Articolo 11 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 ottobre 1868
Art. 11.

L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'art. 1 della presente Legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

Il Comune non sara' tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avra' facolta' di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868