Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 41182
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Sentenza 31 ottobre 2024

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Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sospende cautelativamente una misura alternativa (nella specie, l'affidamento in prova in casi particolari) perde efficacia soltanto se nel termine di trenta giorni non intervenga la decisione confermativa del tribunale di sorveglianza, a nulla rilevando l'eventuale successivo annullamento di quest'ultima, in quanto gli effetti della sospensione provvisoria perdurano sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 41182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41182
    Data del deposito : 31 ottobre 2024

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