precludere il venire in essere dell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. i, d.lg. n. 163 del 2006, in quanto, essendo sub iudice, la grave violazione contributiva non può dirsi definitivamente accertata” (ex multis: TAR Roma n. 4939/2017).
Ancora: “Qualora l'Agenzia delle Entrate attesti che un concorrente ha commesso violazioni fiscali definitivamente accertate, la stazione appaltante è obbligata ad escludere tale società dalla gara e non può effettuare una valutazione autonoma della questione, in quanto i documenti rilasciati dalle autorità competenti in materia di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali sono considerati atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede. Questi documenti hanno valore probatorio fino a querela di falso” (cfr. TAR Roma n. 1998/2024).
E’ stato altresì specificato che: “Il DURC assume la valenza di una 'dichiarazione di scienza', da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della P.A., assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c. , facente piena prova fino a querela di falso. Attesa la sua natura giuridica, non residua, dunque, in capo alla Stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute e quindi la Stazione appaltante lo riceve quale atto di certezza da cui non può comunque discostarsi, non avendo alcun autonomo potere di valutazione e di apprezzamento del suo contenuto” (in tal senso TAR Roma n. 9012/2022).
Pertanto, anche questa censura deve essere respinta. ” (TAR Lazio, sez, III quater , 5 aprile 2024 n.6597).
In appello la sentenza sul punto è stata confermata, ritenendosi che: “ 8. – La disamina del Collegio deve proseguire con la trattazione del quarto motivo che mira a denunciare l’erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui ha disatteso la specifica censura sulla mancata esclusione dell’aggiudicataria alla luce della carenza dei requisiti di regolarità contributiva e lavoristica di una delle consorziate esecutrici, la Socioculturale cooperativa sociale.
La premessa in fatto è che Socioculturale cooperativa, consorziata esecutrice di CN, è stata attinta da verbale unico di accertamento e notificazione, spiccato dall’Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Trento il 17 marzo 2021 per irregolarità nell’applicazione del C.C.N.L. di riferimento in relazione all’appalto avente ad oggetto i “Servizi per il Museo delle scienze di Trento”. Dal verbale emergerebbero quattro profili di irregolarità: le prime due contestazioni sono di indole retributiva e attengono all’erronea applicazione del C.C.N.L. e all’omessa corresponsione indennità di appalto, mentre le ultime due, qualificate dallo stesso verbale come violazioni amministrative sanabili, concernono infedeltà nelle registrazioni sul LUL e la violazione della normativa in materia di orario di lavoro relativamente ad una singola posizione.
L’appellante lamenta che il RUP non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle risultanze di tale verbale sia sotto il profilo delle irregolarità lavoristiche, sia sotto il versante delle conseguenti omissioni contributive rispetto alle quali a nulla rileverebbe il rilascio del DURC positivo.
8.1. – Il motivo di appello è infondato.
Il Collegio deve soffermarsi dapprima sulla valenza probatoria del verbale unico di accertamento e notificazione puntualmente portato all’attenzione della Stazione appaltante da parte della Socioculturale: sono ben noti i precedenti arresti di questo Consiglio che, in disaccordo con opposti indirizzi seguiti dalla Corte di cassazione (cfr. Corte Cass. 11369/2020), ascrivono ai verbali dei servizi ispettivi del lavoro l’attitudine a fungere da mezzo di debito accertamento delle gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale e dai contratti collettivi (art. 30, co. 3 d.lgs. 50/2016). Tali arresti pongono l’accento, in contrapposizione all’ordinanza-ingiunzione, sulla “qualificazione dei verbali medesimi come “atti di accertamento”, ai sensi dell’art. 13 l. n. 689/1981, essendo demandato all’autorità competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione il compito, non di accertare la violazione, ma di verificare che l’accertamento all’uopo compiuto, e trasfuso nel relativo rapporto, sia “fondato” ovvero meritevole di archiviazione” (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2020, n. 5564; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8409).
Senonché, le casistiche concrete in cui è venuta in rilievo la valenza dei verbali dei servizi ispettivi concernevano nello specifico fattispecie di omesso esercizio del potere valutativo dell’Amministrazione ai fini espulsivi (Cons. Stato, n. 5564/2020) od omissioni dichiarative dell’aggiudicatario (Cons. Stato, n. 8409/2020). Di contro, nella fattispecie in esame il verbale è stato adeguatamente portato a conoscenza della stazione appaltante da parte della consorziata esecutrice e ne è seguita l’attivazione del contraddittorio procedimentale con la produzione di puntuali controdeduzioni circa l’irrilevanza dei fatti oggetto del verbale di accertamento.
8.2. – Andando poi nel merito delle irregolarità emerse deve osservarsi che le due infrazioni sanabili per cui il Servizio ispettivo ha irrogato sanzioni pecuniarie sono state prontamente estinte dalla cooperativa Socioculturale mediante adempimento alle prescrizioni impartite e pagamento delle relative sanzioni amministrative irrogate. Di contro, le irregolarità retributive non sono state oggetto di diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124/2004, né di comminazione di sanzioni, limitandosi il Servizio ispettivo alla contestazione in ordine all’erronea applicazione del contratto collettivo Cooperative sociali e alla mancata corresponsione dell’indennità di appalto, prontamente opposte e impugnate dalla Socioculturale. Tale circostanza è stata espressamente apprezzata dall’Amministrazione in sede di valutazione delle controdeduzioni di tal ché può ritenersi che essa non abbia ritenuto debitamente accertata alcuna violazione lavoristica grave del contratto collettivo, specie a mente del carattere peculiarmente controvertibile dell’individuazione del contratto collettivo, di norma appannaggio dell’autonomia imprenditoriale del datore di lavoro con l’unico limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 770; Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2023, n. 9897).
8.3. – Del tutto destituita di fondamento è poi l’allegazione censoria relativa alle asserite difformità previdenziali: in nessun passaggio del verbale unico il Servizio ispettivo accerta o quantifica gli inadempimenti previdenziali e assicurativi per il sol fatto che tale potere pertiene all’apprezzamento esclusivo degli Istituti di assistenza e previdenza sociale a cui il verbale è stato, infatti, trasmesso per i seguiti di competenza. In altre parole, dal verbale unico di accertamento non era in alcun modo rinvenibile la commissione di “gravi violazioni definitivamente [o non definitivamente] accertate rispetto agli obblighi” contributivi o previdenziali, le quali sarebbero per espressa previsione legislativa solo quelle “ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.
D’altronde, la Socioculturale ha comprovato di aver ottenuto ripetutamente il DURC positivo il quale si impone alla Stazione appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti, come ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, anche in sede nomofilattica (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 24 aprile 2024, n. 7: “va ribadito l'orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti”).” (Cons. St., sez. III, 4 novembre 2024 n. 8780).
Tanto rilevato la doglianza proposta con il primo motivo di ricorso e mirante all’esclusione dell’aggiudicataria per fatti in realtà non interessati dalla nuova rivalutazione della Commissione, si appalesa inammissibile poiché coperta da giudicato.
L’assenza di irregolarità contributive in capo alla Sociocultuale risulta dunque acclarata con efficacia di giudicato con riferimento alla fase procedurale già oggetto dei richiamati giudizi.
6. Con successivi primi e secondi motivi aggiunti parte ricorrente ha riformulato la doglianza in questione riferendola alla fase intervenuta dopo la ri-aggiudicazione e in particolare alle verifiche ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 effettuate dal RUP.
In particolare, il RUP sarebbe incorso nella violazione di legge e nell’eccesso di potere, in specie sotto la figura sintomatica del difetto istruttorio, nel ritenere la regolarità contributiva di Socioculturale sulla base dei soli DURC acquisiti in occasione della verifica effettuata nel 2025, senza considerare la vicenda dell’accertamento da parte dell’INPS di cui sopra.
6.1 La controinteressata CN ha eccepito l’infondatezza della doglianza insistendo sull’irrilevanza del provvedimento adottato dall’INPS in data 16 aprile 2023, non avendo mai perduto la Socioculturale il requisito della regolarità contributiva (come attestato dai DURC prodotti anche in giudizio).
6.2 Dal canto suo, dopo la proposizione dei motivi aggiunti, la Regione ha specificato sul punto che la verifica sulla regolarità contributiva di Socioculture condotta dal RUP, benché non espressamente menzionata nel predetto verbale, risulta costantemente svolta per l’intero periodo (giugno 2022, febbraio 2023, gennaio 2024 sino a maggio 2025) ad eccezione del periodo di interruzione (febbraio 2023-gennaio 2024) che corrisponde al periodo in cui, in esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio del 31.1.2023, la stazione appaltante aveva sospeso – a decorrere infatti dal 3.2.2023 – l’efficacia della Convenzione stipulata in data 22.12.2022 con CN all’esito della prima aggiudicazione della procedura di gara disposta con determinazione n. G11932 del 12 settembre 2022.
E comunque, anche in tale periodo - non verificato dalla stazione appaltante - la regolarità contributiva della Socioculturale risulterebbe comprovata dai relativi DURC prodotti nel presente giudizio direttamente dalla controinteressata OR Nazionale Servizi Società Cooperativa.
6.3 La doglianza, riformulata con i motivi aggiunti, è infondata.
La regolarità contributiva di Socioculturale è stata comprovata dall’aver ottenuto ripetutamente il DURC positivo il quale si impone alla Stazione appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti, come ribadito dalla più recente giurisprudenza amministrativa, anche in sede nomofilattica (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 24 aprile 2024, n. 7: “ va ribadito l'orientamento per il quale i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti ”).
Nessuna ulteriore attività era richiesta al RUP, né tantomeno in ordine all’atto di accertamento dell’INPS, più volte richiamato, e peraltro il cui contenuto riguarda i medesimi fatti risalenti al 2018-2019, trattati nel corso dei precedenti giudizi.
6.4 Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.
7. Con un secondo motivo del ricorso principale parte ricorrente lamenta altresì l’illegittimità dell’aggiudicazione per mancata nuova verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 da parte della stazione appaltante.
7.1 Il motivo deve ritenersi ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Amministrazione nelle more del giudizio provveduto all’adempimento in questione.
8. Con un terzo motivo del ricorso principale la ricorrente sostiene che la mandataria CN avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto attinta, nel corso della gara, da una causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-ter) del d.gs n. 50 del 2016.
Il riferimento sarebbe a due illeciti professionali imputabili a CN ulteriori rispetto a quelli dichiarati in sede di gara:
“- ad una rilevantissima penale contrattuale (l’ennesima se si aggiungono quelle dichiarate in sede di gara dal CN) dall’importo di € 5.819.541,09 (pari al 10% del valore del contratto), che l’ASL di Teramo, in data 21 ottobre 2024, ha applicato a CN, determinando, peraltro un totale di € 9.409.417,00 di corrispettivi non dovuti, per il grave inadempimento del contratto di appalto di “Multiservizio Tecnologico integrato” dell’ASL (doc. 20 - penale contrattuale);
- alla conclusione delle indagini nell’ambito del Fallimento Modus per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, false attestazioni ed altri reati tributari che vede coinvolto anche il CN quale “amministratore di fatto di Modus capace di esercitare un controllo indiretto e dominante ”.
Il RTI CN avrebbe pertanto perso i requisiti di moralità professionale ed inoltre, non avendo mai informato la Stazione Appaltante né dell’irrogazione della penale da parte dell’ASL di Teramo né delle vicende penali suddette, si sarebbe concretizzata anche una causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016.
8.1 Il motivo proposto prima che la stazione appaltante procedesse alle verifiche ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 si appalesa inammissibile, come eccepito dalla controinteressata CNC, non avendo all’epoca l’Amministrazione svolto le relative verifiche e trattandosi pertanto di cersura riferita ad un potere amministrativo non ancora esercitato.
8.2 Dopo che il RUP ha effettuato le verifiche ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016, parte ricorrente ha riformulato il medesimo motivo con il primo ricorso per motivi aggiunti (II motivo) riferendo le doglianze sull’illegittimità della mancata esclusione con riferimento alle verifiche compiute dal RUP.
Questi in maniera illogica e abnorme si sarebbe limitato a ritenere con riferimento alla penale contrattuale irrogata dall’ASL di Teramo, che “ L’applicazione di penale contrattuale da parte di ASL di Teramo in data 21/10/2024 su contratto di Multiservizio Tecnologico Integrato non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, tenuto conto del diverso oggetto del contratto e della natura dell’inadempimento contestato (mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico), costituisce fattispecie non idonea a pregiudicare l’affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura ”.
Il RUP avrebbe inspiegabilmente superato ogni dubbio in merito alla serietà dell’operatore economico valorizzando semplicemente la diversità dell’oggetto del contratto e la natura dell’inadempimento.
L’illogicità della valutazione del RUP in merito alla penale dell’ASL di Teramo si rivelerebbe nel confronto con l’esame operato sulla diversa penale irrogata dall’Azienda Sanitaria del Molise per un valore di € 156.464,91, con riferimento alla quale il RUP avrebbe preso in considerazione aspetti diversi come il valore complessivo del contratto, la pendenza di giudizio e le misure correttive attuate dall’operatore economico.
Illegittima sarebbe poi la valutazione del RUP perché svolta in maniera parcellizzata con riferimento alle singole penali e risoluzioni contrattuali segnalate, piuttosto che considerarle nell’ampio contesto comportamentale del CN.
L’istruttoria del RUP risulterebbe infine carente rispetto al profilo della stabilità economica del concorrente a fronte dell’irrogazione di così ingenti penali.
Inadeguata sarebbe altresì la valutazione del RUP con riferimento alle indagini nell’ambito del Fallimento Modus per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, false attestazioni ed altri reati tributari che vede coinvolto anche il CN quale “amministratore di fatto di Modus capace di esercitare un controllo indiretto e dominante”.
Gli illeciti penali ascritti alla capogruppo mandataria CN configurerebbero un grave illecito professionale di cui all’art. 80 comma 5 lett. c ter) con conseguente esclusione dell’operatore economico.
8.3 Nel merito delle vicende contestate la CN ha eccepito che la penale individuata dalla ASL Teramo si riferisce alla esecuzione della convenzione “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES)”, Convenzione Consip, relativa al settore merceologico dei servizi energetici, settore del tutto diverso rispetto a quello afferente agli appalti in questione.
La predetta penale riferita al mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico è stata comunque contestata dal OR CN che ha prodotto una relazione tecnica tesa a verificare gli esiti sui risparmi energetici cui era inizialmente pervenuto altro verificatore.
Per quanto concerne l’indagine a carico del Dott. Corsale, legale rappresentante del OR CN, indagato per i reati di bancarotta distrattiva (art. 223 l. fall. In relazione all’art. 216, comma 1, n. 1) l. fall) e di bancarotta preferenziale (art. 223 l. fall in relazione all’art. 216, comma 3, l. fall).
Le indagini, ancorché concluse, non hanno tuttora condotto ad alcun provvedimento (neppure di tipo cautelare) e quindi la Stazione appaltante conserva amplissima discrezionalità in merito all’apprezzamento ed alla rilevanza dei fatti ai fini di cui all’art. 80, comma 5 lettera c).
Tuttavia, il OR CN, ha comunque provveduto ad aggiornare le dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50 del 2016 rese alla Stazione appaltante notiziandola delle suindicate circostanze di fatto.
8.4 La Regione richiamando l’istruttoria svolta nel corso dell’intera procedura di gara ha insistito sulla legittimità del proprio operato e sulle conclusioni cui è pervenuto il RUP, afferenti alla discrezionalità rimessa all’amministrazione.
8.5 Il motivo è infondato.
8.6 Occorre rilevare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 2020, ha definito le coordinate ermeneutiche che presiedono all’applicazione delle misure espulsive contemplate dall’art. 80, comma 5, lett. c) dlgs n. 50/2016, anche in comparazione con le previsioni di cui alla lett. f-bis), nei termini di seguito sintetizzati:
- la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c- bis )] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
- alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;
- la lettera f- bis ) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c- bis )] della medesima disposizione.
Ne consegue che, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, l’omessa dichiarazione di fatti che, in ipotesi, potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali (o la dichiarazione reticente su tali fatti) non è mai causa di esclusione automatica, così come non lo è nemmeno ai sensi della lett. f-bis), la quale condiziona l’esclusione alla dichiarazione non veritiera (ossia alla dichiarazione di fatti che non trovano corrispondenza nella realtà) non alla dichiarazione reticente o alla omissione della dichiarazione, e quindi si applica alle sole ipotesi in cui “ le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020, punto 18).
Va, inoltre, sottolineato come integrino informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 solo ed esclusivamente quelle “previste dalla legge o dalla normativa di gara” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020 cit., nonché più di recente Cons. Stato, Sez. V, 19.2.2021, n. 1496).
A tal riguardo Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2021, n. 4641 ha evidenziato:
“ Come chiarito dalla giurisprudenza, l’omissione in sé al più potrebbe rilevare rispetto ad un presupposto obbligo dichiarativo, in ciò esprimendosi il disvalore di tale causa di esclusione, ed in tanto può parlarsi di “omissione” in quanto l’obbligo dichiarativo sia stato previsto o a livello normativo o dalla stazione appaltante nella legge di gara (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316; Consiglio di Stato, 5 agosto 2020, n. 4937).
È ancora appena il caso di aggiungere che un onere informativo può legittimamente considerarsi posto a carico del concorrente solo se circoscritto alle notizie astrattamente idonee a porne in dubbio l’integrità o l’affidabilità, da individuarsi sulla base di un criterio di “ragionevole esigibilità”, dovendosi in tal senso intendere solo quelle espressamente previste come tali dal Codice dei contratti e dalla lex specialis di gara (in tal senso, ex plurimis, cfr. Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5136; nonché anche da ultimo Sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4937; Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4316; sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8406; sez. V, 18 marzo 2021, n. 2350).
Ciò risponde del resto ai noti principi di tassatività delle cause di esclusione e di favor partecipationis, anche in ossequio al fondamentale insegnamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui l’inadempimento ad eventuali oneri dichiarativi può essere legittimamente sanzionato con l’esclusione solo laddove detti oneri siano stati espressamente previsti “in maniera chiara, precisa e univoca” dalla legge ovvero dalla disciplina speciale della singola gara, senza potere viceversa essere desunti da una mera interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale (cfr., tra le tante, CGUE, sent. 02.06.2016 in C-27/15; sent. 06.11.2014 in C-42/13; sent. 09.02.2006 in C-226/04) … ”.
Ed inoltre come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza: “ nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 12 novembre 2024 n. 9063).
8.7 Nel caso di specie l’aggiudicataria ha reso edotta la stazione appaltante delle penali in questione e le stesse sono state valutate dal RUP come non rilevanti al fine di intaccarne la professionalità dell’operatore.
Le valutazioni espresse dal RUP, nel verbale impugnato con motivi aggiunti, non si rivelano manifestamente illogiche o irragionevoli.
Si legge difatti nel suddetto verbale con riferimento all’applicazione di “ penale contrattuale da parte di ASL di Teramo in data 21/10/2024 su contratto di Multiservizio Tecnologico Integrato ” che la stessa “ non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, tenuto conto del diverso oggetto del contratto e della natura dell’inadempimento contestato (mancato raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico), costituisce fattispecie non idonea a pregiudicare l’affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura.”
La motivazione appare ragionevole e fondata su più profili, non solo il diverso oggetto del contratto ma anche la natura dell’inadempimento, con riferimento al quale l’aggiudicataria in sede di chiarimenti ha avuto modo di evidenziare le contestazioni supportate da altra verificazione tecnica (a firma dell’ing. Pernice) -prodotta nell’ambito dell’appalto con l’ASL Teramo- e da cui risulta invece che “ Alla luce dei calcoli svolti tramite le formule ufficiali, utilizzando i parametri energetici e tecnici formalmente approvati dalle parti, il risultato è che il limite di TEP è stato raggiunto e ampiamente superato.”
Quanto poi alla penale contrattuale da parte di ASL di Caserta in data 24/05/2021 su ordinativo di fornitura da Convenzione Consip SIE2 il RUP ha ritenuto che la stessa “ non rileva agli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 in ragione del diverso oggetto del contratto, del diverso operatore economico esecutore (consorziata esecutrice MODUS FM attualmente soggetta a procedura concorsuale), della pendenza di giudizio nonché delle misure correttive attuate dall’operatore economico. ”
La ricorrente insite al riguardo sulla rilevanza penale della condotta che sarebbe ascrivibile al CN quale “amministratore di fatto di Modus capace di esercitare un controllo indiretto e dominante”.
Sul punto, l’art. 80 comma 5 del d. lgs. n. 50 del 2016, nel testo vigente al momento di svolgimento della gara, così recita: “ le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità … ”.
Circa la portata applicativa di tale disposizione, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che l’esistenza di indagini penali a carico di operatori economici partecipanti ad una gara pubblica può determinare l’esclusione degli stessi laddove gli elementi a disposizione della stazione appaltante sono di consistenza tale da far venir meno l’affidabilità del concorrente per la gravità degli illeciti professionali addebitatigli (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6697 del 2022: Tar Campania, Salerno, sentenza n. 1626 del 2022).
Nel caso di specie, il RUP ha ritenuto nell’esercizio della propria discrezionalità e sulla base di quanto emerso nel corso dell’istruttoria che elementi quali l’ascrivibilità della condotta contestata alla consorziata esecutrice MODUS FM, attualmente soggetta a procedura concorsuale, la pendenza di giudizio e le misure correttive attuate dall’operatore economico, fossero idonei a ritenere non rilevante la penale.
In tale contesto valutativo e attese le conclusioni cui perviene il RUP, la asserita contestata omissione nell’adozione di efficaci misure di self cleaning appare irrilevante.
8.6 Pertanto anche tale motivo è da ritenersi infondato con conseguente rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti.
9. Con un quarto motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente contesta la nuova valutazione effettuata dalla Commissione con riferimento al criterio di cui punto 18.I.b del disciplinare relativa alla figura del “responsabile di commessa”.
Si tratterebbe di valutazione irragionevole sia nell’ an che nel quantum , pertanto al CN non spetterebbe alcun punteggio in merito al profilo del Responsabile di commessa o, al più, potrebbe riconoscersi un punteggio di gran lunga inferiore.
Nell’ an poiché l’offerta del CN non prevederebbe alcuna figura con competenze che possa svolgere il ruolo di responsabile di commessa.
Nel quantum perché, pur volendo ammettere che il profilo offerto dal CN fosse effettivamente valutabile, l’apprezzamento compiuto dalla Commissione sarebbe palesemente illogico e abnorme, poiché la totale invalutabilità delle competenze, come accertata dal Consiglio di Stato, non potrebbe comportare una semplice decurtazione del giudizio da “eccellente” ad “ottimo”.
9.1 La censura è priva di pregio sotto entrambi i profili.
9.2 Con riferimento all’ an occorre rilevare che nella propria pronuncia il Consiglio di Stato ha statuito che “ l’accoglimento del motivo non determina l’automatica decurtazione del punteggio bensì l’onere di rivalutazione delle offerte, in special modo a mente del fatto che l’offerta del CN aveva, seppur limitatamente, dato conto di taluni profili professionali nel proprio organico con requisiti esperienziali che potevano essere destinati al ruolo di responsabile di commessa, senza tuttavia nulla specificare in concreto circa i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica. Tenuto conto che l’art. 18 al punto I.b precisava che sarebbero state “valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa” competerà alla Commissione rideterminarsi sull’an e sul quantum del punteggio premiale da attribuire al CN in relazione ai profili concretamente individuati in organico (v. pag. 7 relazione tecnica CN) ”.
Pertanto nella stessa pronuncia era stato già rilevato che CN nella propria offerta aveva indicato una risorsa con specifiche esperienze, sulla quale si sarebbe poi appuntata la valutazione della commissione.
9.3 Con riferimento al quantum , articola parte ricorrente una tesi secondo cui a fronte della dicitura del disciplinare (art. 18): “ Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa ”, l’assenza di competenze e l’attribuzione del punteggio per le sole esperienze potrebbe al più condurre ad attribuire alla controinteressata la metà del punteggio massimo attribuibile, ossia buono (con coefficiente 0,4) oppure un giudizio “distinto” (con coefficiente 0,6).
La tesi di parte ricorrente muove dal presupposto che il punteggio riferito al criterio in questione sarebbe da ripartirsi tra “esperienze” e “competenze” della persona indicata, di modo che un responsabile per il quale non fossero state indicate specifiche competenze, come nel caso di specie, non avrebbe potuto ottenere il massimo del relativo punteggio e neppure “ottimo”, come nel caso di specie.
La tesi non trova alcuna corrispondenza nella legge di gara, tanto che lo stesso ricorrente è costretto a riconoscerlo implicitamente, laddove propone un punteggio massimo di 0,4 o 0,6 entrambi non corrispondenti esattamente alla metà del punteggio conseguibile per l’eccellenza (1 punto).
Deve pertanto ritenersi che il criterio fosse unitario, per cui la valutazione della figura professionale richiesta era da svolgersi avuto riguardo ai due aspetti dell’esperienza e delle competenze, in maniera alternativa o cumulativa, senza la necessità che entrambi venissero soddisfatti per poter aspirare al punteggio massimo dell’eccellenza.
9.4 Pertanto anche tale motivo è da ritenersi infondato con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
10. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei termini di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lazio e di CN OR Nazionale Servizi Società Cooperativa, che liquida in euro 3.000,00 (tremila,00) cadauna più oneri di legge. Compensa con le altre.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI IG, Presidente, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI IG |
IL SEGRETARIO