Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00107/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2024, proposto da
RT LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;
contro
Comune di Rocca di Mezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di GIzia;
nei confronti
GI GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Di Sano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di GIzia;
per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Rocca di Mezzo di provvedere sulla nota inviata a mezzo p.e.c. in data 11.7.2024 da RT LI recante invito a reprimere abusi edilizi, anche ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/2001, sulla unità immobiliare sita in Rocca di Mezzo, Loc. Rovere, Via Franco Nusca n. 39, censita al N.C.E.U. al fg. 52, p.lla 1861 (ex 1295), sub 2, 4 e 6 (lato nord), di proprietà della Sig.ra GI GI, confinante con l’immobile di proprietà della istante;
e per la conseguente condanna del Comune di Rocca di Mezzo a provvedere entro un termine all’uopo attribuito con contestuale nomina sin d’ora di un commissario ad acta che vi provveda in luogo dell’amministrazione civica in caso di persistente inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Mezzo e di GI GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con nota n. 1564 del 7 febbraio 2025 il Comune resistente ha dato riscontro all’istanza della ricorrente depositando il permesso di costruire in sanatoria nel quale viene richiamato il rapporto di servizio della Polizia Municipale n. 8/2022 del 10.10.2022, a seguito di visita congiunta con l’Ufficio Tecnico Comunale in data 03.10.2022, nel quale sono elencate le opere prive di permesso come segue:
“a) L’apertura del solaio di collegamento tra il Piano Terra ed il Piano Superiore dove in precedenza era ubicato un bagno;
b) La realizzazione di una scala di collegamento tra i due piani;
c) La trasformazione del piano seminterrato da garage/magazzino, ad uso abitativo, con la realizzazione di una cucina soggiorno, un bagno ed un locale tecnico;
d) La realizzazione di un pozzetto a servizio dello scarico fognario del locale seminterrato, non ancora allacciato alla rete comunale nel giardino interno al fabbricato;
e) Nessuna modifica è stata apportata agli scarichi fognari, rispetto a rilievi effettuati nel 2013, che sfociano all’interno del pozzetto di scarico posizionato su via Franco Nusca, a servizio dell’abitazione”. Nella parte dispositiva viene rilasciato il permesso in sanatoria che si ritiene essere adottato per tutte le opere in elenco.
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Considerato che la pronuncia in rito non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale. Ritenuto che, nel caso di specie, le spese debbano essere liquidate, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in modo equitativo come da dispositivo in considerazione del fatto che il riscontro è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO