Art. 11.
L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente Legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Il Comune non sara' tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avra' facolta' di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.
L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente Legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Il Comune non sara' tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avra' facolta' di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.