TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11131 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 13937/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente
SENTENZA
Relativamente al giudizio iscritto al numero di ruolo 13937 dell'anno 2021 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Francesco MARESCALCO (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Portici (NA), alla v. A. Diaz n. 180/B, in virtù di procura in calce all' atto di citazione,
ATTRICE
E
di via Benvenuto Cellini nr.50 Portici (NA) Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dell'Avv. Stefano PO (c.f. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il suo studio in San Giorgio a Cremano (NA), alla via G. Matteotti nr.19 dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
( , rappresentato e difeso dall' avv. CP_2 C.F._4
ME EN (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 9 come da procura in atti,
INTERVENTORE VOLONTARIO RAGIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009 e che il procedimento è pervenuto al Giudice solo nella fase della precisazione delle conclusioni, sulla base dell'istruttoria già ammessa ed espletata dal precedente Giudicante.
Si procede brevemente a riepilogare la cronistoria della vicenda e del presente giudizio, partendo dall' atto di citazione notificato in data 18.5.2021, con cui la dr.ssa
[...]
premettendo di essere proprietaria di una unità immobiliare adibita ad Parte_1 autorimessa, estesa per circa 825 mq sita in Portici (NA), alla via Benvenuto Cellini n. 42
(identificata nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 3, n. 1448, sub 74, cat.
C/6, classe 6, mq 826, p. S/1), facente parte del fabbricato di maggiore consistenza sito in
Portici (NA), alla via Benvenuto Cellini n. 50, condotta in locazione dal sig. CP_2
aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 9.000,00 oltre
[...]
IVA, e l' eliminazione delle cause del deterioramento di una parte dei locali di sua proprietà cagionate da fenomeni infiltrativi, in corrispondenza di un vano adibito ad ufficio, della estensione di circa 18 mq, dovuto al distacco di una guaina e conseguente ristagno di acqua, in corrispondenza di un muretto di separazione tra il vialetto condominiale ed il terrazzo di proprietà del sig. come meglio descritto nell' Parte_2 allegata consulenza di parte, posta a sostegno della domanda.
Si costituiva nel presente giudizio l' Amministrazione condominiale, eccependo l' inammissibilità della domanda proposta per violazione del ne bis in idem, in quanto già nell'anno 2014, il conduttore dell'epoca della proprietà Vigilante, tale PO aveva già proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli ( R.G n. 10819/14), per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni negli stessi locali adibiti ad ufficio, conclusosi con un rigetto della sua domanda.
Rilevava altresì l'improcedibilità della domanda, non essendo stata esperita preliminarmente la procedura di cd. negoziazione assistita, obbligatoria in virtù del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n.
162, oltre all'infondatezza nel merito ne eccepiva l'infondatezza per avere regolarmente
- 2 - provveduto alla manutenzione delle aree comuni, adempiendo ai relativi obblighi di custodia.
Nelle more interveniva in giudizio all'udienza del 21.10.2021 anche , CP_2 quale conduttore dell'immobile danneggiato, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Arance Autoservizi”, deducendo che dal settembre 2019 il vano adibito ad ufficio e guardiania della unità immobiliare locata aveva subito copiose percolazioni di acque, con caduta di calcinacci e distacco di porzioni di intonaco con notevole danno anche per l'impianto di videosorveglianza e per gli arredi, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del convenuto e che fossero eliminate le cause delle CP_1 infiltrazioni, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in complessivi € 17.800,00 ( di cui € 7.800,00 per acquisto del materiale deteriorato ed €
10.000,00 di danno economico per aver dovuto sospendere il servizio notturno per insalubrità dell'ambiente) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
Rigettata l'eccezione di improcedibilità, alla prima udienza il GI invitava le parti ad un bonario componimento e concedeva termini ex art. 183 co. VI c.p.c., di poi valutandone poi la necessità, nominava CTU l'arch. che espletata la ctu depositava Persona_1 la consulenza tecnica in data 2.5.2023, e la causa, mutato il Giudice sul ruolo era trattenuta in decisione all'udienza del 28.7.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del verbale di udienza per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, è ora possibile passare al merito della controversia esaminando, preliminarmente, le questioni di carattere pregiudiziale e preliminare.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine CP_1 alla presunta inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, per essere già stata altra domanda rigettata nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di
Napoli con numero di RG 10819/14
Invero, come si rileva dai documenti versati in atti (cfr. doc. n. 4 in produz. convenuto), la domanda cautelare proposta dal precedente conduttore dell'immobile della Vigilante,
- 3 - , è stata oggetto di successiva rinuncia agli atti, di conseguenza era Controparte_3 dichiarata con ordinanza del 30.10.2014 la cessazione della materia del contendere.
Tale provvedimento contrariamente a quanto asserito dal convenuto non è CP_1 un accertamento definitivo che ne impedisce la riproposizione, bensì una causa di estinzione del processo prevedendo che il procedimento si concluda con una sentenza in rito senza che risulti il divieto del ne bis in idem.
La pronuncia infatti assume carattere meramente processuale non decidendo nel merito della controversia, quindi, non ha efficacia di giudicato sostanziale e non preclude azioni future sull'oggetto del contendere, trattandosi peraltro di legittimati attivi diversi. (cfr.
Cass. Civ. sez. trib., n. 1695/ 2018; Cass. Civ. Sez. 2, n. 8898/ 2025).
Con riguardo poi all' eccezione di improcedibilità per la mancata proposizione del procedimento di negoziazione formulata nell'atto costitutivo dal già il CP_1
Tribunale all'udienza del 21.10.2021 aveva già dichiarato “giacché il giudizio, avente ad oggetto un'azione di responsabilità aquiliana, non soggiace alla normativa invocata da parte convenuta, non avendo ab origine ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, avendo chiesto in alternativa il ripristino delle condizioni del locale danneggiato
“, che in questa fase del procedimento viene recepita interamente.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Devono preliminarmente ritenersi provate la legittimazione attiva e passiva dell' attrice e del , anche perchè ogni eventuale eccezione alla posizione soggettiva attiva CP_1 resta assorbita dal titolo legittimante la proprietà dell' attrice, allegato alla produzione mentre, per quella della titolarità passiva del , risulta non contestato che il CP_1 muretto di confine che separa la proprietà condominiale da quella del sig. Parte_2 fosse unicamente di pertinenza condominiale, perché parte comune dell' edificio non essendo stata eccepita al riguardo una sua diversa natura o attribuzione di diversa comproprietà, con la conseguenza che il convenuto né è custode. CP_1
Parimenti può ritenersi merita approfondimento la legittimazione dell'interventore nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Arance Autoservizi”, con la CP_2 produzione del contratto di locazione del 23.2.2013, e del successivo contratto di cessione
- 4 - d'azienda del 24.4.2019, che attesta sì la qualità di conduttore dell'immobile di proprietà
Vigilante adibito ad autorimessa, sito in Portici nel fabbricato condominiale di via B.
Cellini, ma non conferma la sua posizione di titolarità del diritto azionato rispetto ai fatti di causa nei limiti di cui si dirà.
Riguardo all' interesse ad agire del conduttore in questo giudizio iniziato dalla locatrice in teoria può riconoscersi il potere di agire nei confronti dei terzi, anche ai sensi e agli effetti di cui all' art. 1585 cc 2° comma, secondo cui “resta salva in capo al conduttore la facoltà di agire, in nome proprio, contro terzi per le molestie subite che siano tali da diminuire il godimento e l'uso della cosa locata “, sempre che risulti provato che non siano i medesimi danni già invocati dall' attrice e che li abbia effettivamente sopportati in relazione al possesso del bene locato.
Resta salva anche l'attribuzione anche al conduttore del più generale diritto riconosciutogli dall'art. 2043 cc, secondo cui chiunque causa un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
Nella fattispecie in esame, la proprietaria dell'immobile ha lamentato danni derivanti da infiltrazioni provenienti dal vialetto condominiale in corrispondenza di un muretto divisorio in cattivo stato di conservazione, che separa l'area condominiale dal terrazzo di proprietà che avrebbero compromesso le prestazioni strutturali del solaio posto a Pt_2 copertura della proprietà Vigilante, cagionando non solo una compromissione delle condizioni igienico sanitarie e la sicurezza del locale ma il conduttore anche il malfunzionamento dei dispositivi alimentati a corrente elettrica, con conseguente responsabilità dell'odierno convenuto quale custode della res. CP_1
Trattandosi di bene condominiale, avendo natura di parte comune dell'intero edificio, la fattispecie risarcitoria deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità delle cose di cui il , titolare delle parti comuni dell'edificio, sia tenuto alla custodia e CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere
- 5 - fisico di un soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
In presenza di questi due elementi, secondo la prevalente, ma anche più risalente, interpretazione della Corte di Cassazione (cfr Cass. Sez. Unite 2022 n.° 20492) la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità oggettiva, per cui risulta che, per la sua configurazione, occorra la dimostrazione da parte dell' attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dal fatto naturale o dello stesso danneggiato connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale.
Sul punto anche la recente pronuncia della S. C. n.° sez. III n. 38089/2021, secondo cui la condizione di proprietà della cosa o titolarità ex lege ( art. 1117 cc) ( nel senso di essere tenuto alla sua manutenzione ordinaria o straordinaria) integra quella normale condizione di “potere sulla cosa “ che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2051 cc-
In definitiva si può ritenere che la giurisprudenza non mette più in discussione la natura oggettiva della responsabilità delle cose in custodia, come in Sentenza n.° 2482 del 2018, in cui riassumendo i precedenti orientamenti si ritiene che “ è prevalente in dottrina e giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità in esame come responsabilità oggettiva nella quale non appare rilevante la negligenza o colpa del custode e tanto in consapevole e meditata configurabilità di una responsabilità senza colpa”.
L'affermazione della natura presunta della responsabilità del custode implica un' inversione dell'onere probatorio poiché spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito o di una causa esimente della responsabilità, dato che il custode in applicazione del principio di vicinanza della prova deve dimostrare di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, le attività di controllo
- 6 - vigilanza e manutenzione gravanti su di lui in modo tale da provare che il danno non è avvenuto per sua colpa. ( cfr Cassazione n. 20493/2022).
Nel caso in esame, alla luce delle osservazioni svolte, la responsabilità del CP_1 per i danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua interessanti una porzione dell'immobile della Vigilante, ove provenienti da aree condominiali costituiscono un'ipotesi di responsabilità oggettiva da cose in custodia ai sensi dell' art. 2051 cc. Essa presuppone l'esistenza di un rapporto di fatto e non necessariamente solo giuridico con la cosa dalla cui omessa manutenzione derivano i danni lamentati, in virtù del quale, se il custode avesse impiegato la diligenza richiesta, i danni si sarebbero potuti evitare. Tale forma di responsabilità implica una signoria sulla res custodita che ne consente lecitamente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso all' osservazione.
( cfr Cass. 3184 del 14 sett. 2022 Tribunale di Napoli Nord ex plurimis sentenza
Tribunale di Cosenza n.° 770/2023).
Per individuare la responsabilità e per l' accertamento dei danni effettivi il Tribunale ha conferito incarico per la perizia tecnica al ctu concludendo che: “detto Persona_1 solaio risulta, per la sua totale estensione di mq 19,60, notevolmente deteriorato strutturalmente a causa delle infiltrazioni idriche che hanno determinato: l'espulsione dei copriferro, causata dall'ossidazione dei ferri d'armatura presenti nei travetti;
la rottura della parte inferiore dei laterizi intermedi ai travetti;
deterioramento della poca parte restante dell'intonaco sull'intradosso del solaio” (cfr. relazione del consulente pagg.
6,7), riscontrando la carente impermeabilizzazione del viale condominiale.
A nulla è valsa la produzione da parte del convenuto di documentati lavori di CP_1 manutenzione periodica delle aree comuni per negare la responsabilità della custodia del bene, causa dei danni alla proprietà Vigilante, considerata che non sono stati risolutivi.
Il ctu infatti ha precisato che : Detto viale è privo di un efficiente manto impermeabile, che solitamente si realizza su massicciata con asfalto minerale dello spessore non meno di cm 5. La carente impermeabilizzazione del viale anche se lievemente in migliore stato rispetto a quella evidenziata dal CTP Attrice Arch. (cfr “relazione Persona_2 tecnica integrata” pagg 10, 11, 12, 13 n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ha dato )ha dato luogo alla crescita di muschio sparso in diverse parti ( cfr. relazione CTU . Per_1
- 7 - Ciò nondimeno aggiunge che : “Pur avendo riscontrato il carente stato di realizzazione e manutenzione del viale condominiale mi è parso improbabile ritenerlo quale sola causa degli ammaloramenti lamentati”.
Pertanto in ossequio al mandato ricevuto ottenendone della autorizzazione dal GI, il professionista accedeva anche agli immobili attigui, terrazzo di proprietà e terrazzo Pt_2 di proprietà della sig.ra avente accesso da strada diversa dalla via Benvenuto Pt_3
Cellini.
Sulla base dei suddetti sopralluoghi effettuati in data 22.2.2023, il consulente rilevava con riguardo al terrazzo : “Per quanto concerne il terrazzo del Sig. si può Pt_2 Parte_2 affermare che tutte le lavorazioni di rifinitura sono state eseguite a perfetta regola dell'arte con buona manutenzione;
non sono emersi segni indicativi di infiltrazioni idriche al sottostante immobile. Tali lavorazioni, sebbene non sia nota la data di esecuzione, risalgono a data antecedente al 08.01.2021 come si evince dalla “Relazione tecnica descrittiva integrativa” dell'Arch. CTP Attrice le quali Persona_2 evidenziano anche le effettuate prove di versamento di acqua nella caditoia (cfr relazione pagg 6, 7, 8. Foto 1, 2, 3, 4) dalle quali nella perizia del CTP non sono evidenziate note negative. Si esclude, pertanto, che le infiltrazioni idriche lamentate, allo stato, siano riconducibili alla manutenzione del terrazzo di proprietà del Sig. o Parte_2 all'imperizia nella posa dell'impermeabilizzazione, pavimentazione, rivestimenti e quant'altro”, e precisando che “nonostante le opere di bonifica eseguite sul terrazzo Pt_2 che, ripeto, allo stato non presentano alcun segno di criticità e quand'anche fossero state realizzate successivamente alla data del novembre 2013 ma certo non ieri, le infiltrazioni idriche non sono cessate. Le cause delle infiltrazioni, dunque, vanno ricercate altrove”.
Viceversa riguardo al terrazzo poteva riscontrare che: “sia il viale Pt_3 condominiale sia il terrazzo di proprietà complanari tra di loro, sono Pt_3 sopraelevati di circa cm 60 rispetto al terrazzo di proprietà che (…) costituisce Pt_2 copertura dell'immobile ammalorato”, e deduceva che tale conformazione degli immobili coinvolti “agevola il deflusso verso il basso in corrispondenza del solaio in oggetto delle acque meteoriche bypassando qualsivoglia strato impermeabile”.
- 8 - Aggiungeva inoltre che il terrazzo “versa in un assoluto stato di degrado: Pt_3 pavimento sconnesso e con diversi rappezzi con materiali eterogenei, assoluta assenza di solini, probabile assenza di strato impermeabile, parziale assenza di battiscopa. Lo stato di notevole degrado ha consentito la crescita spontanea di muschi e vegetazione le cui radici, notoriamente, inficiano notevolmente i sottostanti strati impermeabili, ammesso che ve ne siano”.
Concludeva pertanto per riconoscere che “In definitiva gli ammaloramenti lamentati dalla Parte Attrice sono imputabili alla non perfetta manutenzione del viale condominiale, al tardivo intervento sul parapetto DQ da parte del e alla CP_1 concorrente carente manutenzione anche della proprietà passando poi alla Pt_3 stima dei costi per la riqualificazione del solaio danneggiato della proprietà Vigilante in €
12.900,00, nonché alla ripartizione dei relativi oneri in capo ai proprietari degli immobili cui veniva ritenuta all' esito dell'esame peritale ascrivibile la responsabilità delle infiltrazioni.
Il perito ha esaurientemente replicato anche alle osservazioni del consulente CTP di parte convenuta, Arch. ed al consulente di parte attrice Arch. Persona_3 Per_2
che insistevano nell' attribuzione della responsabilità delle infiltrazioni
[...] rispettivamente ed in maniera esclusiva al terrazzo Amendola, l' uno, mentre l'altro tecnico solo al viale condominiale ed ha precisato anche il riparto delle spese, quantificandole, alla quota 47,59% x 12.900,00 = € 6.139,11; e alla quota Pt_3
52,41% x 12.900,00 = € 6.760,89. CP_1
Le conclusioni del CTU in quanto correttamente esposte con rilievi tecnici di rifermento a normative applicabili possono essere poste a base della presente motivazione, non avendo alcun pregio di carattere tecnico le ripetute osservazioni della parte attrice anche per la reiterata ammissione di prova per testi anche in sede di comparsa conclusionale, avente ad oggetto valutazioni tecniche rinviate al teste, quando viceversa esse sono state rese correttamente dal consulente di fiducia del Tribunale.
Pertanto non può escludersi in relazione ai danni derivanti dalle infiltrazioni nella proprietà Vigilante, la circostanza di una concorrente responsabilità oltre del CP_1
- 9 - che non ha adempiuto in maniera adeguata alla manutenzione della res anche della proprietà come emerso dall' indagine peritale. Pt_3
Con riguardo, infine, ai dedotti disagi sopportati dal conduttore che ha lamentato CP_2 il danneggiamento di beni nei locali dell'autorimessa, il Tribunale partendo dall' esame documentale non può che valutare la domanda non provata sulla base di una allegazione documentale non confacente al caso come descritto nell' intervento;
infatti le fatture richiamate non dimostrano il danno conseguenza rispetto alle condizioni murarie della quota di proprietà se non risulta provata la sostituzione dei beni danneggiati, e Parte_1 se effettivamente presenti temporalmente rispetto ai fenomeni di infiltrazionie.
A ben vedere la fattura di acquisto materiale elettrico ha riguardato oltre ad un notebook ( pc portatile che poteva essere asportato dall' Ufficio), e a due stampanti ( senza che risulti la sostituzione di quelle non funzionanti) anche l' acquisto di una TV led ( di nuova generazione, ma senza che risulti che la precedente fosse della stessa tipologia e danneggiata da fenomeni infiltrativi); parimenti dalla fattura del nuovo impianto elettrico risulta chiaramente che si sia trattato di una scelta imprenditoriale di ampliamento del sistema ma non anche perchè già danneggiato e in che misura dalle infiltrazioni derivanti dal ( cfr in fattura: Impianto di videosorveglianza Ampliamento impianto CP_1 illuminazione, Incremento impianto di lampade emergenza , Impianto di continuità con annesso UPS con potenza idonea alla richiesta e Fornitura di condizionatore 9000 BTU).
Altresì privo di riscontro probatorio è il fatto che il conduttore sia stato costretto ad interrompere il servizio notturno della sua attività.
In merito poi alle eccepite omissioni procedurali del ctu che avrebbero pregiudicato l'interventore, il Giudice non può che rilevare per tabulas che il ctu avesse indicato la data delle operazioni peritali per il giorno 30.11.2022, (cfr verbale di udienza del 24.11.2022), cui l' interventore avrebbe dovuto partecipare se detentore del cespite in fase di sopralluogo, se non fosse che invece era stato destinatario di una procedura di sfratto esecutivo.
In ogni caso dall' esame dei quesiti posti al ctu non risulta anche quello specifico inteso all' accertamento dei danni relativi alle strumentazioni dei locali del conduttore, per cui la
- 10 - sua specifica domanda era stata subordinata dal Tribunale ad una valutazione di fondatezza nel merito, oltre che della sua mera legittimazione.
Pertanto la sua domanda deve essere rigettata.
Viceversa venendo alla liquidazione del danno della sola parte attrice, il Tribunale può fare riferimento alle conclusioni formulate dal CTU in ordine alle accertate conseguenze delle infiltrazioni come precisate, nei limiti della quota di responsabilità del CP_1 considerato che il ctu ha accertato l'origine della causa in concorrenza anche con la proprietà che non risulta essere stata evocata in questo giudizio. Pt_3
Pertanto la domanda di parte attrice va accolta limitatamente alla quota di responsabilità del , come precisato dal ctu e nei limiti dell' importo calcolato in proporzione CP_1 dal consulente.
Considerato l'accoglimento parziale della domanda le spese e competenze di giudizio sono compensate per la metà e per il residuo sono poste a carico della parte soccombente e liquidate sulla base della tabella del DM 55/2014 come modificata nel 2022, calcolate ai valori minimi considerate le questioni trattate e le attività effettivamente svolte.
Le spese della CTU sono poste per intero a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
(NA), in persona dell' Controparte_4 amministratore pt, come descritto in motivazione sulla base della quota di attribuzione di responsabilità parziale del condominio in concorrenza con altra proprietà, come accertata nella ctu, e per l' effetto,
condanna il convenuto al pagamento della somma di € 6.760,89 in favore CP_1 dell' attrice, a titolo di risarcimento per le causali sopra esposte, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale fino all' effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda di risarcimento avanzata dal terzo interventore perché non provata, compensando interamente le spese dell'interventore con le altre parti del giudizio;
- 11 - - pone le spese di CTU liquidate con decreto del 12.10.2023 definitivamente a carico del
; CP_1
-compensa tra le parti per la metà le spese di lite e per il residuo condanna la parte convenuta alla liquidazione in favore della parte attrice liquidandole in € 118,50 per le spese e € 1650,00 per competenze professionali, oltre iva e cpa e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
Cosi deciso in Napoli li 28.11.2025 Il Giudice Onorario Maria Corvino
- 12 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DECIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino, ha emesso la seguente
SENTENZA
Relativamente al giudizio iscritto al numero di ruolo 13937 dell'anno 2021 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. Francesco MARESCALCO (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Portici (NA), alla v. A. Diaz n. 180/B, in virtù di procura in calce all' atto di citazione,
ATTRICE
E
di via Benvenuto Cellini nr.50 Portici (NA) Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dell'Avv. Stefano PO (c.f. ), ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il suo studio in San Giorgio a Cremano (NA), alla via G. Matteotti nr.19 dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
( , rappresentato e difeso dall' avv. CP_2 C.F._4
ME EN (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente C.F._5 domicilia in Portici (NA) alla Via A. Diaz n. 9 come da procura in atti,
INTERVENTORE VOLONTARIO RAGIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente precisato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009 e che il procedimento è pervenuto al Giudice solo nella fase della precisazione delle conclusioni, sulla base dell'istruttoria già ammessa ed espletata dal precedente Giudicante.
Si procede brevemente a riepilogare la cronistoria della vicenda e del presente giudizio, partendo dall' atto di citazione notificato in data 18.5.2021, con cui la dr.ssa
[...]
premettendo di essere proprietaria di una unità immobiliare adibita ad Parte_1 autorimessa, estesa per circa 825 mq sita in Portici (NA), alla via Benvenuto Cellini n. 42
(identificata nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 3, n. 1448, sub 74, cat.
C/6, classe 6, mq 826, p. S/1), facente parte del fabbricato di maggiore consistenza sito in
Portici (NA), alla via Benvenuto Cellini n. 50, condotta in locazione dal sig. CP_2
aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 9.000,00 oltre
[...]
IVA, e l' eliminazione delle cause del deterioramento di una parte dei locali di sua proprietà cagionate da fenomeni infiltrativi, in corrispondenza di un vano adibito ad ufficio, della estensione di circa 18 mq, dovuto al distacco di una guaina e conseguente ristagno di acqua, in corrispondenza di un muretto di separazione tra il vialetto condominiale ed il terrazzo di proprietà del sig. come meglio descritto nell' Parte_2 allegata consulenza di parte, posta a sostegno della domanda.
Si costituiva nel presente giudizio l' Amministrazione condominiale, eccependo l' inammissibilità della domanda proposta per violazione del ne bis in idem, in quanto già nell'anno 2014, il conduttore dell'epoca della proprietà Vigilante, tale PO aveva già proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli ( R.G n. 10819/14), per l'eliminazione delle cause di infiltrazioni negli stessi locali adibiti ad ufficio, conclusosi con un rigetto della sua domanda.
Rilevava altresì l'improcedibilità della domanda, non essendo stata esperita preliminarmente la procedura di cd. negoziazione assistita, obbligatoria in virtù del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n.
162, oltre all'infondatezza nel merito ne eccepiva l'infondatezza per avere regolarmente
- 2 - provveduto alla manutenzione delle aree comuni, adempiendo ai relativi obblighi di custodia.
Nelle more interveniva in giudizio all'udienza del 21.10.2021 anche , CP_2 quale conduttore dell'immobile danneggiato, nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Arance Autoservizi”, deducendo che dal settembre 2019 il vano adibito ad ufficio e guardiania della unità immobiliare locata aveva subito copiose percolazioni di acque, con caduta di calcinacci e distacco di porzioni di intonaco con notevole danno anche per l'impianto di videosorveglianza e per gli arredi, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del convenuto e che fossero eliminate le cause delle CP_1 infiltrazioni, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in complessivi € 17.800,00 ( di cui € 7.800,00 per acquisto del materiale deteriorato ed €
10.000,00 di danno economico per aver dovuto sospendere il servizio notturno per insalubrità dell'ambiente) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo.
Rigettata l'eccezione di improcedibilità, alla prima udienza il GI invitava le parti ad un bonario componimento e concedeva termini ex art. 183 co. VI c.p.c., di poi valutandone poi la necessità, nominava CTU l'arch. che espletata la ctu depositava Persona_1 la consulenza tecnica in data 2.5.2023, e la causa, mutato il Giudice sul ruolo era trattenuta in decisione all'udienza del 28.7.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del verbale di udienza per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, è ora possibile passare al merito della controversia esaminando, preliminarmente, le questioni di carattere pregiudiziale e preliminare.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine CP_1 alla presunta inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, per essere già stata altra domanda rigettata nel procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di
Napoli con numero di RG 10819/14
Invero, come si rileva dai documenti versati in atti (cfr. doc. n. 4 in produz. convenuto), la domanda cautelare proposta dal precedente conduttore dell'immobile della Vigilante,
- 3 - , è stata oggetto di successiva rinuncia agli atti, di conseguenza era Controparte_3 dichiarata con ordinanza del 30.10.2014 la cessazione della materia del contendere.
Tale provvedimento contrariamente a quanto asserito dal convenuto non è CP_1 un accertamento definitivo che ne impedisce la riproposizione, bensì una causa di estinzione del processo prevedendo che il procedimento si concluda con una sentenza in rito senza che risulti il divieto del ne bis in idem.
La pronuncia infatti assume carattere meramente processuale non decidendo nel merito della controversia, quindi, non ha efficacia di giudicato sostanziale e non preclude azioni future sull'oggetto del contendere, trattandosi peraltro di legittimati attivi diversi. (cfr.
Cass. Civ. sez. trib., n. 1695/ 2018; Cass. Civ. Sez. 2, n. 8898/ 2025).
Con riguardo poi all' eccezione di improcedibilità per la mancata proposizione del procedimento di negoziazione formulata nell'atto costitutivo dal già il CP_1
Tribunale all'udienza del 21.10.2021 aveva già dichiarato “giacché il giudizio, avente ad oggetto un'azione di responsabilità aquiliana, non soggiace alla normativa invocata da parte convenuta, non avendo ab origine ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, avendo chiesto in alternativa il ripristino delle condizioni del locale danneggiato
“, che in questa fase del procedimento viene recepita interamente.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Devono preliminarmente ritenersi provate la legittimazione attiva e passiva dell' attrice e del , anche perchè ogni eventuale eccezione alla posizione soggettiva attiva CP_1 resta assorbita dal titolo legittimante la proprietà dell' attrice, allegato alla produzione mentre, per quella della titolarità passiva del , risulta non contestato che il CP_1 muretto di confine che separa la proprietà condominiale da quella del sig. Parte_2 fosse unicamente di pertinenza condominiale, perché parte comune dell' edificio non essendo stata eccepita al riguardo una sua diversa natura o attribuzione di diversa comproprietà, con la conseguenza che il convenuto né è custode. CP_1
Parimenti può ritenersi merita approfondimento la legittimazione dell'interventore nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Arance Autoservizi”, con la CP_2 produzione del contratto di locazione del 23.2.2013, e del successivo contratto di cessione
- 4 - d'azienda del 24.4.2019, che attesta sì la qualità di conduttore dell'immobile di proprietà
Vigilante adibito ad autorimessa, sito in Portici nel fabbricato condominiale di via B.
Cellini, ma non conferma la sua posizione di titolarità del diritto azionato rispetto ai fatti di causa nei limiti di cui si dirà.
Riguardo all' interesse ad agire del conduttore in questo giudizio iniziato dalla locatrice in teoria può riconoscersi il potere di agire nei confronti dei terzi, anche ai sensi e agli effetti di cui all' art. 1585 cc 2° comma, secondo cui “resta salva in capo al conduttore la facoltà di agire, in nome proprio, contro terzi per le molestie subite che siano tali da diminuire il godimento e l'uso della cosa locata “, sempre che risulti provato che non siano i medesimi danni già invocati dall' attrice e che li abbia effettivamente sopportati in relazione al possesso del bene locato.
Resta salva anche l'attribuzione anche al conduttore del più generale diritto riconosciutogli dall'art. 2043 cc, secondo cui chiunque causa un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
Nella fattispecie in esame, la proprietaria dell'immobile ha lamentato danni derivanti da infiltrazioni provenienti dal vialetto condominiale in corrispondenza di un muretto divisorio in cattivo stato di conservazione, che separa l'area condominiale dal terrazzo di proprietà che avrebbero compromesso le prestazioni strutturali del solaio posto a Pt_2 copertura della proprietà Vigilante, cagionando non solo una compromissione delle condizioni igienico sanitarie e la sicurezza del locale ma il conduttore anche il malfunzionamento dei dispositivi alimentati a corrente elettrica, con conseguente responsabilità dell'odierno convenuto quale custode della res. CP_1
Trattandosi di bene condominiale, avendo natura di parte comune dell'intero edificio, la fattispecie risarcitoria deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità delle cose di cui il , titolare delle parti comuni dell'edificio, sia tenuto alla custodia e CP_1 manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere
- 5 - fisico di un soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
In presenza di questi due elementi, secondo la prevalente, ma anche più risalente, interpretazione della Corte di Cassazione (cfr Cass. Sez. Unite 2022 n.° 20492) la norma dell'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità oggettiva, per cui risulta che, per la sua configurazione, occorra la dimostrazione da parte dell' attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato dal fatto naturale o dello stesso danneggiato connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale.
Sul punto anche la recente pronuncia della S. C. n.° sez. III n. 38089/2021, secondo cui la condizione di proprietà della cosa o titolarità ex lege ( art. 1117 cc) ( nel senso di essere tenuto alla sua manutenzione ordinaria o straordinaria) integra quella normale condizione di “potere sulla cosa “ che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale - costituisce il presupposto della responsabilità ex art. 2051 cc-
In definitiva si può ritenere che la giurisprudenza non mette più in discussione la natura oggettiva della responsabilità delle cose in custodia, come in Sentenza n.° 2482 del 2018, in cui riassumendo i precedenti orientamenti si ritiene che “ è prevalente in dottrina e giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità in esame come responsabilità oggettiva nella quale non appare rilevante la negligenza o colpa del custode e tanto in consapevole e meditata configurabilità di una responsabilità senza colpa”.
L'affermazione della natura presunta della responsabilità del custode implica un' inversione dell'onere probatorio poiché spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito o di una causa esimente della responsabilità, dato che il custode in applicazione del principio di vicinanza della prova deve dimostrare di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, le attività di controllo
- 6 - vigilanza e manutenzione gravanti su di lui in modo tale da provare che il danno non è avvenuto per sua colpa. ( cfr Cassazione n. 20493/2022).
Nel caso in esame, alla luce delle osservazioni svolte, la responsabilità del CP_1 per i danni cagionati dalle infiltrazioni di acqua interessanti una porzione dell'immobile della Vigilante, ove provenienti da aree condominiali costituiscono un'ipotesi di responsabilità oggettiva da cose in custodia ai sensi dell' art. 2051 cc. Essa presuppone l'esistenza di un rapporto di fatto e non necessariamente solo giuridico con la cosa dalla cui omessa manutenzione derivano i danni lamentati, in virtù del quale, se il custode avesse impiegato la diligenza richiesta, i danni si sarebbero potuti evitare. Tale forma di responsabilità implica una signoria sulla res custodita che ne consente lecitamente il governo, nonché il potere di gestione e di controllo del rischio connesso all' osservazione.
( cfr Cass. 3184 del 14 sett. 2022 Tribunale di Napoli Nord ex plurimis sentenza
Tribunale di Cosenza n.° 770/2023).
Per individuare la responsabilità e per l' accertamento dei danni effettivi il Tribunale ha conferito incarico per la perizia tecnica al ctu concludendo che: “detto Persona_1 solaio risulta, per la sua totale estensione di mq 19,60, notevolmente deteriorato strutturalmente a causa delle infiltrazioni idriche che hanno determinato: l'espulsione dei copriferro, causata dall'ossidazione dei ferri d'armatura presenti nei travetti;
la rottura della parte inferiore dei laterizi intermedi ai travetti;
deterioramento della poca parte restante dell'intonaco sull'intradosso del solaio” (cfr. relazione del consulente pagg.
6,7), riscontrando la carente impermeabilizzazione del viale condominiale.
A nulla è valsa la produzione da parte del convenuto di documentati lavori di CP_1 manutenzione periodica delle aree comuni per negare la responsabilità della custodia del bene, causa dei danni alla proprietà Vigilante, considerata che non sono stati risolutivi.
Il ctu infatti ha precisato che : Detto viale è privo di un efficiente manto impermeabile, che solitamente si realizza su massicciata con asfalto minerale dello spessore non meno di cm 5. La carente impermeabilizzazione del viale anche se lievemente in migliore stato rispetto a quella evidenziata dal CTP Attrice Arch. (cfr “relazione Persona_2 tecnica integrata” pagg 10, 11, 12, 13 n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ha dato )ha dato luogo alla crescita di muschio sparso in diverse parti ( cfr. relazione CTU . Per_1
- 7 - Ciò nondimeno aggiunge che : “Pur avendo riscontrato il carente stato di realizzazione e manutenzione del viale condominiale mi è parso improbabile ritenerlo quale sola causa degli ammaloramenti lamentati”.
Pertanto in ossequio al mandato ricevuto ottenendone della autorizzazione dal GI, il professionista accedeva anche agli immobili attigui, terrazzo di proprietà e terrazzo Pt_2 di proprietà della sig.ra avente accesso da strada diversa dalla via Benvenuto Pt_3
Cellini.
Sulla base dei suddetti sopralluoghi effettuati in data 22.2.2023, il consulente rilevava con riguardo al terrazzo : “Per quanto concerne il terrazzo del Sig. si può Pt_2 Parte_2 affermare che tutte le lavorazioni di rifinitura sono state eseguite a perfetta regola dell'arte con buona manutenzione;
non sono emersi segni indicativi di infiltrazioni idriche al sottostante immobile. Tali lavorazioni, sebbene non sia nota la data di esecuzione, risalgono a data antecedente al 08.01.2021 come si evince dalla “Relazione tecnica descrittiva integrativa” dell'Arch. CTP Attrice le quali Persona_2 evidenziano anche le effettuate prove di versamento di acqua nella caditoia (cfr relazione pagg 6, 7, 8. Foto 1, 2, 3, 4) dalle quali nella perizia del CTP non sono evidenziate note negative. Si esclude, pertanto, che le infiltrazioni idriche lamentate, allo stato, siano riconducibili alla manutenzione del terrazzo di proprietà del Sig. o Parte_2 all'imperizia nella posa dell'impermeabilizzazione, pavimentazione, rivestimenti e quant'altro”, e precisando che “nonostante le opere di bonifica eseguite sul terrazzo Pt_2 che, ripeto, allo stato non presentano alcun segno di criticità e quand'anche fossero state realizzate successivamente alla data del novembre 2013 ma certo non ieri, le infiltrazioni idriche non sono cessate. Le cause delle infiltrazioni, dunque, vanno ricercate altrove”.
Viceversa riguardo al terrazzo poteva riscontrare che: “sia il viale Pt_3 condominiale sia il terrazzo di proprietà complanari tra di loro, sono Pt_3 sopraelevati di circa cm 60 rispetto al terrazzo di proprietà che (…) costituisce Pt_2 copertura dell'immobile ammalorato”, e deduceva che tale conformazione degli immobili coinvolti “agevola il deflusso verso il basso in corrispondenza del solaio in oggetto delle acque meteoriche bypassando qualsivoglia strato impermeabile”.
- 8 - Aggiungeva inoltre che il terrazzo “versa in un assoluto stato di degrado: Pt_3 pavimento sconnesso e con diversi rappezzi con materiali eterogenei, assoluta assenza di solini, probabile assenza di strato impermeabile, parziale assenza di battiscopa. Lo stato di notevole degrado ha consentito la crescita spontanea di muschi e vegetazione le cui radici, notoriamente, inficiano notevolmente i sottostanti strati impermeabili, ammesso che ve ne siano”.
Concludeva pertanto per riconoscere che “In definitiva gli ammaloramenti lamentati dalla Parte Attrice sono imputabili alla non perfetta manutenzione del viale condominiale, al tardivo intervento sul parapetto DQ da parte del e alla CP_1 concorrente carente manutenzione anche della proprietà passando poi alla Pt_3 stima dei costi per la riqualificazione del solaio danneggiato della proprietà Vigilante in €
12.900,00, nonché alla ripartizione dei relativi oneri in capo ai proprietari degli immobili cui veniva ritenuta all' esito dell'esame peritale ascrivibile la responsabilità delle infiltrazioni.
Il perito ha esaurientemente replicato anche alle osservazioni del consulente CTP di parte convenuta, Arch. ed al consulente di parte attrice Arch. Persona_3 Per_2
che insistevano nell' attribuzione della responsabilità delle infiltrazioni
[...] rispettivamente ed in maniera esclusiva al terrazzo Amendola, l' uno, mentre l'altro tecnico solo al viale condominiale ed ha precisato anche il riparto delle spese, quantificandole, alla quota 47,59% x 12.900,00 = € 6.139,11; e alla quota Pt_3
52,41% x 12.900,00 = € 6.760,89. CP_1
Le conclusioni del CTU in quanto correttamente esposte con rilievi tecnici di rifermento a normative applicabili possono essere poste a base della presente motivazione, non avendo alcun pregio di carattere tecnico le ripetute osservazioni della parte attrice anche per la reiterata ammissione di prova per testi anche in sede di comparsa conclusionale, avente ad oggetto valutazioni tecniche rinviate al teste, quando viceversa esse sono state rese correttamente dal consulente di fiducia del Tribunale.
Pertanto non può escludersi in relazione ai danni derivanti dalle infiltrazioni nella proprietà Vigilante, la circostanza di una concorrente responsabilità oltre del CP_1
- 9 - che non ha adempiuto in maniera adeguata alla manutenzione della res anche della proprietà come emerso dall' indagine peritale. Pt_3
Con riguardo, infine, ai dedotti disagi sopportati dal conduttore che ha lamentato CP_2 il danneggiamento di beni nei locali dell'autorimessa, il Tribunale partendo dall' esame documentale non può che valutare la domanda non provata sulla base di una allegazione documentale non confacente al caso come descritto nell' intervento;
infatti le fatture richiamate non dimostrano il danno conseguenza rispetto alle condizioni murarie della quota di proprietà se non risulta provata la sostituzione dei beni danneggiati, e Parte_1 se effettivamente presenti temporalmente rispetto ai fenomeni di infiltrazionie.
A ben vedere la fattura di acquisto materiale elettrico ha riguardato oltre ad un notebook ( pc portatile che poteva essere asportato dall' Ufficio), e a due stampanti ( senza che risulti la sostituzione di quelle non funzionanti) anche l' acquisto di una TV led ( di nuova generazione, ma senza che risulti che la precedente fosse della stessa tipologia e danneggiata da fenomeni infiltrativi); parimenti dalla fattura del nuovo impianto elettrico risulta chiaramente che si sia trattato di una scelta imprenditoriale di ampliamento del sistema ma non anche perchè già danneggiato e in che misura dalle infiltrazioni derivanti dal ( cfr in fattura: Impianto di videosorveglianza Ampliamento impianto CP_1 illuminazione, Incremento impianto di lampade emergenza , Impianto di continuità con annesso UPS con potenza idonea alla richiesta e Fornitura di condizionatore 9000 BTU).
Altresì privo di riscontro probatorio è il fatto che il conduttore sia stato costretto ad interrompere il servizio notturno della sua attività.
In merito poi alle eccepite omissioni procedurali del ctu che avrebbero pregiudicato l'interventore, il Giudice non può che rilevare per tabulas che il ctu avesse indicato la data delle operazioni peritali per il giorno 30.11.2022, (cfr verbale di udienza del 24.11.2022), cui l' interventore avrebbe dovuto partecipare se detentore del cespite in fase di sopralluogo, se non fosse che invece era stato destinatario di una procedura di sfratto esecutivo.
In ogni caso dall' esame dei quesiti posti al ctu non risulta anche quello specifico inteso all' accertamento dei danni relativi alle strumentazioni dei locali del conduttore, per cui la
- 10 - sua specifica domanda era stata subordinata dal Tribunale ad una valutazione di fondatezza nel merito, oltre che della sua mera legittimazione.
Pertanto la sua domanda deve essere rigettata.
Viceversa venendo alla liquidazione del danno della sola parte attrice, il Tribunale può fare riferimento alle conclusioni formulate dal CTU in ordine alle accertate conseguenze delle infiltrazioni come precisate, nei limiti della quota di responsabilità del CP_1 considerato che il ctu ha accertato l'origine della causa in concorrenza anche con la proprietà che non risulta essere stata evocata in questo giudizio. Pt_3
Pertanto la domanda di parte attrice va accolta limitatamente alla quota di responsabilità del , come precisato dal ctu e nei limiti dell' importo calcolato in proporzione CP_1 dal consulente.
Considerato l'accoglimento parziale della domanda le spese e competenze di giudizio sono compensate per la metà e per il residuo sono poste a carico della parte soccombente e liquidate sulla base della tabella del DM 55/2014 come modificata nel 2022, calcolate ai valori minimi considerate le questioni trattate e le attività effettivamente svolte.
Le spese della CTU sono poste per intero a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
(NA), in persona dell' Controparte_4 amministratore pt, come descritto in motivazione sulla base della quota di attribuzione di responsabilità parziale del condominio in concorrenza con altra proprietà, come accertata nella ctu, e per l' effetto,
condanna il convenuto al pagamento della somma di € 6.760,89 in favore CP_1 dell' attrice, a titolo di risarcimento per le causali sopra esposte, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale fino all' effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda di risarcimento avanzata dal terzo interventore perché non provata, compensando interamente le spese dell'interventore con le altre parti del giudizio;
- 11 - - pone le spese di CTU liquidate con decreto del 12.10.2023 definitivamente a carico del
; CP_1
-compensa tra le parti per la metà le spese di lite e per il residuo condanna la parte convenuta alla liquidazione in favore della parte attrice liquidandole in € 118,50 per le spese e € 1650,00 per competenze professionali, oltre iva e cpa e rimborso spese generali con attribuzione al procuratore antistatario.
Cosi deciso in Napoli li 28.11.2025 Il Giudice Onorario Maria Corvino
- 12 -