CASS
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2024, n. 27376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27376 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OT GI nato a [...] il [...] AR NC nato a [...] il [...] D'TR LI nato a [...] il [...] AR DO nato a [...] il [...] CO EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27376 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 -e:avvocato CHIUMMARIELLO RAFFAELE in difesa di OT GI e, per delega, di D'TR LI e AR DO, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame' '(avvocato POZIELLO GI, in difesa di OT GI, ha chiesto 'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale;
t'avvocato D'ALTERIO ANTIMO, in difesa di CO EP, l'avvocato COPPI FRANCO CARLO, in difesa di CO EP, l''avvocato GAITO ALFREDO, in difesa di AR NC, e 1"avvocato MARTINO EMILIO in difesa di AR NC, hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/5/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di applicazione dì misure cautelari personali avanzata dal pubblico ministero in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata, anche dal metodo e dalla finalità mafiosa, nei confronti degli odierni ricorrenti IA IG e ER ME quali mandanti e di UO US e D'TR IU quali esecutori materiali, nonché in relazione al delitto di tentata violenza privata aggravata nei confronti di CE ER. 2. Decidendo sull'appello presentato dall'ufficio del pubblico ministero avverso tale ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha applicato nei confronti degli indagati UO, D'TR, IA e ER ME la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di ER CE quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Il Tribunale del riesame, a differenza del GIP, ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla partecipazione del IA e di ER ME, quali mandanti, al tentativo di estorsione aggravato, materialmente posto in essere dal UO e dal D'TR, con riferimento all'operazione di compravendita di un immobile allo stato grezzo sito in Villaricca, di proprietà di AL AR, moglie di D'LI GE, oggetto di un contratto preliminare di compravendita ad una società di OC Biagio, stipulato in seguito all'intermediazione del denunciante FA VA che, nelle more del perfezionamento del contratto, aveva disposto la pulizia del cantiere. Si trattava, peraltro, di un immobile che aveva un significato anche simbolico, riconosciutogli sia dal GIP che dal Tribunale del riesame, e non contestato dalle difese, in quanto nel lontano 1993 uno stretto parente dei proprietari, per ribellarsi ad un tentativo di 2 estorsione aveva ucciso VI IA, fratello di IG IA, considerato uno dei leader dei gruppi camorristici dominanti nella zona, e da allora lo stabile non era mai stato ultimato, stante la volontà contraria della famiglia ER-IA proprio per il suo significato evocativo dell'episodio. Le indagini avevano poi avuto origine dall'incendio doloso di un bar-caffetteria di proprietà della famiglia D'LI, verificatosi 1'11/9/2022, al quale erano seguite le prime informazioni rese ai carabinieri, dapprima in via solo confidenziale, nel corso di un sopralluogo, da FA VA, il 3/11/2022. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto sul cancello di un'abitazione privata vicina all'immobile di proprietà dei D'LI, e poi anche da una formale denuncia successivamente sporta dal predetto FA VA erano successivamente emersi gli elementi su cui si fondava la richiesta di applicazione di misure cautelari, rigettata dal GIP. Nel disattendere tale richiesta il giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto come effettivamente verificate le intimidazioni presso il cantiere di cui si tratta, ma le aveva ritenute finalizzate ad interrompere i lavori, in coerenza con il veto da anni imposto dal gruppo ER- IA per la memoria storica dell'uccisione di VI IA, e non già per la formulazione di una richiesta estorsiva, che le opacità delle condotte del denunciante ed il suo interesse diretto alla trattativa per la vendita del bene inducevano ad ipotizzare poter anche essere stata artatamente creata dal FA per giustificare il fallimento del suo tentativo di mediazione nella compravendita del bene. Accogliendo l'appello del pubblico ministero, invece, il Tribunale del riesame ha riconosciuto al FA la qualità di persona offesa dal reato, e non già di concorrente nella tentata estorsione e, con essa, anche l'attendibilità al suo racconto, ritenuto privo di incongruenze, in alcun modo indebolito dalla iniziale mancata comunicazione della richiesta estorsìva alle parti contrattuali ed invece sorretto da sicuri elementi di riscontro tanto in relazione alla prima parte degli avvenimenti del 3 novembre 2022, quanto alla pregressa vicenda del diktat del clan di non proseguire i lavori, sicché si è ritenuta non determinante la mancanza di riscontri idonei a suffragare anche le dichiarazioni del FA relative alla richiesta estorsiva che avrebbe ricevuto dal UO a nome del ER e del IA, ed alla minaccia armata asseritamente subìta ad opera di CE ER, in quanto per la qualità di persona offesa del denunciante non poteva applicarsi la regola fissata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli indagati. 3.1. Il IA ha presentato due ricorsi, a mezzo dell'avv. Chiummariello e dell'avv. Poziello: 3.1.1. Con ricorso a mezzo dell'avv. Chiummariello, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi riconosciuta la gravità indiziaria nonostante il vuoto investigativo evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari e nonostante il ruolo svolto in passato dal FA, di "facilitatore" di una richiesta estorsiva veicolata ai D'LI, il tutto pur 3 in assenza di riscontri soprattutto in ordine al momento in cui si sarebbe concretizzata la richiesta del UO al FA, atteso che i filmati acquisiti riguardano solo quanto avvenuto il 3/11/2022 tra le 9,00 e le 11,00, con riferimento agli approcci di un furgoncino rosso e di una IA PS al cantiere di cui si tratta, ma non al momento successivo della riferita richiesta estorsiva. La stessa ordinanza del GIP aveva ritenuto, comunque, che la mera indicazione delle generalità dei mandanti, da parte di chi formula materialmente la richiesta estorsiva, non può considerarsi sufficiente ad integrare la gravità indiziaria a carico dei predetti, sicché riconoscere questa sulla base del mero ruolo svolto dal ricorrente all'interno del clan sarebbe contraddittorio. 3.1.2. Con ricorso a mezzo dell'avv. Poziello ha dedotto: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'estorsione ascritta al ricorrente pur nel difetto di qualsiasi riscontro individualizzante rispetto alla posizione del IA, in relazione al quale l'impianto accusatorio si fonda unicamente sulle dichiarazioni del denunciante FA, che ha riferito essere stato solo evocato dal UO il nome del predetto IA, al momento della formulazione della proposta estorsiva. Anche il messaggio whatsapp inviato dal FA all'amico RI LA, nel riferire l'incontro con il UO (detto "PE 'o stuort") evocava genericamente i cognomi ER e IA che, proprio perché solo cognomi, sono relativi ad una pluralità di soggetti. - la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, riconosciuta sulla base di ipotesi congetturali e senza tener conto della circostanza che il IA è detenuto dal 24/8/2023 per una irrevocabile condanna alla pena di quindici anni di reclusione, quale capo e promotore dell'associazione mafiosa di riferimento. 3.2. ER ME, con ricorso a mezzo dell'avv. Antonio Rocco Briganti, ha articolato due motivi di impugnazione: 3.2.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 192 comma 3 cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di FA VA: premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto che le dichiarazioni del FA in ordine alle interlocuzionì del UO con il ER erano solo "de relato" e che le stesse, comunque, non avevano ricevuto alcun riscontro esterno, rileva il ricorrente che l'opera di intermediazione tra i promittenti venditori ed il promettente acquirente non era stata guidata da "solidarietà umana" del FA, bensì da interessi economici. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire 4 l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723) e chiede di valutarsi alla luce di tali principi la condotta del FA che, lungi dall'essere una mera persona offesa, aveva agito al fine di perseguire un suo personale interesse economico in un contesto estorsivo di cui era a perfetta conoscenza, tanto da sporgere denuncia solo quando aveva compreso che non poteva più raggiungere i suoi scopi perché i D'ER si erano tirati indietro. 3.2.2. L'illogicità della motivazione e la violazione di legge per l'inidoneità delle dichiarazioni del FA a provare il ruolo di mandante dell'estorsione attribuito al ER. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha ritenuto che l'operazione non poteva essere portata avanti senza l'assenzo dei capi, salvo poi rilevare che il ER non è mai stato condannato per reato associativo (pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Non solo difettano riscontri individualizzanti, pertanto, ma nemmeno si è considerato che il ricorrente è stato più volte assolto dall'accusa di essere capo dell'associazione, eppure lo si indica come responsabile di "un ramo" della presunta socìetas sceleris. Si contesta, peraltro, l'attribuzione di una sorta di responsabilità di posizione, osservando che non è sufficiente l'interesse del sodalizio alla commissione del reato di estorsione per riconoscere il concorso del presunto capo nel reato in contestazione. 3.3. UO US, con ricorso a mezzo dell'avv. Antimo D'ER, ha dedotto: 3.3.1. la violazione di legge, con riferimento all'art. 629 cod. pen., alla luce del messaggio trasmesso dal FA all'amico RI LA il 3/11/2022 con il quale il primo, consapevole del luogo ove stava lavorando, delle vicende che riguardavano l'edifico e della provenienza della minaccia ricevuta, comunque dichiarava di farsi "una risata" della minaccia che riferiva di aver ricevuto dal UO, da doversi ritenersi, pertanto, tale da non sortire alcun effetto sul FA, né sul D'LI, al quale il primo non l'avrebbe riferita. 3.3.2. la violazione di legge in relazione alla partecipazione del FA all'estorsione subita dalla famiglia D'LI, atteso che: era un fatto notorio che sull'immobile vi era un diktat posto dal clan camorristico che ne impediva il godimento;
il FA si era creato un contatto con i D'LI proponendosi come risolutore dei loro problemi, ricordando anche un pregresso episodio nel quale si era posto come intermediario per far ottenere uno sconto sull'estorsione; lo stesso assicurava i proprietari di poter tener a bada i camorristi;
il prezzo pattuito per l'immobile era notevolmente inferiore al suo effettivo valore;
il FA perseguiva un interesse personale analogo e concorrente con quello del clan. 3.3.3. la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame disatteso la prospettazione del GIP secondo cui si vedeva in un'ipotesi di violenza privata aggravata dalla finalità mafiosa, riconoscendo, invece, un ingiusto profitto nella riaffermazione del prestigio del clan, così confondendo il profitto del reato con i motivi a delinquere. 3.3.4. il vizio di motivazione laddove il tribunale del riesame ha attribuito al UO la finzione di non sapere nulla dell'intervento del conducente del furgone rosso per recarsi, così, dai capi a ricevere istruzioni, e poi ottenere in pochissimo tempo indicazioni precise che contraddicevano l'atteggiamento tenuto per anni. Si contesta anche che l'OS abbia 5 confermato le dichiarazioni del FA, assumendosi che nessuna spiegazione era stata data dall'ordinanza in ordine alla mancanza di riscontri relativi alla seconda fase dell'estorsione ipotizzata. Si assume, soprattutto, che, se il Tribunale del riesame ha ritenuto che la richiesta estorsiva si nascondeva sotto le spoglie di una transazione rivolta a salvaguardare gli interessi del FA (pag. 19 ordinanza impugnata), spostando su terzi il sacrificio economico, il FA non può essere ritenuto persona offesa del reato, bensì concorrente nel reato. 3.3.5. Deduce, infine, il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, che si assumono insussistenti, avendo il UO, al più, svolto una funzione di mero "ambasciatore", privo di spessore criminale. 3.4. D'TR IU ha articolato tre motivi di impugnazione a sostegno del ricorso proposto a mezzo dell'avv. Carmela Maisto: 3.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di estorsione ascrittogli : il FA, secondo quanto riferito alla P.G., avrebbe assunto un ruolo di intermediario nella vendita del fabbricato, con un cospicuo compenso pari a 25.000 (secondo il FA) e 35.000 euro (secondo il D'LI) da parte del venditore, oltre ad un terreno del valore di 50.00/70.000 euro ricevuto dal OC (50.000 euro secondo FA, 70.000 secondo il OC). Si evidenzia che il FA, dopo le prime dichiarazioni confidenziali alla P.G, non mantenne l'impegno di tenerla aggiornata, perché il 26/11/2022 consegnava un file audio di un colloquio con il D'LI nel quale non riferiva dell'asserito incontro con il UO. Lo stesso Tribunale non nasconde di riconoscere "spregiudicatezza" nella condotta del FA, quale portatore di rilevanti interessi economici. Il ricorrente evoca anche la giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del reato che, comunque, non esclude che talvolta occorra la verifica dell'esistenza o meno di riscontri al fine di trarne la necessaria conferma dell'attendibilità, e rileva che nessun riscontro sarebbe riconoscibile in relazione alle propalazioni relative alla posizione del D'TR, atteso che si è evidenziato solo il transito della vettura a lui intestata, ma non la sua presenza sulla stessa, né alcun riscontro in ordine a minacce da questo profferite, atteso che anche l'Esposíto ha riferito di aver ricevuto minacce dal conducente dell'autocarro rosso, ma non dal D'TR o, comunque, dal conducente della sua autovettura. 3.4.2. Violazione di legge in ordine all'aggravante ex art. 416 bis1 cod. pen., pur nel difetto di elementi che inducano a riconoscere il ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo. 3.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame omesso di valutare omesso di valutare, pur in presenza della presunzione di legge, la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ipotizzate. 3.5. ER CE, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di violenza privata aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, ha presentato ricorso per 6 r cassazione a mezzo dell'avv. Emilio Martino e dell'avv. Michele Liguori, fondato sui seguenti motivi: 3.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: - in punto di credibilità ed intrinseca attendibilità del FA, tenuto conto del ruolo dallo stesso svolto nella vicenda: dal colloquio registrato con il D'LI emerge che il FA si era presentato a questo proprio evocandogli "il piacere" fattogli anni addietro procurandogli uno sconto sull'estorsione subìta, e lasciandogli intendere di aver mediato con lo stesso clan per avere l'avallo del sodalizio alla compravendita sollecitata, il tutto come portatore di un rilevante interesse personale all'operazione (35.000 euro dal venditore, un terreno di 40/50.000 euro dal compratore). Inoltre il FA non allertò i carabinieri del secondo incontro del 3 novembre con UO US, detto PE 'o Stuort, e nemmeno avvisò né venditore né compratore - vittime dirette della volontà estorsiva - dell'intento del clan palesatogli dal UO, che non avrebbe avuto ricadute negative su di lui se la vendita si fosse perfezionata. In tal modo assecondava gli estorsori, che si sarebbero occupati "stesso loro di mandare l'imbasciata al D'LI". Il tutto in modo funzionale alla pretesa illecita del clan, tanto che anche il secondo incontro con il UO era stato a lungo taciuto ai carabinieri. Anche in occasione della minaccia che il FA ha riferito di aver subìto da ER CE lo stesso non si era rivolto immediatamente ai carabinieri (che, pure, erano vicini), bensì aveva chiesto all'amico RI LA di fotografare la targa della Fiat del ER. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato la spregiudicatezza del FA ed invocato cautela nel valutare le sue dichiarazioni in assenza di riscontri e questa, invece, ad avviso del ricorrente non è stata usata dal tribunale del riesame nonostante il ruolo svolto dal FA nell'intera vicenda, che lo ha visto interlocutore strumentale del clan con interessi coincidenti con questo, in relazione alla vendita di cui si tratta (per lui propedeutica all'incasso del compenso), giungendo a rassicurare il venditore dell'assenza di problemi pur di raggiungere lo scopo (tanto che, secondo gli accordi presi con il UO, si sarebbe occupato il clan di mandare "l'imbasciata" al D'Aulisio). Si duole il ricorrente che non siano stati ritenuti necessari riscontri, considerando il FA persona offesa, quando secondo la giurisprudenza di legittimità anche per le dichiarazioni di questa non occorrono riscontri solo ove non emergano situazioni che inducono a dubitare della sua attendibilità. Si rileva che, invece, il difetto di riscontri proprio in ordine all'episodio attribuito a ER CE, non essendo RI LA una fonte autonoma perché guidato dal FA nell'effettuare le fotografie, e non essendo provato il nesso tra la convocazione di D'LI FE presso i carabinieri, ove lo stesso apprese della denuncia del FA, e l'episodio da questo denunciato a carico del ER. 3.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'uso di armi, non provato, e dell'art. 416bis lcod. pen., senza alcuna motivazione in ordine alle argomentazioni apportate sul punto dalla difesa 7 3.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di esigenze cautelari ed alla possibilità, comunque, di soddisfarle con altre misure, attesa l'incensuratezza del ricorrente. 3.6. ER CE ha presentato anche motivi aggiunti a mezzo dell'avv. Alfredo Gaito, quale sostituto processuale dell'avv. Michele Liguori, insistendo su tutti gli argomenti sopra indicati e rilevando che il FA nella sua denunzia del 5 dicembre 2022 indicò quale data delle minacce rivoltegli da ER il 2 dicembre 2022 non già per un mero lapsus calami, ma per l'esigenza di addurre a conferma della attendibilità del denunziate la foto che era stata scattata da LA RI la sera del 1° dicembre 2022, su sua espressa richiesta, dell'auto del ER parcheggiata nei pressi del locale Paco's, sicché la discrasia tra quanto riferito in denunzia da FA e la smentita da parte di RI circa la data non dovrebbe essere disinvoltamente sminuita con la mera ed asettica costatazione della difformità ininfluente. Con i motivi aggiunti si è insistito anche sul difetto, nel FA, della qualità di persona offesa, e sull'assenza di un nesso tra la convocazione di D'LI FE presso i carabinieri, ove lo stesso apprese della denuncia del FA, e l'episodio da questo denunciato a carico del ER, non apparendo sostenibile che ME AR, che fino a dieci giorni prima della asserita "imbasciata" fattagli pervenire da EL D'LI aveva manifestato la sua fiera avversione verso il clan di Villaricca, possa essersi premurato di comunicare notizie di evidente interesse a soggetti che egli riteneva responsabili del pestaggio del figlio, per motivi sicuramente non banali, e nei confronti dei quali nutriva comprensibile malanimo, tale da escludere da parte sua qualsiasi forma di collaborazione. La difesa indica il percorso argomentativo del Tribunale partenopeo come viziato in punto di motivazione, nella parte in cui, partendo da un fatto ignoto, quale l'avvenuta conversazione tra D'LI e AR ME con riferimento alla denuncia, segnatamente ancora inesistente il 29 novembre (e formalmente presentata solo il 5 dicembre successivo), ha finito per utilizzarla quale fonte per un'ulteriore presunzione e cioè il successivo proposito innescato nel ER di intimorire FA. Analogamente, quanto all'aggravante dell'uso di arma, si rileva che non risulta nemmeno contestato al ricorrente il porto dell'arma in questione. 4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in quanto sono fondati i motivi di ricorso con i quali tutti i ricorrenti hanno contestato la if motivazione del provvedimento impugnato co iferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, motivi da ritenersi assorbenti rispetto agli altri proposti dai ricorrenti. 8 2. Giova, infatti, rilevare che nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice per le indagini preliminari veniva attrìbuito fondamentale rilievo alla storia dell'immobile di proprietà della moglie di D'LI GE, oggetto del contratto preliminare di compravendita con una società di OC Biagio, stipulato in seguito all'intermediazione del FA che, nelle more del perfezionamento del contratto, aveva disposto la pulizia del cantiere. Come riferito in premessa, si tratta, infatti, di un immobile rimasto allo stato grezzo per espressa volontà del gruppo ER-IA, intenzionato a preservare la memoria storica dell'omicidio ivi consumato nel lontano 1993. Alla luce di tale veto quasi trentennale, e della riconosciuta inaffidabilità del denunciante FA VA, oltre che di una serie di incongruenze riconosciute nei suoi racconti, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che unico dato certo dovesse ritenersi l'imposizione rivolta dal conducente di un furgone rosso che, senza avanzare alcuna richiesta di denaro, aveva intimato di interrompere i lavori all'operaio che si trovava sul cantiere, OS ME. Si tratta, infatti, di episodio che è emerso dalle dichiarazioni dello stesso OS, oltre che dalle riprese della vicina videocamera e dalla denuncia del FA, per quanto sul punto de relato. Il GIP ha rilevato trattarsi di condotta coerente con il veto trentennale gravante sull'immobile grezzo, e di per sé idonea ad integrare gravi indizi del reato di cui agli artt. 110, 610 e 416bis cod. pen., e non già dei reati contestati, in relazione ai quali "l'intera impalcatura accusatoria si regge sulle dichiarazioni di VA FA", del quale aveva evidenziato, però, da un lato la qualità di "soggetto non particolarmente affidabile" e, dall'altro, alcune gravi incongruenze nel suo racconto, come tale inidoneo ad integrare gravi indizi della colpevolezza di alcuno, nel difetto di adeguati riscontri proprio in relazione al momento della richiesta estorsiva che, a suo dire, il denunciante avrebbe ricevuto dal UO. 3. Il Tribunale del riesame di Napoli, invece, accogliendo l'appello presentato dall'ufficio del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti, desunti in primo luogo dalle stesse dichiarazioni del FA VA, valutate in modo totalmente difforme dal giudizio espresso dal giudice della cautela, anche sul rilievo che queste non necessiterebbero di riscontri ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., 'trattandosi del soggetto al quale è stata personalmente indirizzata la richiesta estorsiva, sia pure sotto le spoglie di "una transazione" mirante salvaguardare i suoi interessi e a spostare su terzi il sacrificio economico". Nel valutare tali elementi, però, il Tribunale del riesame non si è conformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di appello cautelare, alla quale si intende dare seguito, secondo cui "la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del 9 provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, Rv. 283784 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasivìtà e credibilità razionale). In coerenza con tale orientamento, si è ritenuto che "la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione". (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 - 01). Alcune pronunce hanno ritenuto che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una vera e propria motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale rispetto alla sentenza che definisce il giudizio, ma anche con tali precisazioni si è comunque ribadito che "è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale" (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 - 04; conforme Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 Rv. 279593 - 01, che ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). Il provvedimento impugnato non si è conformato in alcun modo a tali principi, in quanto la decisione del giudice per le indagini preliminari è stata ribaltata senza un adeguato confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, e senza addurre argomenti che possano dotare di maggiore persuasività e credibilità razionale le divergenti valutazioni adottate in ordine all'attendibilità personale del FA ed alla coerenza e credibilità del suo racconto. Giova premettere, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari, nel valutare l'affidabilità soggettiva del FA, lo aveva descritto come "persona adusa a frequentare ed interloquire con i clan della zona o, nel migliore dei casi, uno che acquisisce un ruolo di intermediazione con gli stessi". Il Tribunale del riesame, invece, dapprima lo ha indicato come soggetto noto ai carabinieri "per aver denunziato come responsabile dei reati di usura ed estorsione commesse ai suoi danni, RU EN, esponente della criminalità organizzata del luogo" (pag. 4), senza mancare, però, di evidenziare le sue "relazioni borderline" con ambienti criminali, ricordandone anche i precedenti penali, che "annoverano condanne per contrabbando, nonché per rapina a 10 mano armata" (pag. 19 dell'ordinanza impugnata) e comunque ricordando anche che FE D'LI aveva riferito ai carabinieri che il FA, "venticinque anni prima, aveva svolto funzioni di intermediario tra suo cognato D'US EL ed i malavitosi che lo avevano sottoposto ad estorsione", tanto che, proprio per questo, lo stesso D'LI aveva ritenuto che il FA "fosse un esponente della criminalità organizzata ed avesse ricevuto il preventivo avallo della camorra per poter procedere all'acquisto" dell'immobile allo stato grezzo sito in Villaricca, di proprietà di AL AR, moglie di D'LI GE, poi oggetto del un contratto preliminare di compravendita stipulato con una società di OC Biagio, nominativo dapprima taciuto dal FA, e del quale poi questo si era detto socio (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Il giudice per le indagini preliminari aveva, però, riconosciuto la gravità indiziaria soltanto in relazione all'intimazione di interrompere i lavori, rivolta all'operaio che si trovava sul cantiere, OS ME, da persona qualificatasi come operaio della ditta "Edil Sabatino", in quanto episodio emerso non solo dalla denuncia del FA, ma anche dalle dichiarazioni dello stesso OS, oltre che dalle riprese della vicina videocamera, ed ha rilevato trattarsi di intimazione coerente con il veto trentennale all'esecuzione di lavori sull'immobile, in considerazione del suo valore altamente simbolico rimasto allo stato grezzo per espressa volontà del gruppo ER-IA, che ne aveva fatto un simbolo volto a preservare la memoria storica dell'omicidio ivi consumato nel 1993. Nel ritenere la sola parola del FA insufficiente ad integrare la gravità indiziaria anche in relazione alle fasi successive del narrato del predetto, prive di riscontri, il primo giudice aveva valorizzato una serie di elementi con i quali l'ordinanza impugnata non risulta essersi adeguatamente confrontata: - kemomento del sopralluogo dei carabinieri, che lo conoscevano per il contributo dato all'arresto di tale AR, il FA non riferiva di aver conosciuto i D'LI venticinque anni prima, allorché si era fatto intermediario di una richiesta estorsiva, ma riferiva tale pur significativo episodio ai carabinieri solo due mesi dopo, in sede di denuncia. - li stessi fratelli D'LI, nel rendere s.i.t., riferivano che il FA si era loro presentato come "persona di valore", e D'LI FE riferiva anche di aver contato sulla sua capacità "di interloquire con ì clan", così da consentirgli la vendita del bene, sia pure a prezzo ridotto. Anche il colloquio con il D'LI, registrato dal FA, rendeva evidente che i proprietari dell'immobile avevano accettato l'intermediazione di quest'ultimo con la camorra proprio per "stare tranquilli". Il FA, peraltro, si sarebbe prima presentato come acquirente del bene, e solo in un secondo momento come socio dell'acquirente OC che, però, risulta aver negato tale qualità. - gppariva anomalo l'atteggiamento dell'intermediario, che non riferiva ai promittenti venditori la richiesta estorsiva asseritamente ricevuta dal UO, e la riferiva al promittente acquirente solo due mesi dopo, ben oltre la denuncia formalizzata il 5/12/2022 davanti ai carabinieri, ed altrettanto anomalo doveva ritenersi che, ricevuta la richiesta estorsiva, non ne 1 1 abbia immediatamente informato i carabinieri, pur trattandosi del segmento più importante di quanto stava accadendo, ma li abbia informati solo in sede di denuncia. - 4.11 silenzio serbato dal FA con le parti della compravendita, dopo aver ricevuto già parte del suo compenso, non consentiva di ritenere che lo stesso avesse agito per mera solidarietà umana, bensì per un personale interesse alla trattativa, sia per aver già percepito parte del compenso, sia perché interessato alla stipula del contratto definitivo, così da conseguire l'ulteriore prezzo della mediazione. Si tratta di elementi con i quali l'ordinanza del Tribunale del riesame non si è confrontata adeguatamente, attribuendo, invece, apoditticamente al denunciante la qualità di persona offesa del reato per il sol fatto di aver asseritamente ricevuto una minaccia, in realtà indirizzata a terzi "sotto le spoglie di una transazione mirante a salvaguardare i suoi interessi ed a spostare su terzi il sacrificio economico" e desumendo da tale asserita qualità l'autosufficienza del racconto del FA anche laddove privo di riscontri, la cui necessità, invece, era stata fondata dal giudice per le indagini preliminari non già sulla qualità del dichiarante, bensì sulla insufficiente attendibilità soggettiva dello stesso, accresciuta dalle anomalie sopra ricordate e ritenuta perciò tale da richiedere un adeguato vaglio di affidabilità del racconto. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha sempre evidenziato che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse di per sé non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (così Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, Rv. 278499): il giudice per le indagini preliminari, nel valutare la modesta affidabilità delle dichiarazioni del FA, alla luce della sua personalità e delle contraddizioni evidenziate nel suo comportamento, ha ritenuto che le parti del suo racconto prive di riscontri fossero, però, inidonee ad integrare gravi indizi di colpevolezza dei ricorrenti, difettando altri elementi idonei a vagliarne positivamente la credibilità. L'ordinanza del Tribunale del riesame ha ribaltato tali valutazioni del giudice della cautela senza un adeguato confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, e senza addurre argomenti specifici dotati di maggiore persuasività che rendano adeguatamente conto delle divergenti valutazioni adottate in ordine all'attendibilità personale del FA ed alle criticità del suo comportamento, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che si conformerà ai principi dinanzi esposti. 12
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idene Luciau1y1mperiali RG TR
sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27376 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 -e:avvocato CHIUMMARIELLO RAFFAELE in difesa di OT GI e, per delega, di D'TR LI e AR DO, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame' '(avvocato POZIELLO GI, in difesa di OT GI, ha chiesto 'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale;
t'avvocato D'ALTERIO ANTIMO, in difesa di CO EP, l'avvocato COPPI FRANCO CARLO, in difesa di CO EP, l''avvocato GAITO ALFREDO, in difesa di AR NC, e 1"avvocato MARTINO EMILIO in difesa di AR NC, hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/5/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di applicazione dì misure cautelari personali avanzata dal pubblico ministero in relazione ai reati di tentata estorsione pluriaggravata, anche dal metodo e dalla finalità mafiosa, nei confronti degli odierni ricorrenti IA IG e ER ME quali mandanti e di UO US e D'TR IU quali esecutori materiali, nonché in relazione al delitto di tentata violenza privata aggravata nei confronti di CE ER. 2. Decidendo sull'appello presentato dall'ufficio del pubblico ministero avverso tale ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha applicato nei confronti degli indagati UO, D'TR, IA e ER ME la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di ER CE quella degli arresti domiciliari, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Il Tribunale del riesame, a differenza del GIP, ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla partecipazione del IA e di ER ME, quali mandanti, al tentativo di estorsione aggravato, materialmente posto in essere dal UO e dal D'TR, con riferimento all'operazione di compravendita di un immobile allo stato grezzo sito in Villaricca, di proprietà di AL AR, moglie di D'LI GE, oggetto di un contratto preliminare di compravendita ad una società di OC Biagio, stipulato in seguito all'intermediazione del denunciante FA VA che, nelle more del perfezionamento del contratto, aveva disposto la pulizia del cantiere. Si trattava, peraltro, di un immobile che aveva un significato anche simbolico, riconosciutogli sia dal GIP che dal Tribunale del riesame, e non contestato dalle difese, in quanto nel lontano 1993 uno stretto parente dei proprietari, per ribellarsi ad un tentativo di 2 estorsione aveva ucciso VI IA, fratello di IG IA, considerato uno dei leader dei gruppi camorristici dominanti nella zona, e da allora lo stabile non era mai stato ultimato, stante la volontà contraria della famiglia ER-IA proprio per il suo significato evocativo dell'episodio. Le indagini avevano poi avuto origine dall'incendio doloso di un bar-caffetteria di proprietà della famiglia D'LI, verificatosi 1'11/9/2022, al quale erano seguite le prime informazioni rese ai carabinieri, dapprima in via solo confidenziale, nel corso di un sopralluogo, da FA VA, il 3/11/2022. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza posto sul cancello di un'abitazione privata vicina all'immobile di proprietà dei D'LI, e poi anche da una formale denuncia successivamente sporta dal predetto FA VA erano successivamente emersi gli elementi su cui si fondava la richiesta di applicazione di misure cautelari, rigettata dal GIP. Nel disattendere tale richiesta il giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto come effettivamente verificate le intimidazioni presso il cantiere di cui si tratta, ma le aveva ritenute finalizzate ad interrompere i lavori, in coerenza con il veto da anni imposto dal gruppo ER- IA per la memoria storica dell'uccisione di VI IA, e non già per la formulazione di una richiesta estorsiva, che le opacità delle condotte del denunciante ed il suo interesse diretto alla trattativa per la vendita del bene inducevano ad ipotizzare poter anche essere stata artatamente creata dal FA per giustificare il fallimento del suo tentativo di mediazione nella compravendita del bene. Accogliendo l'appello del pubblico ministero, invece, il Tribunale del riesame ha riconosciuto al FA la qualità di persona offesa dal reato, e non già di concorrente nella tentata estorsione e, con essa, anche l'attendibilità al suo racconto, ritenuto privo di incongruenze, in alcun modo indebolito dalla iniziale mancata comunicazione della richiesta estorsìva alle parti contrattuali ed invece sorretto da sicuri elementi di riscontro tanto in relazione alla prima parte degli avvenimenti del 3 novembre 2022, quanto alla pregressa vicenda del diktat del clan di non proseguire i lavori, sicché si è ritenuta non determinante la mancanza di riscontri idonei a suffragare anche le dichiarazioni del FA relative alla richiesta estorsiva che avrebbe ricevuto dal UO a nome del ER e del IA, ed alla minaccia armata asseritamente subìta ad opera di CE ER, in quanto per la qualità di persona offesa del denunciante non poteva applicarsi la regola fissata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli indagati. 3.1. Il IA ha presentato due ricorsi, a mezzo dell'avv. Chiummariello e dell'avv. Poziello: 3.1.1. Con ricorso a mezzo dell'avv. Chiummariello, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi riconosciuta la gravità indiziaria nonostante il vuoto investigativo evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari e nonostante il ruolo svolto in passato dal FA, di "facilitatore" di una richiesta estorsiva veicolata ai D'LI, il tutto pur 3 in assenza di riscontri soprattutto in ordine al momento in cui si sarebbe concretizzata la richiesta del UO al FA, atteso che i filmati acquisiti riguardano solo quanto avvenuto il 3/11/2022 tra le 9,00 e le 11,00, con riferimento agli approcci di un furgoncino rosso e di una IA PS al cantiere di cui si tratta, ma non al momento successivo della riferita richiesta estorsiva. La stessa ordinanza del GIP aveva ritenuto, comunque, che la mera indicazione delle generalità dei mandanti, da parte di chi formula materialmente la richiesta estorsiva, non può considerarsi sufficiente ad integrare la gravità indiziaria a carico dei predetti, sicché riconoscere questa sulla base del mero ruolo svolto dal ricorrente all'interno del clan sarebbe contraddittorio. 3.1.2. Con ricorso a mezzo dell'avv. Poziello ha dedotto: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'estorsione ascritta al ricorrente pur nel difetto di qualsiasi riscontro individualizzante rispetto alla posizione del IA, in relazione al quale l'impianto accusatorio si fonda unicamente sulle dichiarazioni del denunciante FA, che ha riferito essere stato solo evocato dal UO il nome del predetto IA, al momento della formulazione della proposta estorsiva. Anche il messaggio whatsapp inviato dal FA all'amico RI LA, nel riferire l'incontro con il UO (detto "PE 'o stuort") evocava genericamente i cognomi ER e IA che, proprio perché solo cognomi, sono relativi ad una pluralità di soggetti. - la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, riconosciuta sulla base di ipotesi congetturali e senza tener conto della circostanza che il IA è detenuto dal 24/8/2023 per una irrevocabile condanna alla pena di quindici anni di reclusione, quale capo e promotore dell'associazione mafiosa di riferimento. 3.2. ER ME, con ricorso a mezzo dell'avv. Antonio Rocco Briganti, ha articolato due motivi di impugnazione: 3.2.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 192 comma 3 cod. proc. pen. e 273 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di FA VA: premesso che il Giudice per le indagini preliminari aveva riconosciuto che le dichiarazioni del FA in ordine alle interlocuzionì del UO con il ER erano solo "de relato" e che le stesse, comunque, non avevano ricevuto alcun riscontro esterno, rileva il ricorrente che l'opera di intermediazione tra i promittenti venditori ed il promettente acquirente non era stata guidata da "solidarietà umana" del FA, bensì da interessi economici. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire 4 l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723) e chiede di valutarsi alla luce di tali principi la condotta del FA che, lungi dall'essere una mera persona offesa, aveva agito al fine di perseguire un suo personale interesse economico in un contesto estorsivo di cui era a perfetta conoscenza, tanto da sporgere denuncia solo quando aveva compreso che non poteva più raggiungere i suoi scopi perché i D'ER si erano tirati indietro. 3.2.2. L'illogicità della motivazione e la violazione di legge per l'inidoneità delle dichiarazioni del FA a provare il ruolo di mandante dell'estorsione attribuito al ER. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha ritenuto che l'operazione non poteva essere portata avanti senza l'assenzo dei capi, salvo poi rilevare che il ER non è mai stato condannato per reato associativo (pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Non solo difettano riscontri individualizzanti, pertanto, ma nemmeno si è considerato che il ricorrente è stato più volte assolto dall'accusa di essere capo dell'associazione, eppure lo si indica come responsabile di "un ramo" della presunta socìetas sceleris. Si contesta, peraltro, l'attribuzione di una sorta di responsabilità di posizione, osservando che non è sufficiente l'interesse del sodalizio alla commissione del reato di estorsione per riconoscere il concorso del presunto capo nel reato in contestazione. 3.3. UO US, con ricorso a mezzo dell'avv. Antimo D'ER, ha dedotto: 3.3.1. la violazione di legge, con riferimento all'art. 629 cod. pen., alla luce del messaggio trasmesso dal FA all'amico RI LA il 3/11/2022 con il quale il primo, consapevole del luogo ove stava lavorando, delle vicende che riguardavano l'edifico e della provenienza della minaccia ricevuta, comunque dichiarava di farsi "una risata" della minaccia che riferiva di aver ricevuto dal UO, da doversi ritenersi, pertanto, tale da non sortire alcun effetto sul FA, né sul D'LI, al quale il primo non l'avrebbe riferita. 3.3.2. la violazione di legge in relazione alla partecipazione del FA all'estorsione subita dalla famiglia D'LI, atteso che: era un fatto notorio che sull'immobile vi era un diktat posto dal clan camorristico che ne impediva il godimento;
il FA si era creato un contatto con i D'LI proponendosi come risolutore dei loro problemi, ricordando anche un pregresso episodio nel quale si era posto come intermediario per far ottenere uno sconto sull'estorsione; lo stesso assicurava i proprietari di poter tener a bada i camorristi;
il prezzo pattuito per l'immobile era notevolmente inferiore al suo effettivo valore;
il FA perseguiva un interesse personale analogo e concorrente con quello del clan. 3.3.3. la violazione di legge, per avere il Tribunale del riesame disatteso la prospettazione del GIP secondo cui si vedeva in un'ipotesi di violenza privata aggravata dalla finalità mafiosa, riconoscendo, invece, un ingiusto profitto nella riaffermazione del prestigio del clan, così confondendo il profitto del reato con i motivi a delinquere. 3.3.4. il vizio di motivazione laddove il tribunale del riesame ha attribuito al UO la finzione di non sapere nulla dell'intervento del conducente del furgone rosso per recarsi, così, dai capi a ricevere istruzioni, e poi ottenere in pochissimo tempo indicazioni precise che contraddicevano l'atteggiamento tenuto per anni. Si contesta anche che l'OS abbia 5 confermato le dichiarazioni del FA, assumendosi che nessuna spiegazione era stata data dall'ordinanza in ordine alla mancanza di riscontri relativi alla seconda fase dell'estorsione ipotizzata. Si assume, soprattutto, che, se il Tribunale del riesame ha ritenuto che la richiesta estorsiva si nascondeva sotto le spoglie di una transazione rivolta a salvaguardare gli interessi del FA (pag. 19 ordinanza impugnata), spostando su terzi il sacrificio economico, il FA non può essere ritenuto persona offesa del reato, bensì concorrente nel reato. 3.3.5. Deduce, infine, il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di esigenze cautelari, che si assumono insussistenti, avendo il UO, al più, svolto una funzione di mero "ambasciatore", privo di spessore criminale. 3.4. D'TR IU ha articolato tre motivi di impugnazione a sostegno del ricorso proposto a mezzo dell'avv. Carmela Maisto: 3.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentativo di estorsione ascrittogli : il FA, secondo quanto riferito alla P.G., avrebbe assunto un ruolo di intermediario nella vendita del fabbricato, con un cospicuo compenso pari a 25.000 (secondo il FA) e 35.000 euro (secondo il D'LI) da parte del venditore, oltre ad un terreno del valore di 50.00/70.000 euro ricevuto dal OC (50.000 euro secondo FA, 70.000 secondo il OC). Si evidenzia che il FA, dopo le prime dichiarazioni confidenziali alla P.G, non mantenne l'impegno di tenerla aggiornata, perché il 26/11/2022 consegnava un file audio di un colloquio con il D'LI nel quale non riferiva dell'asserito incontro con il UO. Lo stesso Tribunale non nasconde di riconoscere "spregiudicatezza" nella condotta del FA, quale portatore di rilevanti interessi economici. Il ricorrente evoca anche la giurisprudenza in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del reato che, comunque, non esclude che talvolta occorra la verifica dell'esistenza o meno di riscontri al fine di trarne la necessaria conferma dell'attendibilità, e rileva che nessun riscontro sarebbe riconoscibile in relazione alle propalazioni relative alla posizione del D'TR, atteso che si è evidenziato solo il transito della vettura a lui intestata, ma non la sua presenza sulla stessa, né alcun riscontro in ordine a minacce da questo profferite, atteso che anche l'Esposíto ha riferito di aver ricevuto minacce dal conducente dell'autocarro rosso, ma non dal D'TR o, comunque, dal conducente della sua autovettura. 3.4.2. Violazione di legge in ordine all'aggravante ex art. 416 bis1 cod. pen., pur nel difetto di elementi che inducano a riconoscere il ricorso alla forza di intimidazione del vincolo associativo. 3.4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, avendo il Tribunale del riesame omesso di valutare omesso di valutare, pur in presenza della presunzione di legge, la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ipotizzate. 3.5. ER CE, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di violenza privata aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, ha presentato ricorso per 6 r cassazione a mezzo dell'avv. Emilio Martino e dell'avv. Michele Liguori, fondato sui seguenti motivi: 3.5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: - in punto di credibilità ed intrinseca attendibilità del FA, tenuto conto del ruolo dallo stesso svolto nella vicenda: dal colloquio registrato con il D'LI emerge che il FA si era presentato a questo proprio evocandogli "il piacere" fattogli anni addietro procurandogli uno sconto sull'estorsione subìta, e lasciandogli intendere di aver mediato con lo stesso clan per avere l'avallo del sodalizio alla compravendita sollecitata, il tutto come portatore di un rilevante interesse personale all'operazione (35.000 euro dal venditore, un terreno di 40/50.000 euro dal compratore). Inoltre il FA non allertò i carabinieri del secondo incontro del 3 novembre con UO US, detto PE 'o Stuort, e nemmeno avvisò né venditore né compratore - vittime dirette della volontà estorsiva - dell'intento del clan palesatogli dal UO, che non avrebbe avuto ricadute negative su di lui se la vendita si fosse perfezionata. In tal modo assecondava gli estorsori, che si sarebbero occupati "stesso loro di mandare l'imbasciata al D'LI". Il tutto in modo funzionale alla pretesa illecita del clan, tanto che anche il secondo incontro con il UO era stato a lungo taciuto ai carabinieri. Anche in occasione della minaccia che il FA ha riferito di aver subìto da ER CE lo stesso non si era rivolto immediatamente ai carabinieri (che, pure, erano vicini), bensì aveva chiesto all'amico RI LA di fotografare la targa della Fiat del ER. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevato la spregiudicatezza del FA ed invocato cautela nel valutare le sue dichiarazioni in assenza di riscontri e questa, invece, ad avviso del ricorrente non è stata usata dal tribunale del riesame nonostante il ruolo svolto dal FA nell'intera vicenda, che lo ha visto interlocutore strumentale del clan con interessi coincidenti con questo, in relazione alla vendita di cui si tratta (per lui propedeutica all'incasso del compenso), giungendo a rassicurare il venditore dell'assenza di problemi pur di raggiungere lo scopo (tanto che, secondo gli accordi presi con il UO, si sarebbe occupato il clan di mandare "l'imbasciata" al D'Aulisio). Si duole il ricorrente che non siano stati ritenuti necessari riscontri, considerando il FA persona offesa, quando secondo la giurisprudenza di legittimità anche per le dichiarazioni di questa non occorrono riscontri solo ove non emergano situazioni che inducono a dubitare della sua attendibilità. Si rileva che, invece, il difetto di riscontri proprio in ordine all'episodio attribuito a ER CE, non essendo RI LA una fonte autonoma perché guidato dal FA nell'effettuare le fotografie, e non essendo provato il nesso tra la convocazione di D'LI FE presso i carabinieri, ove lo stesso apprese della denuncia del FA, e l'episodio da questo denunciato a carico del ER. 3.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'uso di armi, non provato, e dell'art. 416bis lcod. pen., senza alcuna motivazione in ordine alle argomentazioni apportate sul punto dalla difesa 7 3.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di esigenze cautelari ed alla possibilità, comunque, di soddisfarle con altre misure, attesa l'incensuratezza del ricorrente. 3.6. ER CE ha presentato anche motivi aggiunti a mezzo dell'avv. Alfredo Gaito, quale sostituto processuale dell'avv. Michele Liguori, insistendo su tutti gli argomenti sopra indicati e rilevando che il FA nella sua denunzia del 5 dicembre 2022 indicò quale data delle minacce rivoltegli da ER il 2 dicembre 2022 non già per un mero lapsus calami, ma per l'esigenza di addurre a conferma della attendibilità del denunziate la foto che era stata scattata da LA RI la sera del 1° dicembre 2022, su sua espressa richiesta, dell'auto del ER parcheggiata nei pressi del locale Paco's, sicché la discrasia tra quanto riferito in denunzia da FA e la smentita da parte di RI circa la data non dovrebbe essere disinvoltamente sminuita con la mera ed asettica costatazione della difformità ininfluente. Con i motivi aggiunti si è insistito anche sul difetto, nel FA, della qualità di persona offesa, e sull'assenza di un nesso tra la convocazione di D'LI FE presso i carabinieri, ove lo stesso apprese della denuncia del FA, e l'episodio da questo denunciato a carico del ER, non apparendo sostenibile che ME AR, che fino a dieci giorni prima della asserita "imbasciata" fattagli pervenire da EL D'LI aveva manifestato la sua fiera avversione verso il clan di Villaricca, possa essersi premurato di comunicare notizie di evidente interesse a soggetti che egli riteneva responsabili del pestaggio del figlio, per motivi sicuramente non banali, e nei confronti dei quali nutriva comprensibile malanimo, tale da escludere da parte sua qualsiasi forma di collaborazione. La difesa indica il percorso argomentativo del Tribunale partenopeo come viziato in punto di motivazione, nella parte in cui, partendo da un fatto ignoto, quale l'avvenuta conversazione tra D'LI e AR ME con riferimento alla denuncia, segnatamente ancora inesistente il 29 novembre (e formalmente presentata solo il 5 dicembre successivo), ha finito per utilizzarla quale fonte per un'ulteriore presunzione e cioè il successivo proposito innescato nel ER di intimorire FA. Analogamente, quanto all'aggravante dell'uso di arma, si rileva che non risulta nemmeno contestato al ricorrente il porto dell'arma in questione. 4. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in quanto sono fondati i motivi di ricorso con i quali tutti i ricorrenti hanno contestato la if motivazione del provvedimento impugnato co iferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati, motivi da ritenersi assorbenti rispetto agli altri proposti dai ricorrenti. 8 2. Giova, infatti, rilevare che nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice per le indagini preliminari veniva attrìbuito fondamentale rilievo alla storia dell'immobile di proprietà della moglie di D'LI GE, oggetto del contratto preliminare di compravendita con una società di OC Biagio, stipulato in seguito all'intermediazione del FA che, nelle more del perfezionamento del contratto, aveva disposto la pulizia del cantiere. Come riferito in premessa, si tratta, infatti, di un immobile rimasto allo stato grezzo per espressa volontà del gruppo ER-IA, intenzionato a preservare la memoria storica dell'omicidio ivi consumato nel lontano 1993. Alla luce di tale veto quasi trentennale, e della riconosciuta inaffidabilità del denunciante FA VA, oltre che di una serie di incongruenze riconosciute nei suoi racconti, il Giudice per le indagini preliminari riteneva che unico dato certo dovesse ritenersi l'imposizione rivolta dal conducente di un furgone rosso che, senza avanzare alcuna richiesta di denaro, aveva intimato di interrompere i lavori all'operaio che si trovava sul cantiere, OS ME. Si tratta, infatti, di episodio che è emerso dalle dichiarazioni dello stesso OS, oltre che dalle riprese della vicina videocamera e dalla denuncia del FA, per quanto sul punto de relato. Il GIP ha rilevato trattarsi di condotta coerente con il veto trentennale gravante sull'immobile grezzo, e di per sé idonea ad integrare gravi indizi del reato di cui agli artt. 110, 610 e 416bis cod. pen., e non già dei reati contestati, in relazione ai quali "l'intera impalcatura accusatoria si regge sulle dichiarazioni di VA FA", del quale aveva evidenziato, però, da un lato la qualità di "soggetto non particolarmente affidabile" e, dall'altro, alcune gravi incongruenze nel suo racconto, come tale inidoneo ad integrare gravi indizi della colpevolezza di alcuno, nel difetto di adeguati riscontri proprio in relazione al momento della richiesta estorsiva che, a suo dire, il denunciante avrebbe ricevuto dal UO. 3. Il Tribunale del riesame di Napoli, invece, accogliendo l'appello presentato dall'ufficio del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti, desunti in primo luogo dalle stesse dichiarazioni del FA VA, valutate in modo totalmente difforme dal giudizio espresso dal giudice della cautela, anche sul rilievo che queste non necessiterebbero di riscontri ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., 'trattandosi del soggetto al quale è stata personalmente indirizzata la richiesta estorsiva, sia pure sotto le spoglie di "una transazione" mirante salvaguardare i suoi interessi e a spostare su terzi il sacrificio economico". Nel valutare tali elementi, però, il Tribunale del riesame non si è conformato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di appello cautelare, alla quale si intende dare seguito, secondo cui "la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del 9 provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, Rv. 283784 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasivìtà e credibilità razionale). In coerenza con tale orientamento, si è ritenuto che "la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione". (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 - 01). Alcune pronunce hanno ritenuto che, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello "de libertate", della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una vera e propria motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale rispetto alla sentenza che definisce il giudizio, ma anche con tali precisazioni si è comunque ribadito che "è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale" (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 - 04; conforme Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020 Rv. 279593 - 01, che ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). Il provvedimento impugnato non si è conformato in alcun modo a tali principi, in quanto la decisione del giudice per le indagini preliminari è stata ribaltata senza un adeguato confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, e senza addurre argomenti che possano dotare di maggiore persuasività e credibilità razionale le divergenti valutazioni adottate in ordine all'attendibilità personale del FA ed alla coerenza e credibilità del suo racconto. Giova premettere, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari, nel valutare l'affidabilità soggettiva del FA, lo aveva descritto come "persona adusa a frequentare ed interloquire con i clan della zona o, nel migliore dei casi, uno che acquisisce un ruolo di intermediazione con gli stessi". Il Tribunale del riesame, invece, dapprima lo ha indicato come soggetto noto ai carabinieri "per aver denunziato come responsabile dei reati di usura ed estorsione commesse ai suoi danni, RU EN, esponente della criminalità organizzata del luogo" (pag. 4), senza mancare, però, di evidenziare le sue "relazioni borderline" con ambienti criminali, ricordandone anche i precedenti penali, che "annoverano condanne per contrabbando, nonché per rapina a 10 mano armata" (pag. 19 dell'ordinanza impugnata) e comunque ricordando anche che FE D'LI aveva riferito ai carabinieri che il FA, "venticinque anni prima, aveva svolto funzioni di intermediario tra suo cognato D'US EL ed i malavitosi che lo avevano sottoposto ad estorsione", tanto che, proprio per questo, lo stesso D'LI aveva ritenuto che il FA "fosse un esponente della criminalità organizzata ed avesse ricevuto il preventivo avallo della camorra per poter procedere all'acquisto" dell'immobile allo stato grezzo sito in Villaricca, di proprietà di AL AR, moglie di D'LI GE, poi oggetto del un contratto preliminare di compravendita stipulato con una società di OC Biagio, nominativo dapprima taciuto dal FA, e del quale poi questo si era detto socio (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Il giudice per le indagini preliminari aveva, però, riconosciuto la gravità indiziaria soltanto in relazione all'intimazione di interrompere i lavori, rivolta all'operaio che si trovava sul cantiere, OS ME, da persona qualificatasi come operaio della ditta "Edil Sabatino", in quanto episodio emerso non solo dalla denuncia del FA, ma anche dalle dichiarazioni dello stesso OS, oltre che dalle riprese della vicina videocamera, ed ha rilevato trattarsi di intimazione coerente con il veto trentennale all'esecuzione di lavori sull'immobile, in considerazione del suo valore altamente simbolico rimasto allo stato grezzo per espressa volontà del gruppo ER-IA, che ne aveva fatto un simbolo volto a preservare la memoria storica dell'omicidio ivi consumato nel 1993. Nel ritenere la sola parola del FA insufficiente ad integrare la gravità indiziaria anche in relazione alle fasi successive del narrato del predetto, prive di riscontri, il primo giudice aveva valorizzato una serie di elementi con i quali l'ordinanza impugnata non risulta essersi adeguatamente confrontata: - kemomento del sopralluogo dei carabinieri, che lo conoscevano per il contributo dato all'arresto di tale AR, il FA non riferiva di aver conosciuto i D'LI venticinque anni prima, allorché si era fatto intermediario di una richiesta estorsiva, ma riferiva tale pur significativo episodio ai carabinieri solo due mesi dopo, in sede di denuncia. - li stessi fratelli D'LI, nel rendere s.i.t., riferivano che il FA si era loro presentato come "persona di valore", e D'LI FE riferiva anche di aver contato sulla sua capacità "di interloquire con ì clan", così da consentirgli la vendita del bene, sia pure a prezzo ridotto. Anche il colloquio con il D'LI, registrato dal FA, rendeva evidente che i proprietari dell'immobile avevano accettato l'intermediazione di quest'ultimo con la camorra proprio per "stare tranquilli". Il FA, peraltro, si sarebbe prima presentato come acquirente del bene, e solo in un secondo momento come socio dell'acquirente OC che, però, risulta aver negato tale qualità. - gppariva anomalo l'atteggiamento dell'intermediario, che non riferiva ai promittenti venditori la richiesta estorsiva asseritamente ricevuta dal UO, e la riferiva al promittente acquirente solo due mesi dopo, ben oltre la denuncia formalizzata il 5/12/2022 davanti ai carabinieri, ed altrettanto anomalo doveva ritenersi che, ricevuta la richiesta estorsiva, non ne 1 1 abbia immediatamente informato i carabinieri, pur trattandosi del segmento più importante di quanto stava accadendo, ma li abbia informati solo in sede di denuncia. - 4.11 silenzio serbato dal FA con le parti della compravendita, dopo aver ricevuto già parte del suo compenso, non consentiva di ritenere che lo stesso avesse agito per mera solidarietà umana, bensì per un personale interesse alla trattativa, sia per aver già percepito parte del compenso, sia perché interessato alla stipula del contratto definitivo, così da conseguire l'ulteriore prezzo della mediazione. Si tratta di elementi con i quali l'ordinanza del Tribunale del riesame non si è confrontata adeguatamente, attribuendo, invece, apoditticamente al denunciante la qualità di persona offesa del reato per il sol fatto di aver asseritamente ricevuto una minaccia, in realtà indirizzata a terzi "sotto le spoglie di una transazione mirante a salvaguardare i suoi interessi ed a spostare su terzi il sacrificio economico" e desumendo da tale asserita qualità l'autosufficienza del racconto del FA anche laddove privo di riscontri, la cui necessità, invece, era stata fondata dal giudice per le indagini preliminari non già sulla qualità del dichiarante, bensì sulla insufficiente attendibilità soggettiva dello stesso, accresciuta dalle anomalie sopra ricordate e ritenuta perciò tale da richiedere un adeguato vaglio di affidabilità del racconto. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha sempre evidenziato che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse di per sé non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone (così Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, Rv. 278499): il giudice per le indagini preliminari, nel valutare la modesta affidabilità delle dichiarazioni del FA, alla luce della sua personalità e delle contraddizioni evidenziate nel suo comportamento, ha ritenuto che le parti del suo racconto prive di riscontri fossero, però, inidonee ad integrare gravi indizi di colpevolezza dei ricorrenti, difettando altri elementi idonei a vagliarne positivamente la credibilità. L'ordinanza del Tribunale del riesame ha ribaltato tali valutazioni del giudice della cautela senza un adeguato confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, e senza addurre argomenti specifici dotati di maggiore persuasività che rendano adeguatamente conto delle divergenti valutazioni adottate in ordine all'attendibilità personale del FA ed alle criticità del suo comportamento, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che si conformerà ai principi dinanzi esposti. 12
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr idene Luciau1y1mperiali RG TR