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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025 e nr. 9067/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 541/2025 tra
con il patrocinio dell'avv. RICCA Rodolfo in forza di procura alle liti Parte_1
18.2.2025
ATTORE
e
con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella in fora di procura alle liti 23.4.2025 CP_1
CONVENUTO
Oggi 22.12.2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per l'avv. RICCA RODOLFO e assistito dall'avv. FERRETTI Parte_1 CP_1
LA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Ricca precisa le conclusioni quanto al procedimento n. 541/25 come da intimazione di sfratto dando atto che l'immobile è stato restituito e dunque insiste solo sulla condanna alle spese. Per quanto concerne il giudizio 9067/25 precisa le conclusioni come da ricorso.
L'avv. Ferretti precisa le conclusioni richiama le conclusioni come da comparsa nella opposizione a decreto ingiuntivo del 30.4.2025 precisando che il sig. ha proposto CP_1
domanda di mediazione alla quale controparte non si è presentata e chiede che se ne tenga conto anche ai fini della causa di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce della riunione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2025 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RICCA Rodolfo in forza di procura alle liti Parte_1
18.2.2025
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella in fora di procura alle liti 23.4.2025 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI nella causa 541/2025:
Per : Parte_1
“Voglia il Giudice del Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
Dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, per cui è causa, confermando il provvedimento reso in data 04.01.2025; confermare, di conseguenza, la condanna del sig. a rilasciare immediatamente CP_1
l'immobile di Torre Pellice, viale TE n. 5, di cui in premessa;
condannare, qualora ritenuto, a seguito di Consulenza Tecnica d'Uufficio volta a quantificare i danni riscontrati all'immobile a seguito della consegna alla proprietà, l'intimato resistente a corrispondere alla proprietà la somma di euro 3.910,90= per danni tutti, CP_1
indicati in precedenza, o quell'altra cifra che andrà ad indicare il nominato consulente.
Con vittoria di spese ed onorari della procedura di mediazione e di causa tutti”.
pagina 2 di 9 Per : CP_1
nella causa 541/2025:
“voglia il Giudice del Tribunale di Torino,
In via preliminare
Dichiarare l'improcedibilità delle domande ex adverso dedotte stante la mancata partecipazione alla procedura di mediazione della sig.ra con le conseguenti Pt_1
determinazioni in punto spese;
Nel merito
1.Rigettare le domande dell'intimante in opposizioni perché infondate in fatto e in diritto.
2.Accertare che la sig.ra ha agito in mala fede, in violazione dei principi di correttezza CP_2
contrattuale, non avendo mai fornito l'arredo indicato nel contratto di locazione -arredo che è stato pressoché interamente acquistato dal sig. e non avendo tenuto conto dei lavori CP_1
di ripristino realizzati a spese del sig. per rendere l'immobile idoneo all'uso abitativo CP_1
nonché omettendo di aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente procedimento;
3. Accertare che il contratto di locazione deve ritenersi risolto per grave inadempimento della sig.ra e, per l'effetto respingere le domande ex adverso proposte, dichiarando Pt_1
cessata materia del contendere atteso l'avvenuto rilascio dell'immobile e la risoluzione del contratto di locazione stesso.
Con vittoria di spese”.
Nella causa 9067/2025
Per : Parte_1
Voglia il Giudice del Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: previa ammissione, qualora ritenuto, delle prove per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli di cui in narrativa, dalla lettera a) alla lettera i), preceduti dalla locuzione “Vero che”, nonché su tutti i capitoli eventualmente ammessi alla controparte a prova contraria, respingere la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in ogni caso e quantomeno, l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, respingere intentata opposizione e, per l'effetto, confermare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto, oggetto di procedimento, pagina 3 di 9 nel merito, in via subordinata, accertare che deve a a titoli di canoni di locazione relativi CP_1 Parte_1
all'immobile sito in Torre Pellice, viale TE n. 5, la somma di euro 2.100,00= e, per l'effetto, dichiarate tenuto e condannare a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
euro 2.100,00= a titoli di canoni di locazione dell'immobile indicato in atti, sito in Torre Pellice,
VI TE n. 5.
Con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria e della presente fase”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale revocare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'opposto decreto ingiuntivo n. 1464 (RG n.
3621/2025), emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, nella persona del Giudice Dott. Stefano
Miglietta, in data 07.03.2025 e, per l'effetto, dichiarare che il sig. nulla deve alla CP_1
sig.ra anche in virtù eventualmente della compensazione tra i crediti Parte_1
reciprocamente vantati.
In ogni caso
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'odierna convenuta in opposizione, ex art. 96, comma I, cod. proc. civ., al risarcimento dei danni cagionati per aver agito in giudizio con mala fede ai danni del sig.
[...]
, da quantificarsi in via equitativa e/o d'ufficio in misura non inferiore al doppio delle CP_1
spese legali da liquidarsi in favore di quest'ultimo per il presente giudizio.
Con il pieno favore di spese e competenze di lite nelle misure di legge, oltre 4% C.p.a ed I.v.a.
(se dovuta), oltre rimborso forfettario ex D. M. 55/14.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver concesso in locazione ad uso abitativo a Parte_1 CP_1
in data 29.05.2024 l'unità immobiliare, sita in Torre Pellice (TO), viale TE n. 5 al canone di locazione di euro 350,00 mensili e che il conduttore era in mora nel pagamento dei canoni di locazione a far data dall'01.08.2024, ha intimato a lo sfratto per morosità. CP_1
si è opposto alla convalida sostenendo che il rapporto di locazione aveva CP_1
avuto inizio, di fatto, prima della formale stipula del contratto con l'accordo che esso intimato avrebbe eseguito i lavori di ripristino e manutenzione dell'immobile versando il minor canone di € 300 mensili e che il contratto sarebbe stato formalizzato solo una volta che CP_1
pagina 4 di 9 fosse rientrato degli esborsi subiti. Il convenuto ha aggiunto (i) di aver sostenuto un costo di €
700,00 per il rifacimento del parquet della camera da letto e della cucina e di € 1.614,00 per l'acquisto del mobilio inutilizzabile. per l'acquisto del mobilio;
(ii) che , Parte_1
appreso che il conduttore aveva preso un cucciolo di cane, cominciava a chiamare insistentemente il conduttore spaventandolo e dicendo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine se non avesse rilasciato l'immobile; (iii) che esso esponente veniva di fatto
“costretto” a sottoscrivere il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria del
29.05.2024, oltre a non essere provata, versando contestualmente alla proprietaria due mensilità a titolo di caparra;
(iv) che chiedeva legittimamente alla locatrice di decurtare dal canone le spese da lui anticipate per acquistare gli arredi e per i ripristini, ma la locatrice opponeva un rifiuto;
(v) che esso conduttore, dal mese di agosto 2024, interrompeva il pagamento dei canoni di locazione, al solo fine di poter recuperare i costi da lui anticipati per la sistemazione dell'immobile e per l'acquisto del mobilio.
ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della convalida e dell'ordinanza di CP_1
rilascio.
Con ordinanza 7.1.2025 il Tribunale ordinava a di rilasciare l'immobile CP_1
fissando termine al 4.2.2025 per l'esecuzione e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna Parte_1
del conduttore al risarcimento dei danni arrecati all'immobile quantificati in € 3.910,90.
All'udienza di comparizione il Giudice formulava una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla locatrice.
Assunte le prove orali, la causa veniva fissata per discussione all'udienza del 12.12.2025.
Nel corso dello svolgimento della causa n. 541/25, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1464/2025, il Tribunale di Torino ingiungeva a di pagare in favore CP_1
di l'importo di € 2.100,00 a titolo di canoni di locazione dal mese di agosto Parte_1
2024 al mese di gennaio 2025.
si opponeva al decreto allegando che il rapporto tra le parti era sorto da un CP_1 contratto di comodato sottoscritto un data 8 maggio 2024 e registrato con cui Parte_1
concedeva in comodato d'uso dal 01.05.2024 al 31.05.2025 l'alloggio di sua proprietà,
[...]
sito in Torre Pellice (TO), viale TE Alighieri n. 5 a , il quale provvedeva al CP_1
versamento di una cauzione pari ad € 640,00 e si impegnava, fra le altre cose, alla sistemazione, a proprie spese, degli arredi – per cui sosteneva un esborso di € 1614,00 - e del parquet dell'immobile concesso in comodato.
Solo in data 29.5.2024 tra le parti veniva sottoscritto il contratto di locazione a seguito del pagina 5 di 9 quale esso opponente versava l'ulteriore importo di € 700,00 a titolo di cauzione, contratto sottoscritto per le pressioni della convenuta conseguenti all'acquisto da parte di esso esponente di un cucciolo di cane.
In diritto, ha sostenuto che il comportamento di era CP_1 Parte_1
contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, avendo quest'ultima inizialmente pattuito un contratto di comodato in ragione delle condizioni precarie e non abitative dell'alloggio di proprietà della stessa, aveva poi preteso dal comodatario la trasformazione in contratto di locazione solo dopo che l'immobile era stato da lui adeguatamente sistemato a proprie spese e ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, previa compensazione tra i rispettivi crediti, e con condanna di controparte ex art. 96 primo comma c.p.c. ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che (i) il contratto di Parte_1
locazione era stato sottoscritto da entrambe le parti;
(ii) che successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore aveva corrisposto i soli canoni per i mesi di giugno e luglio del 2024 rimanendo moroso sino a gennaio 2025; (iii) che la circostanza che il rapporto di locazione avrebbe avuto inizio prima della sottoscrizione del contrato era contestata, atteso che il contratto di comodato non era stato registrato posto che, con successivi accordi tra le parti, era stato sostituito da contratto di locazione registrato, oggetto del presente contenzioso;
(iv) che le spese per la sistemazione del parquet erano contestate e non provate, mentre quelle per l'acquisto di mobilio erano contestate in quanto l'appartamento era stato locato con mobilio efficiente e consono, accettato dal conduttore;
(v) che a seguito della consegna erano emersi danni ai locali e mancato pagamento di spese condominiali per € 926,82. ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere l'opposizione e Parte_1
condannare al pagamento di € 2.100,00. CP_1
Con ordinanza 15.7.2025 il giudice, rigettate le istanze di istruttoria orale, ha rimesso la causa al Presidente di sezione in ordine alla riunione con la causa n. 541/2025.
All'udienza del 1.12.2025 il Giudice ha disposto la riunione delle due cause che sono state discusse oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Devono, in primo luogo, essere dichiarate improcedibili la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 29.05.2024 avente a oggetto l'immobile sito in Torre Pellice (TO), viale TE n. 5 e la domanda di risarcimento dei danni proposte da per il mancato esperimento del procedimento di Parte_1
pagina 6 di 9 mediazione come disposto con ordinanza di mutamento del rito 4.1.2025.
L'art. 5 comma primo del D. Lgs. n. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione, comodato, affitto di aziende, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Il comma quarto della medesima disposizione prevede che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
E' dunque necessario, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, che l'attore partecipi personalmente al primo incontro fissato in sede di mediazione.
Nel caso di specie, all'incontro fissato dal mediatore Avv. Giovanni Pellegrino in data
17.2.2025 è comparso personalmente solo , mentre , pur CP_1 Parte_2
regolarmente convocata, non si è presentata, né risultava presente l'avv. RICCA Rodolfo, pur convocato via pec per l'incontro. (docc. 10 e 10 a di parte ). CP_1
Quale conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice nel giudizio iscritto al R.G. n.
541/2025.
3.Deve, invece, essere esaminata la domanda introdotta con il ricorso monitorio avente a oggetto il pagamento dei canoni di locazione dal luglio 2024 a gennaio 2025.
Si rileva, infatti, che il mancato esperimento della mediazione quanto alla domanda di pagamento dei canoni non è né stato eccepito dalle parti entro la prima udienza, né è stato rilevato d'ufficio dal giudice.
, infatti, ha eccepito anche in questa causa la mancata partecipazione di CP_1
alla mediazione con esplicito riferimento alla sola causa di sfratto per Parte_1
morosità.
Ne consegue che la domanda di pagamento dei canoni introdotta con il ricorso monitorio deve essere esaminata nel merito.
Il mancato pagamento dei canoni da luglio 2024 a gennaio 2025 per l'importo di € 2.100,00 non è contestato.
Sono, invece, eccepiti (i) la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, avendo quest'ultima inizialmente pattuito un contratto di comodato in ragione delle condizioni precarie e non abitative dell'alloggio di proprietà della stessa, aveva poi preteso dal comodatario la trasformazione in contratto di locazione e (ii) la compensazione con le spese sostenute per l'acquisto del mobilio.
L'eccezione di violazione dei principi di buona fede non risulta fondata. pagina 7 di 9 In primo luogo, non vi è prova che la stipula del contratto di locazione sia stata pretesa unilateralmente dalla sig.ra in quanto dallo stesso scambio di messaggi prodotto da Pt_1
parte opponente emerge che l'oggetto del contendere era la presenza di un animale in un condominio che non accettava tale presenza e in una situazione in cui il sig. era CP_1
stato informato, prima di stipulare gli accordi con , che non era consentita la Parte_3
presenza di animali (cfr. doc. 8, messaggio proveniente da in cui riconosce che CP_1
veva informato il conduttore e aveva scritto sull'annuncio “niente animali”). Per_1
Né può operare nel caso di specie la compensazione con le spese asseritamente sostenute per l'acquisto del mobilio. Si rileva, infatti, che manca la prova dell'accordo tra le parti di decurtare il costo del mobilio dalla locazione, né alcun accordo sui costi emerge dall'impegno assolutamente generico contenuto nel contratto di comodato, peraltro, superato dal successivo accordo di locazione, di “sistemare mobili e parquet”.
Ne consegue, pertanto, che l'opposizione non può essere accolta e che il decreto ingiuntivo n.
1464/2025 deve essere confermato.
Si precisa, da ultimo, che non costituisce oggetto della presente causa la cauzione in assenza di una eccezione di compensazione avente a oggetto tale somma e in considerazione dell'improcedibilità delle domande proposte nel giudizio avente a oggetto lo sfratto per morosità.
4. Le spese di lite devono essere interamente compensate alla luce dell'improcedibilità delle domande proposte nella causa iscritta al R.G. n. 541/2025, con conseguente soccombenza di e del rigetto dell'opposizione iscritta al R.G. n. 9067/2025 con conseguente Parte_1
soccombenza di . CP_1
Deve essere rigettata la domanda proposta ex art. 96 primo comma c.p.c. da CP_1
nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo alla luce della soccombenza dell'opponente. deve, invece, essere condannata ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 al Parte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio iscritto al R.G. n. 541/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 29.05.2024 avente a oggetto l'immobile sito in Torre pagina 8 di 9 Pellice (TO), viale TE n. 5 e la domanda di risarcimento dei danni proposte da Parte_1
nei confronti di nella causa iscritta al R.G. n. 541/2025;
[...] CP_1
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1464/2025 CP_1
emesso dal Tribunale di Torino in data 10.3.2025.
RIGETTA la domanda proposta da ex art. 96 primo comma c.p.c. CP_1
CONDANNA ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio iscritto al R.G. n. 541/2025.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due giudizi riuniti.
Così deciso in Torino in data 22.12.2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 541/2025 tra
con il patrocinio dell'avv. RICCA Rodolfo in forza di procura alle liti Parte_1
18.2.2025
ATTORE
e
con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella in fora di procura alle liti 23.4.2025 CP_1
CONVENUTO
Oggi 22.12.2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi: per l'avv. RICCA RODOLFO e assistito dall'avv. FERRETTI Parte_1 CP_1
LA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Ricca precisa le conclusioni quanto al procedimento n. 541/25 come da intimazione di sfratto dando atto che l'immobile è stato restituito e dunque insiste solo sulla condanna alle spese. Per quanto concerne il giudizio 9067/25 precisa le conclusioni come da ricorso.
L'avv. Ferretti precisa le conclusioni richiama le conclusioni come da comparsa nella opposizione a decreto ingiuntivo del 30.4.2025 precisando che il sig. ha proposto CP_1
domanda di mediazione alla quale controparte non si è presentata e chiede che se ne tenga conto anche ai fini della causa di opposizione a decreto ingiuntivo alla luce della riunione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Simonetta Rossi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 541/2025 avente a oggetto: contratto di locazione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RICCA Rodolfo in forza di procura alle liti Parte_1
18.2.2025
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella in fora di procura alle liti 23.4.2025 CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI nella causa 541/2025:
Per : Parte_1
“Voglia il Giudice del Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
Dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, per cui è causa, confermando il provvedimento reso in data 04.01.2025; confermare, di conseguenza, la condanna del sig. a rilasciare immediatamente CP_1
l'immobile di Torre Pellice, viale TE n. 5, di cui in premessa;
condannare, qualora ritenuto, a seguito di Consulenza Tecnica d'Uufficio volta a quantificare i danni riscontrati all'immobile a seguito della consegna alla proprietà, l'intimato resistente a corrispondere alla proprietà la somma di euro 3.910,90= per danni tutti, CP_1
indicati in precedenza, o quell'altra cifra che andrà ad indicare il nominato consulente.
Con vittoria di spese ed onorari della procedura di mediazione e di causa tutti”.
pagina 2 di 9 Per : CP_1
nella causa 541/2025:
“voglia il Giudice del Tribunale di Torino,
In via preliminare
Dichiarare l'improcedibilità delle domande ex adverso dedotte stante la mancata partecipazione alla procedura di mediazione della sig.ra con le conseguenti Pt_1
determinazioni in punto spese;
Nel merito
1.Rigettare le domande dell'intimante in opposizioni perché infondate in fatto e in diritto.
2.Accertare che la sig.ra ha agito in mala fede, in violazione dei principi di correttezza CP_2
contrattuale, non avendo mai fornito l'arredo indicato nel contratto di locazione -arredo che è stato pressoché interamente acquistato dal sig. e non avendo tenuto conto dei lavori CP_1
di ripristino realizzati a spese del sig. per rendere l'immobile idoneo all'uso abitativo CP_1
nonché omettendo di aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente procedimento;
3. Accertare che il contratto di locazione deve ritenersi risolto per grave inadempimento della sig.ra e, per l'effetto respingere le domande ex adverso proposte, dichiarando Pt_1
cessata materia del contendere atteso l'avvenuto rilascio dell'immobile e la risoluzione del contratto di locazione stesso.
Con vittoria di spese”.
Nella causa 9067/2025
Per : Parte_1
Voglia il Giudice del Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: previa ammissione, qualora ritenuto, delle prove per interrogatorio formale e testimoni sui capitoli di cui in narrativa, dalla lettera a) alla lettera i), preceduti dalla locuzione “Vero che”, nonché su tutti i capitoli eventualmente ammessi alla controparte a prova contraria, respingere la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in ogni caso e quantomeno, l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, respingere intentata opposizione e, per l'effetto, confermare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto, oggetto di procedimento, pagina 3 di 9 nel merito, in via subordinata, accertare che deve a a titoli di canoni di locazione relativi CP_1 Parte_1
all'immobile sito in Torre Pellice, viale TE n. 5, la somma di euro 2.100,00= e, per l'effetto, dichiarate tenuto e condannare a corrispondere a la somma di CP_1 Parte_1
euro 2.100,00= a titoli di canoni di locazione dell'immobile indicato in atti, sito in Torre Pellice,
VI TE n. 5.
Con vittoria di spese ed onorari della fase monitoria e della presente fase”.
Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via principale revocare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'opposto decreto ingiuntivo n. 1464 (RG n.
3621/2025), emesso dal Tribunale Ordinario di Torino, nella persona del Giudice Dott. Stefano
Miglietta, in data 07.03.2025 e, per l'effetto, dichiarare che il sig. nulla deve alla CP_1
sig.ra anche in virtù eventualmente della compensazione tra i crediti Parte_1
reciprocamente vantati.
In ogni caso
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'odierna convenuta in opposizione, ex art. 96, comma I, cod. proc. civ., al risarcimento dei danni cagionati per aver agito in giudizio con mala fede ai danni del sig.
[...]
, da quantificarsi in via equitativa e/o d'ufficio in misura non inferiore al doppio delle CP_1
spese legali da liquidarsi in favore di quest'ultimo per il presente giudizio.
Con il pieno favore di spese e competenze di lite nelle misure di legge, oltre 4% C.p.a ed I.v.a.
(se dovuta), oltre rimborso forfettario ex D. M. 55/14.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver concesso in locazione ad uso abitativo a Parte_1 CP_1
in data 29.05.2024 l'unità immobiliare, sita in Torre Pellice (TO), viale TE n. 5 al canone di locazione di euro 350,00 mensili e che il conduttore era in mora nel pagamento dei canoni di locazione a far data dall'01.08.2024, ha intimato a lo sfratto per morosità. CP_1
si è opposto alla convalida sostenendo che il rapporto di locazione aveva CP_1
avuto inizio, di fatto, prima della formale stipula del contratto con l'accordo che esso intimato avrebbe eseguito i lavori di ripristino e manutenzione dell'immobile versando il minor canone di € 300 mensili e che il contratto sarebbe stato formalizzato solo una volta che CP_1
pagina 4 di 9 fosse rientrato degli esborsi subiti. Il convenuto ha aggiunto (i) di aver sostenuto un costo di €
700,00 per il rifacimento del parquet della camera da letto e della cucina e di € 1.614,00 per l'acquisto del mobilio inutilizzabile. per l'acquisto del mobilio;
(ii) che , Parte_1
appreso che il conduttore aveva preso un cucciolo di cane, cominciava a chiamare insistentemente il conduttore spaventandolo e dicendo che avrebbe chiamato le forze dell'ordine se non avesse rilasciato l'immobile; (iii) che esso esponente veniva di fatto
“costretto” a sottoscrivere il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria del
29.05.2024, oltre a non essere provata, versando contestualmente alla proprietaria due mensilità a titolo di caparra;
(iv) che chiedeva legittimamente alla locatrice di decurtare dal canone le spese da lui anticipate per acquistare gli arredi e per i ripristini, ma la locatrice opponeva un rifiuto;
(v) che esso conduttore, dal mese di agosto 2024, interrompeva il pagamento dei canoni di locazione, al solo fine di poter recuperare i costi da lui anticipati per la sistemazione dell'immobile e per l'acquisto del mobilio.
ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della convalida e dell'ordinanza di CP_1
rilascio.
Con ordinanza 7.1.2025 il Tribunale ordinava a di rilasciare l'immobile CP_1
fissando termine al 4.2.2025 per l'esecuzione e disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa chiedeva la risoluzione del contratto e la condanna Parte_1
del conduttore al risarcimento dei danni arrecati all'immobile quantificati in € 3.910,90.
All'udienza di comparizione il Giudice formulava una proposta conciliativa che non veniva accettata dalla locatrice.
Assunte le prove orali, la causa veniva fissata per discussione all'udienza del 12.12.2025.
Nel corso dello svolgimento della causa n. 541/25, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1464/2025, il Tribunale di Torino ingiungeva a di pagare in favore CP_1
di l'importo di € 2.100,00 a titolo di canoni di locazione dal mese di agosto Parte_1
2024 al mese di gennaio 2025.
si opponeva al decreto allegando che il rapporto tra le parti era sorto da un CP_1 contratto di comodato sottoscritto un data 8 maggio 2024 e registrato con cui Parte_1
concedeva in comodato d'uso dal 01.05.2024 al 31.05.2025 l'alloggio di sua proprietà,
[...]
sito in Torre Pellice (TO), viale TE Alighieri n. 5 a , il quale provvedeva al CP_1
versamento di una cauzione pari ad € 640,00 e si impegnava, fra le altre cose, alla sistemazione, a proprie spese, degli arredi – per cui sosteneva un esborso di € 1614,00 - e del parquet dell'immobile concesso in comodato.
Solo in data 29.5.2024 tra le parti veniva sottoscritto il contratto di locazione a seguito del pagina 5 di 9 quale esso opponente versava l'ulteriore importo di € 700,00 a titolo di cauzione, contratto sottoscritto per le pressioni della convenuta conseguenti all'acquisto da parte di esso esponente di un cucciolo di cane.
In diritto, ha sostenuto che il comportamento di era CP_1 Parte_1
contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, avendo quest'ultima inizialmente pattuito un contratto di comodato in ragione delle condizioni precarie e non abitative dell'alloggio di proprietà della stessa, aveva poi preteso dal comodatario la trasformazione in contratto di locazione solo dopo che l'immobile era stato da lui adeguatamente sistemato a proprie spese e ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, previa compensazione tra i rispettivi crediti, e con condanna di controparte ex art. 96 primo comma c.p.c. ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando che (i) il contratto di Parte_1
locazione era stato sottoscritto da entrambe le parti;
(ii) che successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore aveva corrisposto i soli canoni per i mesi di giugno e luglio del 2024 rimanendo moroso sino a gennaio 2025; (iii) che la circostanza che il rapporto di locazione avrebbe avuto inizio prima della sottoscrizione del contrato era contestata, atteso che il contratto di comodato non era stato registrato posto che, con successivi accordi tra le parti, era stato sostituito da contratto di locazione registrato, oggetto del presente contenzioso;
(iv) che le spese per la sistemazione del parquet erano contestate e non provate, mentre quelle per l'acquisto di mobilio erano contestate in quanto l'appartamento era stato locato con mobilio efficiente e consono, accettato dal conduttore;
(v) che a seguito della consegna erano emersi danni ai locali e mancato pagamento di spese condominiali per € 926,82. ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere l'opposizione e Parte_1
condannare al pagamento di € 2.100,00. CP_1
Con ordinanza 15.7.2025 il giudice, rigettate le istanze di istruttoria orale, ha rimesso la causa al Presidente di sezione in ordine alla riunione con la causa n. 541/2025.
All'udienza del 1.12.2025 il Giudice ha disposto la riunione delle due cause che sono state discusse oralmente all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Devono, in primo luogo, essere dichiarate improcedibili la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 29.05.2024 avente a oggetto l'immobile sito in Torre Pellice (TO), viale TE n. 5 e la domanda di risarcimento dei danni proposte da per il mancato esperimento del procedimento di Parte_1
pagina 6 di 9 mediazione come disposto con ordinanza di mutamento del rito 4.1.2025.
L'art. 5 comma primo del D. Lgs. n. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione, comodato, affitto di aziende, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Il comma quarto della medesima disposizione prevede che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
E' dunque necessario, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, che l'attore partecipi personalmente al primo incontro fissato in sede di mediazione.
Nel caso di specie, all'incontro fissato dal mediatore Avv. Giovanni Pellegrino in data
17.2.2025 è comparso personalmente solo , mentre , pur CP_1 Parte_2
regolarmente convocata, non si è presentata, né risultava presente l'avv. RICCA Rodolfo, pur convocato via pec per l'incontro. (docc. 10 e 10 a di parte ). CP_1
Quale conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione, deve dichiararsi l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice nel giudizio iscritto al R.G. n.
541/2025.
3.Deve, invece, essere esaminata la domanda introdotta con il ricorso monitorio avente a oggetto il pagamento dei canoni di locazione dal luglio 2024 a gennaio 2025.
Si rileva, infatti, che il mancato esperimento della mediazione quanto alla domanda di pagamento dei canoni non è né stato eccepito dalle parti entro la prima udienza, né è stato rilevato d'ufficio dal giudice.
, infatti, ha eccepito anche in questa causa la mancata partecipazione di CP_1
alla mediazione con esplicito riferimento alla sola causa di sfratto per Parte_1
morosità.
Ne consegue che la domanda di pagamento dei canoni introdotta con il ricorso monitorio deve essere esaminata nel merito.
Il mancato pagamento dei canoni da luglio 2024 a gennaio 2025 per l'importo di € 2.100,00 non è contestato.
Sono, invece, eccepiti (i) la violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto, avendo quest'ultima inizialmente pattuito un contratto di comodato in ragione delle condizioni precarie e non abitative dell'alloggio di proprietà della stessa, aveva poi preteso dal comodatario la trasformazione in contratto di locazione e (ii) la compensazione con le spese sostenute per l'acquisto del mobilio.
L'eccezione di violazione dei principi di buona fede non risulta fondata. pagina 7 di 9 In primo luogo, non vi è prova che la stipula del contratto di locazione sia stata pretesa unilateralmente dalla sig.ra in quanto dallo stesso scambio di messaggi prodotto da Pt_1
parte opponente emerge che l'oggetto del contendere era la presenza di un animale in un condominio che non accettava tale presenza e in una situazione in cui il sig. era CP_1
stato informato, prima di stipulare gli accordi con , che non era consentita la Parte_3
presenza di animali (cfr. doc. 8, messaggio proveniente da in cui riconosce che CP_1
veva informato il conduttore e aveva scritto sull'annuncio “niente animali”). Per_1
Né può operare nel caso di specie la compensazione con le spese asseritamente sostenute per l'acquisto del mobilio. Si rileva, infatti, che manca la prova dell'accordo tra le parti di decurtare il costo del mobilio dalla locazione, né alcun accordo sui costi emerge dall'impegno assolutamente generico contenuto nel contratto di comodato, peraltro, superato dal successivo accordo di locazione, di “sistemare mobili e parquet”.
Ne consegue, pertanto, che l'opposizione non può essere accolta e che il decreto ingiuntivo n.
1464/2025 deve essere confermato.
Si precisa, da ultimo, che non costituisce oggetto della presente causa la cauzione in assenza di una eccezione di compensazione avente a oggetto tale somma e in considerazione dell'improcedibilità delle domande proposte nel giudizio avente a oggetto lo sfratto per morosità.
4. Le spese di lite devono essere interamente compensate alla luce dell'improcedibilità delle domande proposte nella causa iscritta al R.G. n. 541/2025, con conseguente soccombenza di e del rigetto dell'opposizione iscritta al R.G. n. 9067/2025 con conseguente Parte_1
soccombenza di . CP_1
Deve essere rigettata la domanda proposta ex art. 96 primo comma c.p.c. da CP_1
nel giudizio di opposizione decreto ingiuntivo alla luce della soccombenza dell'opponente. deve, invece, essere condannata ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 al Parte_1
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio iscritto al R.G. n. 541/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 29.05.2024 avente a oggetto l'immobile sito in Torre pagina 8 di 9 Pellice (TO), viale TE n. 5 e la domanda di risarcimento dei danni proposte da Parte_1
nei confronti di nella causa iscritta al R.G. n. 541/2025;
[...] CP_1
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1464/2025 CP_1
emesso dal Tribunale di Torino in data 10.3.2025.
RIGETTA la domanda proposta da ex art. 96 primo comma c.p.c. CP_1
CONDANNA ex art. 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio iscritto al R.G. n. 541/2025.
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due giudizi riuniti.
Così deciso in Torino in data 22.12.2025
Il Giudice dott. Simonetta Rossi
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