CASS
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sospende cautelativamente una misura alternativa (nella specie, l'affidamento in prova in casi particolari) perde efficacia soltanto se nel termine di trenta giorni non intervenga la decisione confermativa del tribunale di sorveglianza, a nulla rilevando l'eventuale successivo annullamento di quest'ultima, in quanto gli effetti della sospensione provvisoria perdurano sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 41182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41182 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41182/2024 Roma, lì, 08/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da SE De MA - Presidente - Sent. n. sez. SC Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 RG CI R.G.N. 28297/2024 GE AL AN EV CA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RB EL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SC Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari, già concessa al condannato EL RB, resosi responsabile di condotte trasgressive nel corso dell'esecuzione della misura stessa. L'ordinanza di revoca, adottata entro il termine di trenta giorni dalla sospensione provvisoria che il Magistrato di sorveglianza aveva già decretato, ai sensi dell'art. 51-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), era annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell'interessato, proposto per vizio inerente la previa instaurazione del contraddittorio con la difesa. A seguito della pronuncia del dispositivo della sentenza della Suprema Corte (n. 34171 del 2024), e nelle more della relativa pubblicazione, RB domandava al Pubblico ministero competente per l'esecuzione di essere rimesso in libertà, sostenendo che un tale esito dovesse conseguire all'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni, di cui al citato art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., ossia all'intervenuta maturazione del termine senza che fosse intervenuta una decisione di merito, validamente assunta, in ordine alla revoca della misura alternativa. Avverso la negativa determinazione assunta dal Pubblico ministero su tale domanda, RB proponeva incidente di esecuzione dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Milano, individuato, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., quale giudice del titolo esecutivo. 2. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il giudice adito negava la scarcerazione. Il giudice dell'esecuzione osservava, pregiudizialmente, di non avere titolo per interloquire in materia, stante la riserva di competenza in capo al Tribunale di sorveglianza. Ad ogni buon conto, e nel merito, il medesimo giudice reputava che l'annullamento con rinvio, in sede di legittimità, dell'ordinanza di revoca della misura alternativa già cautelativamente sospesa non determinasse la perenzione del provvedimento interinale di sospensione, in tutti i casi in cui l'ordinanza annullata fosse stata adottata, come nella specie, entro il prescritto termine di trenta giorni. 3. EL RB ricorre per cassazione avverso tale decisione, con il ministero del suo difensore di fiducia. 2 Nel motivo unico il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e processuale penale, e la conseguente violazione dei diritti di contraddittorio e difesa, costituzionalmente tutelati. Il ricorrente rammenta che l'ordinanza 5 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza era stata annullata in sede di legittimità, in accoglimento di ricorso che ne aveva denunciato la nullità, assoluta e insanabile, in quanto emessa a conclusione di un procedimento celebrato in assenza di rituale assistenza e interlocuzione difensiva. La radicale invalidità dell'ordinanza in questione impedirebbe, allora, che essa possa sopperire alla perdita di efficacia, per decorso dei trenta giorni ex art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., della sospensione cautelativa già disposta dal Magistrato di sorveglianza. In assenza di una revoca di misura alternativa, validamente disposta nei termini, il trattenimento in carcere dell'interessato sarebbe illegittimo. Se il Tribunale avesse applicato correttamente la normativa processuale, e avesse differito l'udienza per sanare il vizio di designazione e notificazione riguardante il difensore, il termine di trenta giorni non si sarebbe potuto – del resto – rispettare. La decisione di mancato rinvio, assunta contra legem, non potrebbe giammai giustificare, in quest'ottica, il protrarsi della detenzione, salvo voler legittimare l'arbitrio e volere paradossalmente attribuire ad una decisione viziata effetti che il legittimo procedere non avrebbe ormai più consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, sotto un duplice e concorrente profilo. 2. Esso, anzitutto, omette totalmente di confrontarsi con la corretta argomentazione pregiudiziale svolta dall'ordinanza impugnata, secondo la quale l'incidente di esecuzione non avrebbe dovuto essere introdotto, nel caso di specie, dinanzi al giudice adito. Le doglianze, oggetto di incidente, non attengono direttamente all'esecuzione del titolo di condanna, riguardando piuttosto l'esecuzione dei consequenziali provvedimenti del giudice di sorveglianza, di cui è competente a conoscere, ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. (suscettibile, in materia, di applicazione analogica: Sez. 1, n. 21024 del 06/03/2024, Pandolfi;
Sez. 1, n. 1063 del 19/04/1990, Carraro, Rv. 184211-01) il giudice stesso, sicché è giusto affermare che l'incidente andava semmai proposto al Tribunale di sorveglianza. 3 3. La tesi sostanziale del ricorrente è, in ogni caso, smentita dalla giurisprudenza di legittimità già formatasi in argomento (Sez. 1, n. 38021 del 25/05/2016, Esene, Rv. 268006-01; Sez. 1, n. 20350 del 25/05/2006, Olla, Rv. 234668-01), a mente della quale il provvedimento di sospensione cautelativa della misura alternativa, adottato dal Magistrato di sorveglianza, perde efficacia soltanto ove la decisione confermativa del Tribunale di sorveglianza non segua nel termine prescritto dall'art. 51-ter Ord. pen. Ad impedire la perdita di efficacia del provvedimento interinale è sufficiente, dunque, che nell'anzidetto termine di trenta giorni intervenga la decisione collegiale, a prescindere dal fatto che questa superi, o meno, il vaglio di legittimità e debba essere, in questo secondo caso, nuovamente adottata;
e ciò in quanto la caducazione della sospensione discende esclusivamente dall'inosservanza del suddetto termine, e non anche dall'erroneità, o finanche dalla nullità, successivamente pronunciate, del provvedimento confermativo che sia stato tempestivamente emesso, destinato a essere sostituito dalla nuova deliberazione che sarà adottata dal Tribunale di sorveglianza in sede di giudizio di rinvio. Gli effetti della sospensione provvisoria della misura alternativa perdurano, in tale ipotesi, sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio. 4. Obietta il ricorrente che una tale interpretazione si presterebbe facilmente ad attuazioni elusive, legittimando l'operato di un Tribunale di sorveglianza che decidesse di non rispettare le giuste cadenze procedurali pur di non determinare la perenzione del provvedimento interinale. Una tale suggestiva obiezione sarebbe degna di considerazione, in chiave di deroga al principio, solo se la grave patologia processuale che essa evoca – l'assunzione deliberata, da parte del giudice di merito, di un provvedimento che egli sa illegittimo, al solo scopo di vanificare gli effetti liberatori di un termine processuale in scadenza – trovasse effettivo riscontro nel caso concreto;
circostanza che, nella specie, non è stato minimamente prospettata. 5. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore SC Centofanti 5 Il Presidente SE De MA
udita la relazione svolta dal consigliere SC Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari, già concessa al condannato EL RB, resosi responsabile di condotte trasgressive nel corso dell'esecuzione della misura stessa. L'ordinanza di revoca, adottata entro il termine di trenta giorni dalla sospensione provvisoria che il Magistrato di sorveglianza aveva già decretato, ai sensi dell'art. 51-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), era annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso dell'interessato, proposto per vizio inerente la previa instaurazione del contraddittorio con la difesa. A seguito della pronuncia del dispositivo della sentenza della Suprema Corte (n. 34171 del 2024), e nelle more della relativa pubblicazione, RB domandava al Pubblico ministero competente per l'esecuzione di essere rimesso in libertà, sostenendo che un tale esito dovesse conseguire all'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni, di cui al citato art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., ossia all'intervenuta maturazione del termine senza che fosse intervenuta una decisione di merito, validamente assunta, in ordine alla revoca della misura alternativa. Avverso la negativa determinazione assunta dal Pubblico ministero su tale domanda, RB proponeva incidente di esecuzione dinanzi al G.i.p. del Tribunale di Milano, individuato, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., quale giudice del titolo esecutivo. 2. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il giudice adito negava la scarcerazione. Il giudice dell'esecuzione osservava, pregiudizialmente, di non avere titolo per interloquire in materia, stante la riserva di competenza in capo al Tribunale di sorveglianza. Ad ogni buon conto, e nel merito, il medesimo giudice reputava che l'annullamento con rinvio, in sede di legittimità, dell'ordinanza di revoca della misura alternativa già cautelativamente sospesa non determinasse la perenzione del provvedimento interinale di sospensione, in tutti i casi in cui l'ordinanza annullata fosse stata adottata, come nella specie, entro il prescritto termine di trenta giorni. 3. EL RB ricorre per cassazione avverso tale decisione, con il ministero del suo difensore di fiducia. 2 Nel motivo unico il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e processuale penale, e la conseguente violazione dei diritti di contraddittorio e difesa, costituzionalmente tutelati. Il ricorrente rammenta che l'ordinanza 5 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza era stata annullata in sede di legittimità, in accoglimento di ricorso che ne aveva denunciato la nullità, assoluta e insanabile, in quanto emessa a conclusione di un procedimento celebrato in assenza di rituale assistenza e interlocuzione difensiva. La radicale invalidità dell'ordinanza in questione impedirebbe, allora, che essa possa sopperire alla perdita di efficacia, per decorso dei trenta giorni ex art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., della sospensione cautelativa già disposta dal Magistrato di sorveglianza. In assenza di una revoca di misura alternativa, validamente disposta nei termini, il trattenimento in carcere dell'interessato sarebbe illegittimo. Se il Tribunale avesse applicato correttamente la normativa processuale, e avesse differito l'udienza per sanare il vizio di designazione e notificazione riguardante il difensore, il termine di trenta giorni non si sarebbe potuto – del resto – rispettare. La decisione di mancato rinvio, assunta contra legem, non potrebbe giammai giustificare, in quest'ottica, il protrarsi della detenzione, salvo voler legittimare l'arbitrio e volere paradossalmente attribuire ad una decisione viziata effetti che il legittimo procedere non avrebbe ormai più consentito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, sotto un duplice e concorrente profilo. 2. Esso, anzitutto, omette totalmente di confrontarsi con la corretta argomentazione pregiudiziale svolta dall'ordinanza impugnata, secondo la quale l'incidente di esecuzione non avrebbe dovuto essere introdotto, nel caso di specie, dinanzi al giudice adito. Le doglianze, oggetto di incidente, non attengono direttamente all'esecuzione del titolo di condanna, riguardando piuttosto l'esecuzione dei consequenziali provvedimenti del giudice di sorveglianza, di cui è competente a conoscere, ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. (suscettibile, in materia, di applicazione analogica: Sez. 1, n. 21024 del 06/03/2024, Pandolfi;
Sez. 1, n. 1063 del 19/04/1990, Carraro, Rv. 184211-01) il giudice stesso, sicché è giusto affermare che l'incidente andava semmai proposto al Tribunale di sorveglianza. 3 3. La tesi sostanziale del ricorrente è, in ogni caso, smentita dalla giurisprudenza di legittimità già formatasi in argomento (Sez. 1, n. 38021 del 25/05/2016, Esene, Rv. 268006-01; Sez. 1, n. 20350 del 25/05/2006, Olla, Rv. 234668-01), a mente della quale il provvedimento di sospensione cautelativa della misura alternativa, adottato dal Magistrato di sorveglianza, perde efficacia soltanto ove la decisione confermativa del Tribunale di sorveglianza non segua nel termine prescritto dall'art. 51-ter Ord. pen. Ad impedire la perdita di efficacia del provvedimento interinale è sufficiente, dunque, che nell'anzidetto termine di trenta giorni intervenga la decisione collegiale, a prescindere dal fatto che questa superi, o meno, il vaglio di legittimità e debba essere, in questo secondo caso, nuovamente adottata;
e ciò in quanto la caducazione della sospensione discende esclusivamente dall'inosservanza del suddetto termine, e non anche dall'erroneità, o finanche dalla nullità, successivamente pronunciate, del provvedimento confermativo che sia stato tempestivamente emesso, destinato a essere sostituito dalla nuova deliberazione che sarà adottata dal Tribunale di sorveglianza in sede di giudizio di rinvio. Gli effetti della sospensione provvisoria della misura alternativa perdurano, in tale ipotesi, sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio. 4. Obietta il ricorrente che una tale interpretazione si presterebbe facilmente ad attuazioni elusive, legittimando l'operato di un Tribunale di sorveglianza che decidesse di non rispettare le giuste cadenze procedurali pur di non determinare la perenzione del provvedimento interinale. Una tale suggestiva obiezione sarebbe degna di considerazione, in chiave di deroga al principio, solo se la grave patologia processuale che essa evoca – l'assunzione deliberata, da parte del giudice di merito, di un provvedimento che egli sa illegittimo, al solo scopo di vanificare gli effetti liberatori di un termine processuale in scadenza – trovasse effettivo riscontro nel caso concreto;
circostanza che, nella specie, non è stato minimamente prospettata. 5. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore SC Centofanti 5 Il Presidente SE De MA