Articolo 75 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 74Articolo 76
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10 dicembre 2000
Art. 75. (Rimborsi automatizzati) 1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresi' determinate le modalita' di esecuzione di tali rimborsi.
2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000
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