CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
NA ZO, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 285/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto San Giorgio - Via Veneto 5 63822 Porto San Giorgio FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi: -INGIUNZIONE PAG n. N.6 IMU
-ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2014
ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2015
-ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2016
-ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, n. 167/1/2020, pronunciata in data 24 settembre 2020 e depositata in data 23 ottobre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto origine da due ingiunzioni di pagamento, rispettivamente n. 6, ID Pratica 14591381 del 7 maggio 2019, e n. 5, ID Pratica 14611069 del 9 maggio 2019, emesse da
Resistente 1 S.p.A. e conseguenti ad avvisi di accertamento relativi a IMU dovuta per le annualità dal 2012 al 2017
e a TASI per le annualità dal 2014 al 2017.
Il contribuente impugnava le ingiunzioni di pagamento e i prodromici avvisi di accertamento, chiedendo la remissione in termini e la conseguente declaratoria di illegittimità della pretesa comunale come formulata.
Resisteva Resistente_1 srl con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e contestand integralmente quanto sostenuto dalla controparte;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che dopo riunione dei ricorsi, li rigettava con compensazione delle spese di lite.
Il contribuente deposita appello avverso la detta sentenza, eccependone la erroneità e deducendo circa
- intervenuta prescrizione quinquennale;
illegittimità delle ingiunzioni di pagamento e degli avvisi di accertamento per mancato rispetto della procedura di accatastamento;
- violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, art. 3 della I. 241/1990, art. 7 della I. 212/2000 e art. 1 del d.
P.R. n. 917/1986;
e, in via subordinata,
-errata irrogazione delle sanzioni
Conclude chiedendo a questa Corte, in via preliminare di "ritenere meritevole di remissione in termini il ricorrente Ricorrente_1 in merito alla asserita notificazione degli avvisi di accertamento qui di seguito indicati, con riserva di proporre, nel corso del presente giudizio, querela di falso" e, nel merito, l'annullamento degli atti impugnati o, in via subordinata, il ricalcolo delle sanzioni.
Si costituisce quindi in giudizio Resistente_1 S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal contribuente con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi delle impugnazioni, il Collegio ritiene che l'appello non prime cure, nei sia meritevole di accoglimento con conseguente conferma della sentenza dei giudici termini di seguito precisati.
Il contribuente propone appello rappresentando che “... il Comune aveva inviato il Messo Notificatore a notificare al Sig. Ricorrente_1 gli avvisi di accertamento che avevano dato luogo poi alle ingiunzioni, ed il Sig. Ricor aveva fatto presente a tale messo, che erano in corso le trattative e quindi lo invitava ad astenersi dalla notifica. Credendo, allora, che il Messo si fosse astenuto, il Sig. Ricorrente_1 si accorse, poi al momento della notifica delle ingiunzioni, che in realtà il Messo aveva redatto una relata di notifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 138 c.p.c. affermando che il Ricorrente_1 si era rifiutato di ricevere l'atto, circostanza questa non vera"
(pag. 2 ricorso in appello) e poi che si “... riserva di proporre, nel corso del presente giudizio, querela di falso" in merito alla asserita notificazione degli avvisi di accertamento (pag. 8 ricorso in appello).
Questa Corte rileva che il rifiuto di accettare la notifica di un atto da parte del destinatario è equiparato alla consegna in mani proprie, rendendo la notifica valida ed efficace fin dal momento del rifiuto, con produzione immediata di tutti gli effetti legali.
Nel caso di specie, pertanto, anche in considerazione dell'assenza agli atti della querela di falso che il contribuente si era riservato di proporre, le notifiche dei prodromici avvisi di accertamento sono da considerare a tutti gli effetti valide ed efficaci, con la conseguente definitività per mancata impugnazione dei suddetti atti impositivi;
da ciò ne consegue che le ingiunzioni di pagamento consequenziali potevano essere impugnate solo per vizi propri. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione proposti avverso gli originari avvisi di accertamento.
Con riferimento all'unica eccezione attinente alle ingiunzioni di pagamento, relativa all'asserito difetto di motivazione, questa Corte rileva che l'ingiunzione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente, a salvaguardia dell'ineludibile diritto di difesa del contribuente, il puntuale richiamo agli atti presupposti regolarmente notificati che, peraltro, nel caso di specie ha reso possibile una circostanziata attività difensiva da parte del contribuente.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti assorbiti o non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra, questa Corte dichiara inammissibili i motivi di impugnazione proposti avverso gli originari avvisi di accertamento e rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e, per gli effetti, delle ingiunzioni originariamente impugnate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
NA ZO, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 285/2021 depositato il 24/05/2021
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto San Giorgio - Via Veneto 5 63822 Porto San Giorgio FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 Spa - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi: -INGIUNZIONE PAG n. N.6 IMU
-ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2014
ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2015
-ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2016
-ING.PAGAMENTO n. N.5 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, n. 167/1/2020, pronunciata in data 24 settembre 2020 e depositata in data 23 ottobre 2020.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto origine da due ingiunzioni di pagamento, rispettivamente n. 6, ID Pratica 14591381 del 7 maggio 2019, e n. 5, ID Pratica 14611069 del 9 maggio 2019, emesse da
Resistente 1 S.p.A. e conseguenti ad avvisi di accertamento relativi a IMU dovuta per le annualità dal 2012 al 2017
e a TASI per le annualità dal 2014 al 2017.
Il contribuente impugnava le ingiunzioni di pagamento e i prodromici avvisi di accertamento, chiedendo la remissione in termini e la conseguente declaratoria di illegittimità della pretesa comunale come formulata.
Resisteva Resistente_1 srl con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e contestand integralmente quanto sostenuto dalla controparte;
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che dopo riunione dei ricorsi, li rigettava con compensazione delle spese di lite.
Il contribuente deposita appello avverso la detta sentenza, eccependone la erroneità e deducendo circa
- intervenuta prescrizione quinquennale;
illegittimità delle ingiunzioni di pagamento e degli avvisi di accertamento per mancato rispetto della procedura di accatastamento;
- violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, art. 3 della I. 241/1990, art. 7 della I. 212/2000 e art. 1 del d.
P.R. n. 917/1986;
e, in via subordinata,
-errata irrogazione delle sanzioni
Conclude chiedendo a questa Corte, in via preliminare di "ritenere meritevole di remissione in termini il ricorrente Ricorrente_1 in merito alla asserita notificazione degli avvisi di accertamento qui di seguito indicati, con riserva di proporre, nel corso del presente giudizio, querela di falso" e, nel merito, l'annullamento degli atti impugnati o, in via subordinata, il ricalcolo delle sanzioni.
Si costituisce quindi in giudizio Resistente_1 S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal contribuente con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi delle impugnazioni, il Collegio ritiene che l'appello non prime cure, nei sia meritevole di accoglimento con conseguente conferma della sentenza dei giudici termini di seguito precisati.
Il contribuente propone appello rappresentando che “... il Comune aveva inviato il Messo Notificatore a notificare al Sig. Ricorrente_1 gli avvisi di accertamento che avevano dato luogo poi alle ingiunzioni, ed il Sig. Ricor aveva fatto presente a tale messo, che erano in corso le trattative e quindi lo invitava ad astenersi dalla notifica. Credendo, allora, che il Messo si fosse astenuto, il Sig. Ricorrente_1 si accorse, poi al momento della notifica delle ingiunzioni, che in realtà il Messo aveva redatto una relata di notifica ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 138 c.p.c. affermando che il Ricorrente_1 si era rifiutato di ricevere l'atto, circostanza questa non vera"
(pag. 2 ricorso in appello) e poi che si “... riserva di proporre, nel corso del presente giudizio, querela di falso" in merito alla asserita notificazione degli avvisi di accertamento (pag. 8 ricorso in appello).
Questa Corte rileva che il rifiuto di accettare la notifica di un atto da parte del destinatario è equiparato alla consegna in mani proprie, rendendo la notifica valida ed efficace fin dal momento del rifiuto, con produzione immediata di tutti gli effetti legali.
Nel caso di specie, pertanto, anche in considerazione dell'assenza agli atti della querela di falso che il contribuente si era riservato di proporre, le notifiche dei prodromici avvisi di accertamento sono da considerare a tutti gli effetti valide ed efficaci, con la conseguente definitività per mancata impugnazione dei suddetti atti impositivi;
da ciò ne consegue che le ingiunzioni di pagamento consequenziali potevano essere impugnate solo per vizi propri. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione proposti avverso gli originari avvisi di accertamento.
Con riferimento all'unica eccezione attinente alle ingiunzioni di pagamento, relativa all'asserito difetto di motivazione, questa Corte rileva che l'ingiunzione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente, a salvaguardia dell'ineludibile diritto di difesa del contribuente, il puntuale richiamo agli atti presupposti regolarmente notificati che, peraltro, nel caso di specie ha reso possibile una circostanziata attività difensiva da parte del contribuente.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti assorbiti o non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Per tutto quanto sopra, questa Corte dichiara inammissibili i motivi di impugnazione proposti avverso gli originari avvisi di accertamento e rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e, per gli effetti, delle ingiunzioni originariamente impugnate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche rigetta l'appello del contribuente. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani