CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4634/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004510057000, IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004510057000, IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004510057000, IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420230004510057000 (dell'importo di € 3.149,21, relativo ad Irpef 2017 ed accessori), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della comunicazione e della cartella sottesa (effettuata in data 2/11/2023); con istanza del 18/3/2025 chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 4602/24 RGR.
Con memoria del 30 dicembre 2025 il ricorrente eccepiva l'invalida costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per omessa sottoscrizione della procura e il mancato deposito della cartella e della relativa notifica.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il thema decidendum del presente procedimento va individuato, secondo quanto espressamente precisato dal ricorrente, in relazione alle censure sollevate avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve ulteriormente precisarsi che il procedimento iscritto al n. 4602/24 RGR è già stato definito da questa
Corte con sentenza n. 5078/2025 e che, in ogni caso, il presente procedimento può essere definito separatamente in ragione della natura dei vizi dedotti, concernenti in via esclusiva la cartella di pagamento n. 03420230004510057000 (sotto il duplice profilo dell'omessa notifica e della prescrizione della relativa pretesa).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Difensore_2 risulta firmata digitalmente, atteso che l'apposizione della relativa dicitura, in mancanza di elementi di segno contrario, non può intendersi limitata alla sola autentica.
Ciò precisato, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione (comprensiva della cartella di pagamento oltre che della relata della notifica effettuata ex art. 139 c.p.c. contenente espresso riferimento al numero di cartella, e della documentazione concernente il deposito presso la casa comunale e il correlato avviso) comprovante l'intervenuta notifica (in data 2/11/2023) della cartella di pagamento n. 03420230004510057000, conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica della cartella - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella stessa (che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente la cartella) e l'infondatezza per il periodo successivo.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
PE CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4634/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004510057000, IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004510057000, IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230004510057000, IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420230004510057000 (dell'importo di € 3.149,21, relativo ad Irpef 2017 ed accessori), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della comunicazione e della cartella sottesa (effettuata in data 2/11/2023); con istanza del 18/3/2025 chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 4602/24 RGR.
Con memoria del 30 dicembre 2025 il ricorrente eccepiva l'invalida costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per omessa sottoscrizione della procura e il mancato deposito della cartella e della relativa notifica.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il thema decidendum del presente procedimento va individuato, secondo quanto espressamente precisato dal ricorrente, in relazione alle censure sollevate avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve ulteriormente precisarsi che il procedimento iscritto al n. 4602/24 RGR è già stato definito da questa
Corte con sentenza n. 5078/2025 e che, in ogni caso, il presente procedimento può essere definito separatamente in ragione della natura dei vizi dedotti, concernenti in via esclusiva la cartella di pagamento n. 03420230004510057000 (sotto il duplice profilo dell'omessa notifica e della prescrizione della relativa pretesa).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Va in primo luogo rilevato che la procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Difensore_2 risulta firmata digitalmente, atteso che l'apposizione della relativa dicitura, in mancanza di elementi di segno contrario, non può intendersi limitata alla sola autentica.
Ciò precisato, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione (comprensiva della cartella di pagamento oltre che della relata della notifica effettuata ex art. 139 c.p.c. contenente espresso riferimento al numero di cartella, e della documentazione concernente il deposito presso la casa comunale e il correlato avviso) comprovante l'intervenuta notifica (in data 2/11/2023) della cartella di pagamento n. 03420230004510057000, conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica della cartella - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella stessa (che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente la cartella) e l'infondatezza per il periodo successivo.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
PE CA