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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 592/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA NI, OR
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1967/2021 depositato il 19/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190050089143000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compare solo il difensore del contribuente che conferma l'istanza di rinunzia al gravame già depositata chiedendo la compensazione delle spese. Nessuno compare per l'AdER ritualmente notiziata. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 98/2021, pronunciata in data 19/01/2021 e depositata in data 20/01/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso cartella di pagamento n. 01420190050089143000, ritualmente notificata e recante iscrizione a ruolo del tributo Tares per l'annualità 2013.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la società Ricorrente_1 S. r.l., a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone il totale accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni, già argomentate in primo grado, sottese alla nullità dell'atto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione si costituiva nel presente giudizio presentando controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di giudizio.
In data 16/01/2026, la difesa di Parte appellante depositava nel fascicolo processuale la nota con cui comunicava la rinuncia al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 27/01/2026, la Corte prende atto di quanto in atti e
P.Q.M.
dichiara estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, lì 27 gennaio 2026.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
CARRA NI, OR
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1967/2021 depositato il 19/08/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 98/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190050089143000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compare solo il difensore del contribuente che conferma l'istanza di rinunzia al gravame già depositata chiedendo la compensazione delle spese. Nessuno compare per l'AdER ritualmente notiziata. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 98/2021, pronunciata in data 19/01/2021 e depositata in data 20/01/2021, la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso cartella di pagamento n. 01420190050089143000, ritualmente notificata e recante iscrizione a ruolo del tributo Tares per l'annualità 2013.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la società Ricorrente_1 S. r.l., a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone il totale accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni, già argomentate in primo grado, sottese alla nullità dell'atto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione si costituiva nel presente giudizio presentando controdeduzioni e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di giudizio.
In data 16/01/2026, la difesa di Parte appellante depositava nel fascicolo processuale la nota con cui comunicava la rinuncia al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 27/01/2026, la Corte prende atto di quanto in atti e
P.Q.M.
dichiara estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, lì 27 gennaio 2026.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Francesco Giardino