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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7423 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: CASABURI Geremia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 7905 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 17/06/2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
elett.te dom.to in Roma, Viale Carso,14 presso e nello studio legale degli
Avvocati Annarita D'Ercole (CF. – Pec C.F._2
- fax 0698378068) e (C.F. Email_1 Controparte_1
– Pec - fax 0698378068), C.F._3 Email_2
entrambi del Foro di Tempio Pausania, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Roma, Via Casilina n. 1786, c.f. , rappresentato e difeso C.F._4
dall'Avv. Gabriele Maggi, cod. fisc. , pec C.F._5
fax 069322766 (recapiti presso i quali chiede Email_3
venga effettuata ogni comunicazione e/o notifica), con studio in Albano Laziale
(Roma) e domicilio eletto in Roma, Via Pasubio n.15 (c/o l'Avv. Stefano
Mungo), come da procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla busta di r.g. n. 1 deposito della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: Titoli di credito – Appello avverso la sentenza n. 9320/2019 del Tribunale Ordinario di Roma emessa in data 3. 5. 2019
CONCLUSIONI: all'udienza del 17 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma sez. XVII civile così provvedeva:
“Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 9/2/2016 da avverso contrariis reiectis: Parte_1 Controparte_2
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 25779/2015 emesso dal
Tribunale di Roma il 9/11/2015 proposta da avverso Parte_1 CP_2
[...]
Rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_2
[...]
Condanna al pagamento in favore della controparte delle Parte_1
spese processuali, che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha impugnato la Pt_1
sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9320, emessa in data
3.05.2019, depositata in cancelleria e pubblicata in pari data, non notificata,
r.g. n. 2 nella causa Rg. 64049/15 promossa da in opposizione al Parte_1
decreto d'ingiunzione n. 25779/2015 del 9.11.2016, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza e del decreto d'ingiunzione così come disposo dalla Procura della Repubblica di Latina e comunque per tutti i motivi di cui all'espositiva; nel merito: revocare il decreto d'ingiunzione n. 25779/2015 del 9.11.2016, perché fondato su titolo nullo perché relativo a somme non dovute in quanto mezzo per conseguire l'ingiusto profitto del delitto di usura. Con condanna del l pagamento CP_2
delle spese compensi dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva il per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare dichiarare ex officio l'appello inammissibile per il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
in via preliminare subordinata, respingere la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo n. 25779/2015 per le ragioni sopra specificate ed, in via principale, rigettare l'appello spiegato in quanto infondato in fatto ed in diritto, assolutamente carente di prova e temerario e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza con vittoria di spese del giudizio”.
Con ordinanza in data 11. 5. 2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 4/1/2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza cartolare in data 17 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso r.g. n. 3 che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto due motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato la carenza di motivazione e l'omessa valutazione di circostanze determinanti ai fini della decisione.
Il Tribunale non avrebbe valutato pienamente alcune circostanze dall'appellante reputate decisive;
in particolare, avrebbe dovuto indagare il rapporto fondamentale sotteso ai titoli di credito, poiché questi erano stati dati al a titolo di pegno per prestiti usurari, ed avrebbe dovuto considerare CP_2
che il risultava persona offesa nel procedimento n.2974/19 RGNR Pt_1
mod. 21 per il reato di cui agli artt. 644 e 629 c. p. in cui era indagato
[...]
dalla Procura di Latina, nonché il fatto che il era indagato CP_2 CP_2
anche nel procedimento n. 13407/11 (PM dott.ssa della Procura Per_1
della Repubblica di Roma) per i reati di cui agli artt. 629, 644 e 648 c. p.
Il Tribunale avrebbe anche omesso di considerare che il decreto ingiuntivo era stato emesso accogliendo solo parzialmente il ricorso con cui il aveva chiesto € 457.238,30, e che i titoli oggetto di ingiunzione erano CP_2
r.g. n. 4 privi di azione cartolare per decorrenza dei termini;
inoltre, non esisteva un accordo scritto che potesse ritenersi la fonte genetica del credito azionato;
ma
– soprattutto – il Tribunale non si sarebbe avveduto del fatto che la genesi del credito era un fatto di reato, id est la commissione di un'usura in concorso con un'estorsione, da cui sarebbe dovuta discendere la nullità del contratto di
“mutuo”.
Il giudice di primo grado avrebbe potuto rilevare d'ufficio la nullità delle clausole con le quali le parti avevano previsto interessi usurari, senza che ciò potesse determinare una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, posto che il giudice, nell'ambito di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, ben può rilevare d'ufficio la nullità dello stesso per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la sentenza impugnata non può essere considerata carente di motivazione rispetto agli elementi circostanziali evidenziati e ribaditi dal nell'atto di appello in quanto, condivisibilmente, il Pt_1
Tribunale ha affermato che:” L'eccepita usurarietà dei tassi d'interesse praticati dall'opposto è priva di idonea allegazione e prova, tale non potendosi ritenere né la pendenza del procedimento n. 13407/11 R.G.N.R. a carico, tra gli altri, del per i reati di cui agli articoli 629, 644 e 648 CP_2
c.p., né l'emissione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica, da cui non può trarsi la prova dell'usurarietà del rapporto inter partes in relazione agli assegni sottesi al monitorio. Non potrebbe, inoltre, dolersi della mancata Parte_1
ammissione delle istanze istruttorie orali articolate con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., essendo i primi due capitoli di prova testimoniale superflui in quanto relativi a circostanze non espressamente contestate dalla controparte, ma inidonee a supportare la presente opposizione, il terzo ed il quarto capitolo estremamente generici ed il quinto superfluo.”
r.g. n. 5 La Corte osserva che l'appellante, in questa sede, non ha neanche rinnovato la richiesta di ammissione dei mezzi di prova avanzata in primo grado, né ha provveduto a depositare nel presente giudizio alcun atto di quei procedimenti penali nei quali era parte offesa, e di cui ha prospettato l'esistenza e la rilevanza nel procedimento de quo, tutti elementi documentali che avrebbero potuto essere eventualmente valutati da questa Corte.
Al riguardo va peraltro rilevata la tardività del deposito (effettuato in data 9.10.2025, in allegato alla memoria di replica del e di cui Pt_1
controparte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità) del decreto di fissazione udienza davanti al GU (udienza celebrata in data 14.06.2023) ex art. 345, 3 ° comma, c. p. c., non avendo l'appellante fornito la prova idonea a dimostrare l'impossibilità di produrlo per causa a lui non imputabile, pur essendo nella sua piena disponibilità sin dal 2023.
Per effetto della rilevata carenza probatoria deve ritenersi che non sia stato provato il legame tra il rapporto fondamentale sottostante ai titoli di credito e l'asserita usura ed estorsione prospettato dall'appellante.
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c. c. in tema di onere della prova.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione dei principi che regolano l'onere della prova.
Infatti, sebbene l'assegno, quale promessa di pagamento, dispenserebbe il creditore dal provare il rapporto fondamentale, creando una presunzione iuris tantum di esistenza del debito (art. 1988 c.c.), tale presunzione sarebbe stata superata dall'odierno appellante che avrebbe fornito la prova contraria.
Nel caso di specie il avrebbe fornito elementi gravi, precisi e Pt_1
concordanti (la pendenza di procedimenti penali, la produzione di documentazione relativa a molteplici pagamenti, le risultanze del r.g. n. 6 procedimento di Latina) idonei a dimostrare che la causa debendi fosse illecita;
ed una volta fornita tale prova contraria sarebbe spettato al CP_2
provare l'esistenza di un rapporto lecito che giustificasse la sua pretesa creditoria.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
Questa Corte ritiene di dover condividere la valutazione effettuata dal
Tribunale laddove ha affermato che: “Nella specie, l'opposto ha adempiuto l'onere probatorio a suo carico, avendo prodotto le copie degli assegni posti a fondamento dell'azione monitoria, mentre l'opponente non ha fornito idonea prova del pagamento delle pretese della controparte, essendosi limitata a produrre copie di matrici di assegni, prive di idonea efficacia probatoria.
L'eccepita usurarietà dei tassi d'interesse praticati dall'opposto è priva di idonea allegazione e prova”.
A fronte di tale condivisibile valutazione le deduzioni dell'appellante non appaiono idonee ad inficiare il percorso argomentativo adottato dal
Tribunale.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
r.g. n. 7 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Roma n. 9320/2019, pubblicata in data 3/5/2019, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in € 14.400,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma
1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Geremia Casaburi
r.g. n. 8