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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento iscritto al v.g. n. 1406/2024 promosso congiuntamente da:
c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv .Maria Petrini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 13.01.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 11.12.2024
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 6.12.2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2 [...]
, hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto Parte_2
di essersi sposati a Playa, L'VA (Cuba) in data 24.07.2023, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2024, al N. 116, P. 2 S. C, Ufficio dello stato civile del Comune di Prato, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione e che all'esito la causa sia rimessa al giudice relatore affinché quest'ultimo fissi l'udienza successiva a distanza di oltre sei mesi per poter rassegnare le proprie conclusioni relative al divorzio, da sottoporre nuovamente al Collegio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi: infatti, dalle allegazioni contenute nel ricorso e nelle note sostitutive dell'udienza si presume che la convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile, ai sensi dell'art. 151
c.c.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e sospesa, come da separata ordinanza, affinché, una volta riassunto il procedimento, questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n.
898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte. Sarà onere delle parti produrre, con il ricorso in riassunzione, l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati a Playa, L'VA (Cuba) in data 24.07.2023, con Parte_2
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Prato dell'anno 2024, al N.
116, Parte 2, Serie C;
B. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare posta in Prato, via Matteotti n. 19 è di proprietà esclusiva del signor e Pt_1 la signora ha già lasciato l'abitazione familiare;
Pt_2
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento essendo economicamente autosufficienti, e di avere, altresì, definitivamente regolato, con quanto sopra, ogni loro rapporto patrimoniale, dichiarando quindi di non aver più alcunché da pretendere o domandare l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione
C. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento iscritto al v.g. n. 1406/2024 promosso congiuntamente da:
c.f. ; Parte_1 C.F._1
, c.f. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv .Maria Petrini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 13.01.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 11.12.2024
FATTO E DIRITTO
Pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 6.12.2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2 [...]
, hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto Parte_2
di essersi sposati a Playa, L'VA (Cuba) in data 24.07.2023, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2024, al N. 116, P. 2 S. C, Ufficio dello stato civile del Comune di Prato, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione e che all'esito la causa sia rimessa al giudice relatore affinché quest'ultimo fissi l'udienza successiva a distanza di oltre sei mesi per poter rassegnare le proprie conclusioni relative al divorzio, da sottoporre nuovamente al Collegio.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi: infatti, dalle allegazioni contenute nel ricorso e nelle note sostitutive dell'udienza si presume che la convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile, ai sensi dell'art. 151
c.c.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127- ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e sospesa, come da separata ordinanza, affinché, una volta riassunto il procedimento, questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n.
898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte. Sarà onere delle parti produrre, con il ricorso in riassunzione, l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati a Playa, L'VA (Cuba) in data 24.07.2023, con Parte_2
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Prato dell'anno 2024, al N.
116, Parte 2, Serie C;
B. omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare posta in Prato, via Matteotti n. 19 è di proprietà esclusiva del signor e Pt_1 la signora ha già lasciato l'abitazione familiare;
Pt_2
3. i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento essendo economicamente autosufficienti, e di avere, altresì, definitivamente regolato, con quanto sopra, ogni loro rapporto patrimoniale, dichiarando quindi di non aver più alcunché da pretendere o domandare l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione
C. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D. provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa al giudice relatore e alla sospensione del processo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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