TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/11/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3397 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA con sede legale in Napoli alla Via Parte_1
Santa Brigida n. 39. codice fiscale , e per essa, quale procuratrice speciale, P.IVA_1 [...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, codice Parte_2 Parte_3 fiscale , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Pesenti, P.IVA_2 elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Silvia Cavalcanti in Latina, Via San Carlo da
Sezze n. 118, scala B, int. 3; opponente
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Simone Andrea C.F._1
Bonomo, elettivamente domiciliato nel suo studio in Latina, Via Cesare Battisti n.5; opposto
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 30.10.2025, emesso all'esito dell'udienza del 15.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note di trattazione scritta e gli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinqiues c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “Nel merito: Accogliere il presente atto di citazione per le motivazioni innanzi esposte e, dunque, revocare e/o riformare il provvedimento reso dal
Giudice dell'Esecuzione in data 26 giugno 2024 nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Latina RGE 242/2021 dunque la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare;
ritenere e dichiarare che è titolare del Parte_1 credito per cui è causa per tutte le ragioni meglio spiegate in parte narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali.”.
Conclusioni di parte opposta: “In via pregiudiziale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 quater cpc, accertare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea e pronunciare ordinanza di rigetto.
In via principale accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, il difetto di titolarità del credito oggetto del presente giudizio e per l'effetto rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.
In via principale ordinare alla Conservatoria di Latina la cancellazione del pignoramento trascritto in data 23.09.2021 ai nn. 23821/18056.
Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidare in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per essa, quale procuratrice speciale, Parte_1
ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Parte_2 comma 2° c.p.c., da essa proposta nel corso dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 242/2021, avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, in data 4.03.2024, ha rigettato l'istanza di vendita e dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, incardinata nei confronti di . Controparte_1
Si fa rilevare che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo avendo ritenuto non provata la titolarità del credito in capo al procedente.
Nella fase sommaria dell'opposizione, con ordinanza del 24.06.2024, rigettate le istanze formulate dalla ricorrente, è stato concesso il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione spiegata ha dedotto: Pt_1
- di essere titolare del credito azionato nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
242/2021, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 19.03.2007 tra NC
TO PA, da un lato, e e dall'altro (rep. Controparte_1 CP_2
603682, racc. 18304);
- che tale credito è stato acquistato in forza dell'atto di scissione parziale stipulato con la la quale, a sua volta aveva incorporato la NC Controparte_3 TO s.p.a.;
- che la titolarità del suddetto credito emerge sia dall'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, sia dagli altri atti processuali depositati nel corso della fase sommaria del giudizio di opposizione, quali, l'atto di scissione, il progetto di scissione e la dichiarazione del cedente;
- che anche la disponibilità del titolo comprova la titolarità del credito;
- che consultando l'elenco delle posizioni oggetto del compendio scisso, reso pubblico sul sito internet della è possibile rinvenire anche la posizione debitoria di Parte_1 CP_1
, avente quale NDG 39844705;
[...]
- che, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione ha errato nella valutazione che lo ha condotto a pronunciare l'estinzione del processo esecutivo.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Con comparsa depositata il 2.10.2024, si è costituito deducendo: Controparte_1
- il difetto di legittimazione attiva della stante l'incertezza nell'individuazione Parte_1 dei crediti ceduti;
- che il numero di NDG indicato da non è riconducibile alla posizione del Parte_1 debitore esecutato, non rivenendosi tale numerazione né sul contratto di mutuo (sul quale, anzi, viene indicato un NDG diverso), né sulla lettera di risoluzione del contratto inviata in data 20.02.2019 dalla né, ancora, nella dichiarazione di Controparte_3 cessione da quest'ultima resa.
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. con provvedimento del 30.10.2025.
****
In punto di qualificazione, la domanda integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c.p.c., avendo, l'opponente, contestato il contenuto dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ritenendo non provata la titolarità, in capo al creditore procedente, del credito azionato, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 242/2021 e ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Preliminarmente, va dichiarata la tardività delle note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate dall'opposto il 9.09.2025, in quanto prodotte oltre il termine di 60 giorni decorrente, a ritroso, dall'udienza del 15.10.2025, fissata per l'assunzione della causa in decisione. L'opposto ha, infatti, effettuato il deposito facendo applicazione dell'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, quando, invece, la norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 742/1969, dispone espressamente che “in materia civile, l'articolo 1 (che prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto), non si applica (tra gli altri), alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12”, il quale richiama anche i giudizi di opposizione all'esecuzione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda dell'opposto, con la quale è stato chiesto di “ordinare alla Conservatoria di Latina la cancellazione del pignoramento trascritto in data 23.09.2021 ai nn. 23821/18056.”. Trattasi, infatti, di domanda formulata soltanto nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di assunzione della causa in decisione, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, dunque, tardivamente proposta.
Comunque, sul punto, si fa rilevare che con il provvedimento di estinzione la cancellazione era già stata ordinata, anche se, come condivisibilmente osservato dal giudice dell'esecuzione essa è
“subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stata contestato” (cfr. Cass. n. 23941/2023).
Tale domanda non risulta, infatti, riproposta negli scritti conclusivi, né il contegno processuale tenuto dall'opposto nel corso del giudizio fa presumere una volontà diversa.
Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile, oltre che infondata.
Si osserva che con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha chiesto la revoca e/o la modifica del “provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione in data 26 giugno 2024 (da intendersi, per mero errore materiale, 24 giugno 2024) nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Latina RGE 242/2021 dunque la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare”, vale a dire del provvedimento con il quale è stata definita la fase sommaria dell'opposizione.
In altri termini, l'opponente ha contestato l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione nel subrocedimento di opposizione, con la quale è stata definita la fase sommaria del giudizio.
Orbene, deve osservarsi che avverso la predetta ordinanza l'unico rimedio esperibile è il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., mentre la fase di merito del giudizio di opposizione
(all'esecuzione ovvero agli esecutivi), è diretta ad ottenere una pronuncia, con valore di giudicato, sulla base dei motivi contenuti nel ricorso inizialmente proposto.
Comunque, l'opposizione ex art. 617, comma 2° c.p.c. è in ogni caso infondata nel merito.
Dall'esame degli atti e dei documenti si rileva che non ha fornito adeguata Parte_1 dimostrazione della titolarità del credito azionato nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E.
n. 242/2021, avviata nei confronti di . Controparte_1
Di fronte alla contestazione del debitore opposto - il quale ha allegato il difetto di prova della cessione, in favore di (cessione asseritamente realizzatasi in virtù dell'operazione Parte_1 di scissione parziale del 25.11.2020), del credito portato dal contratto di mutuo fondiario del
19.03.2007 (rep. n. 603682, racc. n. 18304) stipulato tra l'allora NC TO PA (ora a seguito di atto di fusione per incorporazione del 22.12.2008) e Controparte_3
e – l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sullo Controparte_1 CP_2 stesso gravante.
Si osserva, sul punto, che la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale n. 151 del
29.12.2020, contenente l'avviso dell'operazione di scissione parziale intervenuta tra
[...]
e in data 25.11.2020, non consente di affermare Controparte_3 Parte_1 con certezza che tra i crediti oggetto del compendio scisso vi fosse anche quello vantato nei confronti di . Controparte_1
È noto, infatti, come nelle operazioni di cessione dei crediti individuabili in blocco ed in quelle di cartolarizzazione la prova circa l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto di cessione possa essere fornita dal cessionario mediante la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale sempre che le indicazioni ivi contenute “siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. n. 17944/2023).
Orbene, nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prodotta, non specifica la tipologia di crediti, richiamando “un compendio di attività e passività (il “Compendio”), come identificato nell'Atto di Scissione”, sinteticamente descritto come “i crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di NC d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i
“Crediti NPL”)”. Orbene, trattasi di espressione alquanto generica, insufficiente a definire senza incertezze una specifica categoria dei crediti.
Né gli ulteriori documenti prodotti dall'opponente hanno colmato le carenze probatorie.
Ed infatti, l'atto di scissione, il progetto di scissione e l'allegato 3 (richiamato nel progetto di scissione), non consentono di individuare con certezza il compendio scisso, dal momento che l'allegato 3 - il quale secondo la prospettazione del creditore avrebbe dovuto contenere la descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi ai rapporti giuridici costituenti il “compendio scisso” - altro non è che una mera rappresentazione contabile del compendio oggetto di scissione, per un valore di euro 4.091 milioni, relativamente ai crediti deteriorati, senza alcuna ulteriore indicazione. Né, peraltro, la dichiarazione di cessione resa dalla in data 7.08.2023 Controparte_3 può costituire, da sola, prova sufficiente circa l'avvenuta cessione del credito azionato in favore della trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte interessata. Pt_1
Infine, il codice NDG, che l'opponente riferisce alla posizione debitoria di CP_1
, indicato con il numero 39844705 – numero che effettivamente compare nell'elenco
[...] delle posizioni cedute pubblicato sul sito www.amco.it – non è rinvenibile in nessuno dei documenti depositati;
né nel contratto di mutuo, sul quale anzi risulta annotato a matita un diverso NDG, né nella lettera di risoluzione del contratto inviata ai debitori in data 20.02.2019, né, infine, nella dichiarazione di cessione sottoscritta da Controparte_3
Alla luce di quanto esposto, dunque, la titolarità del credito azionato in capo alla Parte_1 non risulta provata.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M. 127/2022), tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata.
Quanto alla domanda proposta dall'opposto nella memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., relativa all'accertamento della temerarietà delle difese svolte dall'opponente e la conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. – la quale, come è noto, è svincolata dalle preclusioni assertive – si osserva che la stessa non risulta coltivata, in quanto non riproposta negli scritti conclusivi. Sul punto, tuttavia, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 25725/2014), con riferimento alla rinuncia implicita alla domanda, ha affermato, richiamando precedenti pronunce, che “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, infatti, non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (Cass.
3.2.2012 n. 1603; Cass. 16.2.2010 n. 3593;Cass. 26.9.1997 n. 9462; v. anche
S.U. 22.11.1984 n.6003)”. Comunque, nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, in difetto dei presupposti. Infatti, da un lato l'opposto non ha neppure allegato il pregiudizio che gli sarebbe derivato dal presente giudizio e, dall'altro, la condanna alle spese di lite, risulta già satisfattiva del suo interesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna - e, per essa, la mandataria Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte opposta
[...] CP_1
in euro 4.000,00 (di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase
[...] introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Simone Andrea Bonomo, dichiaratosi antistatario;
- rigetta la domanda proposta dall'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Latina il 21.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli