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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1890/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1890/2024 promosso con ricorso depositato in data 16/10/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO CURCIO EMANUELE
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. LO CURCIO
EMANUELE
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
considerato che in data 30.12.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 201/24;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli
(Cod. Fisc. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(Cod. Fisc. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.9.2010 in Comune di Farra d'Alpago (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Farra d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in (32016) Alpago (BL), Viale al Lago, n.
20, resterà nella disponibilità esclusiva del Sig. . Parte_2
2) I figli minori, e , saranno in Parte_5 Parte_4
affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre, nell'abitazione in esclusiva disponibilità di quest'ultimo sita in (32016) Alpago (BL), Viale al Lago, n. 20, e potranno stare con la madre ogni due fine settimana dal sabato pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera dopo la cena, ed un pomeriggio, fino a dopo cena, un giorno alla settimana,
indicativamente il mercoledì, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi. Inoltre, Salvo diverso accordo tra i Genitori, da valutarsi nell'interesse dei minori:
i. i figli minori trascorreranno il Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania), ad anni alterni con ciascun genitore. Nel corso delle festività di Natale 2024, i figli staranno presso la madre;
3 ii. i figli minori trascorreranno la Pasqua (vacanze scolastiche ricomprendenti le festività), ad anni alterni con ciascun genitore.
Nel corso delle festività di Pasqua 2025, i figli staranno presso il
Padre;
iii. quanto ai ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, i genitori decideranno di comune accordo di volta in volta.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e a
[...]
decorrere dal mese di ottobre 2024 la somma mensile di € 300,00
(trecento,00), entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025, data del primo aggiornamento.
5) L'assegno unico per i figli a carico, sarà versato sul conto corrente cointestato ai Signor e Parte_2 Parte_1
acceso presso OR (rapporto C01 00000502336), e il relativo importo sarà destinato alle sole ed esclusive esigenze dei figli. I Signor e si impegnano a Parte_2 Parte_1
mantenere una giacenza minima non inferiore ad Euro 300,00 nel predetto conto corrente cointestato. Laddove il saldo del conto corrente risultasse inferiore alla predetta soglia di Euro 300,00, i
Signori e provvederanno a Parte_2 Parte_1
4 ripristinare la giacenza minima con versamenti in pari quota. I
Signori e prendono altresì atto Parte_2 Parte_1
ed accettano che tutte le somme contenute nel conto corrente cointestato (rapporto C01 00000502336) sono e saranno esclusivamente destinate alle esigenze dei figli.
6) Le spese straordinarie, così come dettagliate nel protocollo del
Tribunale di Belluno del 28.7.2021, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 24/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 1890/2024 promosso con ricorso depositato in data 16/10/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LO CURCIO EMANUELE
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. LO CURCIO
EMANUELE
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
considerato che in data 30.12.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione n. 201/24;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli
(Cod. Fisc. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(Cod. Fisc. ); Parte_5 CodiceFiscale_5
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente
2 pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.9.2010 in Comune di Farra d'Alpago (BL) da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 4, parte II, serie A, anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Farra d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in (32016) Alpago (BL), Viale al Lago, n.
20, resterà nella disponibilità esclusiva del Sig. . Parte_2
2) I figli minori, e , saranno in Parte_5 Parte_4
affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso il padre, nell'abitazione in esclusiva disponibilità di quest'ultimo sita in (32016) Alpago (BL), Viale al Lago, n. 20, e potranno stare con la madre ogni due fine settimana dal sabato pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera dopo la cena, ed un pomeriggio, fino a dopo cena, un giorno alla settimana,
indicativamente il mercoledì, salvo diversi e migliori accordi tra i coniugi. Inoltre, Salvo diverso accordo tra i Genitori, da valutarsi nell'interesse dei minori:
i. i figli minori trascorreranno il Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania), ad anni alterni con ciascun genitore. Nel corso delle festività di Natale 2024, i figli staranno presso la madre;
3 ii. i figli minori trascorreranno la Pasqua (vacanze scolastiche ricomprendenti le festività), ad anni alterni con ciascun genitore.
Nel corso delle festività di Pasqua 2025, i figli staranno presso il
Padre;
iii. quanto ai ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, i genitori decideranno di comune accordo di volta in volta.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e a
[...]
decorrere dal mese di ottobre 2024 la somma mensile di € 300,00
(trecento,00), entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025, data del primo aggiornamento.
5) L'assegno unico per i figli a carico, sarà versato sul conto corrente cointestato ai Signor e Parte_2 Parte_1
acceso presso OR (rapporto C01 00000502336), e il relativo importo sarà destinato alle sole ed esclusive esigenze dei figli. I Signor e si impegnano a Parte_2 Parte_1
mantenere una giacenza minima non inferiore ad Euro 300,00 nel predetto conto corrente cointestato. Laddove il saldo del conto corrente risultasse inferiore alla predetta soglia di Euro 300,00, i
Signori e provvederanno a Parte_2 Parte_1
4 ripristinare la giacenza minima con versamenti in pari quota. I
Signori e prendono altresì atto Parte_2 Parte_1
ed accettano che tutte le somme contenute nel conto corrente cointestato (rapporto C01 00000502336) sono e saranno esclusivamente destinate alle esigenze dei figli.
6) Le spese straordinarie, così come dettagliate nel protocollo del
Tribunale di Belluno del 28.7.2021, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 24/07/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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