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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 728/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 440/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Lazio - Via G. Capranesi, 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB030100028 2023 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
APPELLANTE AGENZIA DELLE ENTRATE= codesta Onorevole Commissione Tributaria voglia: - riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio; - condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
APPELLATA Nominativo_1 l'On.le Corte di Giustizia di Secondo Grado adita rigettare l'Appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio in quanto infondato per i motivi sopra illustrati, con conseguente conferma della Sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appella la sentenza n. 8687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di ROMA sez. 18 e pubblicata il 01/07/2024 che ha annullato l' AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB030100028 2023
IRES-ALTRO 2016.
La pretesa erariale traeva origine dalla contestazione di un presunto disegno elusivo (art. 10-bis, Statuto del Contribuente) avente a oggetto la deduzione di interessi passivi derivanti da un finanziamento infragruppo ("intercompany loan") contratto per l'acquisizione delle partecipazioni in Società_1 S.p.A. e Società_2 S.p.A.
Secondo la tesi erariale, la riorganizzazione posta in essere dal Società_3 avrebbe configurato un'operazione di debt shifting, finalizzata alla mera traslazione di debito verso la giurisdizione italiana per generare componenti negativi di reddito (interessi passivi) a fronte di dividendi (esenti ex art. 89 TUIR o in regime PEX) o plusvalenze latenti, senza alcuna valida ragione economica.
La Società appellata resiste fermamente, deducendo la piena legittimità dell'operazione, la sussistenza di ragioni extra-fiscali marginali e la libertà di scelta tra operazioni a parità di dignità giuridica.
All'odierna udienza, esaurita la discussione la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nominativo_2, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che l'appello dell'Ufficio sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'onere della prova in materia di abuso del diritto il Collegio osserva che l'art. 10-bis, comma 9, della
L. 212/2000 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare la configurabilità dell'abuso, fornendo evidenza del disegno unitario, della mancanza di sostanza economica e del carattere indebito del vantaggio fiscale. Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a una contestazione astratta, senza assolvere all'onere di dimostrare perché lo schema adottato sia "artificioso" rispetto a un'ipotetica operatività fisiologica.
Ed infatti il regime probatorio in tema di abuso del diritto non risponde alle ordinarie regole del diritto civile, ma si connota per una peculiare asimmetria che pone in capo all'Amministrazione Finanziaria un onere particolarmente stringente e analitico.
Ai sensi del richiamato comma 9 dell'art. 10-bis, l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva e tale prova non può essere fornita in via presuntiva semplice o attraverso asserzioni assiomatiche, ma osserva il Collegio come debba vertere su tre pilastri fondamentali: 1) L'assenza di sostanza economica: L'Ufficio deve provare che l'operazione (o la serie di operazioni) è del tutto priva di giustificazione economica, ovvero che i fatti economici sottostanti non corrispondono alla forma giuridica adottata;
2) Il vantaggio fiscale indebito: Deve essere dimostrato che il risparmio d'imposta conseguito non sia solo "legittimo" (scelta tra più opzioni), ma "indebito", ossia ottenuto in contrasto con la ratio della norma tributaria;
3) Il disegno unitario: L'Ufficio deve ricostruire il nesso teleologico tra i vari passaggi (come le acquisizioni mediante promissory notes nel caso in esame), provando che l'unico scopo reale era l'elusione.
B. Sulla specificità della contestazione, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, questa non può limitarsi a proporre uno "schema astratto" o ideale. La Corte di Cassazione (Sez. Trib., sent. n.
25758/2014 e succ.) ha ribadito che il sindacato di abusività richiede un'analisi "in concreto". L'Ufficio non può limitarsi a dire: "si poteva fare diversamente", ma deve dimostrare perché la strada scelta sia artificiosa. Nel caso di Resistente_1, la pretesa di sostituire una riorganizzazione internazionale con una fusione nazionale (senza valutarne gli impatti regolatori AIC) costituisce un vizio di motivazione per carenza di analisi concreta.
Nominativo_3 il Collegio che solo una volta che l'Amministrazione abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio (provando l'artificiosità), l'onere della prova si sposta in capo al contribuente. Quest'ultimo, ai sensi del comma 9 cit., deve dimostrare l'esistenza di valide ragioni extra-fiscali non marginali. Nel caso di specie, la Società ha preventivamente assolto a tale onere (ancorché non fosse ancora scattata l'inversione) documentando le sinergie industriali (c.d one face to the customer) e i risultati positivi post- integrazione. È fondamentale sottolineare che le ragioni extra-fiscali devono essere "non marginali", ma non necessariamente "esclusive". La legge e la giurisprudenza ammettono che un'operazione possa avere un vantaggio fiscale, purché coesista con una reale finalità di business.
D. In ordine al principio di proporzionalità e la libertà di scelta dell'operazione, osserva ancora il Collegio che l'onere della prova dell'Ufficio si scontra con il limite invalicabile della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). L'Amministrazione non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali (ad esempio, se sia meglio finanziare una controllata con equity o con debt), a meno che non provi che tale scelta sia una costruzione di puro artificio. In assenza di tale prova rigorosa, che la Corte nel caso di specie ritiene come in motivazione non assolta, la pretesa impositiva decade, poiché il contribuente è libero di scegliere il percorso fiscalmente meno oneroso tra quelli offerti dall'ordinamento.
E. Ed infatti, sulla sussistenza di valide ragioni extra-fiscali e sostanza economica, risulta provato dai documenti versati in atti che le operazioni di acquisizione delle partecipazioni in Meda Italia e Società_2 non sono state motivate dal mero risparmio d'imposta, bensì da una profonda esigenza di riorganizzazione industriale e funzionale.
Le sinergie operative documentate dalla Società (c.d. strategia "one face to the customer") hanno permesso di ampliare sia l'offerta di mercato con la tipologia di farmaci da banco, sia la geografia economica di intervento con l'acquisizione di nuovi mercati esteri e, tra l'altro, la creazione di un unico polo distributivo in
Italia, con l'integrazione delle reti di informatori scientifici del farmaco;
il conseguimento di economie di scala nei contratti di fornitura e logistica;
il consolidamento di una leadership di mercato nel settore retail, con incrementi di fatturato certificati dai bilanci prodotti (passati da circa 155 milioni di Euro nel 2017 a oltre 645 milioni nel 2021).
Tali elementi, indicati qui solo in sintesi, integrano quelle "valide ragioni extra-fiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale" che, ai sensi del comma 3 dell'art. 10-bis, escludono in radice la configurabilità dell'abuso, quand'anche ne derivasse un risparmio fiscale.
F.Sulla libertà di scelta tra operazioni e sulla legittimità del LBO, l'Ufficio lamenta che la Società avrebbe potuto perseguire la semplificazione mediante fusione o affitto di azienda. Tale assunto viola il principio di libertà di iniziativa economica e la previsione di cui all'art. 10-bis, comma 4, secondo cui è facoltà del contribuente scegliere tra regimi opzionali o operazioni comportanti un diverso carico fiscale. La scelta di procedere a un'acquisizione onerosa mediante indebitamento (Leveraged Buyout), anche se infragruppo,
è prassi internazionalmente riconosciuta e legittimata dalla stessa prassi amministrativa (Circolare 6/E/2016), purché il debito sia contratto a condizioni di mercato (arm's length), circostanza che nel caso in esame non
è stata smentita dall'Ufficio (tasso di interesse e condizioni della promissory note conformi al valore normale).
Inoltre, le alternative proposte dall'Ufficio risultano tecnicamente impercorribili o più onerose. Pur non essendo compito di Nominativo_2 evidenziare pregi e difetti delle scelte effettuate, secondo regole di esperienza si può evidenziare che la fusione comporterebbe rischi regolatori assai gravi nel settore farmaceutico (trasferimento delle AIC - Autorizzazioni Immissione Commercio), con potenziali sospensioni delle vendite e l'affitto d'azienda non avrebbe garantito il controllo proprietario dei target e la stabilità del gruppo.
Nominativo_2 osserva quindi che, affinché possa configurarsi una condotta abusiva, l'operazione realizzata deve essere posta a confronto con un'operazione "fisiologica" che, a parità di risultato economico, avrebbe comportato un maggiore onere fiscale. Tuttavia, la confutazione tecnica dei modelli alternativi proposti dall'Ufficio (fusione e acquisto di azienda) evidenzia l'assoluta ragionevolezza della scelta operata dalla
Società.
In particolare, l'Ufficio sostiene che il Gruppo avrebbe potuto procedere direttamente a una fusione tra le società italiane (Meda, Società_2 e Società_3). Tale tesi ignora le specificità del settore farmaceutico. La fusione comporta la successione a titolo universale, ma non esenta dal trasferimento formale delle AIC
(Autorizzazioni all'Immissione in Commercio). In giurisdizioni critiche dove operano le target (es. Cina), il trasferimento di tali licenze non è automatico e richiede tempistiche amministrative imprevedibili (spesso superiori ai 12-24 mesi).
Durante la pendenza della registrazione dei nuovi titolari delle AIC, il Gruppo avrebbe rischiato il blocco della commercializzazione di farmaci essenziali, con un danno economico potenzialmente superiore a qualsiasi ipotetico risparmio fiscale.
Da quanto si evince in fascicolo, una fusione per incorporazione di Meda Italia in Società_3 avrebbe generato un concambio di quote a favore delle società svedesi (Ipex e Meda AB), creando una catena di controllo frammentata e illogica, in contrasto con l'obiettivo di centralizzare il controllo in capo alla Società italiana tramite la capogruppo AN NV.
L'ipotesi di acquisto dei rami d'azienda, pur citata dall'Ufficio, risulta quindi paradossalmente meno favorevole per l'Erario o comunque priva di "indebito" vantaggio. Osserva la Corte che anche per l'acquisto di complessi aziendali di tale valore (Euro 2,4 miliardi), la Società avrebbe dovuto reperire la provvista finanziaria, con conseguente generazione di interessi passivi analoghi a quelli odiernamente contestati. L'acquisto di azienda avrebbe consentito a Società_3 di iscrivere in bilancio l'avviamento e i maggiori valori degli asset (marchi, brevetti), procedendo al relativo ammortamento ai fini IRES e IRAP. Al contrario, ad avviso di questo Giudice,
l'acquisto delle partecipazioni non consente l'ammortamento del costo di acquisto, rendendo l'operazione effettivamente realizzata meno "aggressiva" dal punto di vista dell'erosione della base imponibile rispetto all'asset deal.
H. Si richiama la Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo 128/2015, la quale chiarisce che il legislatore tributario non manifesta alcuna "preferenza" per le operazioni realizzative (come l'acquisto di partecipazioni o d'azienda) rispetto a quelle neutrali (come la fusione). L'Ufficio non può imporre la via della neutralità fiscale (fusione) se il contribuente ha validi motivi per preferire una via onerosa. La scelta di Società_3 di acquistare le partecipazioni tramite indebitamento intercompany riflette una politica di gruppo coerente
(applicata in Germania, Francia e altre giurisdizioni) e risponde alla logica di allocare il debito dove risiede l'attività operativa che ne dovrà sostenere l'onere finanziario tramite i propri flussi di cassa (c.d. matching principle).
I. Si osserva infine come l'operazione non ha generato un vantaggio "indebito". La deduzione degli interessi passivi è soggetta ai limiti quantitativi previsti dall'art. 96 del TUIR (ROL), che funge da clausola di salvaguardia del sistema contro l'eccessivo indebitamento. Non vi è dunque alcun contrasto con la ratio delle norme tributarie o con i principi dell'ordinamento. L'assimilazione degli interessi a "dividendi mascherati" operata dall'Ufficio appare una forzatura interpretativa priva di supporto normativo, attesa la natura reale e onerosa del finanziamento ricevuto.
L. E comunque, come ricordato anche recentemente dalla Suprema Corte ( Cass. Ord. 2025) richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenze Halifax, Part Service e T Danmark), la Cassazione precisa che la “sostanza economica” di un'operazione non si esaurisce nella sua capacità produttiva immediata, ma va valutata nel complesso delle finalità economiche e gestionali perseguite dal soggetto: un'operazione infragruppo può quindi essere fiscalmente neutra o vantaggiosa senza per questo essere artificiosa, se coerente con la logica imprenditoriale complessiva.
Conclusivamente, in tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, deve ritenersi precluso all'Amministrazione Finanziaria il sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali qualora le stesse, pur comportando un risparmio d'imposta, siano espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41
Cost. e del principio di libertà di scelta tra operazioni a parità di dignità giuridica.
In virtù del principio di proporzionalità, il contribuente non è obbligato ad adottare la soluzione fiscalmente più onerosa (quale una fusione neutrale o un affitto di azienda) se la stessa risulti, in concreto, inadeguata al perseguimento dei fini di business, eccessivamente gravosa sotto il profilo dei costi di transazione o rischiosa sotto il profilo regolatorio (nella specie, per il trasferimento di autorizzazioni farmaceutiche AIC).
Conseguentemente, la scelta di un'operazione onerosa (acquisizione di partecipazioni con indebitamento intercompany), effettuata a condizioni di mercato e supportata da valide ragioni extra-fiscali non marginali
(quali il conseguimento di sinergie commerciali e la semplificazione della catena di comando), non può essere qualificata come artificiosa per il solo fatto di generare interessi passivi deducibili, atteso che il diritto al risparmio d'imposta è legittimo finché non si pone in contrasto con la ratio delle norme tributarie o non configuri una costruzione di puro artificio priva di sostanza economica."
Nominativo_4 ogni altra questione, l'appello è respinto per le ragioni di cui in motivazione con conferma della sentenza impugnata.
N. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione 13, definitivamente pronunciando, respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante Agenzia delle Entrate alle spese di lite, liquidate a favore di Resistente_1 S.r.l., già Società_3 S.r.l , in complessive € 9.700,00 oltre 15% spese generali, IVA e cassa di previdenza. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 440/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Ricorrente_2 Lazio - Via G. Capranesi, 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB030100028 2023 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
APPELLANTE AGENZIA DELLE ENTRATE= codesta Onorevole Commissione Tributaria voglia: - riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio; - condannare la parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
APPELLATA Nominativo_1 l'On.le Corte di Giustizia di Secondo Grado adita rigettare l'Appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio in quanto infondato per i motivi sopra illustrati, con conseguente conferma della Sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio appella la sentenza n. 8687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di ROMA sez. 18 e pubblicata il 01/07/2024 che ha annullato l' AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB030100028 2023
IRES-ALTRO 2016.
La pretesa erariale traeva origine dalla contestazione di un presunto disegno elusivo (art. 10-bis, Statuto del Contribuente) avente a oggetto la deduzione di interessi passivi derivanti da un finanziamento infragruppo ("intercompany loan") contratto per l'acquisizione delle partecipazioni in Società_1 S.p.A. e Società_2 S.p.A.
Secondo la tesi erariale, la riorganizzazione posta in essere dal Società_3 avrebbe configurato un'operazione di debt shifting, finalizzata alla mera traslazione di debito verso la giurisdizione italiana per generare componenti negativi di reddito (interessi passivi) a fronte di dividendi (esenti ex art. 89 TUIR o in regime PEX) o plusvalenze latenti, senza alcuna valida ragione economica.
La Società appellata resiste fermamente, deducendo la piena legittimità dell'operazione, la sussistenza di ragioni extra-fiscali marginali e la libertà di scelta tra operazioni a parità di dignità giuridica.
All'odierna udienza, esaurita la discussione la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nominativo_2, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che l'appello dell'Ufficio sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'onere della prova in materia di abuso del diritto il Collegio osserva che l'art. 10-bis, comma 9, della
L. 212/2000 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare la configurabilità dell'abuso, fornendo evidenza del disegno unitario, della mancanza di sostanza economica e del carattere indebito del vantaggio fiscale. Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a una contestazione astratta, senza assolvere all'onere di dimostrare perché lo schema adottato sia "artificioso" rispetto a un'ipotetica operatività fisiologica.
Ed infatti il regime probatorio in tema di abuso del diritto non risponde alle ordinarie regole del diritto civile, ma si connota per una peculiare asimmetria che pone in capo all'Amministrazione Finanziaria un onere particolarmente stringente e analitico.
Ai sensi del richiamato comma 9 dell'art. 10-bis, l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva e tale prova non può essere fornita in via presuntiva semplice o attraverso asserzioni assiomatiche, ma osserva il Collegio come debba vertere su tre pilastri fondamentali: 1) L'assenza di sostanza economica: L'Ufficio deve provare che l'operazione (o la serie di operazioni) è del tutto priva di giustificazione economica, ovvero che i fatti economici sottostanti non corrispondono alla forma giuridica adottata;
2) Il vantaggio fiscale indebito: Deve essere dimostrato che il risparmio d'imposta conseguito non sia solo "legittimo" (scelta tra più opzioni), ma "indebito", ossia ottenuto in contrasto con la ratio della norma tributaria;
3) Il disegno unitario: L'Ufficio deve ricostruire il nesso teleologico tra i vari passaggi (come le acquisizioni mediante promissory notes nel caso in esame), provando che l'unico scopo reale era l'elusione.
B. Sulla specificità della contestazione, come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, questa non può limitarsi a proporre uno "schema astratto" o ideale. La Corte di Cassazione (Sez. Trib., sent. n.
25758/2014 e succ.) ha ribadito che il sindacato di abusività richiede un'analisi "in concreto". L'Ufficio non può limitarsi a dire: "si poteva fare diversamente", ma deve dimostrare perché la strada scelta sia artificiosa. Nel caso di Resistente_1, la pretesa di sostituire una riorganizzazione internazionale con una fusione nazionale (senza valutarne gli impatti regolatori AIC) costituisce un vizio di motivazione per carenza di analisi concreta.
Nominativo_3 il Collegio che solo una volta che l'Amministrazione abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio (provando l'artificiosità), l'onere della prova si sposta in capo al contribuente. Quest'ultimo, ai sensi del comma 9 cit., deve dimostrare l'esistenza di valide ragioni extra-fiscali non marginali. Nel caso di specie, la Società ha preventivamente assolto a tale onere (ancorché non fosse ancora scattata l'inversione) documentando le sinergie industriali (c.d one face to the customer) e i risultati positivi post- integrazione. È fondamentale sottolineare che le ragioni extra-fiscali devono essere "non marginali", ma non necessariamente "esclusive". La legge e la giurisprudenza ammettono che un'operazione possa avere un vantaggio fiscale, purché coesista con una reale finalità di business.
D. In ordine al principio di proporzionalità e la libertà di scelta dell'operazione, osserva ancora il Collegio che l'onere della prova dell'Ufficio si scontra con il limite invalicabile della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). L'Amministrazione non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali (ad esempio, se sia meglio finanziare una controllata con equity o con debt), a meno che non provi che tale scelta sia una costruzione di puro artificio. In assenza di tale prova rigorosa, che la Corte nel caso di specie ritiene come in motivazione non assolta, la pretesa impositiva decade, poiché il contribuente è libero di scegliere il percorso fiscalmente meno oneroso tra quelli offerti dall'ordinamento.
E. Ed infatti, sulla sussistenza di valide ragioni extra-fiscali e sostanza economica, risulta provato dai documenti versati in atti che le operazioni di acquisizione delle partecipazioni in Meda Italia e Società_2 non sono state motivate dal mero risparmio d'imposta, bensì da una profonda esigenza di riorganizzazione industriale e funzionale.
Le sinergie operative documentate dalla Società (c.d. strategia "one face to the customer") hanno permesso di ampliare sia l'offerta di mercato con la tipologia di farmaci da banco, sia la geografia economica di intervento con l'acquisizione di nuovi mercati esteri e, tra l'altro, la creazione di un unico polo distributivo in
Italia, con l'integrazione delle reti di informatori scientifici del farmaco;
il conseguimento di economie di scala nei contratti di fornitura e logistica;
il consolidamento di una leadership di mercato nel settore retail, con incrementi di fatturato certificati dai bilanci prodotti (passati da circa 155 milioni di Euro nel 2017 a oltre 645 milioni nel 2021).
Tali elementi, indicati qui solo in sintesi, integrano quelle "valide ragioni extra-fiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale" che, ai sensi del comma 3 dell'art. 10-bis, escludono in radice la configurabilità dell'abuso, quand'anche ne derivasse un risparmio fiscale.
F.Sulla libertà di scelta tra operazioni e sulla legittimità del LBO, l'Ufficio lamenta che la Società avrebbe potuto perseguire la semplificazione mediante fusione o affitto di azienda. Tale assunto viola il principio di libertà di iniziativa economica e la previsione di cui all'art. 10-bis, comma 4, secondo cui è facoltà del contribuente scegliere tra regimi opzionali o operazioni comportanti un diverso carico fiscale. La scelta di procedere a un'acquisizione onerosa mediante indebitamento (Leveraged Buyout), anche se infragruppo,
è prassi internazionalmente riconosciuta e legittimata dalla stessa prassi amministrativa (Circolare 6/E/2016), purché il debito sia contratto a condizioni di mercato (arm's length), circostanza che nel caso in esame non
è stata smentita dall'Ufficio (tasso di interesse e condizioni della promissory note conformi al valore normale).
Inoltre, le alternative proposte dall'Ufficio risultano tecnicamente impercorribili o più onerose. Pur non essendo compito di Nominativo_2 evidenziare pregi e difetti delle scelte effettuate, secondo regole di esperienza si può evidenziare che la fusione comporterebbe rischi regolatori assai gravi nel settore farmaceutico (trasferimento delle AIC - Autorizzazioni Immissione Commercio), con potenziali sospensioni delle vendite e l'affitto d'azienda non avrebbe garantito il controllo proprietario dei target e la stabilità del gruppo.
Nominativo_2 osserva quindi che, affinché possa configurarsi una condotta abusiva, l'operazione realizzata deve essere posta a confronto con un'operazione "fisiologica" che, a parità di risultato economico, avrebbe comportato un maggiore onere fiscale. Tuttavia, la confutazione tecnica dei modelli alternativi proposti dall'Ufficio (fusione e acquisto di azienda) evidenzia l'assoluta ragionevolezza della scelta operata dalla
Società.
In particolare, l'Ufficio sostiene che il Gruppo avrebbe potuto procedere direttamente a una fusione tra le società italiane (Meda, Società_2 e Società_3). Tale tesi ignora le specificità del settore farmaceutico. La fusione comporta la successione a titolo universale, ma non esenta dal trasferimento formale delle AIC
(Autorizzazioni all'Immissione in Commercio). In giurisdizioni critiche dove operano le target (es. Cina), il trasferimento di tali licenze non è automatico e richiede tempistiche amministrative imprevedibili (spesso superiori ai 12-24 mesi).
Durante la pendenza della registrazione dei nuovi titolari delle AIC, il Gruppo avrebbe rischiato il blocco della commercializzazione di farmaci essenziali, con un danno economico potenzialmente superiore a qualsiasi ipotetico risparmio fiscale.
Da quanto si evince in fascicolo, una fusione per incorporazione di Meda Italia in Società_3 avrebbe generato un concambio di quote a favore delle società svedesi (Ipex e Meda AB), creando una catena di controllo frammentata e illogica, in contrasto con l'obiettivo di centralizzare il controllo in capo alla Società italiana tramite la capogruppo AN NV.
L'ipotesi di acquisto dei rami d'azienda, pur citata dall'Ufficio, risulta quindi paradossalmente meno favorevole per l'Erario o comunque priva di "indebito" vantaggio. Osserva la Corte che anche per l'acquisto di complessi aziendali di tale valore (Euro 2,4 miliardi), la Società avrebbe dovuto reperire la provvista finanziaria, con conseguente generazione di interessi passivi analoghi a quelli odiernamente contestati. L'acquisto di azienda avrebbe consentito a Società_3 di iscrivere in bilancio l'avviamento e i maggiori valori degli asset (marchi, brevetti), procedendo al relativo ammortamento ai fini IRES e IRAP. Al contrario, ad avviso di questo Giudice,
l'acquisto delle partecipazioni non consente l'ammortamento del costo di acquisto, rendendo l'operazione effettivamente realizzata meno "aggressiva" dal punto di vista dell'erosione della base imponibile rispetto all'asset deal.
H. Si richiama la Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo 128/2015, la quale chiarisce che il legislatore tributario non manifesta alcuna "preferenza" per le operazioni realizzative (come l'acquisto di partecipazioni o d'azienda) rispetto a quelle neutrali (come la fusione). L'Ufficio non può imporre la via della neutralità fiscale (fusione) se il contribuente ha validi motivi per preferire una via onerosa. La scelta di Società_3 di acquistare le partecipazioni tramite indebitamento intercompany riflette una politica di gruppo coerente
(applicata in Germania, Francia e altre giurisdizioni) e risponde alla logica di allocare il debito dove risiede l'attività operativa che ne dovrà sostenere l'onere finanziario tramite i propri flussi di cassa (c.d. matching principle).
I. Si osserva infine come l'operazione non ha generato un vantaggio "indebito". La deduzione degli interessi passivi è soggetta ai limiti quantitativi previsti dall'art. 96 del TUIR (ROL), che funge da clausola di salvaguardia del sistema contro l'eccessivo indebitamento. Non vi è dunque alcun contrasto con la ratio delle norme tributarie o con i principi dell'ordinamento. L'assimilazione degli interessi a "dividendi mascherati" operata dall'Ufficio appare una forzatura interpretativa priva di supporto normativo, attesa la natura reale e onerosa del finanziamento ricevuto.
L. E comunque, come ricordato anche recentemente dalla Suprema Corte ( Cass. Ord. 2025) richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenze Halifax, Part Service e T Danmark), la Cassazione precisa che la “sostanza economica” di un'operazione non si esaurisce nella sua capacità produttiva immediata, ma va valutata nel complesso delle finalità economiche e gestionali perseguite dal soggetto: un'operazione infragruppo può quindi essere fiscalmente neutra o vantaggiosa senza per questo essere artificiosa, se coerente con la logica imprenditoriale complessiva.
Conclusivamente, in tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, deve ritenersi precluso all'Amministrazione Finanziaria il sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali qualora le stesse, pur comportando un risparmio d'imposta, siano espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41
Cost. e del principio di libertà di scelta tra operazioni a parità di dignità giuridica.
In virtù del principio di proporzionalità, il contribuente non è obbligato ad adottare la soluzione fiscalmente più onerosa (quale una fusione neutrale o un affitto di azienda) se la stessa risulti, in concreto, inadeguata al perseguimento dei fini di business, eccessivamente gravosa sotto il profilo dei costi di transazione o rischiosa sotto il profilo regolatorio (nella specie, per il trasferimento di autorizzazioni farmaceutiche AIC).
Conseguentemente, la scelta di un'operazione onerosa (acquisizione di partecipazioni con indebitamento intercompany), effettuata a condizioni di mercato e supportata da valide ragioni extra-fiscali non marginali
(quali il conseguimento di sinergie commerciali e la semplificazione della catena di comando), non può essere qualificata come artificiosa per il solo fatto di generare interessi passivi deducibili, atteso che il diritto al risparmio d'imposta è legittimo finché non si pone in contrasto con la ratio delle norme tributarie o non configuri una costruzione di puro artificio priva di sostanza economica."
Nominativo_4 ogni altra questione, l'appello è respinto per le ragioni di cui in motivazione con conferma della sentenza impugnata.
N. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione 13, definitivamente pronunciando, respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante Agenzia delle Entrate alle spese di lite, liquidate a favore di Resistente_1 S.r.l., già Società_3 S.r.l , in complessive € 9.700,00 oltre 15% spese generali, IVA e cassa di previdenza. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026 La Presidente Giuliana Passero