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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
GI DO, TO
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 198/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70635004322022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Leparti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 14.1.2025 e notificato il 19.12.2024, l'Agenzia delle Entrate – Dp III di Roma impugnava la sentenza n. 6775/2024, depositata in data 21.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva accolto il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese processuali, proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK70635004322022 iva- aliquote 2016.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che “In data 17.03.2023, a seguito delle risultanze contenute nel PVC dell'Ufficio di Velletri della Direzione
Provinciale III di Roma e dell'istruttoria intercorsa a seguito dell'invito n. TK7I13501285/2022, questa Direzione Provinciale notificava alla Resistente_1 per il 2016 maggiore IVA pari a
€ 87.711,00, oltre sanzione e interessi dovuti. Il PVC conteneva il riscontro che la società, oltre all'attività istituzionale, svolgeva anche attività di natura commerciale”;
2. Che “il recupero si fondi sull'accertata rilevazione dei versamenti effettuati da parte di persone fisiche in quel momento risultanti non tesserate”;
3. Che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali”;
4. Che “Questa Direzione Provinciale ha rideterminato le maggiori imposte in modo agevolato secondo quanto disposto dalla L.398/1991 e dall'art. 74 del DPR 633/1972”.
Concludeva, chiedendo “A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellata, depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:
1. Che “l'avvenuta notifica in data 17/03/2023, delle risultanze contenute nel PVC dell'Ufficio di Vettri dela
Dir. Prov.le III di Roma comporta, de facto, la nullità dell'avviso di accertamento n. TK7063500432/2022 per l'anno 2016 per decorrenza dei termini prescrizionali”;
2. Che “Secondo l'Agenzia delle Entrate sono ricavi commerciali anche quelli dove non c'è contestualità di pagamento e d'iscrizione alla Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva”.
Concludeva, chiedendo “Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto, e, confermare la sentenza n. 6775/2024,, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, sez 26 resa all'udienza dell'11.01.2024 e depositata in data 21 maggio 2024- nel giudizio RGR n.
7497/2023 anche alla luce della nullità per prescrizione dell'avviso di accertamento;
condannare parte appellante, alle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, tra le altre argomentazioni, ha sottolineato che “Orbene, ritiene il Collegio che tale interpretazione delle due norme agevolatrici, seguita dall'Ufficio, sia errata e non condivisibile, in quanto il dato letterale delle disposizioni è chiaro nell'indicare il fatto che le prestazioni istituzionali (corsi di nuoto, tennis, etc.), dietro corrispettivi specifici, per poter essere considerate “de-commercializzate”, possono essere rivolte - oltre che nei confronti dei tesserati delle Federazioni - anche verso altre categorie di persone
(“soci, associati, iscritti, partecipanti” al sodalizio sportivo) e, cioè, in favore di soggetti legati in modo non occasionale alla SSD”.
Tanto premesso, l'appellante, a fronte di una complessiva ricostruzione normativa e di una articolata motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente si limita a rinnovare la contestazione, già contenuta nell'accertamento, del mancato tesseramento di ogni singolo soggetto alle varie Federazioni coinvolte nelle attività sportive praticate.
L'accertamento impugnato, inoltre, riconosce espressamente “i verificatori sulla base della documentazione prodotta hanno appurato che sia lo statuto che l'atto costitutivo contenevano tutte le clausole previste dall'art. 148 c. 8 del TUIR e dall'art. 90 della Legge 289/2002 necessari per fruire della decomercializzazione;
x è iscritta al Associazione_1 dal 2010 e nel 2016 risulta affiliata alla Associazione_2 (FIT) (n.12050110), alla Associazione_2 (Associazione_2) (n. LAZ-077481) ed all'ente di promozione sportiva "Centri Sportivi Aziendali Industriali" (CSAin) al n. 233982”.
Lo stesso accertamento prevede, altresì, che “Le prestazioni di servizi, per essere de-commercializzate, devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero in favore “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (…) fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (cfr risoluzione n.
38/E del 2010). Di conseguenza qualsiasi corrispettivo percepito in assenza di tesseramento è da considerarsi commerciale essendo privo dei requisiti previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUIR e dalla circolare Min. Finanze 124/E/98”.
Il provvedimento normativo da ultimo richiamato prevede al comma 3 “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. La disciplina riportata non enuncia “il tesserato” quale destinatario esclusivo ai fini del beneficio fiscale. Peraltro, la appellante non esplicita quali dovrebbero essere le modalità del tesseramento, atteso che per ogni Federazione esistono pluralità di ipotesi, ma soprattutto non esplicita il significato di “in quanto privi dei requisiti previsti dall'art. 148 TUIR, comma 3” che, come riportato, reca diverse fattispecie di soggetti e non solo “il tesserato”.
La Suprema Corte ha affermato che “Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana” (vds. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18201 del 4.7.2025).
La stessa Suprema Corte ha, altresì, affermato che “In tema di agevolazioni per gli enti associativi, previste dall'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del rispetto delle condizioni soggettive occorre che le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente risultino conformi a quanto indicato nell'art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell'attività associativa, il rispetto e l'attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità
a beneficio degli associati” (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 553 del 11.1.1023).
Quanto alla natura delle circolari della Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha stabilito che le stesse non costituiscono fonte del diritto e sono meri atti interni della P.A., incapaci di incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost. (cass. Sez. 5, sentenza n. 16571 del 20.6.2025).
In ogni caso, la contestazione formulata nell'atto di accertamento relativa “a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" non è conforme alla ratio della normativa, che non pone una condizione, ma detta una ulteriore qualità nell'ambito della casistica considerata.
Pertanto, l'appello è infondato e, in quanto tale, deve essere respinto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della appellante.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 4.000 oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario della appellata.
Così deciso in Roma, 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
GI DO, TO
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 198/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70635004322022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Leparti si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato il 14.1.2025 e notificato il 19.12.2024, l'Agenzia delle Entrate – Dp III di Roma impugnava la sentenza n. 6775/2024, depositata in data 21.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di Roma aveva accolto il ricorso proposto in primo grado, con compensazione delle spese processuali, proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TK70635004322022 iva- aliquote 2016.
In particolare, a fondamento dell'impugnazione, allegava:
1. Che “In data 17.03.2023, a seguito delle risultanze contenute nel PVC dell'Ufficio di Velletri della Direzione
Provinciale III di Roma e dell'istruttoria intercorsa a seguito dell'invito n. TK7I13501285/2022, questa Direzione Provinciale notificava alla Resistente_1 per il 2016 maggiore IVA pari a
€ 87.711,00, oltre sanzione e interessi dovuti. Il PVC conteneva il riscontro che la società, oltre all'attività istituzionale, svolgeva anche attività di natura commerciale”;
2. Che “il recupero si fondi sull'accertata rilevazione dei versamenti effettuati da parte di persone fisiche in quel momento risultanti non tesserate”;
3. Che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali”;
4. Che “Questa Direzione Provinciale ha rideterminato le maggiori imposte in modo agevolato secondo quanto disposto dalla L.398/1991 e dall'art. 74 del DPR 633/1972”.
Concludeva, chiedendo “A fronte delle considerazioni svolte, lo scrivente Ufficio, come sopra rappresentato e difeso, e con ogni riserva di ulteriormente argomentare, provare e dedurre nei termini di legge, chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellata, depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:
1. Che “l'avvenuta notifica in data 17/03/2023, delle risultanze contenute nel PVC dell'Ufficio di Vettri dela
Dir. Prov.le III di Roma comporta, de facto, la nullità dell'avviso di accertamento n. TK7063500432/2022 per l'anno 2016 per decorrenza dei termini prescrizionali”;
2. Che “Secondo l'Agenzia delle Entrate sono ricavi commerciali anche quelli dove non c'è contestualità di pagamento e d'iscrizione alla Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva”.
Concludeva, chiedendo “Piaccia all'On.le Corte adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto, e, confermare la sentenza n. 6775/2024,, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, sez 26 resa all'udienza dell'11.01.2024 e depositata in data 21 maggio 2024- nel giudizio RGR n.
7497/2023 anche alla luce della nullità per prescrizione dell'avviso di accertamento;
condannare parte appellante, alle spese di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, tra le altre argomentazioni, ha sottolineato che “Orbene, ritiene il Collegio che tale interpretazione delle due norme agevolatrici, seguita dall'Ufficio, sia errata e non condivisibile, in quanto il dato letterale delle disposizioni è chiaro nell'indicare il fatto che le prestazioni istituzionali (corsi di nuoto, tennis, etc.), dietro corrispettivi specifici, per poter essere considerate “de-commercializzate”, possono essere rivolte - oltre che nei confronti dei tesserati delle Federazioni - anche verso altre categorie di persone
(“soci, associati, iscritti, partecipanti” al sodalizio sportivo) e, cioè, in favore di soggetti legati in modo non occasionale alla SSD”.
Tanto premesso, l'appellante, a fronte di una complessiva ricostruzione normativa e di una articolata motivazione della sentenza impugnata, sostanzialmente si limita a rinnovare la contestazione, già contenuta nell'accertamento, del mancato tesseramento di ogni singolo soggetto alle varie Federazioni coinvolte nelle attività sportive praticate.
L'accertamento impugnato, inoltre, riconosce espressamente “i verificatori sulla base della documentazione prodotta hanno appurato che sia lo statuto che l'atto costitutivo contenevano tutte le clausole previste dall'art. 148 c. 8 del TUIR e dall'art. 90 della Legge 289/2002 necessari per fruire della decomercializzazione;
x è iscritta al Associazione_1 dal 2010 e nel 2016 risulta affiliata alla Associazione_2 (FIT) (n.12050110), alla Associazione_2 (Associazione_2) (n. LAZ-077481) ed all'ente di promozione sportiva "Centri Sportivi Aziendali Industriali" (CSAin) al n. 233982”.
Lo stesso accertamento prevede, altresì, che “Le prestazioni di servizi, per essere de-commercializzate, devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero in favore “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (…) fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (cfr risoluzione n.
38/E del 2010). Di conseguenza qualsiasi corrispettivo percepito in assenza di tesseramento è da considerarsi commerciale essendo privo dei requisiti previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUIR e dalla circolare Min. Finanze 124/E/98”.
Il provvedimento normativo da ultimo richiamato prevede al comma 3 “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”. La disciplina riportata non enuncia “il tesserato” quale destinatario esclusivo ai fini del beneficio fiscale. Peraltro, la appellante non esplicita quali dovrebbero essere le modalità del tesseramento, atteso che per ogni Federazione esistono pluralità di ipotesi, ma soprattutto non esplicita il significato di “in quanto privi dei requisiti previsti dall'art. 148 TUIR, comma 3” che, come riportato, reca diverse fattispecie di soggetti e non solo “il tesserato”.
La Suprema Corte ha affermato che “Nel caso di disconoscimento del regime fiscale agevolato nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire la prova, anche in via presuntiva, della mancanza dei relativi requisiti, in ragione dell'esercizio, da parte della stessa, di attività integralmente - o anche solo prevalentemente - commerciale, e in ogni caso in violazione dell'atto costitutivo e dello statuto o del principio di democraticità, mentre compete all'associazione, attesa la natura derogatoria del regime agevolativo, dimostrare il pieno possesso dei requisiti per goderne, non già esclusivamente sul piano formale ma propriamente nella dimensione materiale della sua concreta attività quotidiana” (vds. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18201 del 4.7.2025).
La stessa Suprema Corte ha, altresì, affermato che “In tema di agevolazioni per gli enti associativi, previste dall'art. 148, commi 3, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del rispetto delle condizioni soggettive occorre che le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente risultino conformi a quanto indicato nell'art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell'attività associativa, il rispetto e l'attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità
a beneficio degli associati” (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 553 del 11.1.1023).
Quanto alla natura delle circolari della Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha stabilito che le stesse non costituiscono fonte del diritto e sono meri atti interni della P.A., incapaci di incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost. (cass. Sez. 5, sentenza n. 16571 del 20.6.2025).
In ogni caso, la contestazione formulata nell'atto di accertamento relativa “a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" non è conforme alla ratio della normativa, che non pone una condizione, ma detta una ulteriore qualità nell'ambito della casistica considerata.
Pertanto, l'appello è infondato e, in quanto tale, deve essere respinto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della appellante.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in
€ 4.000 oltre oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario della appellata.
Così deciso in Roma, 29.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Aldo Ruggiero Dott. Antonio Lepore