TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1023/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice NU ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2025 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ER CH IN
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “(..) previo accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in morte di e , dichiarare la qualità di erede della Sig.ra ordinando la Persona_1 Persona_2 CP_1 trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia del Territorio di Pistoia con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la qualità di erede della Sig.ra ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza CP_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia del Territorio di Pistoia con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda giudiziale proposta, parte ricorrente ha dedotto: pagina 1 di 4 - di essere creditrice di nata a [...], il [...], residente in [...], Loc. Villa di CP_1
Cireglio, Via Case Geri e Selvapiana, n. 18, ( ) della somma di € 10.000,00 in forza C.F._4 della sentenza del Tribunale penale di Pistoia n. 283/2020 emessa in data 19.2.2020, depositata in
Cancelleria il 24.3.2020, data irrevocabile dal 7.10.2020, al netto delle spese processuali;
- che in forza della suindicata sentenza veniva notificato primo atto di precetto in data 30.7.2024 e, a seguito della scadenza dei temini, un secondo atto di precetto rinnovato e nuovamente notificato in data
9.1.2025, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con intimazione al pagamento in favore degli istanti, nel termine di 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma di Euro 11.872,26, oltre interessi e spese successive;
- che la procedura esecutiva immobiliare è pendente avanti al Tribunale di Pistoia con il R.G.ES. n.
49/2025;
- che dalla relazione notarile ventennale, depositata nell'esecuzione immobiliare in data 16.4.2025, pur risultando trascritto il certificato di denunciata successione, non emerge la trascrizione di atti di accettazione espressa o tacita dell'eredità in morte di e , mancando dunque Persona_1 Persona_2 la continuità delle trascrizioni;
- che, con provvedimento del 16.04.2025, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pistoia ha rilevato d'ufficio che “non v'è prova documentale dell'avvenuta accettazione dell'eredità del de cuius da parte dell'esecutata”;
- che, oltre alla voltura catastale, da cui si desume che gli immobili risultano intestati, per la quota di 1/3, alla sig.ra altro indice documentale è costituito dal certificato di residenza, la sig.ra CP_1 CP_1 risulta residente presso gli immobili oggetto di procedura, in Pistoia, loc. Villa di Cireglio, Via Case
[...]
Geri e Selvapiana n. 18;
- di avere interesse, in qualità di creditori di ad agire nel presente giudizio affinché venga CP_1 accertata la qualità di erede di dei Sig.ri e e che sia CP_1 Persona_1 Persona_2 suscettibile di trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la convenuta pur regolarmente citata, non si è CP_1 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 4.11.2025.
Espletata istruttoria documentale ed orale, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che presupposto imprescindibile dall'acquisto, da parte del chiamato, ex art. 485 c.c., della qualità di erede - acquisto non riconducibile ad una accettazione tacita, né ad una presunzione di volontà, dalla quale anzi si prescinde, ma unicamente alla legge che ricollega determinati effetti ad un certo comportamento - è, oltre alla esistenza di beni ereditari, che il chiamato a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni di tale natura (cfr. Cass. 7076/1995). pagina 2 di 4 Nel caso di specie parte ricorrente ha provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c.
Invero, valga a reputare accertata la qualità di erede pura e semplice di , deceduto il Persona_1
26.2.1988 e , deceduta in data 27.1.2021 (cfr. estratti dei registri di Stato Civile del Comune Persona_2 di Pistoia - doc. 7 e doc. 8 fasc. ric.) , in capo alla figlia , la circostanza che questa, nel CP_1 possesso dei beni ereditari e, in particolare, dell'immobile di proprietà dei defunti genitori posto in loc. Villa di Cireglio (PT), via Case Geri e Selvapiana n. 18( cfr. relazione notariale ventennale - doc. 5 fasc. ric.), ove risulta essere abitare (cfr. certificazione anagrafica di residenza - doc. 10 fasc. ric.), non abbia provveduto a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, come richiesto ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Le suddette circostanze di fatto possono altresì ritenersi ammesse ex art. 232 co. 1 c.p.c. in ragione della mancata comparizione della convenuta, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale sulle stesse all'udienza del 16.12.2025 -espressamente deferitole dalla ricorrente ed ammesso da questo giudice con ordinanza del 4.11.2025.
Parimenti deve essere valorizzato il comportamento processuale della convenuta, la quale, scegliendo di rimanere contumace in questo processo, non ha inteso fornire una versione dei fatti alternativa a quella esposta dalla parte ricorrente.
Consegue ex lege la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il
Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
3. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'assenza di documentati atti di diniego precedenti all'introduzione del ricorso, nonché della necessità dell'accertamento ai fini della procedura esecutiva in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara la sussistenza in capo alla convenuta nata a [...], il [...], residente in CP_1
Pistoia, Loc. Villa di Cireglio, Via Case Geri e Selvapiana, n. 18 ), della qualità di C.F._4 erede pura e semplice ex art. 485 c.c. dei genitori , deceduto il 26.02.1988 e , Persona_1 Persona_2 deceduta in data 27.01.2021;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità;
- spese di lite compensate.
Sentenza pubblicata ex articolo 281 sexies u.c. c.p.c.
Pistoia, 18.12.2025
Il Giudice
NU ZO pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice NU ZO, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1023/2025 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ) con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ER CH IN
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “(..) previo accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in morte di e , dichiarare la qualità di erede della Sig.ra ordinando la Persona_1 Persona_2 CP_1 trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia del Territorio di Pistoia con esonero del Conservatore da ogni responsabilità”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la qualità di erede della Sig.ra ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza CP_1 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia del Territorio di Pistoia con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno della domanda giudiziale proposta, parte ricorrente ha dedotto: pagina 1 di 4 - di essere creditrice di nata a [...], il [...], residente in [...], Loc. Villa di CP_1
Cireglio, Via Case Geri e Selvapiana, n. 18, ( ) della somma di € 10.000,00 in forza C.F._4 della sentenza del Tribunale penale di Pistoia n. 283/2020 emessa in data 19.2.2020, depositata in
Cancelleria il 24.3.2020, data irrevocabile dal 7.10.2020, al netto delle spese processuali;
- che in forza della suindicata sentenza veniva notificato primo atto di precetto in data 30.7.2024 e, a seguito della scadenza dei temini, un secondo atto di precetto rinnovato e nuovamente notificato in data
9.1.2025, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con intimazione al pagamento in favore degli istanti, nel termine di 10 giorni dalla notifica, della complessiva somma di Euro 11.872,26, oltre interessi e spese successive;
- che la procedura esecutiva immobiliare è pendente avanti al Tribunale di Pistoia con il R.G.ES. n.
49/2025;
- che dalla relazione notarile ventennale, depositata nell'esecuzione immobiliare in data 16.4.2025, pur risultando trascritto il certificato di denunciata successione, non emerge la trascrizione di atti di accettazione espressa o tacita dell'eredità in morte di e , mancando dunque Persona_1 Persona_2 la continuità delle trascrizioni;
- che, con provvedimento del 16.04.2025, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pistoia ha rilevato d'ufficio che “non v'è prova documentale dell'avvenuta accettazione dell'eredità del de cuius da parte dell'esecutata”;
- che, oltre alla voltura catastale, da cui si desume che gli immobili risultano intestati, per la quota di 1/3, alla sig.ra altro indice documentale è costituito dal certificato di residenza, la sig.ra CP_1 CP_1 risulta residente presso gli immobili oggetto di procedura, in Pistoia, loc. Villa di Cireglio, Via Case
[...]
Geri e Selvapiana n. 18;
- di avere interesse, in qualità di creditori di ad agire nel presente giudizio affinché venga CP_1 accertata la qualità di erede di dei Sig.ri e e che sia CP_1 Persona_1 Persona_2 suscettibile di trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la convenuta pur regolarmente citata, non si è CP_1 costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 4.11.2025.
Espletata istruttoria documentale ed orale, all'udienza odierna la causa è passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che presupposto imprescindibile dall'acquisto, da parte del chiamato, ex art. 485 c.c., della qualità di erede - acquisto non riconducibile ad una accettazione tacita, né ad una presunzione di volontà, dalla quale anzi si prescinde, ma unicamente alla legge che ricollega determinati effetti ad un certo comportamento - è, oltre alla esistenza di beni ereditari, che il chiamato a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dei beni di tale natura (cfr. Cass. 7076/1995). pagina 2 di 4 Nel caso di specie parte ricorrente ha provato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 485 c.p.c.
Invero, valga a reputare accertata la qualità di erede pura e semplice di , deceduto il Persona_1
26.2.1988 e , deceduta in data 27.1.2021 (cfr. estratti dei registri di Stato Civile del Comune Persona_2 di Pistoia - doc. 7 e doc. 8 fasc. ric.) , in capo alla figlia , la circostanza che questa, nel CP_1 possesso dei beni ereditari e, in particolare, dell'immobile di proprietà dei defunti genitori posto in loc. Villa di Cireglio (PT), via Case Geri e Selvapiana n. 18( cfr. relazione notariale ventennale - doc. 5 fasc. ric.), ove risulta essere abitare (cfr. certificazione anagrafica di residenza - doc. 10 fasc. ric.), non abbia provveduto a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, come richiesto ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Le suddette circostanze di fatto possono altresì ritenersi ammesse ex art. 232 co. 1 c.p.c. in ragione della mancata comparizione della convenuta, senza giustificato motivo, a rendere l'interrogatorio formale sulle stesse all'udienza del 16.12.2025 -espressamente deferitole dalla ricorrente ed ammesso da questo giudice con ordinanza del 4.11.2025.
Parimenti deve essere valorizzato il comportamento processuale della convenuta, la quale, scegliendo di rimanere contumace in questo processo, non ha inteso fornire una versione dei fatti alternativa a quella esposta dalla parte ricorrente.
Consegue ex lege la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il
Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente nell'esercizio delle proprie attribuzioni.
3. Le spese di lite devono essere compensate in ragione dell'assenza di documentati atti di diniego precedenti all'introduzione del ricorso, nonché della necessità dell'accertamento ai fini della procedura esecutiva in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara la sussistenza in capo alla convenuta nata a [...], il [...], residente in CP_1
Pistoia, Loc. Villa di Cireglio, Via Case Geri e Selvapiana, n. 18 ), della qualità di C.F._4 erede pura e semplice ex art. 485 c.c. dei genitori , deceduto il 26.02.1988 e , Persona_1 Persona_2 deceduta in data 27.01.2021;
- dispone la trascrizione della presente sentenza nei pubblici registri immobiliari, cui provvederà il Direttore dell'Agenzia del Territorio territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità;
- spese di lite compensate.
Sentenza pubblicata ex articolo 281 sexies u.c. c.p.c.
Pistoia, 18.12.2025
Il Giudice
NU ZO pagina 3 di 4 pagina 4 di 4