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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 13063/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Pt_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to DE MEO GIANLUCA;
− Domicilio: VIA PIAZZALE OSTIENSE 2 00154 ROMA presso lo studio dell'Avv.to Gianluca De Meo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta GUIDUCCI ELENA
− Domicilio: VIA CASTIGLIONE 41 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Elena Guiducci
Decisa a Bologna il 12/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Accertare e dichiarare che per tutte le ragioni sopra esposte la somma ingiunta non è dovuta e dunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, altresì accertando e dichiarando che nulla è dovuto da alla società opposta, respingendo le pretese Pt_1 avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate”
Parte Convenuta:
1 “accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'infondatezza dell'opposizione proposta da parte di e, per l'effetto, voglia confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2398/2024; Pt_1
In via subordinata: nella denegata e affatto creduta ipotesi in cui il Giudice adito accertasse la fondatezza, anche parziale dell'opposizione, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2398/2024, voglia condannare al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
, per le ragioni di cui in narrativa, l'importo di € 11.978,90 oltre interessi di mora o il
[...] diverso minor importo che verrà accertato in corso di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 2398/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Pt_1 ingiunto di pagare a favore di € 11.978,90 oltre iva, interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Parte opponente eccepisce l'insussistenza del diritto di credito vantato da parte opposta. In particolare, rilevando che il presunto credito avrebbe ad oggetto fatture emesse tra l'anno 2017 e l'anno 2020, sottolinea l'intervenuta richiesta di disattivazione delle relative utenze nel mese di maggio 2017.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato energia elettrica a parte opponente in regime di salvaguardia (v. doc. 3 parte opposta);
2) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo e non ha consentito la Pt_1 disattivazione del contatore.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
2 1) in data 12 maggio 2017 ha inviato, a mezzo mail, i moduli, Parte_1 debitamente compilati e firmati, di richiesta di cessazione, a far data dal 23 maggio 2017, delle utenze aventi i seguenti POD: IT001E80418719; IT001E80418840; IT001E80418850; IT001E80418869; IT001E80366904; IT001E80419124;
2) tale richiesta è pacificamente giunta a conoscenza di che, pertanto, era al CP_1 corrente dell'intenzione di parte opponente (v. doc. 5 parte opposta);
3) secondo la prospettazione di parte opposta, la richiesta di disattivazione è stata trasmessa al distributore il quale avrebbe evidenziato l'impossibilità di procedervi a causa dell'inaccessibilità dei punti di consegna, come dovrebbe comprendersi dal doc. 6;
4) tuttavia, dal citato allegato non si perviene a detta conclusione, piuttosto emergendo il dato relativo allo stato della richiesta (“annullata”) senza indicazione delle ragioni ostative alla realizzazione dell'intervento;
5) solo anni dopo, infatti, in corso di causa ed in risposta ad un'istanza di parte opposta, il distributore ha dato conto di aver tentato l'accesso (v. doc. 34 parte opposta) senza, tuttavia, che emerga prova sul punto;
6) anche ammesso che il distributore abbia effettivamente tentato di accedere al contatore per chiuderlo in adempimento della richiesta di disattivazione trasmessagli da su incarico di , tuttavia manca la prova che CP_1 Pt_1 quest'ultima ne sia stata informata;
7) tra i destinatari della comunicazione via mail v. doc. 28 parte opposta non compare infatti parte opponente;
allo stesso modo, nonostante il distributore asserisca (doc. 34) di aver informato a mezzo lettere, tali lettere non Parte_1 sono state prodotte;
8) la previsione, in calce al modulo di disdetta, dell'onere in capo al richiedente di garantire il pagamento della fornitura fino all'intervenuta disattivazione dei contatori e cessazione dell'erogazione(v. doc. 1 parte opponente) non grava tuttavia il richiedente, che ha manifestato la volontà di disattivazione, dell'onere di doversi attivare (potenzialmente all'infinito a fronte di un'eventuale inerzia di controparte) per ottenere un intervento già stimolato per effetto della ricezione della disdetta, e dell'onere processuale di dare dimostrazione di questa attivazione;
9) se è vero che, a partire dall'anno 2019, i tentativi dei tecnici del distributore di accedere al contatore intestato a parte opponente sono stati posti a conoscenza della stessa (v. docc. 9 e 10 parte opposta), è altresì vero che, a quel punto, in base alle risultanze processuali, non avrebbe dovuto essere la fruitrice della Pt_1 somministrazione in regime di salvaguardia (prorogato, vedi ricezione di nuova welcome letter) e, dunque, poiché difetta il requisito della titolarità del rapporto, non può rilevare la circostanza della conoscenza dei tentativi di disattivazione (pure ammettendo che , a distanza di due anni dalla richiesta di Pt_1 disattivazione, potesse avere la disponibilità materiale del luogo in cui si trovava il punto di consegna e, dunque, le potesse essere imputabile l'insuccesso del tentativo di distacco);
10) pertanto, gli importi oggetto delle fatture relative ai consumi prodotti nel periodo successivo al momento a partire dal quale la richiesta di disattivazione avrebbe dovuto essere soddisfatta (23 maggio 2017) non sono dovuti.
3 Per altro verso, parte opposta ha allegato una serie di fatture emesse in data antecedente all'invio della richiesta di disattivazione (che prevedeva come termine iniziale il 23 maggio 2017), non specificamente contestate da parte opponente (nello specifico, le fatture n. 411703198854, 411703198855, 411703198856, 411703198857, 411703198858, 411703198859, 411703198860, 411703606633, 411704073837 e 411704992197, per un totale di € 2.373,06 v. doc. 11.2 parte opposta) e che, pertanto, riguardando un momento in cui pacificamente il contratto risultava valido ed efficace, indicano importi che sono tutt'ora dovuti, e in relazione ai quali non sono stati introdotti nel presente giudizio elementi tali da indurre a ritenere la sussistenza di un consumo anomalo dovuto a eventuali malfunzionamenti.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2398/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 2.373,06 oltre interessi come Pt_1 CP_1 da ricorso per ingiunzione;
3) rigetta le altre domande delle parti;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Pt_1 CP_1
2.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 13063/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Pt_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to DE MEO GIANLUCA;
− Domicilio: VIA PIAZZALE OSTIENSE 2 00154 ROMA presso lo studio dell'Avv.to Gianluca De Meo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta GUIDUCCI ELENA
− Domicilio: VIA CASTIGLIONE 41 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Elena Guiducci
Decisa a Bologna il 12/09/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Accertare e dichiarare che per tutte le ragioni sopra esposte la somma ingiunta non è dovuta e dunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, altresì accertando e dichiarando che nulla è dovuto da alla società opposta, respingendo le pretese Pt_1 avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate”
Parte Convenuta:
1 “accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'infondatezza dell'opposizione proposta da parte di e, per l'effetto, voglia confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2398/2024; Pt_1
In via subordinata: nella denegata e affatto creduta ipotesi in cui il Giudice adito accertasse la fondatezza, anche parziale dell'opposizione, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2398/2024, voglia condannare al pagamento in favore di Pt_1 CP_1
, per le ragioni di cui in narrativa, l'importo di € 11.978,90 oltre interessi di mora o il
[...] diverso minor importo che verrà accertato in corso di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 2398/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha Pt_1 ingiunto di pagare a favore di € 11.978,90 oltre iva, interessi e spese a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Parte opponente eccepisce l'insussistenza del diritto di credito vantato da parte opposta. In particolare, rilevando che il presunto credito avrebbe ad oggetto fatture emesse tra l'anno 2017 e l'anno 2020, sottolinea l'intervenuta richiesta di disattivazione delle relative utenze nel mese di maggio 2017.
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Pt_1
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato energia elettrica a parte opponente in regime di salvaguardia (v. doc. 3 parte opposta);
2) l'inadempimento di , che non ha pagato il corrispettivo e non ha consentito la Pt_1 disattivazione del contatore.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di discussione perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.
3.
L'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
2 1) in data 12 maggio 2017 ha inviato, a mezzo mail, i moduli, Parte_1 debitamente compilati e firmati, di richiesta di cessazione, a far data dal 23 maggio 2017, delle utenze aventi i seguenti POD: IT001E80418719; IT001E80418840; IT001E80418850; IT001E80418869; IT001E80366904; IT001E80419124;
2) tale richiesta è pacificamente giunta a conoscenza di che, pertanto, era al CP_1 corrente dell'intenzione di parte opponente (v. doc. 5 parte opposta);
3) secondo la prospettazione di parte opposta, la richiesta di disattivazione è stata trasmessa al distributore il quale avrebbe evidenziato l'impossibilità di procedervi a causa dell'inaccessibilità dei punti di consegna, come dovrebbe comprendersi dal doc. 6;
4) tuttavia, dal citato allegato non si perviene a detta conclusione, piuttosto emergendo il dato relativo allo stato della richiesta (“annullata”) senza indicazione delle ragioni ostative alla realizzazione dell'intervento;
5) solo anni dopo, infatti, in corso di causa ed in risposta ad un'istanza di parte opposta, il distributore ha dato conto di aver tentato l'accesso (v. doc. 34 parte opposta) senza, tuttavia, che emerga prova sul punto;
6) anche ammesso che il distributore abbia effettivamente tentato di accedere al contatore per chiuderlo in adempimento della richiesta di disattivazione trasmessagli da su incarico di , tuttavia manca la prova che CP_1 Pt_1 quest'ultima ne sia stata informata;
7) tra i destinatari della comunicazione via mail v. doc. 28 parte opposta non compare infatti parte opponente;
allo stesso modo, nonostante il distributore asserisca (doc. 34) di aver informato a mezzo lettere, tali lettere non Parte_1 sono state prodotte;
8) la previsione, in calce al modulo di disdetta, dell'onere in capo al richiedente di garantire il pagamento della fornitura fino all'intervenuta disattivazione dei contatori e cessazione dell'erogazione(v. doc. 1 parte opponente) non grava tuttavia il richiedente, che ha manifestato la volontà di disattivazione, dell'onere di doversi attivare (potenzialmente all'infinito a fronte di un'eventuale inerzia di controparte) per ottenere un intervento già stimolato per effetto della ricezione della disdetta, e dell'onere processuale di dare dimostrazione di questa attivazione;
9) se è vero che, a partire dall'anno 2019, i tentativi dei tecnici del distributore di accedere al contatore intestato a parte opponente sono stati posti a conoscenza della stessa (v. docc. 9 e 10 parte opposta), è altresì vero che, a quel punto, in base alle risultanze processuali, non avrebbe dovuto essere la fruitrice della Pt_1 somministrazione in regime di salvaguardia (prorogato, vedi ricezione di nuova welcome letter) e, dunque, poiché difetta il requisito della titolarità del rapporto, non può rilevare la circostanza della conoscenza dei tentativi di disattivazione (pure ammettendo che , a distanza di due anni dalla richiesta di Pt_1 disattivazione, potesse avere la disponibilità materiale del luogo in cui si trovava il punto di consegna e, dunque, le potesse essere imputabile l'insuccesso del tentativo di distacco);
10) pertanto, gli importi oggetto delle fatture relative ai consumi prodotti nel periodo successivo al momento a partire dal quale la richiesta di disattivazione avrebbe dovuto essere soddisfatta (23 maggio 2017) non sono dovuti.
3 Per altro verso, parte opposta ha allegato una serie di fatture emesse in data antecedente all'invio della richiesta di disattivazione (che prevedeva come termine iniziale il 23 maggio 2017), non specificamente contestate da parte opponente (nello specifico, le fatture n. 411703198854, 411703198855, 411703198856, 411703198857, 411703198858, 411703198859, 411703198860, 411703606633, 411704073837 e 411704992197, per un totale di € 2.373,06 v. doc. 11.2 parte opposta) e che, pertanto, riguardando un momento in cui pacificamente il contratto risultava valido ed efficace, indicano importi che sono tutt'ora dovuti, e in relazione ai quali non sono stati introdotti nel presente giudizio elementi tali da indurre a ritenere la sussistenza di un consumo anomalo dovuto a eventuali malfunzionamenti.
4.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2398/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna a pagare a euro 2.373,06 oltre interessi come Pt_1 CP_1 da ricorso per ingiunzione;
3) rigetta le altre domande delle parti;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro Pt_1 CP_1
2.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/09/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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