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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3014/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3014 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (30.8.1949 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Eva
Gafà del Foro di Reggio Calabria), l' in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(contumace) e la in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Giuseppe Minniti del Foro di Reggio Calabria).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
E' infatti lo stesso ricorrente a dichiarare nell'atto introduttivo di lite che la Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Forense – titolare del diritto di credito di natura contributiva di cui si discute nei termini di seguito meglio specificati – ha ben prima della proposizione del ricorso
(30.6.2022) riconosciuto con provvedimento dell'11.11.2021 la sua non tenutezza al pagamento
1 dei contributi pretesi per gli anni 1989, 1990, 1992 oggetto di causa (in tali termini essendo delimitato l'oggetto della domanda): dichiarando, allo stesso tempo, di aver comunicato lo sgravio in questione al concessionario della riscossione (cfr. provvedimento dell'11.11.2021, prot. 2021/348784 - doc. 5).
Corrisponde al vero quest'ultimo ha egualmente iscritto a ruolo i debiti in questione – assieme ad altri relativi al 2014, 2015, 2017, però come detto non oggetto di domanda - nel 2018, notificando in data 25.2.2022 al la cartella di pagamento n. 09420190001121957 - Parte_1
ruolo esattoriale 2018/004332.
E' avverso tale ultima pretesa, quindi, che il ha proposto opposizione chiedendo Parte_1
accertarsi e dichiararsi la propria non tenutezza al pagamento degli importi in questione.
2. Tanto sinteticamente premesso, osserva il Tribunale come lo sgravio del 2021 – ben conosciuto dal ricorrente – abbia determinato il venir meno in capo al primo di un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
Per come è formulato il petitum del ricorso, infatti, il ha chiesto accertarsi e Parte_1
dichiararsi nei confronti della un diritto che già sussisteva – ed era da lui conosciuto – e CP_2 cioè quello di non pagare a quest'ultima le somme di cui si discute (cfr. conclusioni in ricorso:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutti i motivi sopra esposti, ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di Reggio Calabria Controparte_1 di pretendere, nell'interesse della il pagamento e di procedere Controparte_2 all'esecuzione forzata per la somma di € 385,44, richiesta con la cartella impugnata per contributi previdenziali di competenza del detto ente per gli anni 1989, 1990, 1992, siccome oggetto di provvedimento di sgravio, anteriore alla (ri)notifica della detta cartella;
per
l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve a tale titolo”).
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica “quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 1257/2023).
Tale è la fattispecie in esame.
3. La disposta declaratoria della cessazione della materia del contendere non impone però automaticamente in punto di regolamentazione delle spese di lite la compensazione delle stesse.
2 Opera infatti il criterio della cd. soccombenza prognostica – nell'ottica anche del principio della cd. causazione dela controversia – per come stabilito dalla stessa giurisprudenza della Corte di
Cassazione sopra richiamata (Cass., 1257/2023, cit.).
E' quindi necessario osservare che il si è trovato comunque a dover fronteggiare Parte_1 un'iniziativa volta al recupero in suo danno di somme che in realtà non avrebbe dovuto pagare.
In tale ottica, il principio della cd. soccombenza virtuale in uno con quello – pure già ricordato
– della cd. causazione della lite impone che a pagare le spese del processo sia il soggetto che tale processo ha di fatto determinato con la propria condotta.
Tale soggetto non può che essere la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, non sussistendo prova in atti del fatto che ella abbia – com'era tenuta a fare – diligentemente e tempestivamente reso edotta l' dello sgravio (parziale) Controparte_1
disposto a carico del Parte_1
E' quindi a carico della che vanno poste le spese di lite come liquidate in Controparte_3
dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 1.100,00; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa) con distrazione in favore dell' avv.
Eva Gafà, procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. (contumace) e della Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 341,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell' avv. Eva Gafà, procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 31.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 31.10.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3014 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (30.8.1949 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Eva
Gafà del Foro di Reggio Calabria), l' in persona del l.r.p.t. Controparte_1
(contumace) e la in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Giuseppe Minniti del Foro di Reggio Calabria).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere.
E' infatti lo stesso ricorrente a dichiarare nell'atto introduttivo di lite che la Cassa Nazionale di
Assistenza e Previdenza Forense – titolare del diritto di credito di natura contributiva di cui si discute nei termini di seguito meglio specificati – ha ben prima della proposizione del ricorso
(30.6.2022) riconosciuto con provvedimento dell'11.11.2021 la sua non tenutezza al pagamento
1 dei contributi pretesi per gli anni 1989, 1990, 1992 oggetto di causa (in tali termini essendo delimitato l'oggetto della domanda): dichiarando, allo stesso tempo, di aver comunicato lo sgravio in questione al concessionario della riscossione (cfr. provvedimento dell'11.11.2021, prot. 2021/348784 - doc. 5).
Corrisponde al vero quest'ultimo ha egualmente iscritto a ruolo i debiti in questione – assieme ad altri relativi al 2014, 2015, 2017, però come detto non oggetto di domanda - nel 2018, notificando in data 25.2.2022 al la cartella di pagamento n. 09420190001121957 - Parte_1
ruolo esattoriale 2018/004332.
E' avverso tale ultima pretesa, quindi, che il ha proposto opposizione chiedendo Parte_1
accertarsi e dichiararsi la propria non tenutezza al pagamento degli importi in questione.
2. Tanto sinteticamente premesso, osserva il Tribunale come lo sgravio del 2021 – ben conosciuto dal ricorrente – abbia determinato il venir meno in capo al primo di un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
Per come è formulato il petitum del ricorso, infatti, il ha chiesto accertarsi e Parte_1
dichiararsi nei confronti della un diritto che già sussisteva – ed era da lui conosciuto – e CP_2 cioè quello di non pagare a quest'ultima le somme di cui si discute (cfr. conclusioni in ricorso:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento di tutti i motivi sopra esposti, ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di Reggio Calabria Controparte_1 di pretendere, nell'interesse della il pagamento e di procedere Controparte_2 all'esecuzione forzata per la somma di € 385,44, richiesta con la cartella impugnata per contributi previdenziali di competenza del detto ente per gli anni 1989, 1990, 1992, siccome oggetto di provvedimento di sgravio, anteriore alla (ri)notifica della detta cartella;
per
l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve a tale titolo”).
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica “quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione” (Cass., 1257/2023).
Tale è la fattispecie in esame.
3. La disposta declaratoria della cessazione della materia del contendere non impone però automaticamente in punto di regolamentazione delle spese di lite la compensazione delle stesse.
2 Opera infatti il criterio della cd. soccombenza prognostica – nell'ottica anche del principio della cd. causazione dela controversia – per come stabilito dalla stessa giurisprudenza della Corte di
Cassazione sopra richiamata (Cass., 1257/2023, cit.).
E' quindi necessario osservare che il si è trovato comunque a dover fronteggiare Parte_1 un'iniziativa volta al recupero in suo danno di somme che in realtà non avrebbe dovuto pagare.
In tale ottica, il principio della cd. soccombenza virtuale in uno con quello – pure già ricordato
– della cd. causazione della lite impone che a pagare le spese del processo sia il soggetto che tale processo ha di fatto determinato con la propria condotta.
Tale soggetto non può che essere la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, non sussistendo prova in atti del fatto che ella abbia – com'era tenuta a fare – diligentemente e tempestivamente reso edotta l' dello sgravio (parziale) Controparte_1
disposto a carico del Parte_1
E' quindi a carico della che vanno poste le spese di lite come liquidate in Controparte_3
dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 1.100,00; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa) con distrazione in favore dell' avv.
Eva Gafà, procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. (contumace) e della Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 341,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell' avv. Eva Gafà, procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 31.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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