CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TT ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 678/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002029 CONTR. SOGG. 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005333 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3715/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 Resistente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi (anni 2021 e 2022) con cui Roma Capitale chiedeva la maggiore somma di € 1.938,59 (Imposta di soggiorno) per un totale complessivo di € 2.618,97. Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati, in quanto erano stati conteggiati (erroneamente) anche i pernotti esenti dall'Imposta di soggiorno.
Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale evidenziando di avere utilizzato dati provenienti dalla Questura di
Roma.
La C.T.P. di primo grado dopo avere osservato: a) che non era stata fornita la prova di un maggior numero di pernottamenti rispetto a quelli dichiarati dall'albergatore per i quali erano anche stati indicati le esenzioni provate documentalmente – accoglieva il ricorso e condannava alle spese il Comune di Roma.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Roma deducendo che i pernottamenti esenti o esclusi dall'imposta di soggiorno dovevano essere provati dal contribuente.
Controdeduceva il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza, non merita le censure formulate dal Comune di Roma.
Invero, il Collegio rileva che erra l'appellante nel reputare sia onere probatorio dell'albergatore quello di dimostrare il numero di pernottamento soggetti a tassazione distinguendoli da quelli esenti.
E' ovvio che, ove sussista una differenza, come nella specie, tra pernottamenti registrati indiscriminatamente presso la Questura di Roma (esenti e non esenti) e pernottamenti denunciati dall'albergatore soggetti a tassazione, sarà onere del Comune dimostrare la pretesa creditoria e così recuperare a tassazione quei pernottamenti per i quali il Comune deduce essere assoggettati a tassazione, ma non dichiarati tali dal contribuente.
In mancanza di tale allegazione e dimostrazione a carico del Comune, è ovvio che non può ritenersi assolto l'onus probandi a suo carico circa la sussistenza del presupposto impositivo.
D'altra parte nella specie il contribuente ha specificato indicando i pernottamenti per gli anni in questione suddividendoli tra quelli esenti e non esenti con relativa documentazione.
Ed è evidente che la pretesa creditoria del Comune, che in definitiva si riferiva proprio ai pernottamenti dichiarati esenti dal contribuente, doveva essere adeguatamente dimostrata con idonea documentazione da parte dell'Ente impositore, idonea a superare il valore probatorio della documentazione ex adverso prodotta.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del Comune. Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 da distrarsi in favore degli Avv. ti Difensore_1 e Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TT ROMEO, Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 678/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002029 CONTR. SOGG. 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005333 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3715/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.2.2024 Resistente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi (anni 2021 e 2022) con cui Roma Capitale chiedeva la maggiore somma di € 1.938,59 (Imposta di soggiorno) per un totale complessivo di € 2.618,97. Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati, in quanto erano stati conteggiati (erroneamente) anche i pernotti esenti dall'Imposta di soggiorno.
Concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale evidenziando di avere utilizzato dati provenienti dalla Questura di
Roma.
La C.T.P. di primo grado dopo avere osservato: a) che non era stata fornita la prova di un maggior numero di pernottamenti rispetto a quelli dichiarati dall'albergatore per i quali erano anche stati indicati le esenzioni provate documentalmente – accoglieva il ricorso e condannava alle spese il Comune di Roma.
Avverso detta decisione ha proposto appello il Comune di Roma deducendo che i pernottamenti esenti o esclusi dall'imposta di soggiorno dovevano essere provati dal contribuente.
Controdeduceva il contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza, non merita le censure formulate dal Comune di Roma.
Invero, il Collegio rileva che erra l'appellante nel reputare sia onere probatorio dell'albergatore quello di dimostrare il numero di pernottamento soggetti a tassazione distinguendoli da quelli esenti.
E' ovvio che, ove sussista una differenza, come nella specie, tra pernottamenti registrati indiscriminatamente presso la Questura di Roma (esenti e non esenti) e pernottamenti denunciati dall'albergatore soggetti a tassazione, sarà onere del Comune dimostrare la pretesa creditoria e così recuperare a tassazione quei pernottamenti per i quali il Comune deduce essere assoggettati a tassazione, ma non dichiarati tali dal contribuente.
In mancanza di tale allegazione e dimostrazione a carico del Comune, è ovvio che non può ritenersi assolto l'onus probandi a suo carico circa la sussistenza del presupposto impositivo.
D'altra parte nella specie il contribuente ha specificato indicando i pernottamenti per gli anni in questione suddividendoli tra quelli esenti e non esenti con relativa documentazione.
Ed è evidente che la pretesa creditoria del Comune, che in definitiva si riferiva proprio ai pernottamenti dichiarati esenti dal contribuente, doveva essere adeguatamente dimostrata con idonea documentazione da parte dell'Ente impositore, idonea a superare il valore probatorio della documentazione ex adverso prodotta.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del Comune. Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 da distrarsi in favore degli Avv. ti Difensore_1 e Difensore_2 che si dichiarano antistatari.