Articolo 4 della Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Articolo 3Articolo 5
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26 febbraio 2025
Art. 4. Statuto del consorzio 1. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, previa intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto del consorzio.
2. Lo statuto individua l'estensione del Parco ambientale della laguna di Orbetello e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entita' del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), la relativa dotazione organica nel limite massimo di 4 unita' di personale, alle quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dei funzionari del Comparto Funzioni centrali, nonche' le modalita' di reclutamento del personale.
3. Per l'attuazione del comma 2, il consorzio e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 4 unita', da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni centrali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 177.443 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2025.
4. Lo statuto contiene altresi' le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consorzio nonche' quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina i compensi, i gettoni di presenza e i rimborsi di spese spettanti agli organi consortili, ove previsti ai sensi degli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, e 8, commi 3 e 5. Lo statuto disciplina altresi' tutto cio' che non e' espressamente previsto dalla presente legge.
5. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.
6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del consorzio, con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 .
Note all' art. 4:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante: «Partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 1958.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2025